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La Regione Sicilia approva il DDL in tema di tutele antidiscriminatorie ed istituzione del registro regionale delle unioni civili

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato il disegno di legge intitolato “Norme contro la discriminazione determinata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili”.
Sin dal titolo è evidente l’opera di sintesi condotta dall’Assemblea che ha riunito le norme di natura antidiscriminatoria e quelle che istituiscono il Registro regionale in un unico corpus.
Ispirandosi ad altre previsioni regionali, la legge siciliana contiene l’unico Registro Regionale delle unioni civili (art. 2) le cui modalità di iscrizione e di cancellazione saranno disciplinate da un Decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
La legge prevede interventi in materia di istruzione, formazione professionale e del personale della Regione, politiche del lavoro ed integrazione sociale (art. 3); interventi in materia di prestazioni sanitarie e politiche sociali (art. 4): a tal proposito, si segnala  come l’originario articolo prevedeva la facoltà del soggetto ricoverato in una struttura sanitaria di designare un terzo per accedere alla struttura ovvero per ricevere informazioni sullo stato di salute del degente (“chiunque abbia raggiunto la maggiore età può designare una persona che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante) . La norma è stata emendata: oggi soltanto “i componenti di un’unione civile registrata hanno il diritto senza alcun altra formalità ad avere accesso alle strutture etc…”. Interessanti  appaiono l’adozione di modelli e linguaggi a tutela dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale nelle comunicazioni istituzionali della Regione (art. 5) e l’estensione delle competenze delle Consigliere di parità nei casi di discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere (art. 6). Infine l’art. 7 disciplina l’accesso ai servizi pubblici e privati senza discriminazione alcuna.
Si tratta di norme di principio, come ha voluto sottolineare l’Assemblea con l’inciso di cui all’art. 8 (“Dall’attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione”).
(Nota dell’avv. Marco Carnabuci)
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