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DI.CO.: un tiepido compromesso

12 Agosto 2008

Niente "Patti civili di Solidarietà" (PACS), nell’ordinamento italiano, ma "Diritti e Doveri delle Persone Stabilmente Conviventi" (DICO).

È solo una questione di nomi? Come quando, nel 1970, si è nascosta l’introduzione del divorzio dietro la perifrasi "scioglimento degli effetti civili del matrimonio"?

Sappiamo da tempo che non è al suo nome che la rosa deve il proprio profumo. È bene allora non fermarsi alle etichette ed esaminare con attenzione il provvedimento in questione.

Vediamo quali sono i contenuti essenziali del disegno di legge licenziato dal Governo.

Di cosa parliamo, anzitutto? Non di un "patto" – cioè di atto bilaterale -, bensì di "dichiarazioni"; di una  somma di atti unilaterali: dichiarazioni di convivenza rese contestualmente o separatamente dagli interessati.

Perché – c’è da chiedersi – questa insistenza sulla forma? Ma per il "Rito", è ovvio. Un patto sottoscritto davanti a un pubblico ufficiale ha una solennità che manca di certo a una "dichiarazione". La direttiva è: stare lontani, molto lontani da tutto ciò che possa far avvertire una vaga somiglianza con un rito matrimoniale, civile o religioso che sia. 

Chi sono i soggetti presi in considerazione? Chi può avvantaggiarsi dei diritti, ed essere gravato dei doveri, che la nuova normativa dovrebbe prevedere?

Pur con qualche imprecisione l’art. 1 stabilisce che i destinatari della legge saranno due persone, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi. Un uomo e una donna; due uomini o due donne ma anche – ci si è premurati di sottolineare – due sorelle; ciò che conta è che gli interessati convivano stabilmente e si prestino assistenza e solidarietà materiale e morale.

Non possono invece rientrare nella legge tutta una serie di persone già legate tra loro da vincoli particolari: di coniugio (tra loro o con altri, immaginiamo: su questo il testo manca di precisione), di parentela o affinità, adozione, affiliazione.

Dubbi tecnici fa sorgere l’esclusione prevista nel caso di vincolo dovuto a tutela, curatela, amministrazione di sostegno. Restando alla lettera del d.d.l., emerge una possibile contraddizione con le norme del codice civile già vigenti. Ad esempio: il convivente che abbia chiesto l’interdizione del partner e sia stato nominato tutore (come prevede l’attuale codice civile) potrebbe restare escluso dai vantaggi e dai doveri che verrebbero previsti dalla nuova legislazione. Convivente per l’art. 424 del codice civile, non però ai fini del DICO. È così? E se è così, si tratta di un effetto penalizzante voluto, oppure di una mera svista?

Inoltre, va rilevato come il vincolo di convivenza di cui si parla preceda, non segua, le dichiarazioni; la formulazione utilizzata sembra cioè mirare a sottolineare come – al contrario di quanto accade nell’atto matrimoniale – il funzionario dell’anagrafe non raccoglierà le dichiarazioni rendendole vincolanti con il sigillo dell’autorità; egli si limiterà invece a prendere atto di una realtà preesistente.

All’art. 4 si stabilisce il diritto del convivente di accedere alle strutture sanitarie per fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero; e si precisa che saranno le strutture stesse a disciplinare le modalità di esercizio di tale diritto. C’è da chiedersi se la formulazione non sia tale da consentire ai responsabili della struttura di modulare in maniera diversificata il diritto del convivente sino, magari, a ridurlo a mera apparenza. Pensiamo a un orario concepito come segue: visite coniugi e parenti, dalle 9 alle 19; visita "stabili conviventi", dalle 20 alle 20.30.

Secondo l’art. 5 il convivente potrà attribuire al partner la rappresentanza nella decisioni in materia di salute e per il caso di morte: cure, trapianti, e così via. È un’innovazione che va a colmare una lacuna normativa che è stata fonte di ingiustizie e crudeltà. Ma perché non rendere la designazione automatica, salvo patto contrario? Per quale altra ragione si dovrebbe continuare a presumere che il coniuge – magari già separato – sia la persona più idonea a effettuare certe scelte, mentre per il convivente vige la presunzione contraria, ed è necessario un apposito atto di nomina?

Anche l’art. 7 in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica si presta a interpretazioni discriminanti: si dice che le Regioni dovranno "tener conto" della convivenza ai fini delle graduatorie: sarà lecito attribuire punteggi minori alla coppie di fatto rispetto a quelle sposate?

Altri dubbi sollevala formulazione (art. 9) circa i diritti del convivente che presti attività lavorativa nell’impresa del partner. In casi del genere, l’art. 230-bis prevede per i familiari un ben più ampio pacchetto di vantaggi. Per il convivente ci si limita invece a prevedere la partecipazione agli utili.

La famosa questione della reversibilità dei trattamenti pensionistici è contemplata nell’art. 10, ma è rinviata al futuro riordino generale della materia.

Quanto ai diritti ereditari (art. 11), serviranno nove anni per permettere al convivente di diventare successore legittimo, in concorso con gli altri familiari.

Alla cessazione della convivenza il soggetto in stato di bisogno potrà aver diritto agli alimenti (art. 12): non già al mantenimento, come è invece previsto in generale nel caso di separazione tra coniugi.

Meritevoli di attenzione sono, infine, alcune regole finali.

In particolare, l’art. 13, al primo comma, contiene una norma di notevole importanza. Essa fa infatti salvi tutti i diritti e gli obblighi previsti da altre disposizioni vigenti. È Il caso, ad esempio, degli articoli del codice relativi a tutela, curatela, amministrazione di sostegno; oppure delle norme in materia di cooperative edilizie che ammettono, in caso di morte dell’assegnatario, il convivente "more uxorio" a subentrare nell’assegnazione dell’alloggio.

Resta il dubbio circa i diritti che non già la legge, ma l’evoluzione giurisprudenziale ha nel corso del tempo riconosciuto a favore del convivente: ad esempio, il diritto al risarcimento dei danni patiti dal coniuge di fatto a causa dell’uccisione del convivente. Su questo il d.d.l. tace, ma un’interpretazione che sia fedele alla ratio del provvedimento non dovrebbe indurre a una riduzione dei diritti già ora assicurati dall’ordinamento.

Un altro punto sul quale il d.d.l. tace è il destino dei diritti dei conviventi che non dovessero provvedere alle dichiarazione formale di convivenza. Sappiamo che già ora essi sono destinatari di alcuni diritti, di fonte legale e giurisprudenziale; sarebbe opportuno che la nuova legge si esprimesse a proposito, con una precisazione che la legge stessa non pregiudica in alcun modo i diritti della coppie di fatto. 

A questo punto, che giudizio può meritare il d.d.l. del Governo?

Si tratta, com’è noto, di un compromesso; di una sintesi che, in quanto tale, non può non suscitare mezze soddisfazioni e mezze delusioni. Siamo realisti: i PACS sono sepolti, prima ancora di nascere. La comunità che ai PACS più teneva incassa il riconoscimento formale di un qualche status pubblicistico delle coppie omosessuali, ma paga un prezzo non indifferente rispetto alle sue speranze e aspettative.

Dal punto di vista più generale – al di là della verifica puntuale del contenuto tecnico della normativa – il d.d.l. governativo sui "DICO" produce un’impressione non del tutto gradevole; quantomeno se il gusto del lettore è calibrato sui valori di laicità dello Stato e di indipendenza delle sfera civile da quella religiosa.

Dalla lettura del testo traspare una tale attenzione – lessicale e di sostanza – nei riguardi delle suscettibilità delle gerarchie cattoliche che lo St
ato italiano sembra comportarsi alla stregua di un minorenne emancipato o di un inabilitato: gestisce con infantile orgoglio l’argent de poche, ma resta succube dell’occhiuta sorveglianza del curatore per ogni decisione di qualche peso.

Per tutto il – breve – testo del d.d.l., sembra di sentire in sottofondo una voce rassicurante che ripete: "Non è un matrimonio, non è un matrimonio".

In molti casi, ad esempio, si sarebbe potuto intervenire sulla normativa esistente limitandosi ad aggiungendo i conviventi agli elenchi già previsti: una tecnica peraltro già utilizzata dal legislatore che ha riformato l’interdizione. Ad esempio, perché non inserire il convivente tra i soggetti previsti dall’art. 230-bis in tema di impresa familiare, e attribuirgli così i diritti che spettano a chi lavora nell’impresa familiare? V’è un’unica ragione: quella di discriminare il convivente rispetto al coniuge e più in generale ai "familiari", fossero anche affini di secondo grado; quello di rimarcare la "non coniugalità" del rapporto di convivenza. Si rimarca che un cognato sarà sempre più importante di un convivente

Che dire, poi, della scelta di fondo: quella di evitare a ogni costo la rilevanza di un "patto"?

Insomma: tutto il d.d.l. è ispirato alla logica di riconoscere "un po’ meno" diritti alle convivenze rispetto ai matrimonio; il terrore per il fantasma dell’equiparazione ha guidato la penna dei proponenti.

A questo punto, non resta che prendere atto che la via italiana alla tutela delle coppie di fatto, e in particolare delle coppie omosessuali, prende una via diversa da quella che è invece percorsa dagli altri Paesi europei ai quali amiamo, per molti altri versi, paragonarci.

Per definizione, il compromesso raggiunto è sempre il migliore possibile, stanti le condizioni di partenza e i rapporti di forza. Rimane l’amarezza per un periodo storico nel quale lo Stato italiano appare tremebondo di fronte ai non possumus d’oltre Tevere. E poi la tristezza per un quadro politico così dissestato da aver minato fortemente l’autonomia decisionale del parlamento.

Manca l’orgoglio, manca la passione.