Unico genitore in transizione FtM. Il Giudice accoglie la richiesta: genitore premuroso e affettuoso indipendentemente dal suo genere

Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 4533/2017, pubblicata il 5 ottobre, nel procedimento di rettificazione anagrafica ex l. 164/1982, ha accolto la domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali e di contestuale rettificazione anagrafica, proposta dall’attore – persona FtM – in condizione di comprovata disforia di genere.

Benché il Tribunale abbia aderito alla ormai consolidata giurisprudenza che riconosce la contestuale autorizzazione e rettificazione, la causa si presentava delicata in quanto il richiedente risulta essere l’unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sui due figli minori. Inizialmente, il Giudice non aderiva alla richiesta dell’avvocato e dell’assistito di nominare un curatore speciale che rappresentasse i figli minori nel procedimento giudiziario, al fine di prevenire l’eventuale contestazione dell’esistenza di un conflitto di interessi tra l’unico genitore e i figli. Il timore del difensore della parte risultava essere fondato; infatti, la causa subiva una serie di rinvii per la sostituzione dei giudici relatori che, proprio per presenza dei figli minori dichiaravano di non poter decidere, ritrasmettendo gli atti al Presidente di Sezione.

Tale situazione, finiva per scoraggiare l’attore, preoccupato sia dalle lungaggini processuali sia dal timore che l’eventuale accoglimento della domanda potesse comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Per evitare peggiori conseguenze, l’attore si decideva sulle prime a rinunciare al prosieguo del giudizio provocando così un ulteriore allungamento della vicenda giudiziaria, ma il difensore riusciva con la sua competenza a rassicurarlo sul fatto che non sarebbe stato necessario rinunciare al diritto fondamentale alla propria identità personale e che le difficoltà incontrare si sarebbe risolte.

Infatti, nelle more del procedimento, il difensore, con separato procedimento, richiedeva al Tribunale la nomina, ex art. 78 c.p.c., di un curatore speciale per la rappresentanza giudiziale dei figli minori. La causa veniva affidata affidata ad una nuova Giudice la quale, condividendo la necessità di una rapida definizione del giudizio, disponeva l’immediata audizione dell’attore che confermava la propria intenzione di procedere con il giudizio e raccontava le proprie difficoltà di essere unico genitore di due figli minori non ancora in possesso di documenti anagrafici che non corrispondevano al sesso percepito e, sopratutto, alla nuova apparenza acquisita dal suo corpo attraverso l’assunzione di ormoni maschili. Soprattutto, l’attore raccontava la difficoltà di doversi interfacciare con gli insegnanti dei figli ai quali era sempre costretto a raccontare la propria condizione.

Contestualmente, il curatore speciale, acquisita la documentazione medica depositata in atti, procedeva ad una serie di colloqui personali con l’attore, con i figli minori e con la psicologa che li aveva assistiti nel corso della terpia personale e familiare. Da questa serie di incontri, il curatore non poteva che constatare la serenità, l’accettazione e il reciproco supporto che caratterizzava il nucleo familiare dell’attore e, quindi, si costituiva in giudizio aderendo alle richieste dell’attore. All’ultima udienza, previo consenso del giudice, venivano finalmente ascoltati anche i figli minori i quali premettevano di essere perfettamente consapevoli del percorso di transizione intrapreso dalla madre e si dichiaravano confidenti nel buon esito della causa quale punto di inizio di una vita più felice e serena per il genitore.

Nel proprio atto di costituzione, il curatore riportava le dichiarazioni del figlio più piccolo il quale confidava di non essersi mai posto il problema di dover chiamare il genitore in un modo differente in quanto riteneva prioritario e sufficiente che tra di loro ci fosse un rapporto di affetto reciproco. In sede di decisione, il Tribunale ha quindi accolto le domande formulate, giudicandole fondate. Richiamando l’inviolabilità del diritto personale diretto a determinare un equilibrato sviluppo delle propria personalità, così come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 161/1985, il Collegio ha confermato che la L. 164/1982 si riferisce ad un “concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni (…)ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio, privilegiando – poichè la differenza tra i due sessi non è qualitativa ma quantitativa – i fattori dominanti”.

Altresì, il Tribunale di Salerno ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 15138/2015, che ha sancito che il ricorso alla chirurgia rappresenta soltanto uno dei modi possibili, e quindi non obbligatorio, per completare il totale adeguamento dell’identità della persona al sesso percepito e vissuto. Pertanto, valutando il percorso medico, psicologico ed ormonale dell’attore, accertandone la definitiva condizione e l’irreversibilità della scelta, il Collegio Giudicante ha accolto le domande formulate.

Rete Lenford esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto con questa sentenza ottenuta grazie alla professionalità e alla determinazione del suo socio, l’Avv. Miguel Coraggio.

Copia pdf della sentenza del Tribunale di Salerno

 

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