Nota sul testo base della Proposta di legge in materia di contrasto all’omofobia e alla transfobia

NOTA DI AVVOCATURA PER I DIRITTI LBGTI – RETE LENFORD

SUL TESTO BASE

della Proposta di legge in materia di contrasto all’omofobia e alla transfobia

APPROVATO DALLA COMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 NELLA SEDUTA DEL 9 LUGLIO 2013

* in allegato sono disponibili i testi a fronte delle disposizioni modificate dal testo base e il confronto con l’Atto camera n. 245

A una prima lettura, il giudizio sul testo base approvato dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati in materia di contrasto all’omofobia e alla transfobia, sulle proposte di legge abbinate: C. 245, C. 280, C. 1071, desta alcune perplessità che ci si augura possano essere superate attraverso significativi emendamenti al testo.

La principale differenza rispetto alla proposta di legge A. C. n. 245, d’iniziativa dei deputati SCALFAROTTO, ZAN, TINAGLI, CHIMIENTI, E ALTRI, consiste nel non modificare direttamente il testo della legge Reale e del Decreto Mancino, ma nel tentare di estendere all’orientamento sessuale e all’identità di genere le tutele previste da quelle norme. Questo almeno sembra il principio che ha ispirato il legislatore, anche se in concreto il testo contiene un meccanismo che rischia di impedire in sede applicativa tale estensione. Qui di seguito i due principali nodi problematici del testo licenziato dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati.

LE PERSONE TRANSGENDER NON SONO PROTETTE

Rispetto alla proposta di legge A. C. n. 245, è stata soppressa la definizione di «identità sessuale» e si è operata una riformulazione delle definizioni di «orientamento sessuale» e di «identità di genere».

  • L’eliminazione della definizione di identità sessuale in sé non è significativa. Lo è piuttosto il fatto che con essa si perda il concetto di  «ruolo di genere», con il rischio che in sede di applicazione della normativa restino escluse dalla stessa le persone transgender.
  • La definizione di orientamento sessuale viene in parte modificata, eliminando la specificazione che l’attrazione può essere «emotiva o sessuale» e limitandosi a sottolineare l’elemento oggettivo dell’attrazione. Ciò rende la definizione non del tutto esatta, ma tale modificazione del testo non sembra destinata a incidere sulla futura applicazione della normativa.
  • La definizione di identità di genere viene solo parzialmente modificata, sottolineando il non allineamento tra la percezione che una persona ha di sé come uomo o come donna e il proprio sesso biologico. Anche in tal caso rispetto al testo originario, si rischia un ridimensionamento dell’area di tutela assicurata dalla norma a scapito delle persone transgender, perché viene richiesta in ogni caso l’autopercezione come uomo o come donna.

LA DISCRIMINAZIONE NON BASTA

L’articolo 3 è un articolo fondamentale del testo base, perché rappresenta il profilo più innovativo rispetto al testo originario.

A una prima lettura, la norma sembra estendere integralmente l’applicazione della legge Reale e del Decreto Mancino all’orientamento sessuale e all’identità di genere e il riferimento all’art. 10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di non discriminazione sembra del tutto pleonastico.

Invece, a una lettura più attenta, sia il richiamo all’art. 10 del TFUE sia la precisazione che la legge Reale e il Decreto Mancino si applicano «anche in materia di discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere della vittima» modificano completamente il presupposto fattuale di applicazione delle sanzioni penali di cui alla legge Reale e al Decreto Mancino. Sicché non il compimento dei reati previsti dalla legge Reale e dal Decreto Mancino sembra essere il presupposto della irrogazione della sanzione penale, bensì la sola discriminazione nei confronti delle persone omosessuali e trans. In altri termini, si rischia di lasciare privi di tutela tutte le altre ipotesi previste dall’art. 3 della Legge Mancino-Reale.

Per superare tale aspetto problematico, sarà necessario sostituire l’inciso «anche in materia di discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere della vittima» con l’inciso «anche ai reati motivati dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere della vittima».

Altri aspetti del testo base o sono coincidenti con la proposta di legge originaria o sono del tutto secondari e quindi agevolmente affrontabili in sede di emendamenti.

Allegati

NOTA-su_testo_base.doc
TESTI A FRONTE.doc

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