La Risoluzione – di cui riportiamo integralmente il testo – politicamente rappresenta una presa di posizione molto importante dopo quanto successo in Polonia e Lettonia. Infatti, il governo polacco ha impedito che si tenesse una manifestazione a sostegno dei diritti delle persone omosessuali e il parlamento lettone, lo scorso 15 dicembre, ha riformato la propria Costituzione chiarendo che il matrimonio è esclusivamente un’unione tra un uomo e una donna.
Il Parlamento europeo era già intervenuto in passato in tale materia. Si ricordano: (a) la Risoluzione sulla parità dei diritti delle persone omosessuali nella Comunità europea, 8.2.1994, con la quale il Parlamento europeo ha individuato come obiettivo delle azioni comunitarie la rimozione degli “ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a un istituto giuridico equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione delle unioni”; (b) la Risoluzione sul rispetto dei diritti umani nell’Unione europea, 16.3.2000, con cui il Parlamento europeo ha chiesto “agli Stati membri di garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali, in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali”.
Il Parlamento europeo ,
– visti gli obblighi internazionali ed europei in materia di diritti umani, quali quelli contenuti nelle convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti dell’uomo e nella Convenzione europea sui diritti dell’uomo e le libertà fondamentali,
– viste le disposizioni della legislazione dell’Unione europea sui diritti umani, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea(1) , nonché gli articoli 6 e 7 del trattato sull’Unione europea, , nonché gli articoli 6 e 7 del trattato sull’Unione europea,
– visto l’articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea, che assegna alla Comunità il potere di adottare misure finalizzate alla lotta alle discriminazioni basate, tra l’altro, sull’orientamento sessuale e di promuovere il principio dell’uguaglianza,
– viste la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica(2) , e la direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(3) , che proibiscono le discriminazioni dirette o indirette basate sull’origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o l’orientamento sessuale, , e la direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro , che proibiscono le discriminazioni dirette o indirette basate sull’origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o l’orientamento sessuale,
– visto il paragrafo 1 dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, che vieta “qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”,
– visto l’articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che l’omofobia può essere definita come una paura e un’avversione irrazionale nei confronti dell’omosessualità e di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali (GLBT), basata sul pregiudizio e analoga al razzismo, alla xenofobia, all’antisemitismo e al sessismo,
B. considerando che l’omofobia si manifesta nella sfera pubblica e privata sotto forme diverse, quali discorsi intrisi di odio e istigazioni alla discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni e omicidio, discriminazioni in violazione del principio di uguaglianza, limitazioni arbitrarie e irragionevoli dei diritti, spesso giustificate con motivi di ordine pubblico, libertà religiosa e diritto all’obiezione di coscienza,
C. considerando i recenti eventi preoccupanti verificatisi in vari Stati membri, ampiamente segnalati dalla stampa e dalle ONG, che vanno dal divieto di tenere marce per l’orgoglio gay o per l’uguaglianza all’uso di un linguaggio incendiario, carico di odio o minaccioso da parte di esponenti politici di primo piano e capi religiosi, la mancata protezione e, addirittura, la dispersione di dimostrazioni pacifiche da parte della polizia, le manifestazioni violente di gruppi omofobi e l’introduzione di modifiche costituzionali espressamente mirate a impedire le unioni tra persone dello stesso sesso,
D. considerando, nel contempo, che in taluni casi si sono registrate reazioni positive, democratiche e tolleranti da parte della popolazione, della società civile e delle autorità locali e regionali che hanno manifestato contro l’omofobia, nonché da parte della magistratura che ha preso provvedimenti contro le discriminazioni più sensazionali e illegali,
E. considerando che in alcuni Stati membri i partner dello stesso sesso non godono di tutti i diritti e le protezioni riservati ai partner sposati di sesso opposto, subendo di conseguenza discriminazioni e svantaggi;
F. considerando, al tempo stesso, che in un numero crescente di paesi europei si stanno adottando iniziative intese a garantire pari opportunità, integrazione e rispetto e ad offrire protezione contro la discriminazione basata sull’orientamento sessuale, l’espressione di genere e l’identità di genere, nonché ad assicurare il riconoscimento delle famiglie omosessuali,
G. considerando che la Commissione ha dichiarato il suo impegno ad assicurare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell’UE ed ha istituito un gruppo di Commissari responsabili in materia di diritti umani;
H. considerando che non tutti gli Stati membri hanno introdotto nei loro ordinamenti misure atte a tutelare le persone GLBT, come invece richiesto dalle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE, e che non tutti gli Stati membri stanno combattendo le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e promuovendo l’uguaglianza,
I. considerando che occorrono ulteriori azioni a livello dell’UE e degli Stati membri per eradicare l’omofobia e promuovere una cultura della libertà, della tolleranza e dell’uguaglianza tra i cittadini e negli ordinamenti giuridici,
1. condanna con forza ogni discriminazione fondata sull’orientamento sessuale;
2. chiede agli Stati membri di assicurare che le persone GLBT vengano protette da discorsi omofobici intrisi d’odio e da atti di violenza omofobici e di garantire che i partner dello stesso sesso godano del rispetto, della dignità e della protezione riconosciuti al resto della società;
3. invita con insistenza gli Stati membri e la Commissione a condannare con fermezza i discorsi omofobici carichi di odio o le istigazioni all’odio e alla violenza e a garantire l’effettivo risp
etto della libertà di manifestazione, garantita da tutte le convenzioni in materia di diritti umani;
4. chiede alla Commissione di far sì che la discriminazione basata sull’orientamento sessuale sia vietata in tutti i settori, completando il pacchetto antidiscriminazione fondato sull’articolo 13 del trattato, mediante la proposta di nuove direttive o di un quadro generale che si estendano a tutti i motivi di discriminazione e a tutti i settori;
5. sollecita vivamente gli Stati membri e la Commissione a intensificare la lotta all’omofobia mediante un’azione pedagogica, ad esempio attraverso campagne contro l’omofobia condotte nelle scuole, le università e i mezzi d’informazione, e anche per via amministrativa, giudiziaria e legislativa;
6. reitera la sua posizione relativa alla proposta di decisione che istituisce l’Anno europeo delle pari opportunità per tutti, secondo la quale la Commissione deve garantire che tutte le forme di discriminazione di cui all’articolo 13 del trattato e all’articolo 2 della proposta siano considerate e trattate in maniera equilibrata, come indicato nella posizione del Parlamento sulla proposta(4) , e ricorda alla Commissione la sua promessa di seguire da vicino questa materia e di riferire in merito al Parlamento; e ricorda alla Commissione la sua promessa di seguire da vicino questa materia e di riferire in merito al Parlamento;
7. esorta vivamente la Commissione a garantire che tutti gli Stati membri abbiano recepito e stiano correttamente applicando la direttiva 2000/78/CE e ad avviare procedimenti d’infrazione contro gli Stati membri inadempienti; chiede inoltre alla Commissione di assicurare che la relazione annuale sulla tutela dei diritti fondamentali nell’UE comprenda informazioni complete ed esaustive sull’incidenza di atti criminosi e violenze a carattere omofobico negli Stati membri;
8. insiste affinché la Commissione presenti una proposta di direttiva riguardante la protezione contro tutte le discriminazioni per i motivi menzionati nell’articolo 13 del trattato, con lo tesso campo di applicazione della direttiva 2000/43/CE;
9. esorta la Commissione a prendere in considerazione il ricorso alle sanzioni penali per i casi di violazione delle direttive basate sull’articolo 13 del trattato;
10. chiede agli Stati membri di adottare qualsiasi altra misura che ritengano opportuna nella lotta all’omofobia e alla discriminazione basata sull’orientamento sessuale e di promuovere e adottare il principio dell’uguaglianza nelle loro società e nei loro ordinamenti giuridici;
11. sollecita gli Stati membri ad adottare disposizioni legislative volte a porre fine alle discriminazioni subite dalle coppie dello stesso sesso in materia di successione, proprietà, locazione, pensioni, fiscalità, sicurezza sociale ecc.;
12. plaude alle iniziative recentemente intraprese in numerosi Stati membri volte a migliorare la posizione delle persone GLBT e decide di organizzare il 17 maggio 2006 (Giornata internazionale contro l’omofobia) un seminario finalizzato allo scambio delle buone pratiche;
13. reitera la sua richiesta avanzata alla Commissione di presentare proposte che garantiscano la libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari nonché del partner registrato di qualunque sesso, come indicato nella raccomandazione del Parlamento del 14 ottobre 2004 sul futuro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia(5);
14. chiede agli Stati membri interessati di riconoscere finalmente che gli omosessuali sono stati tra i bersagli e le vittime del regime nazista;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e ai governi degli Stati membri e dei paesi in via di adesione e candidati.
(1) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
(2) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(3) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(4) Testi approvati, P6_TA(2005)0489..
(5) GU C 166 E del 7.7.2005, pag. 58.