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Dopo il caso di Vibo Valentia: una guida nel caso di discriminazioni

25 Luglio 2017

In merito all’episodio di cui i quotidiani hanno dato notizia nelle ultime ore relativo al rifiuto di accogliere presso un B&B una coppia di persone in quanto omosessuali, Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford ritiene di dover fare alcune precisazioni rispetto alle informazioni che stanno circolando in rete, affinché tutte e tutti siano adeguatamente informate/i e siano pienamente coscienti dei propri diritti e delle modalità in cui esercitarli.

In particolare, è opportuno precisare quanto segue:

1. In Italia e in Europa c’è un vuoto normativo.

La tutela contro le discriminazioni nell’ambito dell’accesso a beni e servizi – sia in ambito pubblico sia in ambito privato – è garantita dalle norme europee e dalle norme nazionali di recepimento con esclusivo riferimento alle discriminazioni fondate sul sesso e a quelle fondate sulla razza e l’origine etnica.

Da tempo l’Unione Europea sta discutendo una direttiva c.d. “orizzontale” per estendere ad altri fattori di discriminazione la tutela prevista dalle norme già in vigore. La proposta di direttiva – che sarebbe applicabile in questo caso – non è mai stata approvata.

2. In Italia non abbiamo una normativa generale in materia di diritto antidiscriminatorio.

Diversamente da altri Paesi europei in Italia non esiste una normativa generale che vieti le discriminazioni nell’ambito delle attività commerciali e non esiste una Authority indipendente e autonoma dal potere politico che si occupi di discriminazioni.

3. Le normative regionali sono inadeguate.

La Regione Toscana aveva introdotto una normativa antidiscriminatoria che prevedeva una sanzione amministrativa per quanto riguarda l’accesso ai beni e servizi, ma – sollecitata dal Governo – nel 2006 la Corte costituzionale ha dichiarato la legge incostituzionale, perché esula dalle competenze della Regione introdurre regole simili.

Le leggi regionali successivamente entrate in vigore, per non incorrere nella stessa censura di incostituzionalità, hanno evitato di introdurre sanzioni amministrative, ma – con riferimento alle norme vigenti in Sicilia, Piemonte e Umbria – impongono ai gestori di pubblici esercizi un obbligo a contrarre.

In molte Regioni italiane non esistono norme di tutela delle persone omosessuali contro le discriminazioni.

4. È possibile ottenere il risarcimento del danno

Nonostante i vuoti normativi appena evidenziati, le persone che subiscono simili discriminazioni possono:

a) Se la discriminazione avviene nel corso dello svolgimento di una trattativa per la stipulazione di un contratto per la fornitura di beni o la prestazione di servizi, è possibile agire per il risarcimento del danno patrimoniale consistente:

– nelle spese sostenute nel corso della trattativa e nelle ulteriori spese affrontate in previsione della stipulazione del contratto

– nelle perdite patrimoniali subite a causa delle ulteriori trattative che sarebbe stato possibile concludere se non si fosse impiegato del tempo nella trattativa illecitamente interrotta.

Inoltre, in tal caso è possibile agire per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della dignità personale.

b) Se la discriminazione avviene prima dell’inizio delle trattative è possibile agire esclusivamente per il risarcimento del danno da lesione della dignità personale.

c) Se la discriminazione avviene dopo la stipulazione del contratto, il fornitore del bene o del servizio sarà inadempiente e quindi responsabile di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) che sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. Trattandosi peraltro di inadempimento doloso, il risarcimento del danno non sarà limitato a quelle perdite prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

5. È possibile denunciare l’accaduto affinché siano irrogate sanzioni amministrative

L’articolo 187 del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza prevede che “gli esercenti non possono, senza legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque domandi e ne corrisponda il prezzo”. La norma configura un obbligo a contrarre dal momento che la discriminazione non configura un motivo legittimo che possa giustificare il rifiuto del pubblico esercente.

L’art. 221 bis del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza prevede il pagamento di una sanzione amministrativa di una somma da € 516,00 ad € 3.098,00.

Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza qualifica come pubblici esercizi a cui la sanzione può essere irrogata:

“alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, […] sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili” (art. 86)

“gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma” (art. 109).

In tutti questi casi è opportuno segnalare la discriminazione subita recandosi presso le Questure e le Stazioni dei carabinieri più vicine, in modo che la sanzione amministrativa venga irrogata dal Prefetto territorialmente competente.

Conclusivamente

Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford alla luce di tutto quanto precede chiede alle associazioni LGBTI italiane e a tutte le cittadine e i cittadini omosessuali italiani:

1. di fare pressione sui Parlamentari europei eletti in Italia affinché diano pubblicamente conto dell’iter di approvazione della direttiva c.d. orizzontale e del loro contributo alla discussione parlamentare su tale proposta;

2. di fare pressione sui Consigli regionali delle Regioni in cui ancora non sono presenti normative antidiscriminatorie affinché – nei limiti delle competenze dell’ente territoriale – esse siano introdotte su tutto il territorio nazionale;

3. di fare pressione sul Parlamento e sul Governo affinché venga istituita una Autorità amministrativa indipendente contro le discriminazioni;

4. di fare pressione sul Parlamento affinché l’Italia ratifichi il Protocollo addizionale n. 12 alla Convenzione europea dei diritti umani che introduce un divieto generalizzato di discriminazione e che l’Italia ha firmato il 4 novembre 2000;

5. di sollecitare il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’interno affinché chiedano al Prefetto territorialmente competente di usare i propri poteri sanzionatori;

6. di sollecitare il Ministro dell’interno affinché, con lettera circolare, richiami tutte le Questure e le Prefetture alla rigida applicazione delle norme contenute nel Testo unico di pubblica sicurezza in tema di vigilanza sui pubblici esercizi nel periodo di maggiore afflusso di turisti nel nostro Paese;

7. di denunciare ogni episodio di discriminazione recandosi presso le Questure o le Stazioni dei carabinieri e chiedendo l’attivazione della procedura di irrogazione della sanzione amministrativa in base al Testo unico di pubblica sicurezza;

8. per ricevere
informazioni utili e valutare possibili azioni, segnaliamo il nostro servizio di sos@retelenford.it.