Rete Lenford aderisce alla piattaforma lanciata dal MIT (Movimento Identità Trans), un percorso di dibattito e approfondimento rivolto a tutte le componenti del mondo associativo, istituzionale e della società civile in generale, sull’auto-determinazione nell’affermazione di genere.
La piattaforma intende mettere al centro il principio di autodeterminazione, al fine di rispettare le diverse modalità in cui si può manifestare l’identità e l’espressione di genere, compresa l’identità di genere non binaria, rispondendo alle problematiche delle persone intersex, queste ultime interessate da prassi mediche invasive e potenzialmente dannose del benessere e della salute.
Sebbene la norma, con le sue modificazioni, si limiti a prevedere il trattamento medico chirurgico solo “quando ritenuto necessario” e ad autorizzare la rettificazione anagrafica “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” si è consolidata nel tempo una prassi giurisprudenziale che ritiene necessari una serie di requisiti per essere autorizzati ai trattamenti medico- chirurgici, tra cui una diagnosi di disforia di genere, l’allegazione di perizie psicologiche ed endocrinologiche, cure ormonali già avviate.
Nonostante con due importanti sentenze del 2015, la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale abbiano chiarito che l’acquisizione di una nuova identità di genere debba essere il frutto di un processo individuale, rispetto al quale l’intervento chirurgico rappresenta un mezzo funzionale al conseguimento del benessere psicofisico, possibile ma non indispensabile, risulta necessario un “rigoroso accertamento giudiziale” delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto, e del suo carattere definitivo.
Diversamente, gli ordinamenti di altri paesi europei (Malta, Portogallo, Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo e Norvegia) danno ampio rilievo all’autodeterminazione dell’individuo maggiorenne, in quanto i richiedenti di rettifica anagrafica vengono riconosciuti formalmente nel genere di elezione senza dover soddisfare alcun requisito, tranne quelli di forma o, in alcuni casi, un breve periodo di riflessione. Tali ordinamenti sono in linea con quanto stabilito dall’organizzazione mondiale della sanità (OMS), che nel 2018 ha eliminato la cosiddetta disforia di genere dall’elenco delle malattie mentali, indicando le persone trans non più come malate, ma come portatrici di diritti alla pari di tutti gli altri.
Il principio di autodeterminazione dell’identità di genere è essenziale anche per le persone intersex. Oggi, usualmente, quando un neonato presenta caratteristiche sessuali sia femminili che maschili viene sottoposto ad interventi medico-chirurgici per l’attribuzione ad uno dei due sessi, in genere sulla base della scelta che i medici suggeriscono ai genitori. Tuttavia, il bambino, crescendo e diventando adulto, spesso vive con disagio una scelta di altri che lo condizionerà per tutta la vita negli aspetti più peculiari ed anche intimi della sua vita. Si verifica, in ogni caso, una situazione nella quale alla persona non è stato consentito di autodeterminarsi.
Sulla necessità di tutelare i diritti delle persone intersex si è espresso anche il Parlamento europeo, con la Risoluzione del 14 febbraio 2019, nella quale si invita la Commissione e gli Stati membri a proporre una normativa, come già fatto da Malta e Portogallo, che permetta il riconoscimento giuridico del genere sulla base dell’auto-determinazione, condannando “fermamente i trattamenti e la chirurgia di normalizzazione sessuale”.
Pertanto, si rende indispensabile una riforma delle norme in materia di rettificazione di sesso che riconosca il diritto all’identità di genere e all’espressione di genere per ogni individuo, introducendo a pieno titolo nel nostro ordinamento il principio dell’auto-determinazione, al fine di garantire i diritti e il benessere psico-fisico delle persone intersex, vietando, per esempio, interventi medici sui neonati e minori intersex e introducendo la possibilità di posticipare l’annotazione del genere ad un momento successivo alla nascita e/o di indicare un genere neutro, fino alla libera scelta dell’interessato, e delle persone trans, attraverso la rettificazione anagrafica del sesso, per i maggiori di anni 16, o con il consenso dei genitori se minorenni, fondata sulla sola attestazione solenne da parte della persona interessata che la propria identità di genere non corrisponde al sesso attribuito nell’atto di nascita.