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AFFERMAZIONE DI GENERE E PERSONE STRANIERE: IL TRIBUNALE DI TORINO CONFERMA L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE ITALIANA

6 Ottobre 2022
L’art. 24 della legge 218/1995 stabilisce che “l’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto”.
Dunque, quando una persona straniera residente in Italia, esercitando un diritto della personalità, avvia davanti a un tribunale italiano il percorso giudiziario di affermazione di genere, al fine di ottenere la modifica del sesso anagrafico e/o l’autorizzazione all’intervento chirurgico sui propri caratteri sessuali, potrebbe scontrarsi con un problema di normativa applicabile: se, infatti, il Paese di provenienza non consente l’affermazione di genere o la regolamenta in modo diverso oppure non prevede nulla al riguardo, il rinvio alla “legge nazionale” potrebbe comportare il rigetto della sua domanda.
La giurisprudenza, però, ha seguito una strada diversa.
Una ragazza di cittadinanza filippina, che si era rivolta a Rete Lenford ed è stata assistita dal socio avv. Effiong L. Ntuk, ha potuto completare il suo percorso: il Tribunale di Torino, infatti, con sentenza pubblicata il 19 settembre scorso, ha consolidato un indirizzo che si sta formando, stabilendo che “la legge italiana in materia di rettificazione del sesso, in ragione dell’oggetto e dello scopo di tale normativa, integra un sistema normativo di applicazione necessaria che richiede di essere comunque applicato, perché il diritto all’identità sessuale realizza fondamentali esigenze di carattere esistenziale della persona e perché, altrimenti, si creerebbe un vuoto di tutela intollerabile ed ingiustificato contrario anche all’art. 14 CEDU, che vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza”.
L’avv. Vincenzo Miri, presidente di Rete Lenford, rileva come, ancora una volta, la giurisprudenza si dimostri una leva preziosa per l’affermazione di diritti fondamentali, ma sottolinea che queste decisioni non riescono ancora a superare gravi discriminazioni.
In caso di provenienza della persona da Paesi che non consentono l’affermazione di genere, infatti, il passaporto continua comunque a essere rilasciato con i dati anagrafici originari, anche se la persona ha ottenuto una sentenza favorevole da un Tribunale italiano e, qui in Italia, vede modificati quei dati sui propri documenti. Ci sono, poi, ancora troppi problemi quando l’atto di nascita non sia stato trascritto nei registri italiani oppure per l’individuazione della tutela reale e concreta da offrire a persone rifugiate / in protezione internazionale.
Anche su questo fronte, perciò, Rete Lenford farà la sua parte e proseguirà ogni sforzo, affinché l’identità di genere sia riconosciuta come diritto universale e inviolabile meritevole di tutela effettiva in ogni Paese.