Proposta di legge: CONCIA ed altri: “Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere” (1658)
Proposta di testo unificato del relatore
Camera dei Deputati – II Commissione permanente: Giustizia
SEDE REFERENTE
Martedì 30 settembre 2008. – Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.
La seduta comincia alle 14.05.
Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.
C. 1658 Concia.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Anna Paola CONCIA (PD), relatore, preliminarmente ringrazia il Presidente della Commissione, onorevole Giulia Bongiorno, per averle dato la responsabilità di essere relatrice della proposta di legge in esame, rendendosi conto che ciò non era scontato. Dichiara di essere pronta a prendersi tutta la responsabilità politica di portare avanti un compito tanto delicato. Considerato che per raggiungere risultati nella nostra democrazia bisogna avere la maggioranza, lavorerà con ciascun deputato di maggioranza ed opposizione affinché questo risultato sia raggiunto. La sua formazione e idea di società la spinge a pensare che su alcuni temi che riguardano i diritti fondamentali degli esseri umani, non ci si deve dividere, ma unire, avendo a cuore solo ed esclusivamente il «bene comune», che non è solo il bene di alcuni, ma è il bene di tutti. Per questo chiede di affrontare il tema della proposta di legge abbandonando le ideologie.
Si rivolge ai colleghi della maggioranza, facendo presente che la denominazione del loro partito, quale partito «delle libertà», al plurale, le fa pensare che loro hanno in mente un’idea della società in cui tutti i soggetti che ne fanno parte, nel rispetto delle leggi e della Costituzione, possono trovare il loro spazio per partecipare alla costruzione del bene comune, sentendosi cittadini liberi, cittadini a pieno titolo, e perciò protetti come tali. Tutti, nessuno escluso: a prescindere dal proprio orientamento sessuale.
Prima di illustrare la proposta di legge in esame, ritiene opportuno soffermarsi sulla nozione di omofobia, che ne costituisce il fulcro sostanziale. È bene chiarire, come si vedrà meglio più avanti, che si tratta di un termine che non ha una valenza che si esaurisce in una dimensione meramente sociologica, essendo stato utilizzato anche in atti con natura giuridica, come le risoluzioni del Parlamento europeo.
Il termine omofobia, con cui si intende oggi comunemente «paura dell’omosessuale» è stato coniato dallo psicologo clinico George Weinberg nel 1971.
Il parlamento europeo, nella risoluzione sull’omofobia in Europa del 18 gennaio 2006, la definisce come «una paura e un’avversione irrazionale nei confronti dell’omosessualità e di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali (GLBT), basata sul pregiudizio e analoga al razzismo, alla xenofobia, all’antisemitismo e al sessismo».
La risoluzione, sulla quale si soffermerà più avanti, definisce l’omofobia un pregiudizio, cioè un giudizio precostituito, un giudizio dato a priori. Nel caso in esame è un atteggiamento di rifiuto o di ostilità verso una persona appartenente ad un gruppo, semplicemente in quanto appartenente a quel gruppo. È da chiedersi perché gli individui sono permeabili al pregiudizio. Ricorda che gli psicologi e i sociologi insegnano che soprattutto quando l’interpretazione della realtà è resa difficile dalla complessità, si tende a preservare le proprie sicurezze attraverso processi di semplificazione. Sono processi riduttivi della complessità, che enfatizzano la differenza tra «noi e gli altri», l’immagine positiva di sé e quella negativa degli altri. Gli «altri» sono così cancellati come individui, come persone uniche e singolari.
Vittorio Lingiardi, docente presso la Facoltà di psicologia dell’Università La Sapienza di Roma, dove dirige la scuola di specializzazione in psicologia clinica, definisce l’omofobo come chi «al pari del razzista, è spesso una persona che vede il mondo strutturato gerarchicamente, diviso in due gruppi contrapposti: appartenere a un gruppo dominante (quello “eterosessuale”) significa non appartenere a un altro gruppo, inferiore e connotato negativamente (quello “omosessuale”).» Questo tipo esasperato di affermazione di non appartenenza a un gruppo sentito come inferiore avviene infatti spesso nella fascia di età in cui si costruisce la propria identità sessuale e in cui più forte è la tentazione di riconoscersi in un gruppo dominante. Sempre il professore Lingiardi afferma che «odiando “in prima persona plurale”, l’omofobo, come il razzista, afferma soprattutto la sua appartenenza al gruppo dominante: pensa che per essere eterosessuali bisogna “non essere omosessuali”, in modo esplicito e convincente, fino al punto di allontanarli, disprezzarli, odiarli» o, addirittura, – aggiunge la relatrice – volerli curare (vedasi, per esempio, la teoria cosiddetta «riparative» promosse dal National association for research & homosexuality – NARTH). Quando in realtà, l’Assemblea generale della Organizzazione mondiale della sanità, già nel 1990 ha cancellato dall’elenco delle malattie mentali l’omosessualità definendola «una variante non patologica del comportamento sessuale».
Osserva che gli atteggiamenti negativi nei confronti degli omosessuali e dei transessuali hanno molte sfumature. Si passa da un tipo di «tolleranza» che non implica necessariamente rispetto, al generico disagio, all’avversione esplicita, fino a manifestazioni attive di discriminazione, ostilità e violenza.
Si vedrà più avanti come la risoluzione del parlamento europeo del 18 gennaio 2006 contro l’omofobia in Europa configura tali atteggiamenti.
Allo scopo di comprendere meglio alcuni aspetti dell’omofobia e delle sue conseguenze, ritiene necessario che la Commissione svolga delle audizioni, anche sentendo chi ha partecipato direttamente alla elaborazione della citata risoluzione del parlamento europeo.
Nonostante che il parlamento europeo abbia espressamente invitato gli Stati membri ad intervenire nei rispetti
vi ordinamenti interni per contrastare il fenomeno dell’omofobia, in Italia non è stato fatto alcun passo in tal senso.
La presente proposta di legge mira proprio a colmare questa lacuna, avendo come obiettivo quello di dare una risposta al drammatico fenomeno dell’omofobia e transfobia, che in Italia ha oramai da tempo superato i livelli di guardia. Che il fenomeno esista e sia in costante ascesa è purtroppo un dato di cronaca difficilmente controvertibile, sul quale si soffermerò dopo aver illustrato la proposta di legge.
Per quanto vi sia la consapevolezza che per contrastare alla radice l’omofobia e la transfobia occorrano interventi che abbiano anche una valenza socio-culturale, la situazione di emergenza che oramai si è creata è tale da rendere non opportuno, bensì necessario, un intervento del legislatore che assicuri alle vittime del fenomeno una tutela penale adeguata.
In questa ottica il provvedimento in esame è diretto ad estendere alle forme di discriminazione basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere le disposizioni contenute nella legge 13 ottobre 1975, n. 654 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale di New York (c.d. legge Reale) modificata dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (cosiddetta «legge Mancino»).
In sostanza, la proposta di legge mira, con l’unico articolo che la compone, a introdurre specifiche misure tanto contro i delitti motivati dall’odio omofobico e transfobico, quanto contro l’incitazione all’odio omofobico e transfobico, estendendo la protezione già prevista dalla legge italiana in relazione all’istigazione e ai delitti motivati dall’odio etnico, religioso e razziale, senza modificare le sanzioni previste.
La scelta di intervenire sulla «legge Mancino» pare coerente con la ratio di essa, la cui finalità è assicurare la tutela penale a favore di minoranze oggetto di pregiudizi e discriminazioni in ragione della razza, etnia, nazionalità o religione. In sostanza, la «legge Mancino» ha per oggetto condotte caratterizzate dal quel medesimo dato che si trova alla base dell’omofobia e transfobia: l’ignoranza del diverso da sé che si traduce in paura e quindi in violenza nei confronti di chi non appartiene al proprio gruppo.
Nella scorsa legislatura il tema è stato a lungo dibattuto, fino a pervenire ad un testo approvato dalla Commissione Giustizia, che aveva per oggetto anche le molestie insistenti, iscritto nel calendario dell’Assemblea, che, tuttavia, a causa dell’anticipato scioglimento delle Camere, non ha avuto alcun esito. Ricorda, inoltre, che l’omofobia fu introdotta anche in un decreto-legge sulla sicurezza, che poi a causa di una erronea formulazione della fattispecie da parte del Senato non venne convertito in legge. In questa legislatura di omofobia si è già discusso, ma solamente sotto il profilo del metodo, per valutare l’opportunità di trattare il tema separatamente ovvero insieme ad altri temi connessi, quali le molestie insistenti o la violenza sessuale. La scelta della maggioranza è stata a favore di una trattazione separata, mentre il Partito Democratico aveva chiesto un’altra soluzione.
Nella scorsa legislatura i punti di confronto-scontro furono sostanzialmente due: la scelta di modificare la «legge Mancino» e la questione della sufficiente determinatezza della nozione di identità di genere. Un punto in comune tra i due schieramenti però emerse. Da parte di tutti, infatti, fu riconosciuta l’esistenza di un fenomeno crescente di violenza e discriminazione basata sull’orientamento sessuale e la necessità di tutelare le vittime anche attraverso lo strumento sanzionatorio penalistico. Da questa condivisione d’intenti noi dobbiamo partire, per confrontarci sulla soluzione migliore da adottare sotto un profilo tecnico per colmare una lacuna del nostro ordinamento. Tuttavia, anche considerato che la proposta di legge in esame ripropone quelle questioni che tanto furono dibattute nella scorsa legislatura, ritengo opportuno soffermarmi su di esse.
La prima questione riguarda la «legge Mancino». Ha già detto della ratio della legge, che giustificherebbe l’inserimento nella medesima di condotte omofobiche o transfobiche. L’obiezione all’integrazione di tale legge più ricorrente, tuttavia, non riguarda la ratio, bensì la questione dei reati di opinione, ritenendo alcuni che sanzionando penalmente l’omofobia attraverso la «legge Mancino» si introdurrebbero nell’ordinamento delle fattispecie incostituzionali in quanto punirebbero una legittima, per quanto possa non essere condivisibile, forma di manifestazione di pensiero riconducibile all’articolo 21 della Costituzione. A sostegno di tale tesi più volte è stato fatto l’esempio di chi pubblicamente affermi la propria contrarietà a modifiche legislative volte a regolamentare le coppie omosessuali. Si è detto che qualora venisse modificata la «legge Mancino» integrandola con gli atti di discriminazione per l’orientamento sessuale, sarebbe stata penalmente perseguibile qualsiasi forma di manifestazione del pensiero nel senso di cui sopra, trattandosi comunque di una forma di discriminazione a danno delle persone omosessuali. In realtà, l’obiezione sulla natura di reato di opinione della nuova fattispecie penale non pare essere fondata. Sarà la Commissione a valutare approfonditamente la questione, tuttavia, quale relatrice, vorrei offrire alcuni spunti di riflessione. La prima riguarda la natura del reato di opinione. La Corte Costituzionale si è soffermata soventemente sul tema, anche in riferimento alla stessa «legge Mancino», la quale ha oramai superato indenne il vaglio di costituzionalità sotto tale profilo. Anzi, ricordo che tale legge, ed in particolare l’articolo 3, è stata oggetto di modifica nella XIV legislatura, quando la maggioranza era di centro-destra, per cui sarei portata a ritenere che la formulazione attuale della «legge Mancino» sia conforme anche per il centro-destra ai parametri di costituzionalità. In effetti se andiamo a vedere quali sono le condotte che tale legge punisce è chiaro che non sono punite le mere forme di manifestazione del pensiero, ma qualcosa di più.
La lettera a), di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge del 1975, così come modificata dalla «legge Mancino», che la proposta di legge in esame integra, punisce con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La proposta in esame, al comma 1, integra la condotta dell’istigazione aggiungendo i casi in cui il motivo sia fondato sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. La conformità ai principi costituzionali delle condotte istigatrici a commettere atti di discriminazione per le motivazioni già previste dalla «legge Mancino» è stata già valutata positivamente dalla dottrina oltre ad aver oramai superato, a tanti anni dalla entrata in vigore della norma, il vaglio di costituzionalità. La questione è quindi se il motivo dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere possa rendere incostituzionale la fattispecie che punisce la condotta di chi istiga a commettere discriminazioni. Ci troviamo innanzi, infatti, ad una fattispecie penale che si struttura sul reato di istigazione a commettere discriminazioni caratterizzato da particolari motivazioni. Tali motivazioni inficiano la costituzionalità della fattispecie solo nel caso in cui siano irragionevoli. Qualora si ravvisasse tale irragionevolezza non si tratterebbe di una violazione dell’articolo 21 della Costituzione, bensì dell’articolo 3. Siamo fuori dalla materia dei reati di opinione. Ritenere irragionevole punire chi istiga a commettere un delitto sulla motivazione dell’orientam
ento sessuale o sull’identità di genere è una tesi obiettivamente difficile da sostenere, una volta che, correttamente, si ritiene costituzionalmente corretto punire l’istigazione quando sia motivata dalle ragioni attualmente previste dalla «legge Mancino». Come si è avuto già modo di chiarire la ratio è la medesima: tutelare delle persone che subiscono dei pregiudizi in quanto sono considerate diverse rispetto al gruppo in cui si riconosce la maggioranza delle persone.
Il comma 2 della proposta di legge integra la lettera b) dell’articolo 3 della legge del 1975, come modificata dalla «legge Mancino». Tale disposizione attualmente punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga (è una modifica apportata nella XIV legislatura al testo che prevede l’incitamento) a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La proposta in esame si limita ad aggiungere la motivazione basata sull’orientamento sessuale o l’identità di genere. In questo caso quanto si esuli dalla tematica dei reati di opinione è ancora più evidente rispetto alla prima fattispecie. Si tratta di punire l’istigazione a commettere addirittura una violenza ovvero la sua commissione. Sulla costituzionalità del reato di istigazione a commettere un delitto non ritengo di dovermi soffermare trattandosi di un dato pacifico. Anche in questo caso non può essere certo la motivazione dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere a rendere incostituzionale la norma, considerato che la ratio è la medesima delle motivazioni già previste dalla norma vigente.
Il comma 3 della proposta di legge modifica l’articolo 3, comma 3, della legge del 1975. Secondo tale disposizione è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. La proposta di legge in esame aggiunge alle motivazioni di cui sopra quelle fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. Anche in questo caso valgono le considerazioni fatte per le precedenti fattispecie penali. L’incostituzionalità deve essere basata su un giudizio di ragionevolezza ai sensi dell’articolo 3 della costituzione, essendo del tutto estranea la tematica dei reati di opinione. La ragionevolezza trova il proprio fondamento nella ratio della norma vigente che è la medesima della integrazione che ad essa mira la proposta di legge in esame.
I commi 4 e 6 della proposta di legge hanno natura di coordinamento andando ad incidere su rubriche e titoli delle leggi oggetto di modifiche.
Il comma 5 modifica l’articolo 3, comma 1, della «legge Mancino», secondo cui per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà. Si tratta, quindi, di una aggravante di carattere generale applicabile a tutti i reati (salvo a quelli puniti con l’ergastolo), che potrebbe trovare posto anche nella parte generale del codice penale. La proposta di legge in esame integra tale aggravante aggiungendo le motivazioni legate all’orientamento sessuale ed all’identità di genere. Si tratta di una integrazione giustificata dalla medesima ratio che accomuna tali motivazioni con quelle già previste dalla legge.
Il secondo punto di discussione che ha caratterizzato i lavori della scorsa legislatura aveva per oggetto la determinatezza della nozione di identità di genere. È stato obiettato che tale nozione non possa essere utilizzata nella formulazione di una fattispecie penale, in quanto il suo significato non sarebbe sufficientemente certo e determinato. Tale obiezione non tiene conto che si tratta di una terminologia che trova ampia diffusione sia a livello di normative internazionali che a livello scientifico. Tuttavia, per eliminare ogni confusione tra orientamento sessuale ed identità di genere ritiene opportuno precisare le due definizioni.
Si tratta di nozioni che attengono a situazioni diverse entrambi meritevoli di tutela penale, che possono essere ben comprese facendo riferimento al glossario del professore Lingiardi. «Orientamento sessuale è la condizione di chi prova attrazione sessuale e affettiva verso persone dello stesso sesso (omosessualità), del sesso opposto (eterosessualità) o di entrambi (bisessualità)». «Ciò che comunemente si intende con identità di genere riguarda il senso soggettivo di appartenenza alle categorie di maschio o di femmina (in altri termini la percezione di sé come maschio o femmina)».
Queste le definizioni dei termini utilizzati nella proposta di legge da lei presentata. Ma per evitare che il termine «identità di genere» possa essere oggetto di diverse interpretazioni, propone la sostituzione con il termine «transessualismo», ovvero la condizione di chi ha il corpo di un sesso (ad esempio maschile) e il senso della propria identità psichica dell’altro sesso (nel nostro esempio, femminile) e non si riconosce nel proprio sesso biologico. Queste persone vivono una situazione che non è difficile ritenere drammatica, essendo costrette a vivere in un corpo alieno da sé e ad un lungo iter anche burocratico e giudiziario per affrontare e completare il percorso di riassegnazione: normalmente sono necessari una lunga psicoterapia e due giudizi (volontaria giurisdizione, dove il secondo procedimento è la naturale prosecuzione del primo) per ottenere in un primo tempo l’autorizzazione alla operazione chirurgica di modifica dei caratteri sessuali esterni e, successivamente, l’autorizzazione al cambio del nome; tra la prima e la seconda fase giudiziale, le persone transessuali sono particolarmente vulnerabili perché hanno ormai il corpo che corrisponde alla loro psiche ma i documenti indicano ancora nome e sesso originali.
Dunque, la diversità delle due condizioni (omosessualità e transessualismo) rende necessaria la precisa indicazione delle due diverse fattispecie cui si vuole offrire tutela penale.
Come ha già detto, l’omofobia è un fenomeno in costante ascesa. Osserva che non si tratta di una sensazione, ma della presa d’atto di dati oggettivi.
Secondo i dati dell’Arcigay, che deposita in Commissione, tra il 2006 ed il 2007 sono stati registrati 42 delitti contro omo e transessuali: 11 omicidi, 23 violenze, 8 atti vandalici.
Dal mese di febbraio nella sola Roma si sono registrati 8 atti di violenza omo e transfobica, dei quali uno è un omicidio. Ma la scorsa estate ci sono stati frequenti episodi di violenza, transessuali uccisi, pestaggi diffusi e perfino nelle carceri sono state denunciate violenze contro omosessuali: un giovane mafioso è stato violentato da colleghi di cosca perché ritenuto gay ed un altro giovane è stato ripetutamente e selvaggiamente violentato perché gay.
I dati sono forniti dall’Arcigay, perché non esistono dati ufficiali. Arcigay ha attivato un numero verde «GayHelpline», che ha il compito di aiutare e monitorare le vittime di violenze omofobiche e transfobiche. Il Governo precedente e in particolare il Ministro per i diritti e le pari opportunità. onorevole Barbara Pollastrini, avevano stanziato 180.000 euro destinati ad una indagine ISTAT per la ricerca sulle discriminazioni che subiscono gay e transessuali in Italia. La prima in Italia. Dichiara che non si sa che fine ha fatto quello stanziamento, per cui chiede al ministro in carica, onorevole, Mara Carfagna, di portare avanti q
uella ricerca. Tale richiesta perviene anche dall’Europa, considerato che l’Agenzia europea dei diritti fondamentali di Vienna, che ha diffuso il 30 giugno di quest’anno un rapporto sull’omofobia, ha contestato per il nostro paese la mancanza di dati ufficiali, che rende difficile lo studio del fenomeno. «L’uguaglianza di trattamento – afferma il direttore dell’agenzia Morten Kjaerum – è un diritto fondamentale ed il fatto che lesbiche, gay, bisessuali e transessuali non siano trattati in maniera uguale in Europa è una ragione di inquietudine».
Rileva che si sta parlando di violenza contro altri esseri umani solo perché omosessuali e transessuali, dettata da un’avversione che ha radici nell’odio secolare che molte società, ma non tutte, hanno espresso nei loro confronti. La cultura dei nativi americani, ad esempio la tribù Navajo, tributava rispetto e speciale considerazione per i «berdache» (omosessuali e travestiti) anche se il significato reale della parola è più complesso.
In Paesi come l’Inghilterra, la Germania, ma anche San Marino, l’omosessualità fino a pochi anni fa, era un reato perseguito penalmente: l’esempio più noto è quello di Oscar Wilde per l’Inghilterra, ma la storia ricorda le feroci persecuzioni naziste con lo sterminio nei lager di circa 30.000 omosessuali, il terzo gruppo dopo ebrei e zingari sui quali si accanirono i boia di Auschwitz e Dackau, grazie al famigerato «paragrafo 175» del Codice Penale Tedesco (restato in vigore per gran parte del ‘900). Il prossimo anno, infatti, nel 2009 a Roma il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria in ricordo delle vittime del nazismo, uno degli eventi più significativi sarà il ricordo dell’Olocausto, organizzato dalla «Associazione Etica» e patrocinato dalla Comunità Ebraica di Roma.
In Italia, invece, esisteva il principio della cosiddetta «tolleranza repressiva». L’omosessuale era tollerato, non condannato ma mandato al confino: infatti, non v’è traccia nel ventennio fascista di processi contro persone omosessuali che, invece, attraverso una procedura di polizia, venivano confinati alle Isole Tremiti come soggetti ritenuti socialmente pericolosi. A tale proposito ricorda il film di Ettore Scola «Una giornata particolare».
Con l’avvento della Repubblica, grazie all’articolo 3 della costituzione, quello stesso principio della tolleranza repressiva ha assunto toni diversi, ma lo stigma sociale, il dileggio nelle parole di tanti, troppi, opinion leader, resta diffuso così come desta allarme la gran mole di azioni delittuose contro persone omo e transessuali: sostanzialmente, nel nostro paese è negata a milioni di cittadini la garanzia del riconoscimento di quel principio di uguaglianza in senso formale e sostanziale che la Costituzione della Repubblica solennemente enuncia all’articolo 3.
Si può anche dire, secondo la relatrice, che la «tolleranza repressiva» si perpetua con il silenzio della legislazione italiana che non condanna ma neppure tutela e difende le vittime dell’odio omofobico e transfobico.
Come si è già detto, il silenzio della legislazione italiana è rotto dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 18 gennaio 2006.
La Risoluzione rileva che l’omofobia «si manifesta nella sfera pubblica e privata sotto forme diverse, quali discorsi intrisi di odio e istigazioni alla discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni e omicidio, discriminazioni in violazione del principio di uguaglianza, limitazioni arbitrarie e irragionevoli dei diritti, spesso giustificate con motivi di ordine pubblico, libertà religiosa e diritto all’obiezione di coscienza».
La citata risoluzione, richiamando il contenuto dell’articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea (e che assegna alla Comunità il potere di adottare misure finalizzate alla lotta alle discriminazioni basate, tra l’altro, sull’orientamento sessuale e di promuovere il principio dell’uguaglianza) e dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, che vieta «qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o l’orientamento sessuale», chiede agli Stati membri di assicurare che le persone GLBT vengano protette da discorsi omofobici intrisi d’odio e da atti di violenza omofobici , invita con insistenza gli Stati membri e la Commissione a condannare con fermezza i discorsi omofobici carichi di odio o le istigazioni all’odio e alla violenza e a garantire l’effettivo rispetto della libertà di manifestazione, garantita da tutte le convenzioni in materia di diritti umani. La risoluzione chiede alla Commissione europea di far sì che la discriminazione basata sull’orientamento sessuale sia vietata in tutti i settori, completando il pacchetto antidiscriminazione fondato sull’articolo 13 del trattato, mediante la proposta di nuove direttive o di un quadro generale che si estendano a tutti i motivi di discriminazione e a tutti i settori. Chiede la risoluzione sia agli Stati membri che alla Commissione di intensificare la lotta all’omofobia mediante un’azione pedagogica, ad esempio attraverso campagne contro l’omofobia condotte nelle scuole, le università e i mezzi d’informazione, e anche per via amministrativa, giudiziaria e legislativa.
La stessa risoluzione del parlamento europeo dimostra che anche negli altri paesi dell’Unione esiste una emergenza omofobia: il dato è confermato dall’Eurobarometer, una pubblicazione della Commissione europea, che nel numero di luglio 2008 esamina le discriminazioni nella Unione europea. Lo studio è stato condotto tra febbraio e marzo del 2008 e rivela che la discriminazione per orientamento sessuale è al secondo posto dopo quella per origini etniche. I tre Paesi dell’Unione europea dove le discriminazioni per orientamento sessuale sono più diffuse sono Cipro (73 per cento degli intervistati), Grecia (73 per cento) e Italia (72 per cento).
Il 3 luglio scorso, la Commissione europea ha approvato l’attesa direttiva sulla promozione del principio di eguaglianza nei settori al di fuori dell’impiego (detta anche direttiva orizzontale anti-discriminazioni): per essere cogente, la direttiva dovrà essere approvata dal Consiglio d’Europa; tuttavia questo è un segnale forte che la Commissione ha voluto dare ai paesi membri, consapevole dell’emergenza di cui stiamo parlando. Ma di questo sono consapevoli molti Paesi europei che, a differenza dall’Italia, hanno un diverso approccio al problema: non si affidano a dati emotivi o a fonti di stampa, ma monitorizzano costantemente il «fenomeno omofobia», per essere ancorati alla realtà e verificare il funzionamento delle leggi e delle strategie «educative»introdotte.
In Inghilterra, dove il fenomeno viene monitorato ed era evidente l’aumento delle aggressioni omofobe, è stata introdotta una legge, come quella in esame, e sono state adottate azioni positive volte alla formazione educativa e culturale della cittadinanza.
in Francia, dove esistono norme anti omofobia dalla metà degli anni ottanta, il ministro conservatore della Pubblica Istruzione ha incluso la lotta alla omofobia nelle scuole tra le dieci priorità dell’anno scolastico che sta per iniziare;
in Spagna, da quest’anno scolastico, parte una nuova materia di studio: l’educazione alla cittadinanza, che include lezioni per prevenire l’omofobia.
Osserva che là dove il fenomeno non è seguito con la dovuta attenzione, come nel nostro Paese, si crea spaesamento e, da un lato, aumenta la paura nei cittadini omo e transessuali, dall’altro i bulli omofobi si convincono della «normalità» delle proprie azioni, che – al contrario – sono criminose.
Le preme chiudere questa parte appunto sull’emergenza del bullismo omofobico, così come ne parla Vittorio Lingiardi, psichiatra e psicologo, al cui lavoro ha attint
o in altre parti della relazione.
«Così come le prepotenze perpetrate costituiscono fattori di stress di diversa entità e contenuto, i rischi a breve e lungo termine per i ragazzi vittime di bullismo omofobico possono essere di natura diversa: comportamenti di ritiro come l’abbandono scolastico, autoemarginazione e isolamento, alterazioni nella sfera affettivo-relazionale, problemi psicosomatici, depressione, ansia, insonnia, comportamenti autodistruttivi fino al suicidio».
Per tutto quanto detto, ritiene che sia evidente che occorra colmare la lacuna presente nel nostro sistema normativo. Questa proposta di legge, lo abbiamo visto, intende farlo con la modifica della «legge Mancino», estendendone l’operatività anche all’orientamento sessuale ed al transessualismo.
È un intervento evidentemente parziale, rispetto a quello che richiede l’Europa e che hanno fatto molti governi di paesi europei, ma è un sensibile e importante passo in avanti.
I diritti civili, il rispetto dei diritti umani, il senso di cittadinanza e di inclusione non sono e non possono essere oggetto di trattativa politica, perché non hanno bandiera politica. I diritti civili non sono di destra e neppure di sinistra, devono essere riconosciuti nel pantheon di tutte le forze politiche democratiche, in quanto patrimonio di un paese civile. E come non avrebbero senso barricate ideologiche tra destra e sinistra, neppure ne avrebbero con e nel mondo cattolico.
Osserva che si vuole dare l’impressione che il mondo cattolico sia distante da questo tema, ma il messaggio cristiano è un messaggio inclusivo, al quale i cattolici non possono sottrarsi. Si appella al senso di responsabilità dei deputati cattolici, perché abbraccino anche loro la causa di quella parte dei diritti umani che sono i diritti degli omosessuali.
Ricorda che si è visto che l’omofobia è figlia del pregiudizio, della paura del «diverso» non conosciuto e per questo destabilizzante: la paura si debella attraverso la conoscenza. A tale proposito si chiede chi siano poi gli omosessuali. Osserva che in realtà sono il vicino di casa, il portiere, la donna politica, il giornalista, il medico, l’avvocato, il magistrato. Se costoro sono omosessuali, essi hanno il diritto di restare se stessi senza cessare di essere «cittadini di serie A».
Sottolinea che non deve stupire che oggi molti omosessuali escano allo scoperto e scelgano di vivere la propria esistenza alla luce del sole, rifiutando lo stigma sociale e la segregazione. Ma sono tantissimi gli omosessuali che vivono, specie in realtà di provincia, una situazione di totale negazione della propria personalità, di umiliante sofferenza psicologica essendo costretti dalla società ma anche dalle famiglie a fingere di essere eterosessuali pur di non incorrere nella sanzione sociale del disprezzo e della vergogna.
Il pregiudizio, questo meccanismo rassicurante di semplificazione del reale, si stratifica fino a condizionare l’individuo, ancor più del suo giudizio, e diventa distruttivo a livello di interazione sociale. E dato che il pregiudizio si rafforza grazie ai messaggi del mondo circostante (la società, la scuola, lo Stato), è sui messaggi che da essi provengono che dobbiamo lavorare.
Il primo passo è quello dello Stato che assume una funzione pedagogica, che passa attraverso le leggi. Una legge che mette in atto misure contro i reati omofobici e transfobici dice che le persone omosessuali e transessuali sono destinatarie di rispetto. La «legge Mancino» avendo escluso gay, lesbiche e trans, dallo status di vittime dei reati di odio, li ha resi vittime una seconda volta. La legge italiana ha stabilito una gerarchia delle vittime, tagliando fuori gli omosessuali e i transessuali: a questo dobbiamo porre rimedio, perché non deve più accadere che un giovane sia portato al suicidio per la propria presunta omosessualità (Torino 2007), non deve più accadere che un bullo cerchi di convertire alla eterosessualità con la forza bruta una ragazza lesbica (Napoli, Agosto 2008). Non deve più accadere che uomini e donne vengano violentati nel fisico e nell’animo per colpa del loro orientamento sessuale o del loro transessualismo.
Il fatto stesso che la legge italiana non associ le discriminazioni di questo tipo a quelle dovute a xenofobia o odio religioso non è solo una negazione di diritti. Come in un circolo vizioso, può essere percepito dall’opinione pubblica come una forma di classifica dei gruppi sociali a rischio di discriminazione e di manifestazioni d’odio: qualcuno con diritti, qualcuno senza, qualcuno da proteggere qualcuno no. Buoni e cattivi. Così accrescendo ulteriormente la percezione di marginalità degli omosessuali e proprio per questo determinando un incremento di episodi di odio. Ed è proprio quello che sta succedendo in Italia, con l’aumento esponenziale di azioni delittuose di vario livello contro le persone omo e transessuali.
La presenza di una legge che tuteli i diritti di una minoranza non abolirebbe la differenza in nome di una società omologata, bensì abolirebbe il trauma della discriminazione. Non si tratta di livellare esistenze diverse, ma di favorire il dialogo umano e l’affermazione delle soggettività.
Una legge contro la discriminazione non può che aumentare il livello di civiltà del nostro popolo.
Ricorda di essere l’unica omosessuale dichiarata di questo parlamento. Anche se molto visibile, non è un ruolo facile. Confessa che è difficile per un essere umano, seppure in una posizione di evidenza come in questo momento sono io, sapere che per chi lo osserva viene prima il suo orientamento sessuale e poi quello che è, la sua vita, il suo lavoro. È questo l’obiettivo del suo impegno: vuole che quando si guarda una persona si guardi al suo essere individuo intero e cittadino detentore di diritti, invece che solo al suo orientamento sessuale. Vuole che non lo si possa giudicare e condannare per questo, né offenderlo e umiliarlo con le parole o i fatti, senza che questo venga considerato un reato dallo Stato.
Osserva che molti parlamentari, e quelli della Lega lo rivendicano spesso, non fanno politica solo per se stessi, ma perché mirano al cambiamento, cercano obiettivi più alti del semplice governo della realtà. Sottolinea, a tale proposito, che la sua passione politica è un’eredità dei suoi genitori. Sono loro ad averle insegnato che bisogna essere artefici del destino e non rassegnarsi allo stato delle cose. Erano dirigenti dell’Azione Cattolica e hanno insegnato ai contadini della Marsica, la parte più dimenticata dell’Abruzzo, a essere artefici del loro destino, a non rassegnarsi, partecipando e votando alle elezioni del 1948 per costruire un mondo migliore. Dichiara di sentirsi una figlia dei figli della guerra, coloro che hanno contribuito a ricostruire questo Paese perché lo desideravano migliore per tutti. Migliore anche per lei, e per i cittadini omosessuali come lei.
Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ringrazia l’onorevole Concia per la pregevole relazione, i cui intenti sono senza dubbio lodevoli. Numerosi aspetti tuttavia non appaiono condivisibili. In particolare i dati relativi agli atti di discriminazione dovrebbero essere indicati con maggiore precisione, specificando anche l’incidenza percentuale sul complesso di tali reati di quelli compiuti proprio in ragione dell’orientamento sessuale della parte offesa. Ritiene che sarebbe opportuno acquisire dati elaborati sulla base di parametri certi ed obiettivi. A suo parere, in realtà, il fenomeno dell’omofobia non raggiunge le drammatiche dimensioni che sembrerebbe avere secondo i dati dell’Arcigay, che la relatrice ha riportato, in quanto spesso la reale motivazione del reato è ben diversa dall’omofobia. In questi casi si tratta di biasimevoli episodi di dileggio, che non sono diversi da quelli che si basano su atteggiamenti di disprezzo per determinate condizioni personali delle vittime. Sottolinea che la legge che si inte
nde approvare rischia di introdurre reati la cui fattispecie è formulata in maniera indeterminata. Ciò significa che potrebbero essere punite condotte che in realtà non siano lesive di beni giuridici o che si potrebbe assistere ad una strumentalizzazione della norma, riconducendo ad essa condotte che in realtà hanno ben poco a che vedere con l’omofobia. Evidenzia le difficoltà probatorie circa la reale finalità delle condotte relative ai nuovi reati oggetto della proposta di legge in esame.
Esprime contrarietà anche per la formulazione delle nuove fattispecie di reato, che andrebbero ad integrare un legge già di dubbia costituzionalità come la legge Mancino. Critica il nuovo reato che la proposta di legge intende introdurre, ritenendo che questo punisca anche condotte che si limitano ad esprimere una opinione – come quella del gruppo della Lega – contraria all’estensione alle coppie omosessuali di istituti giuridici, quale ad esempio l’adozione, già previsti per le coppie eterosessuali.
Donatella FERRANTI (PD), dopo aver apprezzato l’esauriente relazione dell’onorevole Concia, dichiara di non condividere assolutamente l’intervento dell’onorevole Paolini. Osserva che la proposta di legge in esame non ha una portata innovativa così ampia come quella ritenuta dall’onorevole Paolini, si limita unicamente ad estendere alle motivazioni legate all’omofobia fattispecie già pacificamente previste dall’ordinamento per motivazioni diverse da queste, ma del tutto simili, come quelle inerenti all’odio etnico, religioso e razziale. Le argomentazioni dell’onorevole Paolini, a suo vedere, perdono ogni validità nel momento in cui si tiene conto che i reati che si intendono integrare hanno superato tutti i vagli di costituzionalità. Da questi reati, i nuovi si diversificano unicamente solo sotto l’aspetto della motivazione dell’odio che spinge l’autore ad agire. Allargare tali fattispecie alle condotte omofobiche rappresenta una sorta di attuazione del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione. Come ha affermato la relatrice, ritiene che sia del tutto sbagliato ricondurre la tematica dei nuovi reati in esame a quella dei reati di opinione.
Invita tutti ad affrontare l’esame della proposta di legge prescindendo da pregiudizi ed appartenenze politiche, compiendo piuttosto un atto di coscienza civile nell’approvare una legge volta a tutelare persone che sono vittima di gravi violenze e discriminazioni.
Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che sono imminenti votazioni in Assemblea e che, i deputati già iscritti a parlare interverranno nella seduta già prevista per domani, alla quale rinvia il seguito dell’esame.
La seduta termina alle 14.50.
II Commissione – Resoconto di martedì 1 ottobre 2008
Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.
C. 1658 Concia.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 settembre 2008.
Pasquale CIRIELLO (PD) preliminarmente esprime apprezzamento per la proposta di legge in esame e per la relazione svolta ieri dall’onorevole Concia. L’unico punto di tale relazione sul quale esprime delle perplessità è quello in cui viene richiamato lo «Stato pedagogico», ricordandogli questa nozione quella da lui non condivisa di «Stato etico». Ritiene che opportunamente la relatrice abbia sgombrato il campo da qualsiasi dubbio di incostituzionalità del nuovo reato chiarendo le ragioni per le quali questo non debba ascritto tra i reati di opinione. In effetti, la nuova fattispecie di reato costituisce una mera integrazione di una fattispecie che ha già superato il vaglio di costituzionalità. Rispetto a quest’ultima la proposta di legge in esame si limita ad aggiungere delle nuovo motivazioni, che hanno la medesima ratio delle motivazioni contenute nella fattispecie vigente. Con soddisfazione rileva che anche il ministro per le pari opportunità, onorevole Mara Carfagna, ha espresso l’intenzione di presentare un disegno di legge in materia di omofobia.
Per quanto attiene alla ipotetica indeterminatezza della nuova fattispecie di reato osserva che la nozione di identità di genere non è meno indeterminata di quelle nozioni, come ad esempio quella di odio razziale, che sono già contenute nella fattispecie di reato che si intende integrare.
Non ritiene corretto, come invece è stato fatto nella seduta di ieri in un intervento successivo alla relazione, di ridurre il fenomeno dell’omofobia ad un dato quantitativo e meramente statistico. Si tratta piuttosto di un problema culturale che occorre affrontare per modernizzare la società. Ciò è possibile solamente attraverso un vero e proprio salto culturale che consenta l’estensione dei diritti civili. Conclude sottolineando che i diversi non devono essere omologati, ma a questi devono essere garantiti tutti gli strumenti necessari per raggiungere quella uguaglianza sostanziale sancita dall’articolo 3 della Costituzione.
Pierluigi MANTINI (PD) in primo luogo dichiara di condividere in pieno l’intervento dell’onorevole Ciriello ed esprime apprezzamento per la relazione svolta dall’onorevole Concia con equilibrio e concretezza. La relazione ha chiarito molti equivoci, dimostrando che sulla materia dei diritti civili sono possibili intese anche tra gruppi politici contrapposti.
Ritiene che la formulazione adottata dalla proposta di legge in esame per punire condotte omofoniche sia sicuramente migliore, sia sotto il profilo della determinatezza che quello dell’offensività, rispetto alla formulazione alla si era pervenuti nella scorsa legislatura. Anche la circostanza che l’aumento della pena sia minore rispetto a quello previsto nella scorsa legislatura è un segnale significativo sul diverso approccio al tema dell’omofobia.
Concorda su quanto dichiarato dal relatore e dall’onorevole Ciriello circa l’esigenza di approntare anche delle politiche di stampo culturale volte a contrastare il grave fenomeno dell’omofobia. Richiama infine la risoluzione dell’Unione europea sull’omofobia e le legislazioni dei paesi membri sul medesimo tema, evidenziando come una legge italiana con la medesima finalità non possa essere considerata un salto nel buio. Non si tratterebbe di una novità nel campo del diritto ma unicamente una novità per l’ordinamento italiano.
Carolina LUSSANA, presidente, avverte che sono imminenti le votazioni in Assemblea. Rinvia pertanto il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.55.
II Commissione – Resoconto di martedì 21 ottobre 2008
Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.
C. 1658 Concia.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1 ottobre 2008.
Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella seduta del 1o ottobre scorso è stata svolta la relazione sul provvedimento. Chiede quindi se vi siano interventi.
Anna Paola CONCIA (PD), relatore, ritiene opportuno che la Commissione proceda all’a
udizione dei rappresentanti di quattro associazioni di rilevanza nazionale. In particolare, oltre ad Arcigay e Arcilesbica, che sono stati già auditi nella precedente legislatura, ritiene necessario audire anche la AGeDO e l’associazione Famiglie Arcobaleno, nonché alcuni studiosi universitari.
Nicola MOLTENI (LNP) ritiene opportuna una riflessione estremamente attenta sugli effetti, estensivi e distorsivi, che il provvedimento in esame è idoneo a produrre, andando ad incidere sulla cosiddetta «legge Mancino». In tale contesto, desta preoccupazione un caso di cronaca verificatosi in questi giorni, ovvero la condanna del sindaco di Verona e di altri cinque militanti della Lega nord, i quali nel 2001 si sono limitati a raccogliere delle firme per chiedere lo spostamento di un campo nomadi. Tale comportamento è stato considerato una forma di istigazione e propaganda all’odio razziale. Dopo aver espresso solidarietà nei confronti dei colleghi che hanno subito tale condanna, evidenzia come la cosiddetta «legge Mancino» si ponga al confine della previsione di veri e propri reati di opinione, ribadendo quindi l’estrema delicatezza di qualsiasi forma di estensione della sua applicazione, a maggior ragione se la condotta che si assume discriminatoria non è adeguatamente tipizzata.
Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che la questione posta dall’onorevole Molteni sia inconferente e che per esprimere un giudizio consapevole sulla vicenda dallo stesso descritta, occorrerebbe conoscere il fatto storico e i documenti processuali. Inoltre, ritiene inopportuno che in sede parlamentare si commentino delle sentenze.
Donatella FERRANTI (PD) considera fuorviante l’esempio di applicazione della cosiddetta «legge Mancino» addotto dall’onorevole Molteni. Sottolinea come un simile atteggiamento non faccia altro che alimentare polemiche e fratture su un provvedimento che avrà effetti molto diversi da quelli che taluni colleghi della maggioranza temono e tendono a drammatizzare.
Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) condividendo l’intervento dell’onorevole Molteni, si associa all’invito rivolto da quest’ultimo alla Commissione affinché si rifletta in modo approfondito sugli effetti del provvedimento in esame e si configuri una fattispecie ben determinata. Infatti, per come è attualmente formulata la norma, non è dato comprendere in cosa esattamente consista la condotta discriminatoria. L’esempio citato dall’onorevole Molteni è quindi del tutto conferente, poiché ci si chiede se una semplice raccolta di firme integri la condotta discriminatoria.
Nicola MOLTENI (LNP) nel replicare all’onorevole Rossomando, precisa di non aver avuto alcuna intenzione di commentare una sentenza, essendosi limitato a esporre fatti notori e ampiamente divulgati dalla stampa.
Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.
II Commissione – Resoconto di martedì 28 ottobre 2008
Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.
C. 1658 Concia.
(Rinvio del seguito dell’esame).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o ottobre 2008.
Carolina LUSSANA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dopo avere invitato i rappresentanti dei gruppi ad indicare quanto prima eventuali audizioni che essi ritengano indispensabili, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.55.
II Commissione – Resoconto di martedì 26 novembre 2008
Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.
C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.
(Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1882).
La Commissione prosegue l’esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2008.
Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che è stata abbinata la proposta di legge C. 1882 Di Pietro.
Anna Paola CONCIA (PD), relatore, rileva che la proposta di legge n. 1882 Di Pietro, come si legge nella relazione illustrativa, è volta ad estendere l’applicazione dell’articolo 3 della legge n. 654 del 1975 anche agli atti di discriminazione di persone compiuti a causa del loro personale orientamento sessuale o della loro identità di genere. Con tale estensione si intende dare parziale attuazione ai numerosi pronunciamenti in materia del Parlamento europeo e dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, rimasti finora sostanzialmente inattuali. Si intende quindi affermare un principio di valenza generale, sancendo l’equivalenza tra le discriminazioni causate da motivi razziali e quelle causate dall’identità di genere o dall’orientamento sessuale delle persone.
La proposta di legge consta di un articolo ed è volta a modificare il comma 1 dell’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.
In particolare, alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della predetta legge n. 654, viene punito chiunque, in qualsiasi modo, diffonde (anziché «propaganda» come previsto nella attuale formulazione) idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita (anziché «istiga», come attualmente previsto) a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.
La pena viene inasprita, passando dalla reclusione fino ad un anno e sei mesi alla reclusione fino a tre anni. Viene peraltro eliminata la pena alternativa della multa fino a 6.000 euro.
Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 654 del 1975 il termine «istiga» viene sostituito dal termine «incita». La disposizione pertanto prevede che sia punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.
Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.50.
II Commissione – Resoconto di martedì 16 dicembre 2008
Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.
C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 novembre 2008.
Anna Paola CONCIA (PD), relatore, rileva che nel corso dell’esame in sede referente, nonché delle riunioni dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, relative alla scelta dei soggetti da audire, si è registrata, specialmente da parte dei componenti del gruppo della Lega, una forte contrarietà al contenuto delle proposte di legge in esame. È stato sostenuto che queste finirebbero per introdurre nell’ordinamento, attraverso la modifica della «legge Mancino», un nuovo reato di opinione, la cui formulazione non sarebbe adeguatamente determinata. In sostanza verrebbe punita penalmente anche la mera manifestazione del pensiero come nel caso in cui un soggetto dichiari di essere contrario all’estensione di determinati diritti a soggetti che abbiano un determinato orientamento sessuale o che si identifichino in un genere diverso da quello di appartenenza biologica.
Ricorda come già nella relazione, nonché durante le predette riunioni dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ella abbia sottolineato che tale convinzione sia infondata. Tuttavia, in qualità di relatore, sottolinea come non si possa non tenere conto di tale posizione, che, peraltro, già si era manifestata nella scorsa legislatura, impedendo l’approvazione di una legge sull’omofobia. Per tale ragione dichiara di aver predisposto una proposta di testo unificato (vedi allegato) volta ad evitare il rischio che la nuova fattispecie di reato possa essere interpretata come un reato di opinione. Dichiara che tale proposta si limita ad estendere sostanzialmente all’omofobia ed alle discriminazioni per l’identità di genere la circostanza aggravante prevista dall’articolo 3 della «legge Mancino», che punisce chiunque commetta un reato per finalità di discriminazioni o odio etnico, nazionale, razziale o religioso. Tuttavia, anziché intervenire sulla «legge Mancino», si è preferito modificare il codice penale, prevedendo, all’articolo 61, una ulteriore ipotesi di circostanza aggravante. Questa si applicherebbe quando un reato sia stato commesso per finalità di discriminazione legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere della persona offesa. Ribadisce che tale scelta è dettata unicamente dalla constatazione delle difficoltà di natura politica che impedirebbero l’introduzione nell’ordinamento del reato di omofobia. Ritiene infatti che qualora si cercasse di ottenere quello che in realtà sarebbe il risultato migliore, cioè l’introduzione del predetto reato, si rischierebbe nuovamente di non pervenire ad alcun risultato, come è avvenuto nella scorsa legislatura quando vi era peraltro una maggioranza di centro-sinistra.
Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di non condividere assolutamente l’impostazione della proposta di testo unificato presentata dal relatore, ritenendo, come peraltro previsto nella sua proposta di legge in esame, opportuno introdurre nell’ordinamento una nuova fattispecie di reato che punisca tutte quelle condotte violente, di istigazione alla violenza ovvero discriminatorie poste in essere in ragione all’orientamento sessuale od all’identità di genere della vittima. La proposta del relatore, invece, si limita ad aggravare reati di tutt’altro genere, qualora la loro motivazione sia omofobica.
Carolina LUSSANA (LNP), riservandosi di intervenire in maniera più approfondita quando avrà avuto modo di poter valutare in ogni suo aspetto la proposta di testo unificato presentata, manifesta apprezzamento per la scelta del relatore di non modificare la «legge Mancino», la quale è diretta alla modifica di una legge volta a ratificare una convenzione finalizzata a punire condotte motivate da discriminazioni o odio etnico, nazionale, razziale o religioso. Inoltre, la formulazione del nuovo reato avrebbe determinato, violando la Costituzione, la punizione di forme di manifestazione del pensiero. La previsione, invece, di una aggravante da applicare a fatti che già siano di per sé reati, rappresenta sicuramente un fatto positivo ed un passo in avanti nel procedimento legislativo in corso.
Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che la proposta di testo unificato, per quanto si differenzi sotto il profilo strutturale rispetto alle proposte di legge in esame, non riesca a superare tutte quelle obiezioni di sostanza che a suo parere rendono difficoltosa l’approvazione di una legge sull’omofobia. Non è ad esempio risolta la questione relativa alle nozioni di orientamento sessuale e di identità di genere, le quali potrebbero comportare una serie di difficoltà oltre che interpretative anche applicative in sede processuale. Sotto il profilo metodologico, non condivide la scelta di introdurre una nuova circostanza aggravante di carattere generale nel codice penale la quale sarebbe accompagnata da una disciplina speciale in ordine alla sua comparazione con eventuali circostanze attenuanti. Pur ribadendo le proprie perplessità sul merito, invita il relatore a modificare la proposta di testo unificato trasformando la modifica al codice penale nella previsione di una legge speciale, nella quale si potrebbe poi prevedere anche una disciplina speciale in materia di circostanze.
Donatella FERRANTI (PD) dichiara di essere favorevole alla scelta di introdurre nel codice penale la nuova aggravante relativa alle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale o all’identità di genere delle persone offese dal reato, ritenendo che in caso contrario si verificherebbe paradossalmente una ulteriore discriminazione nel confronti di costoro. Esprime apprezzamento per come l’onorevole Lussana abbia colto lo sforzo compiuto dal relatore per poter approdare ad un testo condiviso. Per quanto attiene alla formulazione della nuova circostanza aggravante, osserva che si tratta di una questione meramente tecnica che potrà essere affrontata una volta risolta quella di natura politica relativa alla struttura e natura della fattispecie che si intende introdurre nell’ordinamento per punire le condotte omofobiche.
Anna Paola CONCIA (PD), relatore, replicando all’onorevole Di Pietro, ribadisce che la sua scelta di proporre un testo che non preveda l’introduzione di un nuovo reato, ma che si limiti ad istituire una nuova circostanza aggravante, è dettata da ragioni di mera opportunità politica, che si basano sulla constatazione che in Parlamento vi è un muro che non consente di arrivare all’approvazione di un testo che preveda il reato per le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere della vittima. Si tratta di fare delle scelte che, secondo lei, devono essere dettate dalla primaria esigenza di introdurre nell’ordinamento delle forme di tutela per coloro che sono vittime di atti compiuti in ragione del loro orientamento sessuale o del genere nel quale gli stessi si identificano. Occorre evitare di fare delle battaglie sterili il cui esito sarebbe unicamente il perdurare della lacuna normativa della quale sono vittime ogni giorno gli omosessuali e i transessuali.
Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di non condividere la scelta del relatore, ritenendo opportuno e giuridicamente corretto introdurre nell’ordinamento il reato di omofobia, così come previsto nella proposta di legge n. 1882 da lui presentata.
Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), pur ritenendo la proposta di testo unificato presentata dal relatore migliore rispetto alle proposte abbinate in esame, esprime forte perplessità sulla previsione di una aggravante basata su parametri di colpevolezza estremamente generici e di difficile accertamento oggettivo. Ritiene che nei casi concreti sia estremamente difficile comprendere le finalità reali per le quali un fatto sia stato compiuto. Tutto ciò potrebbe determinare anche delle gravi ingiustizie.
Giulia BONGIORNO, presidente, osserva che l’articolo 3 della «legge Mancino» già prevede una aggravante di carattere generale da applicare quando il fatto di reato sia stato posto in essere per ragioni di discriminazione, sia pure sulla base di motivazioni diverse dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. Si tratta di un’aggravante che finora ha trovato pacifica applicazione da parte della giurisprudenza, sia pure con alcune oscillazioni sulla interpretazione della sua reale portata.
Ida D’IPPOLITO VITALE (PdL) ritiene che la proposta di testo unificato presentata dal relatore sia meritevole di attenta valutazione, costituendo un apprezzabile sforzo compiuto per evidenziare quanto finora emerso nel corso del dibattito. Dopo aver sottolineato l’esigenza di intervenire per ridurre le forme di disagio prodotte da condotte omofobiche, conclude invitando la Commissione a riflettere sulla via da percorrere per giungere ad un obiettivo concreto.
Marilena SAMPERI (PD) invita tutti coloro che sono contrari all’introduzione nell’ordinamento italiano di disposizioni volte a contrastare l’omofobia di tenere conto della normativa europea in esame, caratterizzata da una direttiva contro le discriminazioni per l’orientamento sessuale nel lavoro alla quale farà presto seguito una direttiva di portata generale volta sempre a contrastare tale tipo di discriminazione. Inoltre vi è anche una risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2006 con la quale si impegnano gli Stati membri a predisporre gli strumenti adeguati per contrastare l’omofobia.
Esprime forte apprezzamento per l’impegno del relatore volto alla predisposizione di un testo che sia una sintesi del dibattito parlamentare e che, come tale, abbia una reale possibilità di essere approvato.
Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
ALLEGATO
Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.
PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE
INTRODUZIONE NEL CODICE PENALE DELL’AGGRAVANTE INERENTE ALL’ORIENTAMENTO SESSUALE DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO ED ALL’IDENTITÀ DI GENERE
Art. 1.
1. All’articolo 61, comma 1, del codice penale, dopo il numero 11-bis), è aggiunto il seguente:
«11-ter) l’aver commesso il fatto per finalità di discriminazione per motivi inerenti all’orientamento sessuale o all’identità di genere della persona offesa dal reato».
2. All’articolo 69 del codice penale è aggiunto il seguente comma: «Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con l’aggravante di cui al numero 11-ter) dell’articolo 61 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante».
II Commissione – Resoconto di martedì 8 gennaio 2009
Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.
C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2008.
Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella scorsa seduta il relatore ha presentato una proposta di testo unificato al fine di sottoporre alla Commissione una soluzione diversa rispetto a quella prevista nelle proposte di legge abbinate, volta a colpire le condotte omofobiche senza tuttavia modificare la legge Mancino. Tale scelta è stata motivata dal relatore alla luce delle obiezioni mosse da rappresentanti di gruppi di maggioranza in merito all’opportunità di introdurre nell’ordinamento un reato diretto a punire direttamente gli atti di discriminazione per l’orientamento sessuale o l’identità di genere, così come avverrebbe qualora si modificasse la legge Mancino.
II Commissione – Resoconto di martedì 15 settembre 2009
Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.
C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell’8 gennaio 2009.
Enrico COSTA (PdL), ribadendo quanto già espresso nella riunione dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 10 settembre scorso, sottolinea l’opportunità di approfondire ulteriormente le diverse tematiche connesse all’introduzione nell’ordinamento di un provvedimento in materia di omofobia. A tale proposito potrebbero svolgersi anche delle ulteriori audizioni prima di procedere all’adozione di un testo unificato.
Donatella FERRANTI (PD) avverte che il suo gruppo, in vista della riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo che si svolgerà oggi per definire il calendario di settembre ed il programma di ottobre dei lavori dell’Assemblea, ha chiesto che i provvedimenti in materia di omofobia siano quanto prima posti all’ordine del giorno dell’Assemblea in quota opposizione. Ciò significa che, qualora venisse accolta tale richiesta, la Commissione dovrà proseguire l’esame dei predetti provvedimenti senza alcun indugio.
Enrico COSTA (PdL), replicando all’onorevole Ferranti, sottolinea come la sua proposta di approfondire ulteri
ormente le questioni relative alla proposta di testo unificato in esame non abbiano alcun intento ostruzionistico. Pertanto, qualora i provvedimenti in materia di omofobia dovessero essere posti nel calendario o nel programma dell’Assemblea il suo gruppo porterà il proprio contributo affinché la Commissione possa approvare in tempi utili un testo in materia di omofobia nel rispetto dei principi costituzionali nonché dei principi generali in materia penale.
Roberto RAO (UdC) sottolinea come, ferma restando la necessità di garantire a tutti, indiscriminatamente, i diritti fondamentali, unitamente alla stigmatizzazione sul piano sociale dell’omofobia e della transfobia, l’Unione di Centro non ritenga opportuno il riferimento all’identità di genere ed all’orientamento sessuale nel testo unificato proposto dal relatore, che apporta alcune integrazioni alle norme che reprimono le forme di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Precisa quindi che, per quanto il suo gruppo sia il primo a voler garantire la massima tutela a favore della dignità della persona contro ogni forma di discriminazione, ma intende discostarsi dal dettato dall`articolo 3 della nostra Carta costituzionale: ritenere che l`identità di genere possa essere inclusa nella nozione di distinzione di sesso equivale a porsi al di fuori dalla norma suddetta. In altri termini, la differenza sessuale è biologicamente riconducibile, senza margini per discussioni, in tal caso necessariamente fuorvianti, all’incontestabile dato biologico della distinzione tra uomo e donna. Aprirebbe il campo ad una inaccettabile spirale degenerativa dei principi e dei fondamenti della nostra società e della nostra cultura l’ammissione che la differenza sessuale sarebbe dovuta alle influenze culturali o a un orientamento, cioè ad una interpretazione soggettiva del desiderio sessuale, e pertanto, potrebbe cambiare nella stessa persona e nei diversi periodi della vita. Il concetto di genere riferisce della differenza tra un uomo ed una donna. L’identità di genere si caratterizza invece come una auto valutazione individuale sulla (propria) sessualità. Fare propri i contenuti dell’ideologia di genere significa contrastare inesorabilmente i concetti più ampi, ma evidentemente correlati, della famiglia fondata sul matrimonio e la generale visione «naturale» dell’affettività e della sessualità.
Nello specifico, risulta evidente la non chiara determinazione concettuale del significato dei termini. Nella misura in cui si volessero usare tali espressioni si dovrebbe infatti specificare in quale significato vengono introdotte. Se si vogliono impedire discriminazioni in relazione al sesso, «identità di genere» andrebbe sostituita con «differenza sessuale uomo/donna», dal momento che l’uso della locuzione «identità di genere» può anche essere riferita alla transessualità, intersessualità e allo stato di transgender. Tale ulteriore riferimento avrebbe implicazioni giuridiche: se non si devono discriminare anche intersessuali e transgender ne conseguirebbe la inevitabilità di una previsione legislativa ad hoc, cioè a favore della possibilità di riconoscimento dello stato intersessuale e transgender. Se si intende indicare la discriminazione di omosessuali, «orientamento sessuale» andrebbe sostituito con «omosessualità», in quanto «orientamento sessuale» indica ogni «tendenza sessuale» dunque anche incesto, pedofilia, zoofilia, sadismo, masochismo e qualsiasi altro genere di scelta sessuale.
Il provvedimento, inoltre, vietando genericamente la discriminazione basata sulla identità di genere e sull’orientamento sessuale, potrebbe causare intolleranza nei confronti di chi, su basi etiche o religiose, ritiene doveroso difendere la rilevanza della natura per il diritto, ossia della differenza sessuale uomo/donna, rispetto alla scelta della identità di genere, intesa come scelta della volontà sulla natura, e la complementarietà eterosessuale, rispetto ad altre scelte sessuali, quale condizione indispensabile della identità antropologica e della socialità; oltretutto, non essendo possibile un preciso accertamento dell’autentico movente che spinge alla violenza, ne conseguirebbe che chi subisce violenza, presumibilmente per le motivazioni sopra esposte, riceverebbe una protezione privilegiata rispetto alla vittima di violenza tout court, con conseguente violazione del principio di uguaglianza, di cui all’articolo 3 della nostra Costituzione.
Alla luce di tali considerazioni, dovrebbe risultare chiaro a tutti che la norma, nella sua attuale formulazione, rischia di diventare affermazione della libertà sessuale nelle scelte individuali e relazionali, aprendo ad una vera e propria «liberalizzazione» di comportamenti in modo relativisticamente equivalente ed indifferente.
Per questo, si augura che, così come avvenuto per lo stalking e la violenza sessuale, possa ancora svilupparsi in Commissione un costruttivo confronto bipartisan, finalizzato alla stesura di un testo che possa superare i gravi limiti precedentemente illustrati.
Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
II Commissione – Resoconto di martedì 16 settembre 2009
Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.
C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta 15 settembre 2009.
Giulia BONGIORNO, presidente, fa presente alla Commissione che nel corso della riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo svoltasi ieri si è affrontata la questione dell’inserimento nel calendario dei lavori dell’Assemblea per il mese di settembre delle proposte di legge in tema di omofobia a seguito di una richiesta in tal senso del gruppo del PD. Per quanto non sia stata accolta tale richiesta, è stato comunque assicurato che le predette proposte saranno inserite nel programma dei lavori per il mese di ottobre. Ai fini dei lavori della Commissione ciò significa che, da un lato, non vi è una prossima scadenza che impone di stringere i tempi dell’esame, adottando già da oggi il testo base, dall’altro, non si può neanche sospendere ulteriormente l’esame dei provvedimenti per consentire una nuova pausa di riflessione. La Commissione, infatti, dovrà comunque essere in grado di concludere l’esame in tempo utile affinché l’esame in Assemblea possa essere avviato nel mese di ottobre.
Oggi e nel corso della prossima settimana potrà, pertanto, proseguire l’esame della proposta di testo unificato del relatore, la quale è stata presentata il 16 dicembre scorso, ma esaminata solamente a partire dalla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.
Antonio DI PIETRO (IdV) esprime forte perplessità sulla scelta del relatore di presentare una proposta di testo che unifichi due proposte di legge, tra cui una a sua firma, stravolgendone il loro contenuto, considerato che queste prevedono l’introduzione del reato di discriminazione a causa dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere, mentre la proposta di testo unificato ha una portata più ridotta limitandosi ad introdurre una circostanza aggravante nel caso in cui il reato sia commesso per ragioni discriminatorie motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere della vittima. Ritiene che tale scelta, oltre ad essere discutibile sotto il profilo regolamentare, sia assolutamente sbagliata in quanto si t
raduce in un segnale negativo rispetto ad un problema estremamente grave quale quello dell’omofobia. Essa sta a significare che il Parlamento non ritiene di dare una risposta efficace per contrastare questo grave fenomeno, ritenendo sufficiente la previsione di una aggravante.
Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che il relatore, onorevole Anna Paola Concia, è pervenuta alla decisione di presentare una proposta di testo unificato diretta a prevedere una aggravante anziché un reato di discriminazione solamente quando, all’esito del dibattito in Commissione, sono emerse forti contrarietà nell’ambito della maggioranza e di un gruppo di opposizione, come l’UDC, circa l’ipotesi della previsione di un reato di discriminazione per l’orientamento sessuale o l’identità di genere della vittima, ritenendo che si tratterebbe di un reato di opinione. A tale proposito ricorda che la proposta di legge presentata dall’onorevole Concia, al contrario della sua proposta di testo unificato, prevede proprio l’ampliamento della fattispecie del reato di discriminazione contenuta nella cosiddetta «legge Mancino», includendovi anche i casi in cui la motivazione sia dettata da ragioni legate all’orientamento sessuale o all’identità di genere. Ricorda, comunque, a tutti i deputati che l’onorevole Concia si è limitata a prospettare una soluzione per superare tutti quegli ostacoli che in questa e nella scorsa legislatura hanno impedito di introdurre nell’ordinamento il reato di discriminazione per ragioni omofobiche e che quindi, qualora si ritenesse a maggioranza di ripercorrere la via del reato di discriminazione, la Commissione sarebbe ancora in tempo per adottare come testo base una delle proposte di legge abbinate.
Enrico COSTA (PdL) ritiene che la circostanza che i provvedimenti in materia di omofobia non siano stati introdotti nel calendario dei lavori dell’Assemblea per il mese di settembre consenta alla Commissione di affrontare senza improvvise accelerazioni tutte le questioni che le proposte di legge abbinate e la proposta di testo unificato pongono. Tiene a precisare che tale considerazione non ha alcun intento dilatorio e che il gruppo del Popolo della libertà è sensibile al tema dell’omofobia. Occorre pertanto un dibattito serio ed equilibrato che senza pregiudizi possa portare all’adozione di un testo coerente ai principi costituzionali. A tale proposito preannuncia che nei primi giorni della prossima settimana nell’ambito dei suo gruppo si svolgerà un dibattito volto ad analizzare la proposta di testo unificato in esame e che alla luce del dibattito che si svilupperà interverranno successivamente in Commissione i deputati del gruppo.
Carolina LUSSANA (LNP) nel ribadire quanto più volte espresso a nome del suo gruppo, manifesta apprezzamento nei confronti della proposta di testo unificato predisposta dal relatore, che, configurando una ipotesi di aggravante, consente di superare la contrarietà nei confronti delle proposte di leggi originarie le quali, invece, prevedevano l’introduzione di una autonoma figura di reato che poteva essere sicuramente ricondotta nell’ambito dei reati di opinione, che la Lega ha sempre contrastato. Si riserva comunque di esprimere la posizione definitiva del gruppo nel corso della prossima settimana.
Anna Paola CONCIA (PD), relatore, sottolinea l’importanza di conoscere anche la posizione del governo sulla proposta di testo unificato.
Il sottosegretario Giacomo CALIENDO assicura che la posizione del Governo sarà espressa nel corso delle sedute che saranno convocate per la prossima settimana.
Giulia BONGIORNO, presidente, dopo aver ricordato che le sedute che saranno convocate per la prossima settimana saranno dedicate allo svolgimento di ulteriori interventi, nonché alla conclusione dell’esame preliminare, con adozione del testo base e fissazione del termine degli emendamenti, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
II Commissione – Martedì 23 settembre 2009.
Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta 16 settembre 2009.
Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che, sulla base di quanto emerso dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo che si è svolta il 15 settembre scorso, è stato assicurato che i provvedimenti in esame saranno inseriti nel calendario dei lavori dell’Assemblea per il mese di ottobre. Invita quindi i colleghi che siano interessati ad intervenire sul tema in modo che, la prossima settimana, la Commissione possa adottare un testo base.
Donatella FERRANTI (PD) ricorda come gli esponenti del suo gruppo abbiano già svolto molti interventi sui provvedimenti in esame e sottolinea che ulteriori interventi saranno possibili solo dopo che i colleghi della maggioranza avranno esplicitato la loro posizione in ordine alla proposta di testo unificato del relatore.
Enrico COSTA (PdL) precisa che all’interno del suo gruppo è in corso una riflessione molto approfondita con lo scopo di redigere un nuovo testo, che possa essere equilibrato, compatibile con le varie sensibilità presenti nel PdL e condiviso. In considerazione della complessità delle problematiche giuridiche che si stanno affrontando, con particolare riferimento all’identificazione dei reati cui possa applicarsi la circostanza aggravante in questione ed al bilanciamento di questa con le circostanze attenuanti, sarà necessario ancora qualche giorno perché tale lavoro sia concluso. Di ciò, in via informale, la relatrice è stata tenuta al corrente.
Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) fa presente che il suo gruppo sta ancora valutando con attenzione la proposta di testo unificato del relatore, che pone problemi di difficile soluzione. Si riferisce non solo all’ambito di applicazione della circostanza aggravante, ma anche all’articolo 1, comma 2, che prevede una illogica ed assoluta prevalenza di questa aggravante su tutte le altre.
Anna ROSSOMANDO (PD) rileva la necessità che la Commissione proceda con una maggiore celerità poiché, come ricordato dalla stessa Presidente Bongiorno, i provvedimenti in esame saranno inseriti nel calendario dei lavori dell’Assemblea a partire dal mese di ottobre.
Anna Paola CONCIA (PD) relatore, pur essendo al corrente del lavoro di riflessione e approfondimento nel gruppo del PdL, e prendendo atto che analoga riflessione è in corso nel gruppo della Lega, sottolinea tuttavia l’importanza di conoscere quando i gruppi di maggioranza interverranno sul tema in esame e quali siano le loro proposte. Auspica che nel corso della prossima settimana tutti i gruppi possano lavorare insieme ed in modo costruttivo per creare il miglior testo possibile. Alla luce di tale dibattito sarà poi possibile presentare una nuova proposta di testo unificato.
Federico PALOMBA (IdV) auspica che vi siano ancora margini di riflessione sulla possibilità di introdurre una fattispecie autonoma di reato, come previsto nella proposta di legge n. 1882 dell’onorevole Di Pietro, poiché ritiene tale impostazione certamente preferibile alla configurazione di una semplice circ
ostanza aggravante.
Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che quando un provvedimento viene inserito nel calendario dell’Assemblea, la Commissione ha l’obbligo di concluderne l’esame in tempo utile. Poiché si attende la calendarizzazione dei provvedimenti in esame per il mese di ottobre, è necessario che la prossima settimana la Commissione concluda l’esame preliminare e adotti il testo base.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
II Commissione – Martedì 29 settembre 2009.
Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.
C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta 23 settembre 2009.
Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che il relatore ha presentato una proposta di testo unificato (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16 dicembre 2008), riguardo alla quale si sono riservati ad intervenire entro questa settimana i rappresentanti dei Gruppi.
Enrico COSTA (PdL) ricorda che l’argomento dell’omofobia è oggetto di dibattito nella Commissione Giustizia oramai da due legislature. In particolare, nella scorsa legislatura, la Commissione, approvando un emendamento su tale tema in relazione alla proposta di legge volta ad introdurre nell’ordinamento il reato di stalking, era pervenuta all’individuazione di una nuova fattispecie di reato diretta a punire ogni discriminazione motivata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere della vittima, attraverso l’ampliamento della fattispecie penale del reato di discriminazione per ragioni di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, introdotta dalla legge Mancino del 1993 e nella legge Reale del 1975. In seguito ad un lungo ed approfondito dibattito in Commissione si pervenne all’adozione di un testo, che poi non fu esaminato dall’Assemblea per lo scioglimento anticipato delle Camere. Ricorda, altresì, che il tema dell’omofobia è stato anche oggetto di atti di natura internazionale diretti ad indirizzare le normative degli Stati verso forme di contrasto all’omofobia. In questa legislatura, a seguito di richiesta del Gruppo del Partito Democratico, la Commissione Giustizia ha affrontato nuovamente il tema dell’omofobia. Il dibattito in Commissione ha evidenziato come per i gruppi di maggioranza, nonché per il Gruppo dell’Unione di Centro, la previsione di un reato diretto a punire le condotte discriminatorie poste in essere in ragione dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere della vittima rischiasse di configurare un reato di opinione che avrebbe finito per punire non condotte realmente offensive, quanto, piuttosto, delle vere e proprie manifestazioni di pensiero, come ad esempio quelle relative alla contrarietà dell’estensione di istituti quali il matrimonio e l’adozione alle coppie omosessuali. Pur non condividendo tali critiche, il relatore, al fine di evitare una sostanziale bocciatura da parte della Commissione delle proposte di legge in esame, ha ritenuto opportuno presentare una proposta di testo unificato volta ad introdurre nell’ordinamento non un nuovo reato di discriminazione, bensì un’aggravante applicabile a tutti i reati nel caso in cui questi dovessero essere compiuti per finalità di discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere della vittima. Tale scelta del relatore è servita sicuramente a superare le obiezioni di fondo relative al rischio di introdurre un reato di opinione nell’ordinamento, ma ha posto una serie di altre questioni di natura tecnico-giuridica sulla portata della nuova circostanza prevista dalla proposta di testo unificato. Su questa proposta si è svolto un approfondito dibattito all’interno del Gruppo del Popolo della Libertà, che è servito a far emergere tutte le diverse sensibilità che lo caratterizzano. A seguito di questo dibattito si è pervenuti alla condivisione della scelta della introduzione di una nuova circostanza aggravante, per quanto in via generale ed astratta i reati commessi per ragioni omofobiche potrebbero già essere aggravati facendo ricorso alla circostanza dei motivi abbietti e futili. È invece emersa la contrarietà all’applicabilità dell’aggravante a tutti i reati, nonché alla scelta di sottrarre la nuova circostanza al principio del bilanciamento delle circostanze. Ritiene, in considerazione del significato degli atti omofobici, che sarebbe opportuno limitare la nuova circostanza aggravante ai soli reati contro la persona, evidenziando come negli altri casi i reati verrebbero commessi per ragioni non strettamente connesse a finalità discriminatorie nei confronti degli omosessuali.
Auspicando che la Commissione pervenga all’approvazione di un testo condiviso, evidenzia l’opportunità che sulla proposta di testo unificato si esprima anche il Gruppo della Lega, al fine di chiarire se il nuovo testo abbia consentito di superare quelle perplessità che tale Gruppo ha già evidenziato sulle proposte di legge abbinate.
Fulvio FOLLEGOT (LNP) dichiara che, secondo il Gruppo della Lega, la proposta di testo unificato del relatore rappresenta un significativo passo in avanti, in quanto non prevede un ampliamento dell’applicazione della legge Mancino. Condivide le perplessità sulla deroga al principio del bilanciamento delle circostanze di cui alla proposta di testo unificato, così come è in linea di massima d’accordo con l’esigenza di individuare i reati ai quali poter applicare la nuova circostanza aggravante, pur sottolineando che su quest’ultimo punto si svolgerà un dibattito all’interno del Gruppo.
Federico PALOMBA (IdV) dichiara la netta contrarietà del suo Gruppo alla proposta di testo unificato in esame, la quale contravvenendo a quanto previsto nelle proposte di legge abbinate, tra le quali ve ne è una presentata proprio dal suo Gruppo, introduce una nuova circostanza aggravante anziché prevedere il reato di discriminazione per motivi omofobici. Ritiene che tale scelta sia un segnale troppo flebile ed inadeguato per dare delle risposte concrete, almeno di natura penale, al grave problema dell’omofobia.
Anna Paola CONCIA (PD) relatore, ritiene che sia opportuno che anche il Gruppo del partito Democratico esprima la propria posizione sulla proposta di testo unificato. Solo allora sarà poi possibile valutare in che termini eventualmente modificare la proposta di testo unificato già presentata.
Anna ROSSOMANDO (PD) preliminarmente sottolinea come per il suo Gruppo sarebbe preferibile introdurre nell’ordinamento il nuovo reato di atti di discriminazione motivati dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere della vittima. Tuttavia dal dibattito svolto in Commissione è emerso chiaramente che la maggioranza non avrebbe consentito l’approvazione di una legge in tal senso. È pertanto condivisibile la scelta del relatore di percorrere una via diversa, che comunque consenta di pervenire ad una forma di tutela penale di coloro che subiscono dei reati in ragione del loro orientamento sessuale o dell’identità di genere. Si tratta comunque di una scelta che è stata compiuta anche da altri Paesi, che può essere approfondita sotto il profilo tecnico-giuridico. Dichiara di non condividere le perplessità espresse dagli onorevoli Costa e Follegot sulla portata applicativa della nuova circostanza aggravante, ritenendo che sarebbe riduttivo limitarla ai soli reati contro la persona.
Anna Paola CONC
IA (PD), relatore, replica all’onorevole Palomba, ricordando di aver presentato una proposta di legge diretta ad introdurre il reato di discriminazione per l’orientamento sessuale o l’identità di genere molti mesi prima della presentazione da parte del Gruppo Italia dei Valori di una proposta di legge in tal senso. Ribadisce la propria convinzione sulla legittimità costituzionale di una norma diretta ad ampliare la legge Mancino ai casi di omofobia. Considerato che le condizioni politiche non consentono di approvarla, ritiene che non rimanga altra via che quella di introdurre nell’ordinamento una circostanza aggravante diretta ad evidenziare il maggiore disvalore che è proprio di ogni reato commesso per finalità omofobiche. Ritiene, quindi, che la posizione del Gruppo Italia dei Valori, non tenendo conto della realtà, sia del tutto sterile. Assicurando che terrà conto dei rilievi espressi nel corso della seduta al fine dell’eventuale presentazione di una nuova proposta di un testo unificato, auspica che la Commissione pervenga all’approvazione di un testo condiviso che superi personalismi e steccati politici.
Donatella FERRANTI (PD), con riferimento all’intervento dell’onorevole Costa, ritiene opportuno che questi chiarisca se l’aggravante in questione sia applicabile a tutti i reati contro la persona, come identificati dal titolo XII del libro secondo del codice penale, o solo ad alcuni di essi. Quanto al giudizio di bilanciamento delle circostanze, si dichiara favorevole a non limitare l’esercizio della discrezionalità del giudice, poiché ogni fatto dovrà essere valutato in relazione alla situazione concreta. Sul punto sarà quindi necessaria una ulteriore riflessione, pur tenendo conto della recente tendenza del legislatore a limitare la discrezionalità del giudice nell’attività di bilanciamento delle circostanze di fronte a condotte che esprimono un particolare disvalore.
Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara di non essere contrario a prevedere degli aggravamenti di pena quando i reati siano stati posti in essere per ragioni omofobiche, tuttavia sottolinea come tale scelta debba essere attentamente valutata sotto il profilo giuridico, verificando, ad esempio, se si intenda prevedere una nuova circostanza aggravante rispetto a quelle comuni previste dall’articolo 61 ovvero integrare una delle circostanze previste dal medesimo articolo
Francesco Paolo SISTO (PdL) esprime contrarietà nei confronti dell’articolo 1, comma 2, del testo in esame sul bilanciamento delle circostanze. Ritiene, inoltre, che la circostanza aggravante in questione non dovrebbe applicarsi nei delitti contro l’onore.
Federico PALOMBA (IdV), replicando al relatore, sottolinea come l’unica vera esigenza sia quella di trovare una soluzione al problema dell’omofobia senza vantare la priorità nella presentazione dei provvedimenti sulla materia in esame.
Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.15.
0095_tega.pdf
Omofobia_Relazione_Prof_M_RONCO.rtf
Testo unifcato Concia.doc
Ufficio_studi_Scehda_lettura.pdf
Ufficio_studi_elementi_per_istruttoria_legislativa.pdf
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