{"id":831,"date":"2013-07-09T21:46:45","date_gmt":"2013-07-09T19:46:45","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/nuovosito\/2013\/07\/09\/909-600-nota-sul-testo-base-della-proposta-di-legge-in-materia-di-contrasto-all-omofobia-e-alla-transfobia\/"},"modified":"2019-04-23T19:26:21","modified_gmt":"2019-04-23T17:26:21","slug":"909-600-nota-sul-testo-base-della-proposta-di-legge-in-materia-di-contrasto-all-omofobia-e-alla-transfobia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=831","title":{"rendered":"Nota sul testo base della Proposta di legge in materia di contrasto all\u2019omofobia e alla transfobia"},"content":{"rendered":"<p align=\"center\"><strong>NOTA DI AVVOCATURA PER I DIRITTI LBGTI \u2013 RETE LENFORD<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><strong>SUL TESTO BASE <\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><strong>della Proposta di legge in materia di contrasto all\u2019omofobia e alla transfobia<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\">APPROVATO DALLA COMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0NELLA SEDUTA DEL 9 LUGLIO 2013<\/p>\n<p align=\"center\">* <u>in allegato sono disponibili i testi a fronte delle disposizioni modificate dal testo base e il confronto con l&#8217;Atto camera n. 245<\/u><\/p>\n<p>A una prima lettura, il giudizio sul testo base approvato dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati in materia di contrasto all\u2019omofobia e alla transfobia, sulle proposte di legge abbinate: C. 245, C. 280, C. 1071, desta alcune perplessit\u00e0 che ci si augura possano essere superate attraverso significativi emendamenti al testo.<\/p>\n<p>La principale differenza rispetto alla proposta di legge A. C. n. 245, d&#8217;iniziativa dei deputati SCALFAROTTO, ZAN, TINAGLI, CHIMIENTI, E ALTRI, consiste nel non modificare direttamente il testo della legge Reale e del Decreto Mancino, ma nel tentare di estendere all\u2019orientamento sessuale e all\u2019identit\u00e0 di genere le tutele previste da quelle norme. Questo almeno sembra il principio che ha ispirato il legislatore, anche se in concreto il testo contiene un meccanismo che rischia di impedire in sede applicativa tale estensione. Qui di seguito i due principali nodi problematici del testo licenziato dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati.<\/p>\n<p><strong>LE PERSONE TRANSGENDER NON SONO PROTETTE<\/strong><\/p>\n<p>Rispetto alla proposta di legge A. C. n. 245, \u00e8 stata soppressa la definizione di \u00abidentit\u00e0 sessuale\u00bb e si \u00e8 operata una riformulazione delle definizioni di \u00aborientamento sessuale\u00bb e di \u00abidentit\u00e0 di genere\u00bb.<\/p>\n<ul>\n<li>L\u2019eliminazione della definizione di identit\u00e0 sessuale in s\u00e9 non \u00e8 significativa. Lo \u00e8 piuttosto il fatto che con essa si perda il concetto di\u00a0 \u00abruolo di genere\u00bb, con il rischio che in sede di applicazione della normativa restino escluse dalla stessa le persone transgender.<\/li>\n<li>La definizione di orientamento sessuale viene in parte modificata, eliminando la specificazione che l\u2019attrazione pu\u00f2 essere \u00abemotiva o sessuale\u00bb e limitandosi a sottolineare l\u2019elemento oggettivo dell\u2019attrazione. Ci\u00f2 rende la definizione non del tutto esatta, ma tale modificazione del testo non sembra destinata a incidere sulla futura applicazione della normativa.<\/li>\n<li>La definizione di identit\u00e0 di genere viene solo parzialmente modificata, sottolineando il non allineamento tra la percezione che una persona ha di s\u00e9 come uomo o come donna e il proprio sesso biologico. Anche in tal caso rispetto al testo originario, si rischia un ridimensionamento dell\u2019area di tutela assicurata dalla norma a scapito delle persone transgender, perch\u00e9 viene richiesta in ogni caso l\u2019autopercezione come uomo o come donna.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>LA DISCRIMINAZIONE NON BASTA<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019articolo 3 \u00e8 un articolo fondamentale del testo base, perch\u00e9 rappresenta il profilo pi\u00f9 innovativo rispetto al testo originario.<\/p>\n<p>A una prima lettura, la norma sembra estendere integralmente l\u2019applicazione della legge Reale e del Decreto Mancino all\u2019orientamento sessuale e all\u2019identit\u00e0 di genere e il riferimento all\u2019art. 10 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea in materia di non discriminazione sembra del tutto pleonastico.<\/p>\n<p>Invece, a una lettura pi\u00f9 attenta, sia il richiamo all\u2019art. 10 del TFUE sia la precisazione che la legge Reale e il Decreto Mancino si applicano \u00abanche in materia di discriminazioni motivate dall&#8217;orientamento sessuale o dall&#8217;identit\u00e0 di genere della vittima\u00bb <u>modificano completamente il presupposto fattuale di applicazione delle sanzioni penali di cui alla legge Reale e al Decreto Mancino<\/u>. Sicch\u00e9 non il compimento dei reati previsti dalla legge Reale e dal Decreto Mancino sembra essere il presupposto della irrogazione della sanzione penale, bens\u00ec la sola discriminazione nei confronti delle persone omosessuali e trans. In altri termini, si rischia di lasciare privi di tutela tutte le altre ipotesi previste dall\u2019art. 3 della Legge Mancino-Reale.<\/p>\n<p>Per superare tale aspetto problematico, sar\u00e0 necessario sostituire l\u2019inciso \u00abanche in materia di discriminazioni motivate dall&#8217;orientamento sessuale o dall&#8217;identit\u00e0 di genere della vittima\u00bb con l\u2019inciso \u00abanche ai reati motivati dall&#8217;orientamento sessuale o dall&#8217;identit\u00e0 di genere della vittima\u00bb.<\/p>\n<p>Altri aspetti del testo base o sono coincidenti con la proposta di legge originaria o sono del tutto secondari e quindi agevolmente affrontabili in sede di emendamenti.<\/p>\n<h3>Allegati<\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/NOTA-su_testo_base.doc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">NOTA-su_testo_base.doc<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/TESTI-A-FRONTE.doc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">TESTI A FRONTE.doc<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>NOTA DI AVVOCATURA PER I DIRITTI LBGTI \u2013 RETE LENFORD SUL TESTO BASE della Proposta di legge [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-831","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diritti-lgbti-in-italia"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/831","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=831"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/831\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3074,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/831\/revisions\/3074"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=831"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=831"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=831"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}