Premessa
La legge olandese prevede che le relazioni familiari e le unioni stabili possano essere regolate in più modi. Sono permessi e regolati: 1. il matrimonio (Marriage); 2. l’unione registrata (Registered partnership); 3. il contratto di coabitazione (Cohabitation agreement).
Il matrimonio e l’unione registrata sono molto simili, entrambi ricollegati al diritto e concetto di famiglia, ma differiscono sostanzialmente per quanto riguarda le modalità di scioglimento del rapporto e il regime giuridico della filiazione. Il contratto di convivenza, invece, non ha alcun rilievo per il diritto di famiglia e può essere assimilato ad un contratto privatistico di mutuo aiuto, al quale si possono ricollegare eccezionalmente alcuni effetti di tipo pubblicistico . Il matrimonio e l’unione registrata, da una parte, e il contratto di coabitazione dall’altro hanno scopi e contenuti molto diversi. Le differenze più rilevanti possono individuarsi: 1. nel grado e nella necessità di formalizzare il rapporto; 2. nel contenuto di diritti e doveri previsto direttamente dalla legge o rimesso alla libera determinazione della parti; 3. nella rilevanza dei rapporti giuridici solo tra le parti o anche rispetto a terzi; 4. nella presupposta esistenza di un legame affettivo-sessuale, con le limitazioni che ne derivano.
Ciascun rapporto prevede un certo livello di formalizzazione, in particolare in riferimento al momento della nascita dell’unione, tuttavia nel caso di unioni stabili non formalizzate in alcun modo (unioni di fatto nelle quali la stabilità è desunta dal semplice passare del tempo), esiste comunque la possibilità che si determinino conseguenze giuridiche direttamente previste dalla legge, per esempio nel campo della tassazione e della sicurezza sociale. Il contratto di coabitazione, come detto, è un contratto di diritto privato con il quale le persone coabitanti possono stabilire di dividere i costi di mantenimento della casa e di supportarsi a vicenda economicamente. Altresì possono stabilire regole per la gestione dei propri conti corrente e dividere o compartire i propri guadagni e i propri beni. L’accordo può essere redatto con scrittura privata oppure da un notaio con atto pubblico. Questa seconda forma è richiesta necessariamente per poter avere dei diritti sulla pensione del partner che premuore, nonché alcuni riconoscimenti che le imprese prevedono per i dipendenti che vivono una relazione di tipo familiare o parafamiliare (fringe benefits).
Matrimonio, unione registrata e contratto di coabitazione hanno in comune solo alcune caratteristiche: a) sono consentiti solo tra maggiorenni (18 anni), ad eccezione di casi particolari; b) non è rilevante il sesso o l’orientamento sessuale dei partner. Quindi sono riconosciute le unioni omosessuali; c) i presupposti o gli accordi alla base del rapporto non devono confliggere con la morale, l’ordine pubblico e la legge Il regolamento del matrimonio e dell’unione registrata, invece, è quasi identico, tanto che ciò determina le seguenti regole generali: – non si può essere sposati o registrati con più di una persona per volta. Chi è sposato non può registrarsi e chi è registrato non può sposarsi; – non sono permessi tra chi ha legami di sague stretti: tra genitori e figli, nonni e nipoti e tra fratelli e sorelle. Possono essere fatte delle eccezioni per persone legate da rapporti di adozione. Si ricava da ciò che al matrimonio e all’unione registrata: – sono riconosciuti la stessa dignità sociale e un valore giuridico coincidente nei punti caratterizzanti;
– presuppongono sempre un rapporto di coppia non solo caratterizzato dal mutuo sostegno tra i partner, ma anche da un loro legame affettivo-sessuale.
(continua)
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