Anche il Tribunale per i minorenni di Trieste si è pronunciato in favore dell’adozione di una bambina da parte della compagna della madre biologica. Le due donne, entrambe triestine, si sono sposate nel 2015 a Copenaghen e nel 2016 è nata la loro prima figlia.
Nonostante la bambina fosse sempre cresciuta con entrambe le madri, sui certificati risultava averne soltanto una. Il Comune di Trieste, infatti, un anno fa aveva respinto la richiesta di riconoscimento presentata dall’altra madre. Inevitabile il ricorso al Tribunale per i minorenni che ha riconosciuto l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44 lett. d).
Dalla prima sentenza favorevole del 30 luglio 2014, emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma e confermata dalla Cassazione con la sentenza n. 12962/2012, molti Tribunali per i minorenni hanno riconosciuto l’adozione in casi particolari a coppie dello stesso sesso (tra questi Bologna, Firenze, Venezia, Cagliari, nonché le Corti d’Appello di Milano, Torino, Napoli), ma sono ancora molti quelli che non si sono pronunciati o che lo hanno fatto in senso sfavorevole.
Il caso di Trieste, però, evidenzia la grande differenza di tutela riconosciuta oggi ai figli delle coppie dello stesso sesso: alcuni Comuni d’Italia, anche a pochi chilometri di distanza dal capoluogo friulano, consentono la formazione di atti di nascita con due madri, mentre altri costringono la madre che non ha partorito a chiedere al Tribunale per i minorenni l’adozione dei “propri figli”.
Un’adozione, va sottolineato, “limitata” e non “piena”, come invece chiede Rete Lenford-Avvocatura per i diritti LGBTI: «Se tale distinzione era pacifica prima della modifica delle norme sulla filiazione – spiegano i legali di Rete Lenford che hanno seguito il caso di Trieste – non può più essere così dopo la riforma che, per la legge delega del 2012, doveva “eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi”. L’efficacia deve essere la stessa in tutti i casi di adozione di bambini, anche quando si tratta di adozione in casi particolari.»