La scorsa settimana si è conclusa la travagliata vicenda giuridica legata al nome “Andrea”. Erano infatti alcuni anni che molti genitori combattevano nelle aule di tribunale per vedere riconosciuto il diritto di chiamare la propria figlia col nome “Andrea”, possibilità fino a ora sembrava essere preclusa a causa dell’art. 35 del d.p.r. 396/2000 in tema di Ordinamento dello Stato Civile, in cui si afferma che il nome imposto doveva corrispondere al sesso del minore.
In antitesi alla linea maggioritaria della giurisprudenza, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 20385/2012, ha dato il via libera all’imposizione del nome “Andrea” anche a minori di sesso femminile, con la motivazione che tale nome ha ormai perso la sua valenza di genere esclusivamente maschile a causa «dell’incidenza di fattori d’interferenza, provenienti da culture straniere», in cui è usato anche al femminile nella stessa morfologica e fonetica. Censurando quindi tutte le interpretazioni di stampo nazionalistico, i giudici di legittimità hanno disposto l’annullamento del provvedimento di rettifica del nome della minore, che torna finalmente a chiamarsi Andrea.
Il testo integrale della sentenza è disponibile qui.