Bene
– l’inserimento nel codice civile nel libro sulle persone e famiglia;
– la presenza di un registro pubblico a fini di pubblicità tenuto dal giudice di pace;
– sottoscrizione congiunta davanti al notaio o al giudice di pace;
– la possibilità dei partner di inserire nel contratto i contenuti che preferiscono, anche scegliendo il regime patrimoniale, avendo sempre l’obbligo di prestarsi aiuto reciproco;
– parificazione ai parenti di primo grado per l’assistenza e le informazioni a carattere sanitario e penitenziario;
– scelte sanitarie e post mortem spettano al partner in via presuntiva, salvo diversa indicazione scritta;
– modalità di risoluzione del contratto
Male
– stranieri che sottoscrivono il cus. Devono essere regolarmente soggiornanti e non si dice nulla sull’ottenimento del permesso di soggiorno in quanto parte di un cus;
– successione ereditaria. Rimangono i 9 anni previsti dai DICO. Si eredita tutto, in mancanza di testamento, solo se mancano parenti entro il sesto grado, quindi solo prima dello stato. Spetta un quarto se si concorre con figli; la metà se si concorre con tutti gli altri. Il punto negativo vero sono solo i 9 anni;
– disciplina previdenziale rimessa a successiva legge di riordino del settore;
– trasferimenti di sede lavorativa per agevolare il mantenimento della comune residenza rimessi alla contrattazione , prevedendo tra i requisiti per l’accesso al beneficio una durata almeno triennale del CUS.