GESTAZIONE PER ALTRI IN PORTOGALLO

Recentemente ha avuto una certa eco la notizia di una norma portoghese in materia di Gestazione per Altri, che con traduzione letterale viene definita “gestazione di sostituzione”.

Il provvedimento in oggetto è il “Decreto Regulamentar n. 6/2017 de 31 de Julho de 2017” pubblicato no Diário da República (assimilabile alla nostra Gazzetta Ufficiale) n. 146/2017 del 31 luglio 2017 e in vigore dal primo agosto 2017.

Come si evince dallo stesso nome, non si tratta di una nuova legge in materia di Gestazione per Altri, quanto di un regolamento attuativo emanato dal governo lusitano per dare concreta applicazione ad una norma precedente, in particolare della Legge 25 del 22 agosto 2016 che a sua volta ha regolato la gestazione per altri, modificando la legge 32 del 26 luglio 2006 in materia di Procreazione medicalmente assistita.

La legge 25/2016 prevede chiaramente la gestazione di sostituzione come concepita esclusivamente per situazioni del tutto eccezionali e con criteri di ammissibilità molto stringenti. La legge 25 del 2016 in particolare prevede che l’istituto abbia natura gratuita e vi si possa ricorrere nei casi di assenza lesione o malattia dell’utero tali da impedire alla donna in forma assoluta e definitiva la gravidanza o in altri casi clinici idonei a giustificarla e comunque sempre previa redazione di accordi di Gestazione autorizzati dal Consiglio Nazionale per la Procreazione Medicalmente assistita (CNPMA) e previa audizione dell’Ordine dei Medici. La legge sanziona con la nullità gli accordi di gestazione per altri che non rispettino i requisiti e punisce coloro che operano tali tecniche fuori dei casi previsti dalla legge con la reclusione fino a cinque anni, a seconda della gravità della condotta, stabilendo altresì la punibilità del tentativo.

La legge 25 del 2016 stabilisce il divieto discriminazione fra i soggetti coinvolti nella gestazione per altri impedendo accordi di GPA in presenza di subordinazione economica: ad esempio la legge 25/2016 impedisce la conclusione di accordi di gestazione per altri nel caso in cui fra la futura gestante e la coppia beneficiaria vi sia un rapporto di lavoro o di prestazione di servizi.

La legge prevede che la gestazione per altri sia autorizzata attraverso una tecnica di procreazione medicalmente assistita solo in caso in cui siano usati i gameti di almeno uno dei beneficiari, non potendo la gestante in alcun caso donare alcun ovocito da utilizzare nel suddetto procedimento di procreazione medicalmente assistita. Il figlio nato con la tecnica della gestazione per altri è considerato figlio della coppia beneficiaria e nel certificato di nascita non vi sarà alcuna indicazione del procedimento di gestazione per altri.
La legge 25 del 2016 prevedeva che la regolamentazione di quanto da essa previsto fosse approvata dal Governo nel termine di 120 giorni dall’entrata in vigore della Legge stessa, avvenuta il primo di settembre 2016. Tale regolamentazione è contenuta giustappunto dal decreto 6/2017.

Il suddetto decreto 6/2017 pertanto stabilisce le forme ed i tempi per accedere alla Gestazione per altri.

In primo luogo il decreto stabilisce che gli accordi di gestazione per altri si troveranno sul sito internet del Consiglio Nazionale di Procreazione Medicalmente assistita (CNPMA), che ne curerà la redazione, accordi che dovranno essere sottoscritti dalla copia beneficiaria e dalla gestante, che allegheranno altresì specifica documentazione prevista dall’articolo 2 del Decreto: identificazione delle parti dell’accordo; accettazione delle condizioni delle clausole dell’accordo tipo da parte di tutte le parti; documentazione medica da parte del centro di Procreazione medicalmente assistita in cui si svolgerà il trattamento, che attesti i requisiti di legge per l’ammissione al trattamento stesso; una dichiarazione da parte di uno psicologo o psichiatra a favore della conclusione di accordi di Gestazione per altri; Dichiarazione da parte del direttore del Centro di procreazione medicalmente assistita che accetti di effettuare nel proprio centro il/i trattamento/i richiesto/i.

Rispetto al testo della legge 25/2016, nel preambolo stabilisce in particolare che risulta vitale la salvaguardia del legame genetico del bambino con la madre genetica durante la gestazione per altri all’interno del suddetto accordo, riducendo al minimo la relazione tra la madre surrogata e il bambino, visti i potenziali rischi psicologici e affettivi connessi a tale relazione, a meno che la madre surrogata non sia una parente con la quale sussista comunque necessariamente un legame affettivo abituale.

Ai sensi del Decreto attuativo, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione al Consiglio Nazionale di Procreazione Medicalmente assistita (CNPMA), quest’ultimo delibera sulla ammissione o rigetto della richiesta. Nel caso di accoglimento, esso invia la documentazione medica all’Ordine dei Medici, chiedendo un parere non vincolante nel rispetto delle garanzie della privacy entro sessanta giorni.

Nello stesso termine il. CNPMA può in via eccezionale sollecitare ai richiedenti informazioni o documenti ulteriori, con effetto sospensivo del termine fino alla ricezione della suddetta documentazione integrativa.

Il CNPMA deve decidere sull’accoglimento o sul rigetto della richiesta entro sessanta giorni dalla ricezione del parere dell’Ordine dei medici o dal termine ultimo in cui tale parere sarebbe dovuto essere inviato, pertanto il processo autorizzativo dovrebbe concludersi al più tardi in 180 giorni dalla richiesta.

Per quanto riguarda la forma dell’accordo, esso regola i rapporti fra le parti e deve seguire lo schema redatto dal Centro Nazionale di Procreazione Medicalmente assistita, con la possibilità di addizione di alcune clausole ulteriori.

Fra quelle essenziali il decreto indica: la gestante deve obbligarsi a rispettare le indicazioni mediche per corretta conclusione della gravidanza, in particolare sottoponendosi agli esami e agli interventi considerati indispensabili; gli accordi devono prevedere il diritto della gestante a partecipare alle scelte cliniche come i medici cui affidarsi, il tipo di parto e del luogo dove partorire, ella ha inoltre diritto ad un aiuto psicologico pre e post parto.

L’accordo inoltre dovrà contenere i diritti e doveri della gestante, come la possibilità di opporsi ad esami clinico-diagnostici quale l’amniocentesi o la possibilità di effettuare viaggi in determinati mezzi di trasporto o fuori del Paese nel terzo trimestre di gravidanza.

Nell’accordo dovranno essere indicate tutte le informazioni per una completa informativa sulle tecniche cliniche e rischi per la salute della gestazione per altri, nonché del significato e delle conseguenze del procedimento sullo stile di vita della gestante durante la gravidanza; nonché le disposizioni da osservare in caso di insorgenza di problemi alla salute del feto o della gestante e in caso di interruzione volontaria della gravidanza.

L’accordo deve anche indicare la possibilità ed i modi di recesso da parte di tutte le parti coinvolte, nel caso in caso si sia verificato un determinato numero di tentativi di gravidanza non portati a termine, nonché i termini di revoca del consenso e le sue conseguenze, oltre alle forme di risoluzione di eventuali conflitti derivanti dall’interpretazione del negozio giuridico.

L’accordo dovrà contenere espressamente il riferimento alla gratuità del negozio e le eventuali assicurazioni sanitarie che possano essere associate a tale negozio.

Gli accordi della gestante e dei beneficiari secondo il decreto attuativo possono essere revocati fino all’inizio dei processi terapeutici di Procreazione medicalmente assistita.

Il Decreto stabilisce altresì che il ricorso dei beneficiari alla Gestazion
e per altri in seno al Servizio Sanitario Nazionale deve rispondere agli stessi criteri di accesso alla Procreazione medicalmente assistita in seno al Servizio Sanitario Nazionale, evitando differenze temporali discriminatorie fra i due trattamenti (Procreazione Medicalmente assistita e Gestazione per altri).

In ordine ai diritti alla difesa della genitorialità, il parto della gestante ai fini della licenza di maternità è equiparata al parto della coppia beneficiaria, mentre per la gestante ai fini della difesa della genitorialità, il parto è equivalente all’interruzione della gravidanza.

Quanto disposto dal decreto 6 del 31 luglio 2017 inoltre sarà oggetto di valutazione dopo un anno dall’entrata in vigore, fissata il giorno uno agosto 2017.

Arnaldo Beccherle

 

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