Lo riconosce una sentenza del Tribunale di Foggia.
Il Tribunale di Foggia ha condannato l’INPS a versare la pensione di reversibilità alla partner superstite di una donna deceduta nel 2011, ovvero cinque anni prima dell’approvazione della legge sulle unioni civili nel 2016.
È noto che le coppie dello stesso sesso ancora oggi non possono accedere al matrimonio ma, prima del 2016, non potevano formalizzare la loro relazione in nessun altro modo. Tuttavia, non vi è dubbio che lo Stato fosse già prima tenuto a garantire alle persone omosessuali il diritto fondamentale alla vita familiare, come riconosciuto da diverse sentenze della Corte europea dei diritti umani, della Corte costituzionale e della Corte di cassazione.
Per tale motivo, le coppie dello stesso sesso che hanno subito un danno a causa della impossibilità di formalizzare la propria relazione oggi possono chiedere di essere “risarcite”.
Nel caso specifico di coppie in cui uno/a dei/delle partner è deceduto/a prima del 2016, la persona superstite ha la possibilità di chiedere il riconoscimento della pensione di reversibilità che trova il suo fondamento proprio nella tutela del diritto alla vita familiare.
Il Tribunale di Foggia, riprendendo sul punto integralmente le motivazioni della Corte di Appello di Milano (sentenza del 26.07.2018, n. 1005), ha riconosciuto che la pensione di reversibilità garantisce il diritto alla vita familiare, che è equivalente nelle coppie che possono accedere al matrimonio o in quelle che oggi possono accedere alle unioni civili.
La Presidente di Avvocatura per i diritti LGBTI- Rete Lenford, avv.ta Miryam Camilleri, osserva che: “la sentenza di Foggia è la seconda di questo tipo e fa seguito alla Corte di Appello di Milano che nel 2018, su ricorso degli avvocati di Rete Lenford, aveva condannato una cassa previdenziale a versare la pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia di uomini. Le motivazioni della sentenza di Milano sono riprese integralmente dal Tribunale di Foggia che ribadisce come la reversibilità rientri tra i diritti/doveri di assistenza e solidarietà che sorgono nelle relazioni affettive di coppia, come diretta applicazione dell’art. 2 della Costituzione”.
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