I Giudici della Prima sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria pubblicata il 21 gennaio 2022, hanno chiesto che le Sezioni Unite intervengano con una nuova pronuncia riguardante la possibilità di trascrivere, nei registri dello stato civile italiani, l’atto di nascita formato all’estero contenente il nome del “genitore d’intenzione” di un bambino nato tramite la tecnica della gestazione per altri (GPA, nota anche come maternità surrogata).
Secondo i Giudici della Prima sezione, infatti, a seguito della sentenza n. 33/2021 della Corte costituzionale sono venuti meno i presupposti che hanno determinato l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza del 12193/2019, che statuì l’impossibilità di riconoscere in Italia una sentenza canadese che attribuiva al bambino, nato tramite la tecnica di GPA, lo status di figlio della coppia che aveva fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita con l’ausilio di una gestante.
In quella pronuncia le Sezioni Unite ritennero che la contrarietà all’ordine pubblico, impeditiva della trascrizione, sarebbe dipesa dal divieto alla maternità surrogata introdotto nel nostro ordinamento con la Legge 40/2004, la cui violazione è sanzionata anche penalmente.
Secondo le Sezioni Unite, infatti, il legislatore ha voluto scoraggiare il ricorso alla maternità surrogata poiché lesiva della dignità della donna e, conseguentemente, ha implicitamente deciso di far prevalere la tutela di quest’ultima rispetto al diritto del bambino ad ottenere lo status di figlio nei confronti del “genitore d’intenzione”.
L’impedimento, poi, sarebbe derivato anche dalla necessità di non consentire l’aggiramento dell’istituto dell’adozione internazionale, cui si aggiunge in ogni caso la tutela del legame familiare tramite la c.d. adozione in casi particolari.
Con la recente ordinanza interlocutoria, i Giudici della Prima sezione hanno sottolineato come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 33/2021, chiamata ad esprimersi in merito alla compatibilità del diritto vivente frutto dell’interpretazione offerta dalle Sezioni Unite nella sentenza del 12193/2019, abbia rilevato come l’attuale quadro normativo violi i diritti fondamentali del bambino, ponendosi in contrasto con il dettato della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), alla luce dell’interpretazione offerta proprio dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui gli Stati – pur essendo liberi di scegliere l’istituto ritenuto più adatto (eventualmente anche l’adozione) – devono necessariamente riconoscere il legame tra nato e genitore, in modo che sia equivalente a quello di filiazione, con una procedura certa, rapida ed effettiva. Proprio per questo la Corte costituzionale, pur non dichiarando ammissibile la questione di costituzionalità, aveva lanciato un monito al legislatore, chiedendogli di intervenire rapidamente per ridisegnare la disciplina, tenendo conto dell’esigenza di porre al centro delle norme l’interesse superiore del minore, come richiesto dall’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dall’art. 24 della CEDU. L’“adozione in casi particolari”, difatti, non consente di dare attuazione alle prescrizioni della Corte europea dei diritti dell’uomo in quanto non pare consentire l’instaurazione dei rapporti tra il nato e i parenti del “genitore d’intenzione” (privando il bambino di nonni, zii, cugini, e persino dei fratelli) e, prevedendo il consenso del genitore biologico, introduce una variabile incompatibile con il principio di responsabilità genitoriale.
Per effetto dell’ordinanza interlocutoria, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione saranno chiamate a pronunciarsi nuovamente su una questione di massima importanza, considerato che la decisione avrà una ricaduta importante sui figli nati tramite la tecnica della GPA all’interno delle famiglie eterosessuali ed omosessuali.
Rete Lenford da anni svolge, nelle aule di giustizia e non solo, un’intensa attività volta a dare pieno riconoscimento ai diritti dei bambini ad essere riconosciuti come figli dei loro genitori, a prescindere dall’esistenza di un legame biologico con essi e dalla modalità con cui sono stati concepiti. Per questa ragione, auspichiamo che l’intervento del Giudice Supremo ponga fine alle discriminazioni e si concluda nel senso di far prevalere l’interesse del bambino, consentendo la trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero, cosicché il rapporto di filiazione sorto all’estero abbia piena efficacia anche in Italia.
Manuel Girola, socio di Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI+
Per leggere l’ordinanza: Ordinanza 1842-2022