DISCRIMINAZIONE DI OMOSESSUALI SUL LUOGO DI LAVORO: CONFERMATA LA CONDANNA DI TAORMINA

La Corte di Appello di Brescia respinge l’appello dell’Avv. Taormina contro l’Ordinanza del Tribunale di primo grado che lo aveva condannato a risarcire l’Associazione Avvocatura per i diritti Lgbti-Rete Lenford per le dichiarazioni omofobe e discriminatorie rese durante una trasmissione radiofonica.

L’Avv. Taormina, dopo aver espresso giudizi negativi sulle persone omosessuali, aveva sostenuto che non avrebbe mai assunto nel suo studio collaboratori omosessuali.

L’associazione “Avvocatura per i diritti Lgbti-Rete Lenford”, difesa anche in appello dagli avvocati Caterina Caput e Alberto Guariso, aveva ravvisato in quelle parole un evidente intento discriminatorio, sanzionato dal D.Lgs. 216/2003 che tutela i lavoratori contro le discriminazioni sul luogo di lavoro.

La Corte d’Appello ha condiviso quanto già acclarato dal Tribunale e cioè il carattere discriminatorio alle parole dell’Avv. Taormina ed ha confermato la condanna del noto legale al pagamento di un risarcimento di Euro 10.000 all’Associazione “Avvocatura per i diritti lgbti-Rete Lenford” ed alla pubblicazione a sue spese dell’ordinanza su un quotidiano a tiratura nazionale.

L’Avv. Maria Grazia Sangalli, Presidente dell’Associazione Avvocatura per i diritti lgbti, si dichiara particolarmente contenta del risultato raggiunto e sottolinea l’importanza della pronuncia nel punto in cui viene riconosciuta all’Associazione Avvocatura per i diritti lgbti – Rete Lenford la natura di soggetto giuridico portatore dell’interesse collettivo leso (i diritti delle persone omosessuali, bisessuali, transgender e intersessuali) e, come tale, legittimato ad agire in giudizio e titolare di un vero e proprio diritto al risarcimento.

L’avv. Caterina Caput dichiara la propria soddisfazione nel vedere la Corte concorde con la lettura dei principi costituzionali proposta dalla difesa dell’Associazione Avvocatura per i diritti Lgbti-Rete Lenford, avendo i Giudici del gravame affermato che la tutela del principio costituzionale di cui all’art. 21 di libertà di manifestazione del pensiero non può spingersi a violare altri principi costituzionali che ha individuato nell’art. 2 (tutela del singolo cittadino nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, ovvero il luogo di lavoro), 3 (principio di uguaglianza) 4 (diritto al lavoro) e 35 (tutela del lavoro).

Poiché la normativa sulle discriminazioni sul luogo di lavoro è stata varata in adempimento di una direttiva Europea, la Corte ha interpretato le norme antidiscriminatorie alla luce della stessa normativa europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia.

La presidente aggiunge che la normativa europea ha fra i suoi principi fondamentali quello della non discriminazione nei confronti delle persone lgbti e la legge contro le discriminazioni sul luogo di lavoro è figlia di quei principi mentre in Italia, caso unico in Europa, si fatica ancora ad approvare una legge che sanzioni penalmente i reati d’odio verso le persone omosessuali e transessuali e a dare riconoscimento giuridico alle coppie formate da persone dello stesso sesso.

Ufficio Stampa Avvocatura per i Diritti LGBTI – Rete Lenford
ufficiostampa@retelenford.it

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