Da oltre un decennio numerosi comuni italiani, da nord a sud senza distinzione di latitudine, grandi e piccoli, hanno avviato l'istituzione dei registri delle unioni civili o di fatto, ritenendo che sia nella loro potestà regolamentare l'istituzione di tali registri, sulla base della legge 142/90.
La cronaca recente, sull'onda del dibattito sui Patti civili di solidarietà ha nuovamente posto all'attenzione degli amministratori locali questo tema, su cui non esistono, a quanto ci consta, delle riflessioni organiche.
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I registri delle unioni civili ugualmente non determinano per gli iscritti vincoli giuridici a cui si ricollegano effetti propri, ma ad essi gli enti locali che li istituiscono possono fare riferimento per fini che ritengano degni di tutela.
Un esempio che spesso è stato fatto in riferimento a benefici riconnessi alla convivenza è la legislazione regionale in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica.
Le leggi regionali solitamente distinguevano tra a) nucleo familiare legittimo (coniugi e figli), b) nucleo familiare consanguineo (formato da ascendenti, discendenti e collaterali fino ad un certo grado, nonché affini), nel quale è incluso anche il convivente more uxorio, che possa certificare la durata della convivenza per un certo periodo antecedente determinato dal bando di assegnazione, c) nucleo familiare eventuale (senza che tra i componenti ci siano vincoli di parentela e affinità), che possa certificare l'esistenza e la stabilità della convivenza attraverso la durata richiesta.
La certificazione dell'esistenza e della durata della convivenza deve risultare da certificazione anagrafica o da atto notorio.
La funzione di certificazione è svolta dai registri anagrafici, ma anche dai registri delle unioni civili. Però al di là di questa precipua funzione, è chiaro che la funzione essenziale dei registri delle unioni civili, come premesso, è quella di dare visibilità alle unioni civili, confermandone la loro dignità e importanza sociale, nell'alveo della costituzione.
(continua)
Rotelli_I_registri_delle_unioni_civili.doc