I
CORTE D’APPELLO DI FIRENZE; decreto 30 giugno 2008; Pres. CHINI, Rei. NENCINI; P. e altro e. Comune di Fi-
renze.
Matrimonio — Pubblicazioni matrimoniali — Persone dello stesso sesso — Rifiuto dell’ufficiale di stato civile — Legittimità (Cost., art. 3, 29).
È legittimo, allo stato attuale della normativa, il rifiuto dell ‘ufficiale di stato civile ad effettuare le pubblicazioni matrimoniali richieste da due persone dello stesso sesso (si legge in motivazione che tutto ciò che non è previsto dalla normativa positiva non può essere disciplinato dal giudice, attraverso un’attività di vera e propria creazione del diritto, ma deve essere riservato al legislatore).
II
CORTE D’APPELLO DI ROMA; decreto 13 luglio 2006; Pres. Pucci, Rei. MONTALDI; G. e altro e. Comune di Latina.
Matrimonio — Celebrazione all’estero tra persone dello stesso sesso — Trascrizione — Rifiuto dell’ufficiale di stato civile — Legittimità (Cost., art. 2, 3, 29; cod. civ., art. 89, 143 bis, 156 bis, 231, 235, 262; 1. 31 maggio 1995 n. 218, riforma del sistema italiano di diritto.internazionale privato, art. 16, 64, 65).
È legittimo il rifiuto opposto dall’ufficiale di stato civile alla richiesta di trascrizione di un matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso
Commento di Francesco Dal Canto
La Corte d’appello di Firenze, con la pronuncia in epigrafe, rigetta un reclamo presentato congiuntamente da due persone dello stesso sesso avverso un decreto emesso dal Tribunale di Firenze con il quale era stato respinto il ricorso presentato dai medesimi contro il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile del comune di Firenze di effettuare e pubblicazioni matrimoniali.
La Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo che due giovani omosessuali avevano proposto contro il provvedimento del Tribunale di Latina con cui era stato rigettato il ricorso dei medesimi avverso il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di trascrivere il matrimonio dagli
stessi contratto in Olanda.
In particolare, Trib. Latina 10 giugno 2005, Foro it., 2006, I, 287, con nota di richiami, confermando il rifiuto opposto dall’ufficiale dello stato civile alla trascrizione del matrimonio fra persone dello stesso sesso celebrato in Olanda, aveva valorizzato, per un verso, la giuridica inesistenza nel nostro ordinamento di un matrimonio fra persone del medesimo sesso, per altro verso, la contrarietà del matrimonio omosessuale all’ordine pubblico internazionale. La corte d’appello ha a propria volta rigettato il ricorso argomentando, oltre che su profili riguardanti la tematica dell’ordine pubblico internazionale, sull’osservazione
in base alla quale uno dei «requisiti essenziali» dell’istituto matrimoniale nell’ordinamento interno era quello della «diversità di sesso tra i coniugi», quale «presupposto» delle norme del codice civile disciplinanti le cause di invalidità del matrimonio, in conformità alla «tradi-
zione sociale e giuridica». La corte d’appello, nell’occasione, ha tuttavia osservato che compete al legislatore provvedere alla ricezione in ambito giuridico di nuove figure alle quali la società attribuisca «il senso e il valore della esperienza di ‘famiglia’».
(CONTINUA)
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