Il "Children and Family Relationships Act": una legge avanzata nella cattolicissima Irlanda. Ecco quali sono i contenuti.

(a cura di Roberto de Felice e degli aderenti Fabrizio Leggio e Oscar Tita)

Il 30 marzo 2015 il Senato irlandese ha approvato quasi all’unanimità il Children and Family Relationships Act[1], legge che regolamenta in maniera schiettamente liberale e inclusiva l’accesso alle tecniche di fecondazione assistita da donatore e alle procedure per l’adozione di minori, nonché i conseguenti rapporti di filiazione. Il disegno di legge (Bill number 14 of 2015), di iniziativa governativa, presentato il 17 febbraio 2015, era stato approvato dalla Camera il 12 marzo successivo. Il Senato lo approvava senza modifiche; infine la legge (Act n 9 of 2015) veniva sanzionato dal Presidente della Repubblica il 6 aprile successivo[2].

La Legge, molto complessa, di 180 articoli, si articola in 13 Parti. Prescindendo dalla Prima, che contiene indicazioni generali sul titolo della legge e sulle definizioni dei concetti e istituti in essa nominati, nonché le disposizioni sulla rispettiva entrata in vigore, le altre Parti modificano, ciascuna, singole Leggi concernenti lo status e i diritti di figli e genitori.

Le procedure di DAHR (Donor-Assisted Human Reproduction procedure)

In ordine alle procedure di riproduzione umana assistita da donatore la Parte Seconda sulla riproduzione assistita, con approccio appunto liberale, non riserva l’accesso a precise categorie di persone vietandolo ad altre, ma si limita a disciplinarne le premesse sotto il profilo del consenso e le conseguenze giuridiche, in entrambi i casi a tutela dei soggetti coinvolti e della loro autodeterminazione.

Si dispone che:

  • possa accedere ad una tale procedura una donna che abbia compiuto i 21 anni d’età ed abbia prestato consapevolmente il proprio consenso in merito alle relative conseguenze giuridiche, per esempio quelle riguardanti l’instaurazione del rapporto di filiazione e il trattamento dei suoi dati da parte del ministero della salute[3].
  • Il rapporto di filiazione si instauri fra il bambino e colei che lo dà alla luce, estendendosi anche al coniuge o al civil partner o al convivente, a prescindere dal sesso, solo se entrambi prestano il proprio consenso in merito all’instaurazione di tale rapporto[4].
  • Non si instauri alcun rapporto di filiazione tra il donatore del gamete o la coppia donatrice dell’embrione da una parte e il bambino che eventualmente dovesse nascere all’esito della procedura stessa dall’altra[5], ma si dispone anche che quest’ultimo possa un giorno, esercitando il suo diritto all’identità, accedere alle informazioni relative alle generalità dei donatori annotate in un registro ministeriale, salva opposizione motivata dei donatori[6]. E’ anche possibile per i donatori limitare il proprio consenso all’uso del gamete o dell’embrione in una procedura richiesta solo da una determinata donna o coppia[7].

Dunque, mentre in Irlanda sarà possibile anche per una qualunque donna single o per una coppia di donne portare avanti una gravidanza e assumere la potestà genitoriale sul nuovo nato grazie al ricorso a gameti o addirittura ad embrioni donati anche da persone di loro conoscenza, qui in Italia quello che resta della legge 40 del 2004 consente l’accesso alla procreazione medicalmente assistita, e quindi, dopo la sentenza  162/2014 della Corte Costituzionale, anche alla fecondazione eterologa, solo alle coppie infertili[8] di sesso diverso[9], escludendo così, oltre che le coppie fertili, le donne single e le coppie omosessuali. Inoltre i donatori di gameti rimangono anonimi, senza la possibilità per il nascituro di potervi risalire, salvo per quanto riguarda i dati clinici, che in casi straordinari di problemi di salute del bambino devono essere resi noti solo al personale sanitario[10]. Vige implicitamente il divieto di donazione di embrioni[11].

Modifiche all’Adoption Act

La previgente disciplina irlandese delle adozioni prevedeva che l’adozione congiunta a due persone potesse essere concessa solo nel caso di una coppia sposata[12]. Il Children and Family Relationships Act ha inciso sull’Adoption Act del 2010 nella Parte Undicesima,estendendo quest’ultima possibilità anche alle coppie legate da una civil partnership o semplicemente conviventi[13] da almeno tre anni[14], abbracciando così anche le coppie omosessuali ( che possono accedere alla Unione Civile ai sensi del Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010 approvato all’unanimità dalla Camera e con 48 sì e 4 no dal Senato nel 2010 stesso, sanzionato dal Presidente il 19.7.10 e in vigore dal 1.1.11, art 3[15]) alle quali è così inoltre divenuta accessibile anche la così detta step child adoption, da sempre realizzata mediante l’adozione del bambino sia da parte del genitore biologico che del suo coniuge o, oggigiorno, partner convivente.

Ma a richiedere e a ottenere l’adozione poteva e, oggi, può essere anche solo uno dei due coniugi[16] o civil partner o conviventi[17], purché con il consenso rispettivamente del coniuge, del civil partner o del convivente, che però non diventa genitore a sua volta.

Com’è noto, la legge n.184/1983 concede la possibilità di adottare solo alle coppie coniugate da almeno tre anni[18], computando eventualmente anche il periodo di convivenza pre-matrimoniale more uxorio[19]. Il disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili anche omosessuali attualmente in discussione al Parlamento Italiano dichiara di rifarsi anche in materia di adozioni[20] al modello tedesco, che consente al partner unito civilmente di adottare il figlio biologico e, di recente, adottivo del proprio partner. A ben vedere però l’istituto dell’adozione in casi particolari[21], cui il suddetto disegno di legge si richiama, non consente una piena adozione legittimante[22], bensì addirittura revocabile[23]. Da un lato ci si ispira a un modello risalente al 2001 e ormai superato da moltissimi paesi di cultura giuridica affine alla nostra, per ultima l’Irlanda, piccola nazione storicamente e irriducibilmente cattolica, dall’altro non lo si fa nemmeno pienamente, rimanendo fedeli fin tra le pieghe più nascoste della disciplina alla volontà di dare solo parziale soddisfazione alle istanze delle coppie omosessuali. Notevoli le performances, in termini di tempo e di fair play, non solo per la rapidità della adozione della legge qui sommariamente in esame, ma anche per la approvazione del progetto di legge da parte di tutte le principali forze politiche alla Camera, maggioranza e opposizione, mentre al Senato si sono registrati due voti contrari, tenuto conto che trattasi di assemblea nominata e non propriamente eletta rappresentativa delle principali realtà sociali designate in parte dal Primo Ministr e in parte da comitati elettorali rappresentativi di dette realtà composti da deputati.


[1] Act No. 9 of 2015, bill no. 14 of 2015.

[3] Section 9, subsection (1), Children and Family Relationships Act.

[4] Section 5, subsections (1), (2), (8), Children and Family Relationships Act.

[5]Section 5, subsection (5), (6), Children and Family Relationships Act.

[6] Section 35, Children and Family Relationships Act.

[7] Section 6, subsection (4), Children and Family Relationships Act.

[8] Art. 4 comma 1, L. 40/2004: “Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.”

[9]Art. 5, L. n. 40/2004: “Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.”

[10] “Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte costituzionale nr. 162/2014” della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 4 settembre 2014.

[11] La pratica non è considerata legittima perché si ritiene che l’embrione goda di un proprio statuto autonomo, che impone di trattarlo “secondo i criteri di rispetto e tutela che si devono adottare nei confronti degli individui umani a cui si attribuisce comunemente la caratteristica di persone”, v. “Identità e statuto dell’embrione umano”, Comitato Nazionale per la Bioetica.

[12] Section 33, subsection (2), Adoption Act (Act No. 9 of 2010).

[13] Section 114, paragraph (a), subparagraph (i), Children and Family Relationships Act. 

[14]Section 102, paragraph (a), Children and Family Relationships Act.

[16]Section 33, subsection (3), Adoption Act (Act No. 9 of 2010).

[17] Section 114, paragraph (b), Children and Family Relationships Act.  

[18] Art. 6, comma 1, L. n. 184/1983: L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.”

[19] Art. 6, comma 4, L. n. 184/1983: Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.”

[20] Art 5, Schema di testo unificato corretto proposto dalla relatrice per i disegni di legge nn. 14 e connessi, aggiornato al 12 marzo 2015: “All’articolo 44 lettera b) della Legge 4 maggio 1983, n. 184 dopo la parola «coniuge» sono inserite le parole «o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso».

[21] Art. 44, comma 1, lettera b), L. n. 184/1983: I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7: […] b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;”

[22] Art 55, L. n. 184/1983: “Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.”

[23]Artt. 51, 52, 53, 54, L.n. 184/1983:

Art 51: “La revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell’adottante, quando l’adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia resocolpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato, la revoca dell’adozione può essere
chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l’eredità in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l’adottante e l’adottato, pronuncia la sentenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l’amministrazione dei beni.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.”
;

Art. 52: “Quando i fatti previsti nell’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell’adottato o su istanza del pubblico ministero.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l’adottante e l’adottato che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento pronuncia sentenza (55).
Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l’amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l’esercizio della potestà sia ripreso dai genitori.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.
”;

Art. 53: “La revoca dell’adozione può essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.
Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
”;

Art. 54: “Gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante.”

Commento al Children and Family Relationships Act con note LINK

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