Il libro è stato pubblicato in Finlandia nel contesto delle iniziative comunitarie in materia di non discriminazione, che sono parte di una strategia più ampia dell’Unione europea per migliorare la condizione dei lavoratori. In Finlandia già a partire dal 2002 si svolgono ricerche sulla condizione delle lesbiche dei gay, dei bisex e dei transessuali sul posto di lavoro, nell’ambito di un progetto denominato Sexual and Gender Minorities at Work.
Le norme di rango costituzionali finniche – non diversamente dalla nostra Carta costituzionale – pur enfatizzando il ruolo del principio di uguaglianza, non menzionano espressamente l’orientamento sessuale come una possibile fonte di discriminazione. Va ricordato però come l’espressione "any other reason related to the person", similmente all’espressione "condizioni personali" contenuta nell’art. 3, 2° co., Cost. italiana, consenta all’interprete di estendere all’orientamento sessuale la protezione dell’ordinamento statuale contro le discriminazioni.
In Finlandia, tale interpretazione estensiva è avvalorata dall’entrata in vigore nel 1995 di una riforma del Codice Penale e nel 2001 di una riforma del Employment Contracts Act, contenenti norme che proibiscono ogni discriminazione sul posto di lavoro fondata sull’orientamento sessuale.
Nel febbraio 2004, poi, sono state recepite le direttive 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica e 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, attraverso la riforma dell’Equality Act.
Ciò è avvenuto anche in Italia, anche se molte riserve si possono esprimere sulla normativa di recepimento. Più precisamente si tratta del d. lgs. 9.7.2003, n. 215, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e del d. lgs. 9.7.2003, n. 216, Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
L’ Equality Act finlandese non si estende alla protezione delle persone transessuali, ma solo perché coerentemente con la sentenza della Corte di giustizia CE (C-13/1994), la discriminazione a discapito delle persone transessuali è considerata una discriminazione di genere ed è fatta rientrare nell’ambito della Direttiva sull’eguaglianza tra uomini e donne.
In definitiva – come gli Autori del volume tengono a specificare nell’introduzione – l’orientamento sessuale e l’identità di genere sono concetti separati, che nell’ambito della ricerca vanno riferiti: il primo alle lesbiche, ai gay, ai bisessuali, e il secondo ai transessuali.
Interessante è il filo conduttore dei diversi contributi contenuti nel volume: l’analisi dei riflessi nella vita lavorativa della "eteronormatività", ossia il punto di vista eterosessuale che si riflette nelle istituzioni e nei rapporti interpersonali, per cui essere etero è naturale, legittimo, desiderabile e, pertanto, la sola condizione possibile nell’ambito del luogo di lavoro.
Il principio fondamentale del diritto comparato in base al quale se un problema esiste in un ordinamento esiste ovunque, sembra ancora più evidente quando si parla di diritti delle persone. Viene allora da chiedersi per quale motivo in Italia delle discriminazione fondate sull’orientamento sessuale e perpetrate sul posto di lavoro non si senta mai parlare.
Per quale motivo pochi hanno criticato la normativa di recepimento italiana della direttiva 2000/78/CE, che rappresenta solo un adempimento formale volto ad evitare sanzioni da parte della Commissione europea, ma che, nella sostanza, si rivela dal punto di vista giuridico, una normativa inutile? Come può il lavoratore discriminato essere veramente protetto quando sullo stesso ricade la prova della discriminazione subita?
La riflessione che il libro sollecita va anche in un’altra direzione. Posto che in Italia non si ha ragione di dubitare che ci siano discriminazioni sul luogo di lavoro fondate sull’orientamento sessuale, perché nessuno delle persone discriminate agisce in giudizio? Qualcuno potrebbe avanzare l’ipotesi che la regola processuale sfavorevole, appena ricordata, sia la ragione dell’inattività dei soggetti discriminati. Ma viene il dubbio che la vera ragione sia un’altra, ossia la poca consapevolezza da parte delle persone discriminate dei propri diritti e la poca preparazione in questa materia dei giuristi (anche dei giulavoristi) italiani. Sarebbe interessante se un libro come quello che qui pubblichiamo, vedesse la luce anche nel nostro Paese, ne guadagneremmo tutti e non solo culturalmente.