Il Tribunale di Vicenza e il Tribunale di Verona, rispettivamente con sentenze n. 1358/2016 e n. 3043/2016, hanno accolto la domanda avanzata in giudizio da due persone FtoM (Female to Male), seguite dal servizio Sat-Pink Verona e Padova ed assistite da Avvocatura per i diritti LGBTI -Rete Lenford, volta ad ottenere la rettificazione del sesso e del prenome nell’atto di nascita e, contestualmente, l’autorizzazione ad effettuare l’intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali primari.
Entrambe le sentenze sono state pronunciate senza che sia stata disposta alcuna consulenza tecnica d’Ufficio (CTU), ritenuta superflua, e valorizzando sia le relazioni peritali di parte che le dichiarazioni rese in giudizio dalla parte circa la consapevolezza della irreversibilità del percorso.
La pronunce recepiscono gli indirizzi della Corte di cassazione e della Corte costituzionale del 2015 che hanno chiarito che l’intervento chirurgico volto alla modificazione dei caratteri sessuali primari dell’individuo non è da ritenersi prodromico, e quindi necessario, rispetto alla modificazione degli atti anagrafici.
Processualmente viene dunque superato il “doppio procedimento” che imponeva l’instaurazione di due cause, l’una per ottenere il nulla osta all’effettuazione degli interventi chirurgici richiesti ed una seconda, successiva, finalizzata ad ottenere il cambio del prenome e del sesso sui documenti.
Decisioni analoghe sono state assunte dai Tribunali di Bari, Savona (in procedimenti seguiti da Rete Lenford) e Busto Arsizio.