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Francesco Dal Canto, Sulle pubblicazioni matrimoniali richieste da persone dello stesso, nota a App. Firenze, 30 giugno 2008

13 Febbraio 2009

I
CORTE   D’APPELLO    DI   FIRENZE;   decreto   30   giugno 2008;  Pres.  CHINI,  Rei.  NENCINI;  P.  e  altro  e.  Comune  di  Fi-
renze.

Matrimonio —  Pubblicazioni  matrimoniali  — Persone  dello stesso  sesso  —  Rifiuto  dell’ufficiale  di  stato  civile  —  Legittimità (Cost., art.  3, 29).

È  legittimo,  allo  stato  attuale  della  normativa,  il  rifiuto  dell  ‘ufficiale  di  stato  civile  ad  effettuare    le pubblicazioni  matrimoniali  richieste  da  due persone  dello  stesso  sesso  (si  legge  in motivazione  che tutto ciò  che non è previsto dalla  normativa positiva  non può  essere  disciplinato   dal  giudice,   attraverso un’attività   di  vera  e  propria   creazione  del  diritto,  ma  deve essere  riservato  al legislatore).

 

II
CORTE  D’APPELLO  DI  ROMA;  decreto   13  luglio  2006; Pres. Pucci, Rei.  MONTALDI; G. e altro e. Comune di Latina.

Matrimonio   —   Celebrazione   all’estero   tra  persone   dello stesso sesso — Trascrizione — Rifiuto  dell’ufficiale  di  stato civile —  Legittimità  (Cost., art. 2, 3, 29; cod.  civ., art.  89, 143 bis,  156 bis,  231,  235,  262;  1. 31  maggio  1995  n.  218,  riforma  del sistema italiano di diritto.internazionale privato, art. 16, 64,  65).

È  legittimo  il  rifiuto   opposto  dall’ufficiale   di  stato  civile  alla richiesta  di trascrizione  di un matrimonio  contratto  all’estero tra persone  dello  stesso  sesso

 

Commento di Francesco Dal Canto

La  Corte  d’appello   di  Firenze,  con  la  pronuncia  in  epigrafe, rigetta  un  reclamo  presentato  congiuntamente  da  due  persone  dello stesso  sesso  avverso  un  decreto  emesso  dal  Tribunale di  Firenze  con  il quale  era  stato  respinto  il  ricorso  presentato  dai  medesimi  contro  il  rifiuto  dell’ufficiale  dello  stato civile del comune  di Firenze  di effettuare e pubblicazioni  matrimoniali.
La  Corte  d’appello  di  Roma  ha  respinto  il  reclamo  che  due giovani omosessuali  avevano proposto  contro  il provvedimento del Tribunale di Latina  con  cui  era  stato  rigettato  il  ricorso  dei  medesimi  avverso  il  rifiuto  dell’ufficiale  dello  stato  civile di  trascrivere  il  matrimonio  dagli
stessi  contratto  in  Olanda.
In  particolare,  Trib.  Latina  10 giugno  2005,  Foro  it.,  2006,  I,  287, con  nota  di richiami, confermando  il rifiuto  opposto dall’ufficiale  dello stato  civile  alla  trascrizione   del  matrimonio  fra  persone   dello  stesso sesso celebrato in  Olanda,  aveva  valorizzato, per  un verso,  la giuridica inesistenza  nel  nostro  ordinamento  di  un  matrimonio  fra  persone  del medesimo  sesso, per  altro  verso,  la  contrarietà del matrimonio  omosessuale  all’ordine  pubblico  internazionale. La  corte  d’appello  ha  a  propria  volta rigettato il ricorso argomentando,  oltre  che  su profili   riguardanti  la tematica  dell’ordine  pubblico  internazionale,  sull’osservazione
in  base  alla  quale  uno  dei  «requisiti  essenziali»  dell’istituto  matrimoniale  nell’ordinamento  interno era  quello  della  «diversità  di sesso  tra  i coniugi»,  quale  «presupposto»  delle  norme  del  codice  civile disciplinanti  le  cause  di  invalidità  del  matrimonio,  in  conformità  alla  «tradi-
zione  sociale  e  giuridica».  La corte  d’appello,  nell’occasione,  ha  tuttavia  osservato  che  compete  al  legislatore  provvedere   alla  ricezione  in ambito giuridico  di nuove  figure alle  quali  la società  attribuisca  «il  senso e il valore della esperienza di  ‘famiglia’».

(CONTINUA)

 

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