
Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford ha collaborato al Progetto elaborato dalla Commissione Diritti Umani del Consiglio Nazionale Forense, consistente nella programmazione di due corsi sulla inclusione e non discriminazione «per motivi di orientamento sessuale, identità di genere, “razza” ed origine etnica».
I corsi, rivolti anche alle Istituzioni dell’Avvocatura, potranno essere seguiti da tutti gli avvocati e da tutte le avvocate del territorio nazionale.
Di seguito riportiamo il testo degli interventi che, in occasione dell’evento streaming del 6 novembre scorso, sono stati svolti da Vincenzo Miri, presidente di Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford, e dai soci Stefano Chinotti e Mario Di Carlo.
L’evento di presentazione è invece visionabile qui: https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf-news/-/729171
Intervento dell’avv. Vincenzo Miri
(Presidente di Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford)
Ringrazio, a titolo personale e a nome dell’associazione che rappresento, la Presidente Masi e il Coordinatore Caia per questa importante occasione di riflessione e di studio.
Dal 2007, Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford opera per la promozione della cultura e per l’affermazione dei diritti delle persone e delle famiglie LGBTI.
E dal 2007, essendo composta da giuristi, giuriste, avvocati e avvocate l’associazione vive quotidianamente, sul terreno che stiamo oggi indagando, quella che un Maestro – già da tempo – chiama esperienza del diritto.
Esperienza vissuta, tra le altre, in una dimensione tutta particolare: quella di confronto tra colleghi e colleghe che, provenendo dalle varie Regioni d’Italia, portano con sé una differente formazione scientifica. E che, perciò, sono stati educati ed educate secondo differenti grammatiche concettuali, proprie delle corrispondenti scuole di pensiero che animano la vita giuridica domestica e sovranazionale.
Eppure, tutti e tutte – sperimentando ogni giorno la necessità di superare discriminazioni e offrire la conseguente tutela a chi ne sia vittima – riconoscono, nelle forme e nei luoghi più diversificati, quanto sia fecondo l’impiego di un peculiare strumentario concettuale: quello offerto dal diritto antidiscriminatorio.
Diritto capace – e qui la prof.ssa Barbera ci ha poc’anzi illuminato – di inserirsi nel processo ermeneutico e di modificare abitudinarie griglie di lettura del materiale legislativo, anche per chi – come me – sui banchi dell’Università e negli anni di dottorato è stato addestrato a una severa dimensione normativa del diritto.
Qualche tempo fa – ed è stata l’occasione per Rete Lenford di elaborare una guida posta online a disposizione di tutte e tutti – a Vibo Valentia un gestore di un Bed&Breakfast ha rifiutato di accogliere una coppia nella propria struttura, in quanto formata da persone omosessuali.
In risposta alle domande della coppia, il gestore si scusava per poter apparire “troglodita” (sto citando testualmente), ma dichiarava alla coppia – e mi adopero ancora in una citazione testuale – che “non accettiamo gay e animali”.
Con questo esempio, al quale mi limito per rispettare i 5 minuti a mia disposizione, ho voluto introdurre un tema particolarmente complesso, quello del diritto contrattuale antidiscriminatorio e dell’applicabilità diretta del principio di eguaglianza ai rapporti negoziali, sul quale si scontrano le diverse scuole di pensiero al quale facevo riferimento (taluno, addirittura, ha preconizzato la fine del diritto privato a seguito della normativa europea) e sul quale le avvocate e gli avvocati possono davvero esercitare la loro professione, nella dimensione sociale della loro azione.
La Ministra Bonetti discorreva di ruolo di sentinella, di storicità esperienziale, di multidimensionalità dei casi che ogni giorno pongono questioni sempre nuove.
Mi ritrovo in quelle parole.
E le chiamo a raccolta proprio nella sede odierna, dedicata alla presentazione dei due corsi che prima sono stati mostrati in slide.
Corsi particolarmente importanti perché la tutela antidiscriminatoria si espande, e non da oggi, oltre i tradizionali confini del diritto del lavoro, agitando interrogativi di grandissima densità quando si guarda al mercato dei beni e servizi e alla dimensione interindividuale del principio antidiscriminatorio: ci si limita alla tutela risarcitoria nel caso di Vibo Valentia che vi ho poc’anzi rappresentato? Possono profilarsi obblighi di contrarre? Si può abusare di una libertà contrattuale, e dunque sanzionare l’abuso, o quella libertà non tollera altro che il suo esercizio?
Singolare che spesso il tema appaia ancora nuovo, sebbene non lo sia affatto: già nel 1959 Pietro Rescigno scriveva un saggio intitolato al principio di eguaglianza nel diritto privato.
Si tratta, allora, di promuovere anche nell’avvocatura la conoscenza, ancora troppo poco praticata, dei principi già affermatisi per la stretta tutela antidiscriminatoria (penso – per tutti – al mercato dell’abitazione e all’accesso ai locali pubblici), tramite corsi come quelli presentati oggi e anche attraverso le cliniche legali cui accennava la prof.ssa Barbera.
Recupereremo, così, proprio quella dimensione che – impiego ancora una volta le splendide parole della professoressa – valorizza gli “attori che spingono avanti”, senza far scomparire quella mobilitazione sociale che, ineludibilmente, provoca il cambiamento.
E diverrà chiaro così – com’è nello spirito statutario di Rete Lenford – come occorra impegnarsi per far sì che la tutela di un individuo, nel caso qui ed ora, possa divenire il grimaldello per la tutela di tutti e di tutte.
Con gli strumenti del diritto antidiscriminatorio l’avvocato e l’avvocata possono, riaffermando il principio di solidarietà con immediata valenza precettiva interindividuale:
Rete Lenford ha nel suo statuto identitario e nella sua storia la promozione della pari dignità, dei diritti e dell’eguaglianza.
Sicché, è pienamente consapevole che la diffusione tra avvocati e avvocate degli strumenti concettuali del diritto antidiscriminatorio possa ben indirizzare non solo azioni giudiziarie, ma soprattutto un processo di politica legislativa, capace di riaffermare la funzione sociale dell’avvocatura – talvolta negletta – e ridisegnare una prospettiva solidaristica dell’agire collettivo, troppo spesso dissolto in un occasionale decidere qui ed ora.
Come? Con un metodo che, attento ai rischi del soggettivismo, raccolga metodo e strumenti della tutela antidiscriminatoria.
Gli avvocati e le avvocate sono vigili ascoltatori e vigili ascoltatrici dei tempi, si raccolgono intorno a norme e le interrogano nel loro tempo: il diritto antidiscriminatorio è capace di stringere il loro pensiero in domande nuove e di non agevole risposta.
Perciò, l’iniziativa del Consiglio Nazionale Forense con il patrocinio dell’UNAR risulta particolarmente importante e meritevole di un sincero ringraziamento.
Viene promossa un’opera dell’avvocato e dell’avvocata di interprete del sentire sociale, perché dietro la scrivania di ciascuno e ciascuna di noi o nel data-base dei nostri computer ci sono algide norme, ma dinanzi alla nostra scrivania siedono persone, non importa di quale sesso, orientamento sessuale, identità di genere, razza, etnia.
Tutte, con la medesima dignità, affidata a noi, alle Istituzioni e alle Associazioni che – come quella che mi onoro di rappresentare per la sua storia e per la sua missione – ogni giorno si impegnano per la riaffermazione dell’art. 3 della Costituzione.
Intervento dell’avv. Stefano Chinotti
(Socio di Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford e componente della Commissione Diritti Umani presso il Consiglio Nazionale Forense)
Ringrazio la presidente Masi ed il coordinatore Caia per la fiducia che mi hanno accordato chiedendomi di intervenire.
Partirò con una premessa forse inopportuna.
Ho aderito con entusiasmo alla richiesta della Commissione Diritti Umani del CNF di partecipare alla realizzazione di questo progetto.
Per una questione personale, certo, e forse proprio in questo sta l’inopportunità a cui accennavo.
Per una questione personale, dicevo, ma che personale, in realtà, non è.
Troppo spesso, in veste professionale, anche in contesti inaspettati, almeno per me, ho subito il disagio del tollerare un pregiudizio espresso, per lo più, in maniera indiretta e quindi più subdola.
Chi verrà dopo di me ne parlerà in maniera forse più esplicita.
Questo non è il mio compito.
Ma senza questa premessa, questo incipit, non avrei reso giustizia alla ragione della mia presenza qui, oggi.
Il progetto che oggi illustriamo si pone l’obiettivo di rispondere alla necessità di rendere il più condivisa possibile, in capo a colleghe e colleghi, la conoscenza delle pratiche di inclusione a favore dei soggetti a rischio di discriminazione per motivi “razziali”, di origine etnica, di orientamento sessuale ed identità di genere e la conoscenza delle norme di diritto antidiscriminatorio poste a loro tutela.
Le ragioni alla base dell’interesse della Commissione Diritti Umani del Consiglio Nazionale Forense al tema dell’inclusione sono più d’una.
Lo impongono, prima di tutto, la legge professionale forense ed il codice deontologico che individuano nel contrasto alle discriminazioni e nella rivendicazione dei diritti fondamentali gli strumenti di realizzazione effettiva del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.
La L. 247/2012, all’art. 1 comma 2, definisce, infatti, la funzione dell’avvocato (e dell’avvocata, declinazione di genere purtroppo assente in tali fonti) come di «rilevanza sociale» e «diretta alla tutela dei diritti».
Il medesimo concetto è ripreso e ribadito dall’art. 2, comma 2, che definisce lo scopo dell’attività dell’avvocatura come quello di garantire «l’effettività della tutela dei diritti» e prevede, al comma 4, che «nell’esercizio della sua attività», l’avvocato «è soggetto alla legge ed alle regole deontologiche».
Le regole deontologiche e di rilievo per il tema in esame emergono dalla lettura del nostro codice di deontologia.
L’art. 1 comma 2 del codice deontologico, sotto la rubrica «L’avvocato», sancisce che il professionista «nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali a tutela e nell’interesse della parte assistita».
Dunque, non solo l’avvocato/a assiste la parte ma vigila sulla conformità delle leggi.
La funzione sociale dell’avvocato e dell’avvocata è quindi quella di riaffermare, mai ritenendoli acquisiti, i diritti fondamentali, quali indubbiamente appaiono quelli in trattazione, anche qualora essi vengano negati da norme di diritto positivo approvate da una maggioranza incline alla mancanza di rispetto delle disposizioni costituzionali e sovranazionali.
Tale principio è ribadito all’art. 10 del codice deontologico laddove, nel declinare il dovere di fedeltà, stabilisce che l’avvocato/a debba adempiere al mandato ricevuto nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.
Ed allora l’avvocatura tutta, in special modo mediante l’azione delle proprie istituzioni, deve assolvere ad una duplice funzione; quella di controllo del rispetto dei diritti fondamentali da parte del legislatore e quella di propulsione dell’attività legislativa mediante la sollecitazione, alle Corti, di un’interpretazione del diritto esistente in linea con quei principi imprescindibili riconosciuti dalla Carta costituzionale e dalla legislazione sovranazionale.
L’avvocatura può, però, costituirsi baluardo dei diritti fondamentali ed anche rivendicarne l’approvazione solo se messa in grado di assimilarne al proprio più profondo sentire i concetti fondanti e di esserne portatrice anche nell’ambito della stessa vita professionale.
Occorrerà, quindi, ancor prima di fornire gli strumenti teorici e pratico-applicativi che concretizzano i principi dell’antidiscriminazione, dotare le avvocate e gli avvocati degli strumenti per la comprensione del vissuto delle vittime della discriminazione e per la messa in atto di quegli stessi principi nelle relazioni professionali.
Per un avvocato o un’avvocata, quindi, formarsi su questi temi diviene essenziale per un approccio, linguistico e comportamentale, circa questioni che rappresentano, anche ma non solo, un’occasione per l’avvocatura chiamata ad occuparsi di un nuovo ventaglio di opportunità professionali tutto disteso sui diritti fondamentali e che, come tale, non può tollerare sbavature.
Intervento dell’avv. Mario Di Carlo
(Socio di Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford e Presidente di EDGE – Excellence & Diversity by GLBT Executives)
Buongiorno a tutte e tutti e grazie alla Presidente Masi e al Collega Caia per l’invito.
EDGE è una associazione di professioniste, professionisti, manager, imprenditori ed imprenditrici LGBTI+ e alleati, impegnati per la promozione dell’inclusione in ambito lavorativo e professionale.
Io sono un avvocato. Quando all’inizio degli anni 2000 mi sono laureato ed ho scelto la strada dell’avvocatura più di un amico mi ha consigliato di fare molta attenzione perché essere gay e frequentare i luoghi della comunità LGBT a viso aperto mi si sarebbe potuto ritorcere contro nella professione e perfino creare problemi dal punto di vista disciplinare e deontologico.
Non so dirvi se fosse un avvertimento esageratamente allarmistico ma certo si basava su elementi reali.
È vero che dal 1973 l’omosessualità era stata cancellata dall’elenco dei disordini mentali nel Manuale Diagnostico Statistico dell’American Psychiatric Association e nel 1992 era stata rimossa dalla classificazione internazionale delle malattie da parte dall’OMS. Però questo passaggio, frutto di una elaborazione già assai lunga, faceva e fa ancora fatica a consolidarsi nella nostra cultura.
La discriminazione verso le persone LGBTI in Italia era ed è una realtà così come era ed è una realtà anche la discriminazione c.d. istituzionale.
Basti pensare, ad esempio, che ancora nel 2003 dichiararsi omosessuali era causa di inidoneità al servizio militare ai sensi DPR 1008/1985; verrà espressamente rimossa solo nel 2010 con l’abrogazione del DPR.
Qualche altro esempio. Nel 2001 la motorizzazione civile di Catania aveva ritenuto che essere omosessuale fosse causa di revisione dell’idoneità alla guida in capo ad un ragazzo, vicenda da cui scaturirà un giudizio terminato con la sentenza della Corte di Cassazione 1126/2015 ed un cospicuo risarcimento del danno a carico del pubblico erario.
Ancora nel 2011 un poliziotto veniva sanzionato con la sospensione dal servizio per aver pubblicato nell’area riservata e protetta da password di un social network di incontri alcune foto in atteggiamenti definiti “inequivoci” ed “inopportuni” e sarà necessaria la sentenza n. 848/2014 del Consiglio di Stato per riconoscere l’eccesso di zelo e l’invasione della sfera privata da parte dei superiori.
Ma torniamo al nostro ambiente professionale.
Nel 2013 un noto avvocato ha dichiarato in una trasmissione radiofonica che sarebbe stato giusto e lecito discriminare un avvocato gay nell’accesso alla professione rifiutandogli un posto nel proprio studio legale (di avvocate lesbiche ovviamente neppure se ne parla). Ne è scaturito il giudizio avviato da Rete Lenford di cui ci ha parlato la professoressa Barbera, con la sentenza 23 aprile 2020 della Corte di Giustizia, e che lo ha visto sinora soccombente.
Nel 2018, in mia presenza, un illustre collega anziano del foro di Roma, nell’aula avvocati della terza sezione del Consiglio di Stato si domandava ad alta voce con tono di scherzo e di scherno se ci fossero, testualmente, “ricchioni” in quella sala. E vi lascio immaginare l’imbarazzo suo e dei colleghi quando ad altrettanta alta voce gli ho dovuto dire che almeno uno lo aveva davanti al naso.
Sono solo alcuni esempi ma ci raccontano molto della nostra professione e del perché siamo qui oggi.
In quasi ognuna di queste storie c’è un’avvocata o un avvocato che ha difeso la dignità delle persone, che ha studiato e costruito rimedi giudiziali e rappresentato al meglio la capacità dell’avvocatura di essere accogliente, come ci diceva la dottoressa Graglia, e di essere formante della società e custode della Costituzione assieme alle altre istituzioni di questo Paese, come ci ricordava il Consigliere Caia. È certamente la parte che preferiamo e che ci piace raccontare.
C’è però anche l’altra faccia della storia.
Quelle vicende ci raccontano anche di avvocati e di professionisti del diritto fermi per sensibilità, formazione, cultura e conoscenza agli anni gloriosi della codificazione, i primi anni ’40. Che ignorano non solo i passi avanti della conoscenza scientifica sull’orientamento sessuale e l’identità di genere ma anche i passi avanti del diritto. La Costituzione repubblicana, per cominciare, e poi il decreto legislativo 286 del 1998, le direttive 43 e 78 del 2000 ed i decreti legislativi 215 e 216 del 2003 e la legge n. 67 del 2006 sul contrasto alla discriminazione, il decreto legislativo 198 del 2006 sulle pari opportunità, la l. 76 del 2016 sulle unioni civili e molto altro. Non si tratta più di essere giuristi progressisti si tratta di essere almeno aggiornati.
Noi siamo convinti che molti passi avanti potranno essere fatti mettendo in atto nella pratica forense il diritto antidiscriminatorio.
Ma altrettanto può e deve essere fatto supportando il cambiamento culturale della classe forense su aspetti cruciali della professione: la relazione fra colleghi, la relazione con i clienti e le controparti, la selezione e formazione dei praticanti, la gestione dei team di lavoro, la comunicazione esterna.
Conoscere le diversità, superare gli imbarazzi, comprendere e valorizzare le differenze, aiutare i colleghi e le colleghe a vivere in maniera autentica il tempo dedicato alla professione ci rende migliori come persone, ma non è questo il punto.
Ci rende professionisti migliori.
Ci consente di capire meglio il cambiamento nel mondo attorno a noi, incluso quello dei nostri clienti, ci consente di valorizzare il talento, il nostro e quello dei colleghi e del personale, ci consente di interloquire meglio con i più talentuosi fra i giovani professionisti e di motivarli o motivarle, ci consente di creare ricchezza per le nostre comunità.
L’esperienza ci insegna che il cambiamento ha bisogno di essere sancito e di essere accompagnato.
È necessario adeguare le regole all’evoluzione sociale. Auspichiamo in tal senso l’introduzione nel codice deontologico forense del principio di non discriminazione in relazione a tutti i fattori protetti.
Non va dimenticato poi che il cambiamento comporta fatica e studio ed è necessario accompagnare le persone, oggi gli avvocati e le avvocate italiani, in questo percorso con iniziative come quella che è stata presentata oggi e per la quale esprimiamo tutto il nostro apprezzamento.
Grazie.
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