La traduzione delle sentenze che si pubblicano, emesse dalla Corte di Cassazione francese nel 2010 e nel 2012, è di Fabio CHIOVINI e Roberto DE FELICE. La nota è di Antonio ROTELLI
L’omogenitorialità è al centro di due recenti sentenze della Corte di Cassazione francese. Si tratta di sentenze interessanti anche per l’Italia, perché nonostante la diversità tra la normativa italiana e quella francese in materia di filiazione e di adozione, molti degli argomenti che qui vengono utilizzati sono facilmente trasponibili nel nostro sistema. Da qui il nostro interesse.
Nella prima sentenza, la n. 791 del 2010 (08-21.740), la Corte ha stabilito che deve essere trascritta in Francia la sentenza straniera, nel caso di specie di un giudice statunitense, che ha attribuito la genitorialità del minore anche alla partner della madre biologica. La coppia, una donna francese ed una americana, avevano avuto il figlio facendo ricorso ad un donatore anonimo, mediante tecnica di fecondazione medicalmente assistita.
I giudici di merito avevano negato la trascrizione della sentenza in quanto la ritenevano contraria a una norma del Codice civile, considerata espressiva di un principio di ordine pubblico. Tale norma, secondo i giudici, prevederebbe che l’adozione da parte di una persona del figlio o della figlia di un’altra sia possibile solo quando le due persone sono sposate tra loro. In assenza del matrimonio, l’adozione da parte di un terzo, non importa che sia partner, determinerebbe in ogni caso la perdita della potestà genitoriale da parte del genitore naturale, in quanto l’adozione cancellerebbe inevitabilmente il precedente legame di sangue. La Corte di cassazione ritiene, invece, questa interpretazione non corretta, perché la citata disposizione del codice civile non è di ordine pubblico, pertanto va trascritta l’adozione pronunciata da un giudice straniero a favore del o della partner del genitore naturale, anche in assenza di matrimonio, senza che ciò determini la perdita della potestà genitoriale da parte del genitore naturale.
Nelle altre due sentenze, la n. 755 (11.30261) e la n. 756 (11.30262), la Cassazione ha affrontato una stessa questione di diritto, relativa alla trascrizione del provvedimento straniero che ha disposto l’adozione congiunta da parte di due persone dello stesso sesso. Nel primo caso la coppia era formata da due uomini, uno inglese e l’altro francese, residenti in Inghilterra; nel secondo caso la coppia era formata da due uomini, entrambi franco-canadesi, residenti in Canada. L’adozione era stata pronunciata, rispettivamente, nel Regno Unito e in Canada.
La Cassazione ha annullato le due sentenze delle corti inferiori, che avevano ordinato la trascrizione, e ha rinviato il procedimento ai giudici per una nuova decisione, pronunciando un diverso principio di diritto, che definisce di ordine pubblico. Secondo la Cassazione non è possibile trascrivere il provvedimento straniero, che dispone l’adozione congiunta da parte di due persone dello stesso sesso, dal momento che, cancellando l’adozione i precedenti legami con i genitori naturali, dall’atto di nascita il minore risulterebbe nato da due persone dello stesso sesso. C’è da sottolineare che i due provvedimenti erano stati impugnati dal procuratore generale presso la Corte d’Appello di Parigi, il quale riteneva, erroneamente secondo la Cassazione, che la trascrizione non fosse possibile in base al diverso principio, non di ordine pubblico secondo la Cassazione, che l’adozione congiunta è consentita solo a coppie sposate.
Queste pronunce si inseriscono in un contesto molto vivace sotto il profilo giurisprudenziale che caratterizza la Francia, dove, va ricordato – è consentita l’adozione da parte di un/una single. Nel 2008, la Corte europea dei diritti umani (CEDU), nel caso E.B. contro Francia, ha condannato la Francia per aver negato l’adozione ad una donna single, in quanto lesbica. Secondo la Corte, l’orientamento sessuale di una personale non ha rilevanza di per sé (negativa o escludente) ai fini dell’adozione.
Nel 2012, la stessa CEDU ha respinto il ricorso Gas e Dubois contro Francia, affermando la Francia non ha commesso una violazione dei diritti umani.
La signora Dubois aveva avuto un figlio mediante il ricorso alla fecondazione medicalmente assistita in Belgio e una volta tornata in Francia con la sua compagna, la signora Gas, quest’ultima avevo chiesto di essere riconosciuta come co-madre, facendo richiesta dell’adozione semplice, ma i tribunali francesi le avevano negato questo diritto.
Come chiaramente precisa una nota del sito Diritti Umani in Italia:
<“Il regime di filiazione adottiva nell’ordinamento francese prevede, accanto all’adozione piena (adoption plénière), la c.d. adozione semplice (adoption simple). Mentre l’adozione piena è consentita soltanto nei confronti di minori e rimuove compiutamente qualsiasi tipo di legame con la famiglia naturale, l’adozione semplice consente la costituzione di un legame di filiazione con un soggetto, indipendentemente dall’età dello stesso, senza che vengano meno i rapporti con i genitori biologici. Tuttavia, nel caso in cui l’adottato sia un minore, sull’adottante si trasferiscono tutti i diritti e i doveri derivanti dalla patria potestà, della quale di contro sono spogliati i genitori biologici. Esiste, ciononostante, un’eccezione in tal senso. Laddove, infatti, l’adottante sia anche il coniuge del padre o della madre del minore, l’effetto dell’adozione semplice sarà la condivisione della patria potestà, ai sensi dall’articolo 365 del codice civile”> (http://www.duitbase.it/database/sentenze-corte-europea-dei-diritti-delluomo/767-Gas-e-Dubois-c-Francia).
Secondo la CEDU, l’aver negato l’adozione a favore della co-mamma non determina una discriminazione, in quanto in Francia l’adozione del figlio/a biologico/a del/la partner non è consentito se i due partner non sono sposati, anche se si tratta di una coppia eterosessuale. Il presupposto per l’adozione del partner è l’esistenza, quindi, del vincolo matrimoniale. Secondo la CEDU non è rilevante il fatto che alle coppie omosessuali venga ancora impedito, in Francia, l’accesso al matrimonio. Infatti, in base alla sentenza Schalk and Kopf del 2010, la CEDU ha riconosciuto che l’articolo 12 della Convenzione non va più interpretato nel senso che il matrimonio sia riservato solo a coppie formate da persone di sesso opposto, ma non si configura una violazione di diritti umani -allo stato attuale della legislazione nei 47 paesi del Consiglio d’Europa- se gli stati contraenti non riconoscono l’accesso al matrimonio alle coppie omosessuali.
Di particolare interesse sono altre tre sentenze del 2011 della stessa Corte di Cassazione francese: n° 369 (09-66.486); n° 370 (10-19.053); n° 371 (09-17.130) con le quali sono stati affrontati i casi di tre coppie eterosessuali, che avevano fatto ricorso all’estero (negli USA) alla surrogac
y. Nelle tre sentenze, la Corte ha dichiarato contrari all’ordine pubblico francese i contratti di surrogacy, in base al principio, ritenuto fondamentale per l’ordinamento, che lo stato civile è inalienabile e pertanto le disposizioni sulla filiazione non sono derogabili per contratto (Art. 16-7 e 16-9 del codice civile francese). La Corte ha anche analizzato i casi dal punto di vista delle convenzioni internazionali, arrivando alla conclusione che il diritto francese non viola la Convenzione europea per i diritti umani, art.8, in quanto i bambini in ogni caso hanno un padre, che è quello biologico, ma anche una madre in base alla legge degli USA e possono vivere in Francia con entrambi. Ciò determinerebbe, secondo i giudici, che l’interesse del minore sia salvaguardato, pertanto non vi sarebbe neppure violazione dell’articolo 3, comma 1, della Convenzione di New York sui diritti dei minori.
Dalla breve disamina che precede emerge un quadro complesso e a tratti contraddittorio che l’apertura del matrimonio e dell’adozione alle coppie dello stesso sesso, di recente annunciato dal Ministro della famiglia e inserito nel programma del governo, dovrebbe districare.
Attualmente una coppia lesbica che facesse ricorso alla fecondazione medicalmente assistita potrebbe ottenere la trascrizione dell’atto di nascita del figlio con il riconoscimento della co-mamma come genitore, a patto che l’adozione sia pronunciata da un tribunale del paese dove è avvenuta la fecondazione o che, secondo chi scrive, già prevedesse per legge il riconoscimento della co-genitorialità della co-mamma. Invece, non si otterrebbe l’adozione da parte della co-mamma se il parto avvenisse in Francia e l’adozione fosse richiesta ad un tribunale francese, per mancanza di matrimonio tra i partner. C’è da sottolineare che nel caso della Cassazione francese del 2010, la madre biologica era cittadina statunitense, mentre la co-mamma era francese e non sappiamo quanto questo elemento abbia inciso sulla decisione dei giudici. Non è dato sapere cosa accadrebbe nel caso in cui la coppia che abbia avuto un figlio/una figlia mediante il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, risulti sposata in un paese dove ciò è consentito. E’ probabile chei giudici sarebbero chiamati a valutare l’esistenza del matrimonio, nel superiore interesse del minore ad avere due genitori, anche se quel matrimonio non è trascrivibile in Francia. Forse il caso Gas e Dubois sarebbe stato risolto diversamente, già in Francia, se la coppia fosse stata sposata all’estero, anziché pacsata in Francia.
Al contrario, se una coppia di uomini facesse ricorso alla maternità surrogata, non potrebbe mai ottenere la trascrizione dell’atto di nascita del figli, dal quale risulti genitore anche il co-padre, per contrarietà all’ordine pubblico del contratto di surrogacy.
Allo stesso modo, un’adozione congiunta da parte di una coppia omosessuale, pronunciata all’estero, non verrebbe trascritta in Francia.
La traduzione che segue è di Fabio CHIOVINI e Roberto DEFELICE. In allegato è possibile scaricare la traduzione con il testo francese a fronte.
Sentenza n. 791 dell’8 luglio 2010
(08-21.740)
Corte di cassazione
Prima sezione civile
Cassazione senza rinvio
Ricorrenti: Sig.re V. e X.
Resistenti: il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Parigi
Sull’unico motivo di ricorso:
Visto l’articolo 509 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l’articolo 370-5 del codice civile;
Considerato che il rifiuto di delibazione fondato sulla contrarietà all’ordine pubblico internazionale francese della decisione straniera presuppone che essa comporti alcune statuizioni che ledano dei principi fondamentali del diritto francese; che non è il caso della decisione che pone in condivisione la potestà genitoriale tra la madre e l’adottante di un bambino;
Considerato che la Sig.ra X, di nazionalità francese, e la Sig.ra Y, di nazionalità americana, residenti negli Stati Uniti, hanno stipulato un accordo di convivenza denominato “domestic partnership”; che con decisione del 10 giugno 1999 la Corte superiore della contea di Dekalb (Stato della Georgia) ha pronunciato l’adozione da parte della Sig.ra X del bambino A., nato della Sig.ra Y nel 1999 a … in seguito ad inseminazione artificiale per mezzo di donatore anonimo; che l’atto di nascita del bambino menziona la Sig.ra Y come madre e la Sig.ra X come “genitore”, l’una e l’altra esercitanti la potestà genitoriale sul bambino;
Considerato che nel rifiutare la concessione dell’exequatur alla decisione straniera di adozione, la sentenza si limita a enunciare che, secondo le disposizioni dell’articolo 365 del codice civile, l’adottante è investita dell’autorità parentale in via esclusiva, risultandone la madre biologica privata dei suoi diritti nonostante conviva con l’adottante;
In ciò la Corte d’appello ha violato le suddette disposizioni, la prima per mancata applicazione e la seconda per falsa applicazione; e considerato che la Corte di cassazione può concludere il giudizio applicando la regola di diritto pertinente, in conformità all’articolo 411-3 del codice dell’ordinamento giudiziario;
PER QUESTI MOTIVI:
CASSA INTEGRALMENTE SENZA RINVIO la sentenza resa tra le parti il 9 ottobre 2008 dalla Corte d’appello di Parigi;
ORDINA l’esecuzione della decisione resa tra le parti il 10 giugno 1999 dalla Corte suprema della contea di Dekalb (Stato della Georgia, Stati uniti d’America)
Presidente : Sig. Charruault
Relatore : Sig.ra Monéger, consigliere
Avvocato generale : Sig. Domingo
Avvocati : SCP Thouin-Palat et Boucard
Sentenza n. 755 del 7 giugno 2012
(11-30.261)
Corte di cassazione
Prima sezione civile
Cassazione
Ricorrenti: il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Parigi
Resistenti: Sig. X. e Sig. Y.
Considerato, come da sentenza allegata, che i Sigg. X., di nazionalità francese, e Y., di nazionalità inglese, entrambi dimoranti nel Regno Unito, dopo aver ottenuto l’accordo dei servizi sociali britannici hanno adottato, con decisione del 18 luglio 2008 del tribunale della contea di Pontypridd, Brad Z…, nato il […] 1998; che, il 7 luglio 2009, i Sigg. X e Y hanno sollecitato l’exequatur di tale decisione;
Sull’unico motivo di ricorso, nel suo primo aspetto:
Considerato che la procura generale presso la Corte d’appello di Parigi impugna la sentenza d’accoglimento della suddetta domanda, sulla base del motivo che nessuno può essere adottato da più persone se queste non sono coniugate, con la conseguenza che riconoscendo l’adozione congiunta da parte di due persone non coniugate la Corte d’appello ha violato l’articolo 346 del codice civile, le cui disposizioni rilevano in quanto di ordine pubblico internazionale francese;
Ma considerato che l’articolo 346 del codice civile, che riserva l’adozione congiunta a delle coppie unite in matrimonio, non consacra un principio essenziale riconosciuto dal diritto francese; che il gravame non è quindi fondato;
Ma sull’unico motivo di ricorso, nel suo secondo aspetto:
Visto l’articolo 509 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l’arti
colo 310 del codice civile;
Considerato che è contrario ad un principio essenziale del diritto francese della filiazione il riconoscimento in Francia di una decisione straniera la cui trascrizione nei registri francesi dello stato civile, valida come atto di nascita, comporta l’iscrizione di un bambino come nato da due genitori del medesimo sesso;
Considerato che nell’ordinare l’exequatur della decisione, la sentenza ritiene che tale decisione, che si pronuncia sull’adozione da parte di una coppia non sposata e pone la potestà genitoriale in condivisione tra i membri di detta coppia, non viola alcun principio essenziale del diritto francese e non è contraria all’ordine pubblico internazionale;
Che così decidendo, dato che questa adozione, così come si constatava, aveva per effetto la rottura dei precedenti legami di filiazione in capo al bambino in modo che la trascrizione della decisione straniera sui registri francesi dello stato civile avrebbe comportato l’iscrizione del bambino come nato da due genitori del medesimo sesso, la Corte d’appello ha violato le suddette disposizioni;
PER QUESTI MOTIVI:
CASSA E ANNULLA, in tutte le sue disposizione, la sentenza resa tra le parti il 24 febbraio 2011, come rettificata il 31 marzo 2011, dalla Corte d’appello di Parigi; di conseguenza rimette la causa e le parti nello stato in cui si trovavano prima della suddetta sentenza e, perché la causa sia decisa, le rinvia davanti la Corte d’appello di Versailles.
Presidente: Sig. Charruault
Relatori: Sig.ra Dreiffus-Netter, consigliere e Sig.ra Vassalo, consigliere referendario
Avvocato generale: Sig.ra Petit, primo avvocato generale
Avvocati : SCP Thouin-Palat et Boucard
Sentenza n. 756 del 7 giugno 2012
(11-30.262)
Corte di cassazione
Prima sezione civile
Cassazione
Ricorrenti: il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Parigi
Resistenti: Sig. X. e Sig. Y.
Considerato, come da sentenza allegata, che i Sigg. X. e Y., tutti e due di nazionalità francese e canadese, conviventi dal mese di giugno 1997 a Montréal (Canada), hanno accolto in data 19 ottobre 2005, in vista della sua adozione, un bambino chiamato Brandon di anni tre; che, con decisione del 24 febbraio 2009, la sezione per i minorenni della Corte del Québec a pronunciato l’adozione congiunta del bambino da parte di X. e Y., i quali hanno sollecitato l’exequatur di tale decisione;
Sull’unico motivo di ricorso, nel suo primo aspetto:
Considerato che il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Parigi impugna la sentenza d’accoglimento della suddetta domanda, sulla base del motivo che nessuno può essere adottato da più persone se queste non sono coniugate, con la conseguenza che riconoscendo l’adozione congiunta da parte di due persone non coniugate la Corte d’appello ha violato l’articolo 346 del codice civile, le cui disposizioni rilevano in quanto di ordine pubblico internazionale francese;
Ma considerato che l’articolo 346 del codice civile, che riserva l’adozione congiunta a delle coppie unite in matrimonio, non consacra un principio essenziale riconosciuto dal diritto francese; che il gravame non è quindi fondato;
Ma sull’unico motivo, nel suo secondo aspetto:
Visto l’art. 3 del codice civile, in combinato disposto con l’articolo 509 del codice di procedura civile, così come l’articolo 310 del codice civile;
Considerato che nell’ordinare l’exequatur della decisione, la sentenza ritiene che tale decisione, che si pronuncia sull’adozione da parte di una coppia non sposata e pone la potestà genitoriale in condivisione tra i membri di detta coppia, non viola alcun principio essenziale del diritto francese e non è contraria all’ordine pubblico internazionale;
Considerato, tuttavia, che è contrario ad un principio essenziale del diritto francese della filiazione il riconoscimento in Francia di una decisione straniera la cui trascrizione nei registri francesi dello stato civile, valida come atto di nascita, comporta l’iscrizione di un bambino come nato da due genitori del medesimo sesso;
Che così decidendo, senza accertare, come avrebbe dovuto, se la trascrizione della decisione sui registri francesi dello stato civile avrebbe avuto l’effetto di iscrivere quel bambino come nato da due genitori del medesimo sesso, la Corte d’appello non ha fornito una base legale alla sua decisione rispetto alle disposizioni su considerate;
PER QUESTI MOTIVI:
CASSA E ANNULLA, in tutte le sue disposizione, la sentenza resa tra le parti il 24 febbraio 2011 dalla Corte d’appello di Parigi; di conseguenza rimette la causa e le parti nello stato in cui si trovavano prima della suddetta sentenza e, perché la causa sia decisa, le rinvia davanti la Corte d’appello di Versailles.
Presidente: Sig. Charruault
Relatori: Sig.ra Dreiffus-Netter, consigliere e Sig.ra Vassalo, consigliere referendario
Avvocato generale: Sig.ra Petit, primo avvocato generale
Avvocati : SCP Thouin-Palat et Boucard
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