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Camera dei deputati, Commissione giustizia. Nuova proposta di testo unificato per punire i reati commessi in ragione dell'omosessualita' e la transessualita' della vittima

10 Novembre 2010

CAMERA DEI DEPUTATI – XVI LEGISLATURA
    Resoconto della II Commissione permanente
    (Giustizia)

    Martedì 9 novembre 2010

Norme per il contrasto dell’omofobia e transfobia.
C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame dei provvedimenti, rinviato il 5 ottobre 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il relatore, onorevole Concia, ha presentato una proposta di testo unificato (vedi allegato 1).

Anna Paola CONCIA (PD), relatore, ricorda che da quasi due mesi sollecita i colleghi, soprattutto quelli della maggioranza, ad intervenire sui provvedimenti in esame che si trovano all’ordine del giorno della Commissione dal mese di dicembre. Questo invito è stato solo parzialmente accolto, in quanto non vi sono stati interventi da parte dei gruppi del Popolo della libertà, di Futuro e Libertà e dell’Unione di centro. Ricorda di aver dato conto di un incontro che, in veste di relatrice, ha svolto con le rappresentanze delle associazioni LGBT nel corso del quale sono state evidenziate le diverse posizioni sul testo che la Commissione si appresta ad elaborare. Successivamente vi sono state le affermazioni del Presidente del Consiglio, che hanno suscitato un forte sdegno in tutta la società civile a causa della loro connotazione omofobica. Sottolinea, ai fini di una accelerazione dell’iter parlamentare sulle proposte di legge in esame, le dichiarazioni dei Ministri Mara Carfagna e Franco Frattini, con le quali è stato assicurato l’appoggio del Governo alle iniziative parlamentari su tale tema. Lo stesso Daniele Capezzone ha esplicitamente dichiarato che il Popolo della libertà, del quale è portavoce, non ha assolutamente posizioni omofobe.
Ritiene che pertanto sia giunto il momento di confrontarsi in Parlamento per verificare concretamente se l’atteggiamento omofobico che finora ha rallentato i lavori parlamentari sia venuto meno. Per questa ragione presenta oggi una proposta di testo unificato, che passa ad illustrare.
La proposta di testo unificato si compone di due articoli.
Il primo è diretto a modificare il codice penale introducendovi delle circostanze aggravanti per determinati reati qualora questi siano commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.
Il secondo prevede che la sospensione condizionale per i reati aggravati da tali circostanze possa essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le persone omosessuali o transessuali contro le discriminazioni, per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Per quanto personalmente ritenga che le nozioni di orientamento sessuale e di identità di genere siano conformi ai principi del diritto penale ed, in particolare, al principio di determinatezza, tenendo conto che la Camera ha comunque approvato una pregiudiziale di costituzionalità secondo la quale queste nozioni non potrebbero essere utilizzate in fattispecie penali, ho preferito fare riferimento alle nozioni, il cui significato è sicuramente a tutti noto, di omosessualità e transessualità. In fase emendativa ci si potrà comunque soffermare sulla soluzione migliore da adottare, verificando eventualmente se vi siano le condizioni per ritornare alle nozioni di orientamento sessuale e identità di genere, già utilizzate da normative nazionali, comunitarie ed internazionali.
Altra differenza rispetto al testo che la Commissione giustizia aveva già approvato per l’Aula è quella della previsione di due circostanze aggravanti, di identico tenore, da applicare ciascuna ad una serie di reati. Si tratta per lo più di una differenza sistematica, in quanto il predetto testo prevedeva una circostanza aggravante di carattere generale inserita nell’elenco delle altre circostanze generali di cui all’articolo 61 del codice penale, ma limitava l’applicazione della medesima circostanza a determinati reati. Nel testo in esame vi è comunque un ampliamento dei reati, in quanto sono stati inseriti anche i delitti contro l’onore.
Le circostanze di cui all’articolo 1 si applicherebbero, pertanto, ai delitti di cui al Titolo XII del codice penale (Delitti contro la persona) e in particolare a quelli previsti dai Capi I (Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale) e II (Dei delitti contro l’onore) e nell’ambito del Capo III (Delitti contro la libertà individuale) a quelli previsti dalle sezioni I (delitti contro la personalità individuale), II (delitti contro la libertà personale), III (delitti contro la libertà morale) e IV (delitti contro l’inviolabilità del domicilio).
Ritiene che la questione dell’ambito applicativo debba essere eventualmente approfondita, con riferimento ai singoli reati, quando si passerà alla fase emendativi, pur essendo consapevole che su alcuni di questi reati non vi è condivisione da parte di alcuni gruppi.
Per entrambe le circostanze è stata poi prevista la disciplina speciale che il legislatore adotta quando intende sottrarre al bilanciamento alcune circostanze che meritano comunque di trovare applicazione e di non essere «cancellate» da altre circostanze attenuanti concorrenti, come ad esempio, le circostanze attenuanti generiche.
È importante anche l’articolo 2 avente ad oggetto i lavori di pubblica utilità. Esso in realtà è una specificazione di quanto già previsto in generale dal primo comma dell’articolo 165 del codice penale che prevede la possibilità di subordinare la sospensione condizionale alla prestazione di attività non retribuite a favore della collettività. Con l’articolo in esame si prevede che qualora ricorrano le circostanze aggravanti in materia di omofobia e transfobia tale prestazione sia fatta a favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le persone omosessuali o transessuali contro le discriminazioni.

Federico PALOMBA (IdV) ricorda che anche il suo gruppo ha più volte invocato una forte accelerazione dell’iter, trattandosi di proposte di legge che hanno ad oggetto un tema di drammatica gravità a causa della diffusa cultura omofoba che si sta diffondendo nel Paese, come è testimoniato dai continui episodi di violenza a danno di omosessuali. Ritiene che per porre rimedio a tale fenomeno sia necessario intervenire sia in campo sociale che attraverso una forte e severa reazione di carattere penale. In merito alla proposta di testo presentata, ribadisce che il suo gruppo avrebbe preferito un intervento più drastico prevedendo eventualmente anche nuovi reati volti a sanzionare i comportamenti discriminatori a danno di omosessuali e transessuali, come previsto dalla proposta di legge presentata diretta a modificare la cosiddetta legge Mancino.

Enrico COSTA (PdL), dopo aver ricordato l’iter travagliato che ha portato alla presentazione della proposta di testo in esame a seguito della bocciatura da parte dell’Assemblea del testo già approvato dalla Commissione giustizia e dopo aver espresso apprezzamenti per l’attento lavoro svolto dalla relatrice, invita la Presidenza a non procedere nella seduta odierna all’adozione del testo base, ritenendo che una votazione su tale testo implichi una serie di considerazioni sul medesimo che al momento i gruppi non sono in grado di effettuare in maniera compiuta. Ad esempio, vi sono delle scelte adottate dal relatore, come quella di estendere l’applicazione delle nuove circostanze aggravanti ai reati contro l’onore, sulle quali bisogna riflettere attentamente.
A titolo personale dichiara di essere favorevole a quelle fattispecie penali che abbiano un substrato oggettivo, non punendo mere intenzioni, e che siano formulate in maniera sufficientemente determinata.

Nicola MOLTENI (LNP) a titolo personale esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice. Ritiene peraltro, anche al fine di non alimentare inutilmente illusioni ed aspettative, che il gruppo della Lega debba ribadire con estrema chiarezza la propria posizione. Precisa, in particolare, che, indipendentemente dalla formulazione del testo, la Lega non voterà mai un provvedimento che abbia ad oggetto l’introduzione di norme specifiche in tema di omofobia e transfobia. Rifiuta inoltre di riconoscere alcuna validità all’equazione secondo la quale chi non vota questo provvedimento sarebbe omofobico o insensibile. Pur non essendo assolutamente omofobico, ritiene infatti che l’ordinamento vigente appresti delle forme di tutela adeguate che rendono del tutto superflua una disciplina specifica ad hoc. Si richiama, infine, agli interventi precedentemente svolti dall’onorevole Follegot, dichiarando, a nome del gruppo, di condividerli pienamente.

Rita BERNARDINI (PD) sottolinea come lo sforzo compiuto dalla relatrice per cercare un punto di mediazione sia notevole. Ricorda peraltro come l’Italia rischi di rimanere troppo indietro rispetto agli altri paesi europei sul complessivo fronte del riconoscimento e della tutela dei diritti umani e civili. Ritiene ormai ineluttabile che si prenda atto dei cambiamenti avvenuti nella società ed ammettere come ormai non esista più un solo tipo di famiglia, ma più tipi di famiglia tutti meritevoli di tutela. In tale contesto ritiene indispensabile porre mano, dopo ben 35 anni, ad una seria riforma del diritto di famiglia, che garantisca la libertà di scelta del tipo di famiglia e quindi riconosca il matrimonio tra omosessuali.
Per quanto riguarda l’omofobia, sottolinea come la mancanza di una specifica regolamentazione anche in questa materia si ripercuota indirettamente sul comportamento di alcuni cittadini che ritengono di poter discriminare chi è diverso.

Fabio GARAGNANI (PdL) dichiara di condividere l’intervento dell’onorevole Costa. Inoltre, pur riconoscendo di non possedere la specifica preparazione tecnica del giurista, esprime la forte preoccupazione che provvedimenti come quelli in esame, anche nella formulazione contenuta nella proposta oggi presentata dal relatore, non siano idonei a contrastare il fenomeno, assolutamente deprecabile, dell’intolleranza omofobica ma rischino di generare diverse ed ulteriori forme di discriminazione.
Rileva come il codice penale vigente sanzioni adeguatamente il fenomeno e come disposizioni come quelle in esame potrebbero essere anche strumentalizzate da taluni magistrati faziosi e settari. Sottolinea, in particolare, la fondamentale importanza di tutelare la libertà di espressione del pensiero anche con riferimento alle posizioni ufficiali della Chiesa Cattolica, precisando come l’espressione dei principi della dottrina tradizionale in tema di omosessualità non possa essere considerata una forma di denigrazione. A suo giudizio, pertanto, provvedimenti come quelli in esame, fatti per tutelare alcuni soggetti, finiscono per penalizzarne ingiustamente altri. In particolare, il testo oggi proposto dalla relatrice lascia ai magistrati una libertà di interpretazione troppo ampia e, perciò, pericolosa.
Pur condannando con fermezza il fenomeno dell’omofobia ed attribuendo valore primario alla tolleranza, ritiene che il codice penale preveda già forme di tutela adeguate.

Angela NAPOLI (FLI) riservandosi di intervenire sul merito nel prosieguo dell’esame, ritiene che una seria discussione sul tema in esame, con conseguente assunzione di responsabilità da parte dei gruppi politici e dell’intero Parlamento, non possa essere ulteriormente rinviata.

Donatella FERRANTI (PD) riconosce alla relatrice di avere svolto un lavoro serio ed approfondito per cercare di raggiungere un punto di mediazione. Ricorda quindi le travagliate vicende che hanno riguardato i provvedimento relativi all’omofobia e transfobia, ricordando come la questione pregiudiziale presentata dall’UdC ed approvata dall’Assemblea riguardasse l’asserita indeterminatezza di una fattispecie penale nella quale si faccia riferimento al concetto di identità di genere. Concetto questo non più presente nelle fattispecie oggi in esame. Ricorda, inoltre, come in quell’occasione il Ministro Carfagna avesse ritenuto che il provvedimento potesse essere rinviato in Commissione per adeguarne la formulazione al Trattato di Lisbona.
Sottolinea quindi come la Commissione abbia quindi iniziato l’esame di un nuovo testo e come questo esame duri ormai da quasi un anno. Ritiene pertanto l’iter debba essere accelerato e che si debba adottare quanto prime il testo base.
Dichiara inoltre di non condividere affatto l’intervento dell’onorevole Garagnani, ritenendolo inconferente, in quanto la configurazione di una specifica circostanza aggravante presuppone la commissione di un fatto-reato e non vi è alcun pericolo di limitare la libertà di manifestazione del pensiero. Sottolinea d’altra parte come il semplice esame comparativo della normativa degli altri Paesi europei in materia dimostri, da un lato, la necessità di una previsione normativa specifica e, dall’altro, come l’introduzione di una simile circostanza aggravante non sia assolutamente né una novità né un fatto eversivo.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), dopo aver condiviso pienamente l’intervento dell’onorevole Nicola Molteni, ribadisce la propria contrarietà al testo che come risulta chiaramente anche dall’intervento dell’onorevole Bernardini ha la funzione di mettere una «bandierina» nell’ordinamento introducendovi le nozioni di omosessualità e transessualità in vista di iniziative legislative ben più rilevanti, come ad esempio quelle volte al matrimonio tra soggetti omosessuali.

Anna ROSSOMANDO (PD) sottolinea preliminarmente come il diritto penale delineato dalla costituzione sia il «diritto penale del fatto» e come il testo in esame sia conforme a tale diritto penale, non essendovi alcuna possibilità di punire delle persone solo in ragione delle loro opinioni. In particolare, il testo stabilisce un aggravamento di pena relativamente a reati già previsti dall’ordinamento, qualora questi siano stati compiuti in ragione della omosessualità o transessualità della persona vittima del reato. Non sono pertanto assolutamente condivisibili tutte quelle critiche che vengono fatte al testo riportando questo nell’ambito dei reati di opinione.

Giancarlo LEHNER (PdL) nell’esortare i colleghi ed il Parlamento intero ad usare termini corretti ed appropriati, rileva come il termine «omofobia» abbia un significato etimologico esattamente contrario rispetto alla natura del fenomeno che si vuole reprimere. «Omofobia», infatti, non significa paura del diverso, bensì «paura dell’uguale». Inoltre, la «fobia» è un termine con il quale si indicano malattie e sindromi psichiche anche molto gravi. Quindi definire qualcuno «omofobo», oltre ad essere scorretto dal punto di vista terminologico, può avere anche una valenza discriminatoria. Per questo motivo il provvedimento in esame rischia di essere illiberale e di generare intolleranza.
Al fine di rendere ben chiaro che da parte sua non vi è alcuna posizione preconcetta contro discipline legislative adottate a tutela di soggetti omosessuali, tiene a precisare di essere contrario a qualsiasi legge che introduca nuovi reati diretti a punire forme di manifestazione del pensiero. Ad esempio, pur essendo ebreo non vorrebbe assolutamente sanzionare penalmente i negazionisti. Ritiene infatti che chi manifesta il proprio pensiero negando la shoah possa essere criticato e giudicato negativamente, ma certamente non colpito da una sanzione penale. Analogamente, in tema di omofobia, occorre garantire il rispetto della libertà di manifestazione del pensiero.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea come si stia discutendo di un provvedimento che intende reprimere in mani
era più severa, tramite la previsione di una circostanza aggravante, delle condotte già penalmente rilevanti, e non di introdurre un reato di opinione. Di ciò non sembrano tenere conto gli interventi di molti dei colleghi di maggioranza e per questo motivo il dibattito tende spesso a soffermarsi, a volte con argomentazioni pretestuose, su questioni ormai da molto tempo superate e risolte.
Con particolare riferimento all’intervento dell’onorevole Lehner, osserva come il termine «omofobia» sia contenuto nel titolo della proposta di testo unificato e non nell’articolato. Ritiene, in ogni caso, che il termine abbia il significato comune di paura della relazione, sentimentale e sessuale, tra uguali. In tal senso appare del tutto idoneo a descrivere il fenomeno in questione.
Sottolinea quindi come non si debba dimenticare che si sta discutendo non dei diritti degli omosessuali e transessuali, ma dei torti e dei delitti che costoro subiscono. Il provvedimento in esame, pertanto, non potrebbe mai essere considerato illiberale.

Anna Paola CONCIA (PD), relatore, svolge alcune considerazioni alla luce degli interventi svolti.
In primo luogo, riferendosi all’onorevole Costa, sottolinea come la Commissione oggi debba eventualmente adottare un testo al quale poi poter riferire gli emendamenti che saranno presentati e che pertanto non vi è alcun testo da dover approvare oggi in via definitiva. Tuttavia, considerata la richiesta del rappresentante del gruppo PdL, ritiene che si possa procedere all’adozione del testo base nella prossima seduta della Commissione. L’importante è non rimanere in quell’ottica dilatoria che ha finora bloccato il provvedimento.
In relazione all’intervento dell’onorevole Molteni, rileva di non aver mai dichiarato che chi voterà contro il suo testo sarà da considerare un omofobo, ritenendo che saranno gli italiani a dare il significato al voto contrario.
All’onorevole Palomba replica che il testo da lei presentato è il risultato di una mediazione politica che è condizionata dalla circostanza che il centrosinistra si trova all’opposizione e che, quindi, non ha i numeri per poter approvare il testo ritenuto migliore.
Agli onorevoli Bernardini e Follegot tiene a precisare che il testo in esame non ha alcuna correlazione con tematiche ben più complesse quali ad esempio quelle relative al matrimonio tra omosessuali. Invita pertanto l’onorevole Follegot a non indugiare in polemiche pretestuose.
Condivide pienamente l’intervento dell’onorevole Capano che ha evidenziato come il tema in esame non sia quello dei diritti da riconoscere agli omosessuali quanto quello dei torti e degli illeciti subiti dai medesimi in ragione del loro orientamento sessuale.
All’onorevole Garagnani replica che anche la legge Mancino, sulla cui costituzionalità non vi è dubbio alcuno, prevede delle circostanze aggravanti qualora i reati siano commessi per motivi discriminatori. Così come non è incostituzionale tale legge non può essere considerata incostituzionale la normativa che il testo in esame mira a introdurre nell’ordinamento. Non ritiene inoltre che uno Stato civile debba condizionare le proprie scelte legislative alle posizioni assunte dalla Chiesa cattolica in materia di omofobia. A tale proposito ricorda come il Vaticano si sia opposto ad una proposta francese presentata all’Onu volta a depenalizzare l’omosessualità in tutto il mondo ed in particolare per cancellare la pena di morte prevista in alcuni paesi.
All’onorevole Lehner sottolinea come nell’articolato non vi sia alcun riferimento alle nozioni di omofobia e transfobia. Invita quindi a valutare la proposta da lei presentata tenendo conto della formulazione in essa contenuta delle disposizioni penali.

Giulia BONGIORNO, presidente, dopo aver rilevato che la proposta di testo presentata è diretta a eliminare quei dubbi di costituzionalità che avevano caratterizzato il testo precedentemente approvato dalla Commissione giustizia, ritiene che siano oramai maturi i tempi per procedere alla fase emendativa, considerato che l’esame dei provvedimenti all’ordine del giorno è stato avviato dalla Commissione nel mese di dicembre e che il tema della omofobia sia trattato dalla Commissione sin dal settembre del 2008. Per tale ragione avverte che la proposta di testo unificato sarà posta in votazione entro la prossima settimana, auspicando che sugli emendamenti si possa procedere ad un proficuo confronto tra i gruppi.

Enrico COSTA (PdL) ribadisce l’esigenza di poter riflettere in maniera adeguata sulla proposta di testo appena presentata dal relatore, rilevando come in caso contrario il suo gruppo potrebbe trovarsi nella condizione di votare contro tale testo.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

    ALLEGATO 1

    Norme per il contrasto dell’omofobia e transfobia.
    C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l’articolo 599 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 599-bis. (Circostanza aggravante). La pena è aumentata quando i delitti di cui ai Capi I (Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale) e II (Dei delitti contro l’onore) sono commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98 del codice penale, concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.»

2. Dopo l’articolo 615-quinquies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 615-sexies. (Disposizione comune). La pena è aumentata quando i delitti di cui alle sezioni I (delitti contro la personalità individuale), II (delitti contro la libertà personale), III (delitti contro la libertà morale) e IV (delitti contro l’inviolabilità del domicilio) sono commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98 del codice penale, concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.»

Art. 2.
(Lavoro di pubblica utilità).

1. Nel caso di reati aggravati ai sensi degli articoli 599-bis o 615-sexies del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le persone omosessuali o transessuali contro le discriminazioni, per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

** Il resoconto pubblicato e la proposta di testo base riportata in calce sono disponibili sul sito della Camera dei deputati al seguente link:

http://www.intra.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/chiscobollt.asp?content=/_dati/leg16/lavori/bollet/framedin.asp?percboll=/_dati/leg16/lavori/bollet/201011/1109/html/02/