In un Parere Consultivo diffuso ieri, la Corte Interamericana per i Diritti Umani, equivalente della nostra Corte Europea per i Diritti Umani, ha stabilito – confermando ed ampliando la sua precedente giurisprudenza – che alle persone trans e le persone omosessuali (che vivono in coppia) devono essere garantita pari dignità e pari diritti.
Il pronunciamento è di estremo interesse e grande impatto, anche per il gran numero di paesi sui quali ha effetto (come mostrato nella foto). Per tale motivo abbiamo deciso di tradurre comunicato stampa diffuso dalla Corte per renderlo disponibile a tutti/e.
Tutti i Paesi che aderiscono alla Convenzione Americana per i Diritti Umani dovranno cambiare le loro leggi, prassi e interpretazioni in sede giudiziaria e amministrativa. La Corte è conscia delle opposizioni e delle lungaggini che queste modifiche richiederanno, pertanto ha imposto che da subito tutti gli Stati che già non abbiano introdotto il matrimonio, assicurino alle coppie dello stesso sesso, gli stessi diritti e uguaglianza di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali, senza discriminazione alcuna (paragrafi 227 e 228).
Il testo del Parere della Corte (in spagnolo) è consultabile all’indirizzo web https://goo.gl/ro5TRL.
COMUNICATO STAMPA DELLA CORTE.
PARERE CONSULTIVO SULL’IDENTITA’ DI GENERE E LA NON DISCRIMINAZIONE DELLE COPPIE DELLO STESSO SESSO.
(Traduzione di Antonio ROTELLI. Testo originale disponibile a questo indirizzo web https://goo.gl/8ySJ2i)
San Josè, Costa Rica, 9 gennaio 2018. – Il 24 novembre del 2017, la Corte Interamericana per i Diritti Umani ha pronunciato un parere Consultivo sull’identità di genere e l’uguaglianza e non discriminazione delle coppie dello stesso sesso, il quale è stato notificato oggi. I testi dello Opinioni e dei voti separati dei giudici sono disponibili a questo indirizzo web https://goo.gl/MMPhRJ.
DIRITTO ALL’IDENTITA’ DI GENERE E PROCEDIMENTI DI CAMBIO DEL NOME.
Nella sua decisione, la Corte ha ribadito la sua costante giurisprudenza nel senso che l’orientamento sessuale e l’identità di genere sono caratteristiche protette dalla Convezione Americana. Per tale ragione sono vietate norme, atti o pratiche discriminatorie basate su tali caratteristiche personali. La Corte ha ribadito, inoltre, che la mancanza di consenso all’interno di alcuni paesi in riferimento al pieno rispetto dei diritti delle persone che si distinguono per l’orientamento sessuale, l’identità di genere o l’espressione di genere, reali o percepite, non può essere considerato un argomento valido per negare o restringere i loro diritti umani o per perpetuare e dare continuità alla discriminazione che storicamente queste persone hanno subito.
La Corte ha definito l’identità di genere come “la vicenda interiore e individuale del genere come ciascuna persona lo sente, che può avere corrispondenza o meno con il sesso assegnato al momento della nascita”. Il diritto all’identità di genere e sessuale è legato al concetto di libertà e con la possibilità di tutti gli esseri umani di auto-determinarsi e di scegliere liberamente ciò che attribuisce significato alla propria esistenza, in conformità alle proprie determinazioni e convinzioni. Secondo il Tribunale “il riconoscimento dell’identità di genere da parte dello Stato è di vitale importanza per garantire il pieno godimento dei diritti umani delle persone trans”. Questo include, tra gli altri diritti, la protezione contro tutte le forme di violenza, tortura e maltrattamenti, cosi come la garanzia del diritto alla salute, all’educazione, al lavoro, alla casa, alla sicurezza sociale, così come il diritto alla libertà di espressione e di associazione.
Con riferimento al quesito posto dal Costa Rica, la Corte ha affermato che il cambio del nome, l’adeguamento del proprio corpo, così come la rettificazione del sesso e del genere nei registri di stato civile e nei documenti di identità personale perché concordino con l’identità di genere auto-percepita, è un diritto protetto dalla Convenzione Americana. Conseguentemente, gli Stati hanno l’obbligo di riconoscere, regolare e organizzare procedimenti adeguati a tali fini.
Inoltre, la Corte ha specificato quali debbano essere le condizioni minime alle quali devono adeguarsi i procedimenti interni degli stati: devono essere finalizzati a riflettere l’identità di genere auto-percepita; devono basarsi su un consenso libero e informato; non devono esigere certificati medici o psicologici che risultino irragionevoli o patologizzanti; devono tutelare la riservatezza, proteggere i dati personali e non rivelare la rettificazione dell’identità di genere; devono essere gratuiti o quasi, nella misura del possibile, e non devono richiedere interventi chirurgici o ormali obbligatori. Allo stesso modo, la Corte ha concluso che i procedimenti che meglio rispondono ai precedenti requisiti sono quelli amministrativi (al posto di quelli giudiziari ndr.). La Corte ha precisato, inoltre, che questo procedimento non deve essere necessariamente regolato dalla legge.
Per un altro verso, in risposta alla richiesta formulata dal Costa Rica sul procedimento di cambio del nome stabilito dall’articolo 54 del codice civile del Costa Rica, la Corte ha ritenuto che lo stesso potrebbe essere compatibile con la Convenzione Am
ericana per il cambio dei dati relativi all’identità conformemente all’identità di genere del richiedente, sempre e quando sia interpretato, in sede giudiziale o amministrativa, in modo tale che corrisponda sostanzialmente a un procedimento amministrativo e rispetti i requisiti minimi citati nel periodo precedente.
Infine, il Tribunale ha anche indicato che lo Stato del Costa Rica, al fine di garantire in maniera effettiva la protezione dei diritti umani, potrà adottare un regolamento che incorpori gli standard enunciati dalla Corte nel procedimento di natura amministrativa, provvedendo in maniera parallela (a quanto disposto dal codice civile ndr.).
LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DELLE COPPIE DELLO STESSO SESSO.
La Corte Interamericana ha confermato che la Convenzione Americana non protegge un determinato modello di famiglia. Considerato che la stessa definizione di famiglia non include esclusivamente le coppie eterosessuali, il Tribunale ha consdeirato che il vincolo familiare che può derivare dalla relazione di una coppia dello stesso sesso è protetto dalla Convenzione Americana. Per tanto, ha ritenuto che tutti i diritti patrimoniali che derivano dal vincolo familiare delle coppie dello stesso sesso devono essere protetti, senza discriminazione alcuna con riferimento alle coppie eterosessuali. La Corte ha considerato che questa obbligazione internazionale degli Stati va oltre la protezione delle questioni esclusivamente patrimoniali e si estende a tutti i diritti umani, riconosciuti alle coppie eterosessuali, tanto internazionalmente come nel diritto interno di ciascuno Stato.
In questo senso, il Tribunale ha sostenuto che per garantire i diritti delle coppie dello stesso sesso non è necessaria la creazione di nuovi istituti giuridici e, a tal fine, ha optato per l’estensione degli istituti esistenti alle coppie formate da persone dello stesso sesso – incluso il matrimonio-, in conformità con il principio “pro persona” (si tratta di un principio elaborato dalla Corte Interamericana in base al quale, in materia di diritti umani, quando si tratta di estendere i diritti le norme vanno interpretate in maniera estensiva. Al contrario, quando si limitano i diritti, l’interpretazione deve essere restrittiva ndr.). La Corte ha ritenuto che questo sarebbe il mezzo più semplice ed efficace per assicurare i diritti derivanti dal vincolo che lega le coppie dello stesso sesso.
Allo stesso tempo, a giudizio della Corte, “creare un nuovo istituto giuridico che produca gli stessi effetti e faccia godere gli stessi diritti del matrimonio, ma che non si chiami matrimonio, non avrebbe senso, se non quello di segnalare socialmente le coppie dello stesso sesso con una denominazione che indica una differenza che sarebbe stigmatizzante o quanto meno un segnale di minore considerazione”. Basandosi su questo, la Corte ha considerato non ammissibile l’esistenza di due classi di unioni solenni per regolare giuridicamente l’unione eterosessuale e omosessuale, dal momento che “si configurerebbe una distinzione fondata sull’orientamento sessuale delle persone, che risulterebbe discriminatoria e pertanto incompatibile con la Convenzione Americana”.
La Corte ha affermato più volte che l’opposizione al matrimonio tra persone dello stesso sesso è basata su convinzioni religiose e filosofiche. Pur avendo riconosciuto l’importante ruolo che tali convinzioni hanno nella vita e dignità delle persone che le professano, ha ritenuto che queste non possono essere utilizzate per condizionare quanto stabilito dalla Convenzione Americana con riferimento alla discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale. Ha aggiunto che nelle società democratiche deve esistere una coesistenza mutualmente pacifica tra il secolare e il religioso; per tale ragione il ruolo degli Stati e della Corte Interamericana è quello di riconoscere la sfera nella quale ciascuno di tali aspetti abita e in nessun caso forzare uno nella sfera dell’altro.
Il Tribunale ha ritenuto che dal principio della dignità umana deriva la piena autonomia della persona nello scegliere con chi vuole stringere un vincolo permanente e coniugale, sia naturale (unione di fatto) o solenne (matrimonio). Ha osservato la Corte che questa scelta libera e autonoma è parte della dignità ci ciascuna persona e è intrinseca agli aspetti più intimi e rilevanti della sua identità e progetto di vita. Ha aggiunto che quando esista la volontà di relazionarsi in modo stabile e formare una famiglia, esiste un vincolo che merita uguaglianza di diritti e protezione senza che sia rilevante l’orientamento sessuale dei suoi contraenti. Il tribunale ha sostenuto che affermando questo, non si toglie valore al matrimonio, ma al contrario, lo si ritiene necessario per riconoscere la stessa dignità a persona che appartengono a un gruppo umano che è stato storicamente oppresso e discriminato.
La Corte ha ricordato, inoltre, che in conformità al diritto internazionale, quando uno Stato è parte di un trattato internazionale, come la Convenzione Americana, tale trattato obbliga tutti i suoi poteri, incluso il potere giudiziario e quello legislativo. È per tale ragione che ritiene necessario che i diversi apparati dello Stato realizzino il corrispondente controllo de rispetto della Convenzione, applicando gli standard stabiliti in questo Parere Consultivo della Corte.
Tenuto conto di quanto esposto, questa Corte ha sostenuto che era possibile che alcuni Stati debbano vincere difficoltà istituzionali per adeguare la loro legislazione ed estendere il diritto di accesso al matrimonio alle coppie dello stesso sesso. Tali difficoltà sono suscettibili di imporre un procedimento che non è esente da difficoltà politiche e passaggi che richiedono un certo tempo. Dato che queste riforme sono il frutto di una evoluzione giuridica, giudiziale o legislativa, che sta coinvolgendo altre zone geografiche del continente americano e derivando da una interpretazione progressiva della Convenzione, il Tribunale ha esortato gli Stati ad impegnarsi realmente e in buona fede nelle riforme legislative, amministrative e giudiziali necessarie ad adeguare i loro ordinamenti, interpretazioni e procedimenti interni.
IL PROCEDIMENTO.
Come parte della sua funzione consultiva, la Corte Interamericana può esaminare richieste formulate dagli Stati membri o dagli uffici dell’Organizzazione degli Stati Americani (OEA) relative all’interpretazione delle disposizioni contenute nella Convenzione Americana o la portata degli obblighi degli Stati contraenti.
La Richiesta di un Parere Consultivo avanzata dal Costa Rica il 18 maggio 2016 chiedeva di interpretare la protezione che offre la Convenzione Americana dei Diritti Umani al riconoscimento del cambio del nome delle persone, in accordo alla loro identità di genere. Per altro verso, il Costa Rica ha richiesto alla Corte di interpretare quale sia la protezione che assicura la Convenzione Americana al riconoscimento dei diritti patrimoniali derivanti da un vincolo tra persone dello stesso sesso.
Nell’ambito del procedimento che è stato ampiamente partecipativo, sono stati ricevute 91 osservazioni scritte da parte degli stati, organismi statali, organizzazioni internazionali e nazionali, istituzioni accademiche, organizzazioni non governative e individui. I materiali raccolti sono disponibili a questo indirizzo web https://goo.gl/iwRZtN. Al contempo, una udienza pubblica si è svolta nei giorni 16 e 17 maggio 2017 a San Josè del Costa Rica, dove la Corte ha ascoltato gli interventi di 40 delegazioni. Il video dell’udienza è disponibile a questo indirizzo web https://goo.gl/W6GDKG.
Il presente comunicato è stato redatto dalla Segreteria della Corte Interamericana per i Diritti Umani.
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