{"id":962,"date":"2014-10-30T13:17:39","date_gmt":"2014-10-30T12:17:39","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/nuovosito\/2014\/10\/30\/esposto-alla-procura-di-udine-a-seguito-della-cancellazione-del-matrimonio-same-sex-trascritto\/"},"modified":"2019-04-23T19:26:10","modified_gmt":"2019-04-23T17:26:10","slug":"esposto-alla-procura-di-udine-a-seguito-della-cancellazione-del-matrimonio-same-sex-trascritto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=962","title":{"rendered":"Esposto alla Procura di Udine a seguito della cancellazione del matrimonio same-sex trascritto"},"content":{"rendered":"<p>30.ottobre 2014.Questa mattina Rete Lenford ha depositato un esposto alla Procura di Udine chiedendo di verificare se la cancellazione, avvenuta ieri mattina, del matrimonio trascritto dal comune di Udine possa integrare gli estremi di alcuni reati commessi da chi direttamente o indirettamente ha agito.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&#8217;esposto, che riportiamo qui sotto, \u00e8 stato fatto innanzitutto nell&#8217;interesse della legge e a garanzia dello stato di diritto, essendo convinti che la cancellazione di un atto dello stato civile pu\u00f2 avvenire solo a seguito di provvedimento giudiziario e non ad opera di una autorit\u00e0 amministrativa.\u00a0Le ipotesi di reato su cui\u00a0l\u2019esposto chiede alla\u00a0Procura di\u00a0verificare\u00a0sono la\u00a0falsit\u00e0 materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici,<span id=\"yui_3_16_0_1_1414669440896_17229\">usurpazone di funzioni pubbliche<\/span>\u00a0e, in via subordinata, l\u2019abuso d\u2019ufficio.<\/p>\n<div id=\"yui_3_16_0_1_1414669440896_17230\" style=\"margin: 0px;\">L&#8217;associazione, gli avvocati e le avvocate della Rete stanno facendo questo lavoro gratuitamente. Sono molti i comuni italiani che hanno trascritti e tanti i fronti giudiziari che si possono aprire e alcuni si sono gi\u00e0 aperti (Fano ad esempio, dove questa mattina Rete Lenford e l&#8217;avvocata Isotti depositeranno il reclamo alla Corte di appello di Ancona contro il decreto del Tribunale di Pesaro; oppure a Roma e negli altri comuni, dove abbiamo diffidato i prefetti dal procedere a cancellare le trascrizioni; oppure a Grosseto e a Milano, dove gi\u00e0 nei mesi scorsi Rete lenford \u00e8 intervenuta nei giudizi pendenti). Molte coppie non hanno le risorse per sostenere le varie azioni giudiziarie da intraprendere (ricorsi al Tar o ai Tribunali) e Rete Lenford e i suoi avvocati non sono in grado di continuare questo lavoro senza risorse economiche. Chiediamo di sostenerci con delle donazioni. Abbiamo bisogno di fare fund raising e il vostro sostegno, quello di tutte e tutti, \u00e8 indispensabile per una causa comune. Le donazioni fatte con bonifico bancario possono essere detratte o dedotte dalla dichiarazione dei redditi. Questo \u00e8 l&#8217;IBAN di Avvocatura per i Diritti LGBTI:\u00a0<strong>\u00a0<\/strong><strong>IT 63 J 02008 11102 000103570496<\/strong>. Per donazioni attraverso altre modalit\u00e0 scrivete a <a href=\"mailto:info@retelenford.it\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">info@retelenford.it<\/a><\/div>\n<div id=\"yui_3_16_0_1_1414669440896_17231\" style=\"margin: 0px;\"><\/div>\n<div style=\"margin: 0px;\"><strong>Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine<\/strong><\/div>\n<div id=\"yui_3_16_0_1_1414669440896_17232\" style=\"margin: 0px;\"><strong>ESPOSTO<\/strong><\/div>\n<div style=\"margin: 0px;\">La sottoscritta Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI \u2013 Rete Lenford (doc. 1), p. iva n. , con sede in Bergamo, via Matris Domini n. 25, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore avv. Antonio Rotelli, nato a xxxxxxxx, il xxxxxxx, residente a xxxxxxx, con studio in xxxxxx, assistita ai fini del presente esposto dagli avvocati Luca Morassutto del Foro di Ferrara e Marco Florit, del Foro di Udine, porta a conoscenza questo Ill.mo Procuratore della Repubblica di quanto segue:<\/div>\n<div id=\"yui_3_16_0_1_1414669440896_17233\" style=\"margin: 0px;\">&#8211; in data 2 ottobre 2014 il Sindaco di Udine, dava comunicazione agli organi di stampa (doc. 3) che in data 30 settembre 2014 era stata disposta la trascrizione nel registro degli atti di matrimonio, xxxxxxx, dell\u2019atto di matrimonio celebrato (all\u2019estero), contratto da xxxxxxx e xxxxxx;<\/div>\n<div style=\"margin: 0px;\">&#8211; in data 7 ottobre 2014 il Ministero dell\u2019Interno procedeva ad emettere circolare n. 40^\/ba-\/DAIT, a firma del Ministro in (doc. 4),\u00a0 indirizzata ai Prefetti della Repubblica, al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, al Commissario del Governo per la Provincia di Trento e per conoscenza al Presidente della Giunta Regionale della Val d\u2019Aosta, avente ad oggetto: \u201c<em>trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all\u2019estero<\/em>\u201d con la quale si afferma che \u201c<em>spetta al Prefetto, ai sensi dell\u2019art. 9 del d.P.R. 396\/2000, la vigilanza sugli uffici dello stato civile, si richiama l\u2019attenzione delle SS.LL. sull\u2019esigenza di garantire che la fondamentale funzione di stato civile, esercitata, in ambito territoriale, dal Sindaco nella veste di ufficiale di Governo, sia svolta in piena coerenza con le norme attualmente vigenti che regolano la materia<\/em>.\u201d Con detta circolare quindi il ministro invitava \u201c<em>ove risultino adottate direttive sindacali in materia di trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all\u2019estero \u2013 e nel caso sia stata dato loro esecuzione \u2013 le SS.LL. rivolgeranno ai Sindaci formale invito al ritiro di tali disposizione ed alla cancellazione, ove effettuate, delle conseguenti trascrizioni, contestualmente avvertendo che, in caso di inerzia, si proceder\u00e0 al successivo annullamento d\u2019ufficio degli atti illegittimamente adottati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 nonies della legge 241 del 1990 e 54 commi 3 e 11 del d.lgs 267\/2001<\/em>\u201d;<\/div>\n<div id=\"yui_3_16_0_1_1414669440896_17235\" style=\"margin: 0px;\">&#8211; in data 9 ottobre si apprendeva quindi dagli organi di stampa (doc. 4) che\u00a0<em id=\"yui_3_16_0_1_1414669440896_17234\">\u201cla Prefettura di Udine, tramite una lettera inviata oggi al Comune, ha rivolto invito formale all\u2019amministrazione a procedere alla cancellazione della trascrizione nei registri di stato civile, del matrimonio contratto all\u2019estero da xxxxx e xxxxx, sposatesi in xxxxx e attualmente residenti in xxxx\u201d<\/em>. A seguito di tale disposizione il Sindaco di Udine in carica, rilasciava un comunicato stampa in cui affermava \u201c<em>andremo avanti sul percorso intrapreso. Non \u00e8 nostra intenzione, sulla base di una circolare del ministro, di azzerare le considerazioni etiche e giuridiche che sono alla base della scelta fatta. Porteremo un tema cos\u00ec importante davanti a un tribunale<\/em>\u201d (doc. 5).<\/div>\n<div style=\"margin: 0px;\">&#8211; con lettera inviata a mezzo posta certificata (doc. 6) l\u2019esponente informava le Prefetture e i Sindaci coinvolti sul territorio nazionale nelle trascrizioni di matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all\u2019estero, e tra i Sindaci in indirizzo altres\u00ec il Sindaco di Udine e il prefetto di Udine, dell\u2019assoluta inesistenza di un potere di procedere all\u2019annullamento delle trascrizioni tanto in capo agli Ufficiali di stato civile, quanto, in via gerarchica, in capo al Prefetto. Veniva altres\u00ec evidenziato \u2013 cos\u00ec sgombrando il campo da ogni possibile fraintendimento di sorta \u2013 che \u201c<em>qualsiasi atto in tal senso costituirebbe non solo un palese abuso di potere ma anche una clamorosa invasione della sfera del potere giurisdizionale<\/em>\u201d. Tale comunicazione veniva altres\u00ec inviata a mezzo pec alla Prefettura di Bologna, al Ministero dell\u2019Interno, al Sindaco di Bologna, al Ministero della Giustizia, alla Prefettura di Roma, al Presidente della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Tribunale di Roma, al Consiglio superiore della magistratura;<\/div>\n<div id=\"yui_3_16_0_1_1414669440896_17236\" style=\"margin: 0px;\">&#8211; in data 27 ottobre 2014 la Prefettura di Udine, a firma del Prefetto in carica, trasmetteva al Sindaco del Comune di Udine il decreto con il quale disponeva l\u2019annullamento d\u2019ufficio della trascrizione de quo ordinando al Sindaco del Comune di Udine di dare tempestiva esecuzione al provvedimento, procedendo quindi agli adempimenti materiali conseguenti lo stesso, con l\u2019annotazione, a margine della trascrizione effettuata, del provvedimento prefettizio di annullamento e dando assicurazione dell\u2019avvenuto espletamento di dette operazio<br \/>\nni;<\/div>\n<div style=\"margin: 0px;\">&#8211; in data 29 ottobre 2014 il Prefetto di Udine, rilevato che non si era avuta assicurazione da parte del Sindaco di Udine circa l\u2019avvenuta esecuzione del provvedimento di annullamento, sostituendosi nelle funzioni giurisdizionali che la legge prevede uniche titolari del potere di intervento sui registri di stato civile, delegava il viceprefetto aggiunto, previa verifica della mancata esecuzione dell\u2019ordine impartito al Sindaco di Udine a procedere agli adempimenti materiali conseguenti all\u2019annullamento suindicato, con l\u2019annotazione del provvedimento prefettizio di annullamento a margine della trascrizione effettuata nel registro degli atti di matrimonio;<\/div>\n<div style=\"margin: 0px;\">&#8211; in data 29 ottobre 2014, veniva quindi redatto processo verbale con il quale il viceprefetto, in forza del provvedimento di delega sopra citato, presente l\u2019ufficiale dello stato civile delegato dal Sindaco di Udine, verificata la mancata esecuzione del provvedimento prefettizio, provvedeva ad effettuare a margine della trascrizione de qua, l\u2019annotazione del provvedimento prefettizio di annullamento d\u2019ufficio.<\/div>\n<div style=\"margin: 0px;\">Tutto quanto sopra premesso si rileva quanto segue<\/div>\n<div id=\"yui_3_16_0_1_1414669440896_17238\" style=\"margin: 0px;\">&#8211; Circa l\u2019asserito potere di intervento sui registri: Il richiamato provvedimento prefettizio con cui si dispone l\u2019annullamento, con annotazione a margine, della trascrizione del matrimonio contratto all\u2019estero tra xxxxxx e xxxxxx, e che richiama la circolare ministeriale di cui al doc. 4, si fonda sulla asserita applicabilit\u00e0 dell\u2019art. 21-nonies della l. 241\/90. Si tratta ad avviso dell\u2019esponente di una tesi assolutamente errata e priva di fondamento giuridico. L\u2019articolo richiamato fa espresso riferimento al \u201cprovvedimento amministrativo\u201d mentre \u00e8 dato acclarato che le trascrizioni nel registro dei matrimoni non sono provvedimenti amministrativi bens\u00ec atti pubblici con effetto dichiarativo e di certificazione, in quanto la trascrizione del matrimonio non ha\u00a0<em>\u201cnatura costitutiva ma meramente certificativa e di pubblicit\u00e0\u201d.\u00a0<\/em>\u00a0Sarebbe bastato in tal senso rifarsi sia ai principi generali vigenti in dottrina (cfr In dottrina,\u00a0<em>ex plurimis<\/em>, B. Meoli,\u00a0<em>Della registrazione relativa agli atti di matrimonio<\/em>, in P. Stanzione (cur.),\u00a0<em>Il nuovo ordinamento dello stato civile,\u00a0<\/em>Giuffr\u00e8 2001, pag. 257; N. A. Cimmino,\u00a0<em id=\"yui_3_16_0_1_1414669440896_17237\">Art. 450<\/em>, in P. Cendon (cur.)\u00a0<em>Commentario al codice civile<\/em>, Giuffr\u00e8 2009, vol. IV, pag. 1354; I. Cevasco,\u00a0<em>art. 450<\/em>, in G. Alpa e V. Mariconda (cur.),\u00a0<em>Commentario al codice civile<\/em>, Wolter Kluwers 2013, Tomo I, pag. 1511) quanto alla pacifica giurisprudenza di Cassazione (si veda da ultimo Cass. 18 luglio 2013, n. 17620 e Cass. sent. 15 marzo 2012, n. 4184).<\/div>\n<div id=\"yui_3_16_0_1_1414669440896_17239\" style=\"margin: 0px;\">Ben pi\u00f9 grave, nonostante la nota ricevuta dall\u2019esponente e di cui al doc. 6, \u00e8 aver deliberatamente ignorato il preciso e chiaro riferimento al termine di legge vigente. La disciplina dello stato civile portata dal codice civile e dal D.P.R. 396\/2000 \u00e8 chiara in proposito. Essa rimette in via esclusiva al Tribunale, su impulso del Pubblico Ministero, qualsiasi decisione circa l\u2019eventuale cancellazione di un atto che si ritenga indebitamente registrato. Ci\u00f2 \u00e8 disposto molto chiaramente dall\u2019art. 95 del D.P.R. 396\/2000 in materia di ricorso contro le suddette trascrizioni: \u201c<em>Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile\u00a0 o\u00a0 la\u00a0 ricostituzione\u00a0 di\u00a0 un\u00a0 atto distrutto o smarrito o la formazione\u00a0\u00a0 di\u00a0 un\u00a0 atto\u00a0 omesso\u00a0 o\u00a0 la\u00a0 cancellazione\u00a0 di\u00a0 un\u00a0 atto indebitamente\u00a0\u00a0 registrato,\u00a0\u00a0 o\u00a0\u00a0 intende\u00a0\u00a0 opporsi\u00a0\u00a0 a\u00a0\u00a0 un\u00a0 rifiuto dell&#8217;ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento,\u00a0 deve\u00a0 proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si\u00a0 trova\u00a0 l&#8217;ufficio dello stato civile presso il quale \u00e8 registrato l&#8217;atto\u00a0 di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l&#8217;adempimento\u201d,\u00a0<\/em>e dall\u2019art. 69, comma 1 lettere (e) ed (i), del medesimo testo, ove &#8211; fra gli atti di cui \u00e8 possibile fare annotazione nel registro degli atti di matrimonio &#8211; sono indicate solo le\u00a0<em>\u201csentenze con le quali si pronuncia l&#8217;annullamento della trascrizione dell&#8217;atto di matrimonio\u201d<\/em>\u00a0ed i\u00a0<em>\u201cprovvedimenti di rettificazione\u201d<\/em>\u00a0ma non altri atti con il medesimo effetto.<\/div>\n<div style=\"margin: 0px;\">La rettificazione di cui sopra \u00e8 pacificamente quella indicata nella rubrica del Titolo IX del D.P.R. 396\/2000 e nel testo dell\u2019art. 95 del medesimo Regolamento. A fugare ogni dubbio soccorre il D.M. 5 aprile 2002 (recante Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile), il quale nel prescrivere le formule tassative di annotazione (tali secondo gli artt. 11, comma 3, e 12, comma 1, del D.P.R. 396\/2000) cos\u00ec recita all\u2019Allegato A con la formula n. 190, unica dedicata alla rettificazione:\u00a0<em>\u201cAnnotazione di provvedimento di rettificazione (artt. 49, 69 e 81 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). \/\/ Con provvedimento del Tribunale di &#8230; n. &#8230; in data &#8230; l&#8217;atto di cui sopra \u00e8 stato cos\u00ec rettificato: (inserire specificamente le rettificazioni cos\u00ec come sono state disposte) \u2026\u201d<\/em>.<\/div>\n<div style=\"margin: 0px;\">Non compare cio\u00e8 in alcun modo un potere costituito in capo al Ministro, al Prefetto o a qualsiasi altro ufficiale di stato civile di intervenire sopra i registri, manomettendone quindi la autenticit\u00e0.<\/div>\n<div id=\"yui_3_16_0_1_1414669440896_17240\" style=\"margin: 0px;\">Ulteriore fonte normativa che chiaramente dispone in materia \u00e8 rinvenibile all\u2019art. 100 del D.P.R. 396\/2000, per il quale\u00a0<em>\u201cI tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorit\u00e0 straniere, trascritti in Italia, ed a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti [\u2026]\u201d<\/em>. L\u2019iter formativo stesso dell\u2019atto civile, ex lege tassativamente indicato (art. 12 comma 6 D.P.R. 396\/2000), afferma che gli atti dello stato civile sono chiusi con la firma dell\u2019ufficiale dello stato civile competente e successivamente non possono subire variazioni. Le annotazioni, ai sensi dell\u2019art. 453 c.c., possono essere conseguentemente disposte unicamente per legge od ordinate dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria (che si \u00e8 vista di contro sottrarre il compito di pronunciarsi in materia). La stessa annotazione operata dagli organi prefettizi viola la disposizione di legge in quanto l\u2019art.11 comma 3, 12 comma 1, e 102 del D.P.R. 396\/2000 affermano chiaramente che le annotazioni hanno un regime tassativo (si veda in proposito altres\u00ec Cass. ord. 6 giugno 2013, n. 14329).<\/div>\n<div id=\"yui_3_16_0_1_1414669440896_17241\" style=\"margin: 0px;\">&#8211; circa il potere conferito all\u2019ufficiale di stato civile in relazione ai registri: in maniera assolutamente cristallina l\u2019art. 5 comma 1 lett. A) e l\u2019art. 98 del richiamato D.P.R. 396\/2000 affermano che l\u2019ufficiale di stato civile ha solo il potere di aggiornare i registri e di correggere gli errori materiali (art. 98 del D.P.R. 396\/2000). Non altro potere. E\u2019 il D.P.R. 396\/2000 a dettare la corretta procedura di intervento in materia attribuendone la potest\u00e0 all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Ne \u00e8 testimone l\u2019art. 59 comma 1 del medesimo D.P.R., il quale (in fattispecie assimilabile) prevede che l\u2019ufficiale di stato civile deve immediatamente informare il procuratore della Repubblica. Quello che certamente non viene conferito in alcun modo dalla legge al Prefetto \u00e8 il potere di invalidare i registri attraverso un i<br \/>\nntervento ex post non autorizzato dalla autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria. E\u2019 paradossale tra l\u2019altro che la corretta prassi operativa sopra descritta non fosse a conoscenza dell\u2019Ufficio prefettizio procedente in quanto nel Massimario per l\u2019ufficiale di stato civile del Ministero dell\u2019Interno (consultabile all\u2019indirizzo:\u00a0<a style=\"color: #3b5998; text-decoration: none;\" href=\"http:\/\/l.facebook.com\/l.php?u=http%3A%2F%2Fservizidemografici.interno.it%2Fsites%2F&amp;h=jAQFOb0Tp&amp;s=1\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">http:\/\/servizidemografici.interno.it\/sites\/<\/a>\u00a0default\/files\/Massimario-Ufficiale-Stato-Civile_2012_0.pdf), compare al par. 15.1.1 a pag. 166,:\u00a0<em id=\"yui_3_16_0_1_1414669440896_17242\">\u201cCancellazione di un atto. Quando si voglia procedere alla \u201ccancellazione di un atto indebitamente registrato\u201d negli archivi dello stato civile, considerato che non pu\u00f2 esserne effettuata la materiale cancellazione, la legge prescrive che si faccia ricorso a iniziativa del pubblico ministero (eventualmente su segnalazione dello stesso ufficiale di stato civile) alla procedura di rettificazione di cui agli artt. 95 e 96 del DPR 396\/2000\u00a0rimettendo la competenza a decidere esclusivamente all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Il relativo decreto deve essere opportunamente annotato sui registri dello stato civile\u201d<\/em>. Non appare appiglio creativo di sorta in capo agli organi ministeriali neppure dalla dottrina in materia la quale \u00e8 unanime nell\u2019affermare che detta competenza \u00e8 unicamente in capo all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria (valga in tal senso citare: Ex plurimis, D. Angelozzi, Stato civile, in M. Sesta (cur.) Codice della famiglia, Giuffr\u00e8 2009, Tomo II, pag. 4072; S. Arena, Quesitario massimario di stato civile, Sepel 2009, passim; A. Zaccaria, M. Faccioli, R. Omodei Sal\u00e8, M. Tescaro, Commentario all\u2019Ordinamento dello stato civile, Maggioli 2013, pag. 418; D. Berloco e R. Calvigioni, Manuale pratico per l\u2019Ufficiale di stato civile, Maggioli 2012, pag. 28; A. Quarta, Esame dell\u2019art. 12, in A. Quarta e L. Olivieri, Lo stato civile, Giuffr\u00e8 2001, pag. 94.).<\/div>\n<div style=\"margin: 0px;\">Da tali osservazioni discende la richiesta formulata dall\u2019esponente di accertare se in capo agli Uffici procedenti ad opera dei pubblici ufficiali intervenuti o per opera di terzi da identificare si siano poste in essere condotte penalmente rilevanti. Nello specifico si chiede a questo Ill.mo P.M. di voler verificare oltre a tutte le ipotesi di reato che si intenderanno eventualmente ravvisare, la possibile commissione del reato sub art.:<\/div>\n<div id=\"yui_3_16_0_1_1414669440896_17243\" style=\"margin: 0px;\">&#8211; 476 c.p. con l\u2019aggravante di cui al secondo comma: nel caso di specie infatti il pubblico ufficiale che ha proceduto alla materiale modificazione dell\u2019atto ha operato alterando la realt\u00e0 fattuale ivi indicata. La formazione dell\u2019atto, per disposto legislativo ex art. 12 comma 6 D.P.R. 396\/2001, prevede che \u201c<em>Gli atti\u00a0 dello\u00a0 stato\u00a0 civile\u00a0 sono\u00a0 chiusi\u00a0 con\u00a0 la\u00a0\u00a0 firma dell&#8217;ufficiale dello stato civile\u00a0 competente. Successivamente alla chiusura gli atti non possono subire variazioni<\/em>\u201d. Come richiamato, unicamente un intervento da parte della autorit\u00e0 giudiziaria pu\u00f2 disporre in materia (valga in tal senso citare il decreto del Tribunale di Pesaro depositato in dato 21 ottobre 2014 recante cronologico 13064 il quale dispone in relazione al ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro avverso le trascrizioni relative ad un matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all\u2019estero. Il Procuratore della Repubblica per l\u2019appunto e non un soggetto terzo non ricompreso nel dettato normativo). Nel caso che ci riguarda l\u2019autorit\u00e0 prefettizia cos\u00ec operando ha negato la certezza del diritto, sottraendo alla autorit\u00e0 giudiziaria, e di converso alla collettivit\u00e0 tutta, la possibilit\u00e0 di intervenire in una materia che tra l\u2019altro riguarda diritti soggettivi incomprimibili. Orbene, la trascrizione operata a Udine del matrimonio contratto all\u2019estero da due persone dello stesso sesso, era, de facto, un atto regolarmente e definitivamente formato. A nulla vale che si invochi una necessit\u00e0 di intervento della Prefettura per evitare il prodursi di ulteriori (ma quali?) effetti pregiudizievoli per l\u2019unitariet\u00e0 dell\u2019ordinamento giuridico (vds doc. 10) in quanto l\u2019atto di imperio con cui si \u00e8 agito non pu\u00f2 ascriversi nel potere di autotutela, quivi ex lege negato, tanto che \u201c<em>Le modifiche o le aggiunte all\u2019atto, dopo che \u00e8 stato regolarmente e definitivamente formato, integrano un falso punibile anche quando il soggetto abbia agito per stabilire la verit\u00e0 effettuale del documento<\/em>\u201d (Cass. Pen. Sez. V 23327\/04). Infatti, l\u2019alterazione compiuta nel senso della verit\u00e0 (oggi evidentemente autodeterminata da un rappresentante dell\u2019esecutivo e non da un organo terzo ed imparziale) determina pur sempre una modificazione della verit\u00e0 documentale in quanto, per effetto dell\u2019aggiunta postuma, l\u2019atto viene a rappresentare e documentare fatti diversi da quelli che rappresentava e documentava nel suo tenore originario.<\/div>\n<div style=\"margin: 0px;\">Al di l\u00e0 dell\u2019ipotesi di correzione di meri errori materiali, rileva quindi \u201c<em>la soppressione di una dichiarazione contenuta in un documento, la sostituzione di una diversa dichiarazione a quella preesistente, l\u2019aggiunta di una nuova dichiarazione anche se conforme a verit\u00e0<\/em>\u201d (Cass. Pen. Sez. V 7990\/81).<\/div>\n<div style=\"margin: 0px;\">A nulla valga la tesi per cui la trascrizione del matrimonio\u00a0<em>same sex<\/em>\u00a0appare essere nulla. La legge penale infatti tutela il documento non per il suo contenuto, quanto per la sua attitudine probatoria. Ecco quindi che l\u2019eventuale invalidit\u00e0 del rapporto giuridico rappresentato nell\u2019atto non escluderebbe comunque in alcun modo il delitto di falso previsto sub art. 476 c.p.<\/div>\n<div style=\"margin: 0px;\">Perch\u00e9 il documento sia insuscettibile di protezione penale bisogna trovarsi nella condizione che questo sia privo dei requisiti formali essenziali richiesti dalla legge per il raggiungimento del suo scopo e non che l\u2019atto al momento della falsificazione possa ritenersi valido o meno per istituire o provare un rapporto. In altre parole va operata la differenza tra invalidit\u00e0 dell\u2019atto e sua inesistenza. Quest\u2019ultima impedisce qualsiasi riconoscibilit\u00e0 dell\u2019atto mentre la nullit\u00e0 o annullabilit\u00e0 di contro, per carenza di un requisito, non escludono l\u2019affidamento della pubblica fede. La norma cio\u00e8 non tutela l\u2019atto per la sua validit\u00e0 intrinseca, ma per la sua funzione attestativa che \u00e8 propriamente quella della annotazione nel registro di stato civile. E che di inesistenza non si possa parlare lo si ricava altres\u00ec da Cass. Civ. 4184\/2012 e da CEDU, Schalk e Kopf v. Austria, 2010, Cedu.<\/div>\n<div style=\"margin: 0px;\">Altrettanto inconferente appare la possibile obiezione per la quale l\u2019ufficiale procedente, non avendo precipua funzione di attestazione, non poteva compiere il reato de quo per carenza della condotta richiesta ex lege. E\u2019 acclarato infatti come \u201c<em>compie il reato sub 476 e non quello sub 482-476 c.p., il pubblico ufficiale che forma in tutto o in parte un atto falso o altera un atto vero, avendo funzioni di direzione e controllo nei confronti di chi ha l\u2019incarico di formarlo<\/em>\u201d (Cass. Pen. Sez. V 5775\/98). Qualora di contro, si dovesse ritenere non sussistente il vincolo funzionale tra la qualifica soggettiva del soggetto attivo di reato (pubblico ufficiale nell\u2019esercizio delle sue funzioni, ove tale esercizio \u00e8 rapportato all\u2019iter formativo dell\u2019atto) e la condotta ex lege richiesta, si chiede di valutare altres\u00ec l\u2019eventuale ipotizzabilit\u00e0 del reato di cui all\u2019art. 482 in combinato disposto con l\u2019art. 476 c.p.<\/div>\n<div id=\"yui_3_16_0_1_1414669440896_17244\" style=\"margin: 0px;\">Circa poi l\u2019elemento soggettivo richiesto dal reato de quo, esso, pur non essendo rilevabile in re ipsa, appare comunque evidente s<br \/>\ntante la nota inviata tramite pec dall\u2019esponente con la quale si invitava la Prefettura di Udine a desistere da quello che appariva essere un atto illecito. L\u2019immutatio veri, nel caso di specie, appare evidente (vieppi\u00f9 avendola espressamente richiamata nella nota in quanto l\u2019azione di modificazione del registro esorbitava dai compiti dell\u2019Ufficio prefettizio), in quanto manca la corrispondenza tra l\u2019effettivo iter di formazione dell\u2019atto e l\u2019aspetto che ad oggi ci viene offerto di quell\u2019atto. \u201c<em>La coscienza e volont\u00e0 di operare un tale intervento non pu\u00f2 non equivalere \u2013 afferma la Cassazione \u2013 al realizzare una diretta, effettiva e riconoscibile lesione del bene giuridico protetto dalla norma (la pubblica fede) a nulla rilevando che, per mero errore di diritto circa la effettiva portata della norma medesima, di detta lesione il soggetto possa non avere piena consapevolezza<\/em>\u201d (Cass. Pen. Sez. V 29 maggio 2013 n. 37314). Va altres\u00ec ricordato come ci si trovi innanzi ad un atto che ai sensi e per gli effetti dell\u2019art. 451 c. 1 e 3 \u00e8 fidefaciente. Pertanto si integra l\u2019ipotesi sub art. 476 comma 2 c.p.;<\/div>\n<div id=\"yui_3_16_0_1_1414669440896_17245\" style=\"margin: 0px;\">&#8211; 347 c.p.: come affermato il potere di intervenire per modificare le trascrizioni operate sui registri di stato civile, fuori dai casi di errore materiale, verte unicamente in capo all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria. Appare quindi soggetto attivo di reato chi, pubblico ufficiale o meno, si arroghi una funzione che non gli spetta. Il richiamato operare al fine di garantire uniformit\u00e0, coerenza e unitariet\u00e0 a livello nazionale dell\u2019esercizio della fondamentale funzione di stato civile, avviene in contrasto con il fine proprio dell\u2019atto di trascrizione e con le meccaniche di intervento ex lege stabilite. Tale reato, come noto, avviene attraverso un indebito esercizio di funzioni pubbliche in assenza di una legittima investitura (Cass. Pen. Sez. VI 18 ottobre 2012 n. 4159 e conforme 31427\/2012). La legge in alcun modo, infatti, incarica il Prefetto di poter agire direttamente sui registri modificandone \u2013 a questo punto arbitrariamente \u2013 il contenuto. Proprio dall\u2019assenza di un potere in capo all\u2019Ufficiale di stato civile o dall\u2019assenza di un potere sostitutivo in capo al Prefetto (mera invenzione giacch\u00e9 non v\u2019\u00e8 nulla che possa o debba essere sostituito), a cui consegue poi una condotta come quella verificatasi presso il Comune di Udine, ove si ha una alterazione dell\u2019atto precedentemente regolarmente formato, discende, come diretto corollario, il completo stravolgimento del sistema di rettificazione degli atti dello stato civile. Si pone cos\u00ec in capo agli uffici di stato civile il potere e quindi l\u2019obbligo di procedere d\u2019ufficio ed in autonomina alle suddette rettificazioni senza l\u2019intervento del Tribunale. Questo s\u00ec, di contro, rappresenta un evidente contrasto con i fini propri della pubblica amministrazione e le garanzie poste a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. Secondo Cass. Pen. Sez VI n. 9331\/2002, le cui risultanze quivi si condividono, \u201c<em>Commette il reato di cui\u00a0<\/em><em>all&#8217;art. 347 cod. pen.<\/em><em id=\"yui_3_16_0_1_1414669440896_17246\">, chiunque si arroghi funzioni che non gli competono anche se abbia la veste di pubblico ufficiale e appartenga all&#8217;ente che ha la competenza a decidere in materia<\/em>&#8221; (richiamata Cass., sez. VI, u.p. 17 giugno 1974, , rv. 128699), ben potendo essere posta in essere la condotta dal pubblico ufficiale ai fini di cui al primo comma\u00a0<em>dell&#8217;art. 347 c.p.<\/em>, le cui fondamenta giuridiche sono unanimemente individuate nell&#8217;esigenza del normale andamento e buon funzionamento della pubblica amministrazione, i quali possono correttamente dispiegarsi solo attraverso lo svolgimento delle attribuzioni proprie di ciascuna componente della amministrazione pubblica.<\/div>\n<div id=\"yui_3_16_0_1_1414669440896_17247\" style=\"margin: 0px;\">&#8211; 323 c.p.: qualora non si ipotizzi di ravvisare i reati di cui all\u2019art. 476 c.p. e 347 c.p. (in concorso tra loro o unitariamente considerati) chiedesi di valutare l\u2019eventuale sussistenza del reato di cui all\u2019art. 323 c.p. Appare, infatti, quivi potenzialmente leso il buon andamento e l\u2019imparzialit\u00e0 della pubblica amministrazione (cos\u00ec come esplicitato dall\u2019art. 97 Cost.). La norma punisce quello che \u00e8 l\u2019attentato a tali beni secondo lo schema dell\u2019abuso funzionale che si evidenzia come tale sul piano oggettivo. La norma prescinde infatti dall\u2019inquadramento dell\u2019atto in possibili vizi amministrativi ma va ricollegato alla deviazione di esso dalla causa tipica o da altro elemento essenziale previsto dal legislatore. In tal senso l\u2019oggetto, la forma, qualora richiesta ad substantiam, financo i motivi, se rilevanti per la tipicizzazione dell\u2019atto, assumono rilevanza. E come abbiamo detto pi\u00f9 volte ci troviamo innanzi ad un atto tipico tassativamente normato. La norma, nella sua configurazione in relazione all\u2019elemento oggettivo, prevede che il funzionario realizzi la condotta illecita agendo nella sua veste di pubblico ufficiale operando quella che la dottrina dominante configura come \u201cdoppia ingiustizia\u201d, in quanto la condotta viene a connotarsi per la violazione di legge e per l\u2019ingiusto danno recato alle posizioni soggettive delle signore il cui atto di matrimonio \u00e8 stato trascritto (cfr. Cass. Pen. N. 36020\/11).<\/div>\n<div id=\"yui_3_16_0_1_1414669440896_17248\" style=\"margin: 0px;\">Il reato, come \u00e8 noto, si configura unicamente in presenza di una violazione di legge o di regolamento. Devono perci\u00f2 avverarsi delle formali violazioni di norme legislative o regolamentari. Nel caso che ci riguarda appare violata la norma di legge sub art. 95 D.P.R. 396\/2000, la quale attribuisce unicamente in capo alla autorit\u00e0 giudiziaria un potere di intervento. Giovi di contro altres\u00ec ricordare come, ai fini della configurabilit\u00e0 del reato de quo, sussiste il requisito della violazione di legge non solo quando la condotta sia svolta in contrasto con norme che regolano l\u2019esercizio del potere, ma altres\u00ec quando tale violazione sia orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere \u00e8 attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere. In questo caso il potere non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l\u2019attribuzione (Sez. Un. 155\/12).<\/div>\n<div style=\"margin: 0px;\">Va altres\u00ec considerato che nel caso di specie ci si trova innanzi all\u2019esecuzione di un ordine del superiore gerarchico in forza del quale appare pertanto conferente il richiamo al disposto di cui all\u2019art. 51 c.p. comma 2, in quanto l\u2019insindacabilit\u00e0 dell\u2019ordine del superiore va intesa con il limite razionale dell\u2019inefficacia vincolativa di un ordine che abbia ad oggetto il compimento di un atto palesemente delittuoso secondo un generale apprezzamento (Cass. Pen. Sez. V n. 9424\/83 nel caso specifico di registrazione di un atto pubblico di una attestazione manifestamente non veritiera).<\/div>\n<div style=\"margin: 0px;\">Tutto quanto sopra premesso l\u2019esponente chiede alla S.V. Ill.ma di voler verificare l\u2019eventuale commissione di condotte penalmente rilevanti nel caso de quo e la loro riconducibilit\u00e0 a soggetti da identificarsi e conseguentemente procedere nei loro confronti.<\/div>\n<div style=\"margin: 0px;\">Chiede di essere avvisata\u00a0<em>ex<\/em>\u00a0art. 406 c.p.p. in caso di richiesta di proroga delle indagini preliminari ed\u00a0<em>ex<\/em>\u00a0art. 408 c.p.p. in caso di richiesta di archiviazione. Nomina propri legali ai fini del presente esposto l\u2019avvocato Luca Morassutto del foro di Ferrara e l\u2019avvocato Marco Florit del Foro di Udine, eleggendo domicilio presso lo studio di quest\u2019ultimo in via Gorghi, n. 15, in Udine.<\/div>\n<div id=\"yui_3_16_0_1_1414669440896_17264\" style=\"margin: 0px;\">Con osservanza,<\/div>\n<div id=\"yui_3_16_0_1_1414669440896_17263\" style=\"margin: 0px;\">Udine, l\u00ec 30 ottobre 2014<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>30.ottobre 2014.Questa mattina Rete Lenford ha depositato un esposto alla Procura di Udine chiedendo di verificare se [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-962","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diritti-lgbti-in-italia"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/962","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=962"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/962\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2942,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/962\/revisions\/2942"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=962"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=962"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=962"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}