{"id":712,"date":"2012-07-23T08:13:37","date_gmt":"2012-07-23T06:13:37","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/nuovosito\/2012\/07\/23\/816-669-francia-la-cassazione-consente-la-trascrizione-dell-adozione-dei-figli-del-partner-avvenuta-all-estero-ma-non-quella-congiunta\/"},"modified":"2019-04-23T19:26:30","modified_gmt":"2019-04-23T17:26:30","slug":"816-669-francia-la-cassazione-consente-la-trascrizione-dell-adozione-dei-figli-del-partner-avvenuta-all-estero-ma-non-quella-congiunta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=712","title":{"rendered":"Francia, la Cassazione consente la trascrizione dell&#8217;adozione dei figli del partner avvenuta all&#8217;estero, ma non quella congiunta"},"content":{"rendered":"<p>La traduzione delle sentenze che si pubblicano,\u00a0emesse dalla Corte di Cassazione francese nel 2010 e nel 2012, \u00e8 di <strong>Fabio CHIOVINI <\/strong>e\u00a0 <strong>Roberto DE FELICE<\/strong>. La nota \u00e8 di <strong>Antonio ROTELLI<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019omogenitorialit\u00e0 \u00e8 al centro di due recenti sentenze della Corte di Cassazione francese. Si tratta di sentenze interessanti anche per l\u2019Italia, perch\u00e9 nonostante la diversit\u00e0 tra la normativa italiana e quella francese in materia di filiazione e di adozione, molti degli argomenti che qui vengono utilizzati sono facilmente trasponibili nel nostro sistema. Da qui il nostro interesse.<br \/>\nNella prima sentenza, la <strong>n. 791 del 2010 (08-21.740)<\/strong>, la Corte ha stabilito che deve essere trascritta in Francia la sentenza straniera, nel caso di specie di un giudice statunitense, che ha attribuito la genitorialit\u00e0 del minore anche alla partner della madre biologica. La coppia, una donna francese ed una americana, avevano avuto il figlio facendo ricorso ad un donatore anonimo, mediante tecnica di fecondazione medicalmente assistita.<br \/>\nI giudici di merito avevano negato la trascrizione della sentenza in quanto la ritenevano contraria a una norma del Codice civile, considerata espressiva di un principio di ordine pubblico. Tale norma, secondo i giudici, prevederebbe che l&#8217;adozione da parte di una persona del figlio o della figlia di un&#8217;altra sia possibile solo quando le due persone sono sposate tra loro. In assenza del matrimonio, l&#8217;adozione da parte di un terzo, non importa che sia partner, determinerebbe in ogni caso la perdita della potest\u00e0 genitoriale da parte del genitore naturale, in quanto l&#8217;adozione cancellerebbe inevitabilmente il precedente legame di sangue. La Corte di cassazione ritiene, invece, questa interpretazione non corretta, perch\u00e9 la citata disposizione del codice civile non \u00e8 di ordine pubblico, pertanto va trascritta l&#8217;adozione pronunciata da un giudice straniero a favore del o della partner del genitore naturale, anche in assenza di matrimonio, senza che ci\u00f2 determini la perdita della potest\u00e0 genitoriale da parte del genitore naturale.<br \/>\nNelle altre due sentenze, la <strong>n. 755 (11.30261) <\/strong>e la <strong>n. 756 (11.30262)<\/strong>, la Cassazione ha affrontato una stessa questione di diritto, relativa alla trascrizione del provvedimento straniero che ha disposto l&#8217;adozione congiunta da parte di due persone dello stesso sesso. Nel primo caso la coppia era formata da due uomini, uno inglese e l&#8217;altro francese, residenti in Inghilterra; nel secondo caso la coppia era formata da due uomini, entrambi franco-canadesi, residenti in Canada. L&#8217;adozione era stata pronunciata, rispettivamente, nel Regno Unito e in Canada.<br \/>\nLa Cassazione ha annullato le due sentenze delle corti inferiori, che avevano ordinato la trascrizione, e ha rinviato il procedimento ai giudici per una nuova decisione, pronunciando un diverso principio di diritto, che definisce di ordine pubblico. Secondo la Cassazione non \u00e8 possibile trascrivere il provvedimento straniero, che dispone l&#8217;adozione congiunta da parte di due persone dello stesso sesso, dal momento che, cancellando l&#8217;adozione i precedenti legami\u00a0 con i genitori naturali, dall&#8217;atto di nascita il minore risulterebbe nato da due persone dello stesso sesso. C&#8217;\u00e8 da sottolineare che i due provvedimenti erano stati impugnati dal procuratore generale presso la Corte d&#8217;Appello di Parigi, il quale riteneva, erroneamente secondo la Cassazione, che la trascrizione non fosse possibile in base al diverso principio, non di ordine pubblico secondo la Cassazione, che l&#8217;adozione congiunta \u00e8 consentita solo a coppie sposate.<\/p>\n<p>Queste pronunce si inseriscono in un contesto molto vivace sotto il profilo giurisprudenziale che caratterizza la Francia, dove, va ricordato &#8211; \u00e8 consentita l&#8217;adozione da parte di un\/una single. Nel 2008, la Corte europea dei diritti umani (CEDU), nel caso <a href=\"http:\/\/osservatoriocedu.eu\/Database\/Sentenze\/EB%20c%20Francia.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>E.B. contro Francia<\/strong><\/a>, ha condannato la Francia per aver negato l&#8217;adozione ad una donna single, in quanto lesbica. Secondo la Corte, l&#8217;orientamento sessuale di una personale non ha rilevanza di per s\u00e9 (negativa o escludente) ai fini dell&#8217;adozione.<br \/>\nNel 2012, la stessa CEDU ha respinto il ricorso <a href=\"http:\/\/hudoc.echr.coe.int\/sites\/eng\/pages\/search.aspx#{&quot;dmdocnumber&quot;:[&quot;904041&quot;],&quot;itemid&quot;:[&quot;001-109571&quot;]}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Gas e Dubois contro Francia<\/strong><\/a>, affermando la Francia non ha commesso una violazione dei diritti umani.<br \/>\nLa signora Dubois aveva avuto un figlio mediante il ricorso alla fecondazione medicalmente assistita in Belgio e una volta tornata in Francia con la sua compagna, la signora Gas, quest&#8217;ultima avevo chiesto di essere riconosciuta come co-madre, facendo richiesta dell&#8217;adozione semplice, ma i tribunali francesi le avevano negato questo diritto.<br \/>\nCome chiaramente precisa una nota del sito <a href=\"http:\/\/www.duitbase.it\/database\/sentenze-corte-europea-dei-diritti-delluomo\/767-Gas-e-Dubois-c-Francia\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Diritti Umani in Italia<\/a>:<br \/>\n&lt;\u201cIl regime di filiazione adottiva nell\u2019ordinamento francese prevede, accanto all\u2019adozione piena (adoption pl\u00e9ni\u00e8re), la c.d. adozione semplice (adoption simple). Mentre l\u2019adozione piena \u00e8 consentita soltanto nei confronti di minori e rimuove compiutamente qualsiasi tipo di legame con la famiglia naturale, l\u2019adozione semplice consente la costituzione di un legame di filiazione con un soggetto, indipendentemente dall\u2019et\u00e0 dello stesso, senza che vengano meno i rapporti con i genitori biologici. Tuttavia, nel caso in cui l\u2019adottato sia un minore, sull\u2019adottante si trasferiscono tutti i diritti e i doveri derivanti dalla patria potest\u00e0, della quale di contro sono spogliati i genitori biologici. Esiste, ciononostante, un\u2019eccezione in tal senso. Laddove, infatti, l\u2019adottante sia anche il coniuge del padre o della madre del minore, l\u2019effetto dell\u2019adozione semplice sar\u00e0 la condivisione della patria potest\u00e0, ai sensi dall\u2019articolo 365 del codice civile\u201d&gt; (http:\/\/www.duitbase.it\/database\/sentenze-corte-europea-dei-diritti-delluomo\/767-Gas-e-Dubois-c-Francia).<br \/>\nSecondo la CEDU, l&#8217;aver negato l&#8217;adozione a favore della co-mamma non determina una discriminazione, in quanto in Francia l&#8217;adozione del figlio\/a biologico\/a del\/la partner non \u00e8 consentito se i due partner non sono sposati, anche se si tratta di una coppia eterosessuale. Il presupposto per l&#8217;adozione del partner \u00e8 l&#8217;esistenza, quindi, del vincolo matrimoniale. Secondo la CEDU non \u00e8 rilevante il fatto che alle coppie omosessuali venga ancora impedito, in Francia, l&#8217;accesso al matrimonio. Infatti, in base alla sentenza <a href=\"http:\/\/hudoc.echr.coe.int\/sites\/eng\/pages\/search.aspx?i=001-99605\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Schalk and Kopf <\/strong><\/a>del 2010, la CEDU ha riconosciuto che l&#8217;articolo 12 della Convenzione non va pi\u00f9 interpretato nel senso che il matrimonio sia riservato solo a coppie formate da persone di sesso opposto, ma non si configura una violazione di diritti umani -allo stato attuale della legislazione nei 47 paesi del Consiglio d&#8217;Europa- se gli stati contraenti non riconoscono l&#8217;accesso al matrimonio alle coppie omosessuali.<br \/>\nDi particolare interesse sono altre tre sentenze del 2011 della stessa Corte di Cassazione francese: <strong>n\u00b0 369 (09-66.486)<\/strong>; <strong>n\u00b0 370 (10-19.053)<\/strong>;<strong> n\u00b0 371 (09-17.130)<\/strong> con le quali sono stati affrontati i casi di tre coppie eterosessuali, che avevano fatto ricorso all&#8217;estero (negli USA) alla surrogac<br \/>\ny. Nelle tre sentenze, la Corte ha dichiarato contrari all&#8217;ordine pubblico francese i contratti di surrogacy, in base al principio, ritenuto fondamentale per l&#8217;ordinamento, che lo stato civile \u00e8 inalienabile e pertanto le disposizioni sulla filiazione non sono derogabili per contratto (Art. 16-7 e 16-9 del codice civile francese). La Corte ha anche analizzato i casi dal punto di vista delle convenzioni internazionali, arrivando alla conclusione che il diritto francese non viola la Convenzione europea per i diritti umani, art.8, in quanto i bambini in ogni caso hanno un padre, che \u00e8 quello biologico, ma anche una madre in base alla legge degli USA e possono vivere in Francia con entrambi. Ci\u00f2 determinerebbe, secondo i giudici, che l&#8217;interesse del minore sia salvaguardato, pertanto non vi sarebbe neppure violazione dell&#8217;articolo 3, comma 1, della Convenzione di New York sui diritti dei minori.<\/p>\n<p>Dalla breve disamina che precede emerge un quadro complesso e a tratti contraddittorio che l&#8217;apertura del matrimonio e dell&#8217;adozione alle coppie dello stesso sesso, di recente annunciato dal Ministro della famiglia e inserito nel programma del governo, dovrebbe districare.<br \/>\nAttualmente una coppia lesbica che facesse ricorso alla fecondazione medicalmente assistita potrebbe ottenere la trascrizione dell&#8217;atto di nascita del figlio con il riconoscimento della co-mamma come genitore, a patto che l&#8217;adozione sia pronunciata da un tribunale del paese dove \u00e8 avvenuta la fecondazione o che, secondo chi scrive, gi\u00e0 prevedesse per legge il riconoscimento della co-genitorialit\u00e0 della co-mamma. Invece, non si otterrebbe l&#8217;adozione da parte della co-mamma se il parto avvenisse in Francia e l&#8217;adozione fosse richiesta ad un tribunale francese, per mancanza di matrimonio tra i partner. C&#8217;\u00e8 da sottolineare che nel caso della Cassazione francese del 2010, la madre biologica era cittadina statunitense, mentre la co-mamma era francese e non sappiamo quanto questo elemento abbia inciso sulla decisione dei giudici. Non \u00e8 dato sapere\u00a0 cosa accadrebbe nel caso in cui la coppia che abbia\u00a0 avuto un figlio\/una figlia mediante il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, risulti sposata in un paese dove ci\u00f2 \u00e8 consentito. E\u2019 probabile chei giudici sarebbero chiamati a valutare l&#8217;esistenza del matrimonio, nel superiore interesse del minore ad avere due genitori, anche se quel matrimonio non \u00e8 trascrivibile in Francia. Forse il caso Gas e Dubois sarebbe stato risolto diversamente, gi\u00e0 in Francia, se la coppia fosse stata sposata all&#8217;estero, anzich\u00e9 pacsata in Francia.<br \/>\nAl contrario, se una coppia di uomini facesse ricorso alla maternit\u00e0 surrogata, non potrebbe mai ottenere la trascrizione dell&#8217;atto di nascita del figli, dal quale risulti\u00a0 genitore anche il co-padre, per contrariet\u00e0 all&#8217;ordine pubblico del contratto di surrogacy.<br \/>\nAllo stesso modo, un&#8217;adozione congiunta da parte di una coppia omosessuale, pronunciata all&#8217;estero, non verrebbe trascritta in Francia.<\/p>\n<p>La traduzione che segue \u00e8 di <strong>Fabio CHIOVINI <\/strong>e <strong>Roberto DEFELICE<\/strong>. In allegato \u00e8 possibile scaricare la traduzione con il testo francese a fronte.<\/p>\n<p class=\"rtecenter\"><strong>Sentenza n. 791 dell\u20198 luglio 2010<\/strong><br \/>\n(08-21.740)<br \/>\n<strong>Corte di cassazione<\/strong><br \/>\nPrima sezione civile<br \/>\nCassazione senza rinvio<\/p>\n<p class=\"rtejustify\">Ricorrenti: Sig.re V. e X.<br \/>\nResistenti: il Procuratore generale presso la Corte d\u2019appello di Parigi<br \/>\n<strong>Sull\u2019unico motivo di ricorso:<\/strong><br \/>\nVisto l\u2019articolo 509 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l\u2019articolo 370-5 del codice civile;<br \/>\nConsiderato che il rifiuto di delibazione fondato sulla contrariet\u00e0 all\u2019ordine pubblico internazionale francese della decisione straniera presuppone che essa comporti alcune statuizioni che ledano dei principi fondamentali del diritto francese; che non \u00e8 il caso della decisione che pone in condivisione la potest\u00e0 genitoriale tra la madre e l\u2019adottante di un bambino;<br \/>\nConsiderato che la Sig.ra X, di nazionalit\u00e0 francese, e la Sig.ra Y, di nazionalit\u00e0 americana, residenti negli Stati Uniti, hanno stipulato un accordo di convivenza denominato &#8220;domestic partnership&#8221;; che con decisione del 10 giugno 1999 la Corte superiore della contea di Dekalb (Stato della Georgia) ha pronunciato l\u2019adozione da parte della Sig.ra X del bambino A., nato della Sig.ra Y nel 1999 a \u2026 in seguito ad inseminazione artificiale per mezzo di donatore anonimo; che l\u2019atto di nascita del bambino menziona la Sig.ra Y come madre e la Sig.ra X come \u201cgenitore\u201d, l\u2019una e l\u2019altra esercitanti la potest\u00e0 genitoriale sul bambino;<br \/>\nConsiderato che nel rifiutare la concessione dell\u2019exequatur alla decisione straniera di adozione, la sentenza si limita a enunciare che, secondo le disposizioni dell\u2019articolo 365 del codice civile, l\u2019adottante \u00e8 investita dell\u2019autorit\u00e0 parentale in via esclusiva, risultandone la madre biologica privata dei suoi diritti nonostante conviva con l\u2019adottante;<br \/>\nIn ci\u00f2 la Corte d\u2019appello ha violato le suddette disposizioni, la prima per mancata applicazione e la seconda per falsa applicazione; e considerato che la Corte di cassazione pu\u00f2 concludere il giudizio applicando la regola di diritto pertinente, in conformit\u00e0 all\u2019articolo 411-3 del codice dell&#8217;ordinamento giudiziario;<br \/>\n<strong>PER QUESTI MOTIVI:<\/strong><br \/>\nCASSA INTEGRALMENTE SENZA RINVIO la sentenza resa tra le parti il 9 ottobre 2008 dalla Corte d\u2019appello di Parigi;<br \/>\nORDINA l\u2019esecuzione della decisione resa tra le parti il 10 giugno 1999 dalla Corte suprema della contea di Dekalb (Stato della Georgia, Stati uniti d\u2019America)<br \/>\nPresidente : Sig. Charruault<br \/>\nRelatore : Sig.ra Mon\u00e9ger, consigliere<br \/>\nAvvocato generale : Sig. Domingo<br \/>\nAvvocati : SCP Thouin-Palat et Boucard<\/p>\n<p class=\"rtecenter\"><strong>Sentenza n. 755 del 7 giugno 2012 <\/strong><br \/>\n(11-30.261)<br \/>\n<strong>Corte di cassazione<\/strong><br \/>\nPrima sezione civile<br \/>\nCassazione<\/p>\n<p>Ricorrenti: il Procuratore generale presso la Corte d\u2019appello di Parigi<br \/>\nResistenti: Sig. X. e Sig. Y.<br \/>\nConsiderato, come da sentenza allegata, che i Sigg. X., di nazionalit\u00e0 francese, e Y., di nazionalit\u00e0 inglese, entrambi dimoranti nel Regno Unito, dopo aver ottenuto l\u2019accordo dei servizi sociali britannici hanno adottato, con decisione del 18 luglio 2008 del tribunale della contea di Pontypridd, Brad Z&#8230;, nato il [\u2026] 1998; che, il 7 luglio 2009, i Sigg. X e Y hanno sollecitato l\u2019exequatur di tale decisione;<br \/>\n<strong>Sull\u2019unico motivo di ricorso, nel suo primo aspetto:<\/strong><br \/>\nConsiderato che la procura generale presso la Corte d\u2019appello di Parigi impugna la sentenza d\u2019accoglimento della suddetta domanda, sulla base del motivo che nessuno pu\u00f2 essere adottato da pi\u00f9 persone se queste non sono coniugate, con la conseguenza che riconoscendo l\u2019adozione congiunta da parte di due persone non coniugate la Corte d\u2019appello ha violato l\u2019articolo 346 del codice civile, le cui disposizioni rilevano in quanto di ordine pubblico internazionale francese;<br \/>\nMa considerato che l\u2019articolo 346 del codice civile, che riserva l\u2019adozione congiunta a delle coppie unite in matrimonio, non consacra un principio essenziale riconosciuto dal diritto francese; che il gravame non \u00e8 quindi fondato;<br \/>\n<strong>Ma sull\u2019unico motivo di ricorso, nel suo secondo aspetto:<\/strong><br \/>\nVisto l\u2019articolo 509 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l\u2019arti<br \/>\ncolo 310 del codice civile;<br \/>\nConsiderato che \u00e8 contrario ad un principio essenziale del diritto francese della filiazione il riconoscimento in Francia di una decisione straniera la cui trascrizione nei registri francesi dello stato civile, valida come atto di nascita, comporta l\u2019iscrizione di un bambino come nato da due genitori del medesimo sesso;<br \/>\nConsiderato che nell\u2019ordinare l\u2019exequatur della decisione, la sentenza ritiene che tale decisione, che si pronuncia sull\u2019adozione da parte di una coppia non sposata e pone la potest\u00e0 genitoriale in condivisione tra i membri di detta coppia, non viola alcun principio essenziale del diritto francese e non \u00e8 contraria all\u2019ordine pubblico internazionale;<br \/>\nChe cos\u00ec decidendo, dato che questa adozione, cos\u00ec come si constatava, aveva per effetto la rottura dei precedenti legami di filiazione in capo al bambino in modo che la trascrizione della decisione straniera sui registri francesi dello stato civile avrebbe comportato l\u2019iscrizione del bambino come nato da due genitori del medesimo sesso, la Corte d\u2019appello ha violato le suddette disposizioni;<br \/>\n<strong>PER QUESTI MOTIVI:<\/strong><br \/>\nCASSA E ANNULLA, in tutte le sue disposizione, la sentenza resa tra le parti il 24 febbraio 2011, come rettificata il 31 marzo 2011, dalla Corte d\u2019appello di Parigi; di conseguenza rimette la causa e le parti nello stato in cui si trovavano prima della suddetta sentenza e, perch\u00e9 la causa sia decisa, le rinvia davanti la Corte d\u2019appello di Versailles.<br \/>\nPresidente: Sig. Charruault<br \/>\nRelatori: Sig.ra Dreiffus-Netter, consigliere e Sig.ra Vassalo, consigliere referendario<br \/>\nAvvocato generale: Sig.ra Petit, primo avvocato generale<br \/>\nAvvocati : SCP Thouin-Palat et Boucard<\/p>\n<p class=\"rtecenter\"><strong>Sentenza n. 756 del 7 giugno 2012 <\/strong><br \/>\n(11-30.262)<br \/>\n<strong>Corte di cassazione<\/strong><br \/>\nPrima sezione civile<br \/>\nCassazione<\/p>\n<p>Ricorrenti: il Procuratore generale presso la Corte d\u2019appello di Parigi<br \/>\nResistenti: Sig. X. e Sig. Y.<br \/>\nConsiderato, come da sentenza allegata, che i Sigg. X. e Y., tutti e due di nazionalit\u00e0 francese e canadese, conviventi dal mese di giugno 1997 a Montr\u00e9al (Canada), hanno accolto in data 19 ottobre 2005, in vista della sua adozione, un bambino chiamato Brandon di anni tre; che, con decisione del 24 febbraio 2009, la sezione per i minorenni della Corte del Qu\u00e9bec a pronunciato l\u2019adozione congiunta del bambino da parte di X. e Y., i quali hanno sollecitato l\u2019exequatur di tale decisione;<br \/>\n<strong>Sull\u2019unico motivo di ricorso, nel suo primo aspetto:<\/strong><br \/>\nConsiderato che il Procuratore generale presso la Corte d\u2019appello di Parigi impugna la sentenza d\u2019accoglimento della suddetta domanda, sulla base del motivo che nessuno pu\u00f2 essere adottato da pi\u00f9 persone se queste non sono coniugate, con la conseguenza che riconoscendo l\u2019adozione congiunta da parte di due persone non coniugate la Corte d\u2019appello ha violato l\u2019articolo 346 del codice civile, le cui disposizioni rilevano in quanto di ordine pubblico internazionale francese;<br \/>\nMa considerato che l\u2019articolo 346 del codice civile, che riserva l\u2019adozione congiunta a delle coppie unite in matrimonio, non consacra un principio essenziale riconosciuto dal diritto francese; che il gravame non \u00e8 quindi fondato;<br \/>\n<strong>Ma sull\u2019unico motivo, nel suo secondo aspetto:<\/strong><br \/>\nVisto l\u2019art. 3 del codice civile, in combinato disposto con l\u2019articolo 509 del codice di procedura civile, cos\u00ec come l\u2019articolo 310 del codice civile;<br \/>\nConsiderato che nell\u2019ordinare l\u2019exequatur della decisione, la sentenza ritiene che tale decisione, che si pronuncia sull\u2019adozione da parte di una coppia non sposata e pone la potest\u00e0 genitoriale in condivisione tra i membri di detta coppia, non viola alcun principio essenziale del diritto francese e non \u00e8 contraria all\u2019ordine pubblico internazionale;<br \/>\nConsiderato, tuttavia, che \u00e8 contrario ad un principio essenziale del diritto francese della filiazione il riconoscimento in Francia di una decisione straniera la cui trascrizione nei registri francesi dello stato civile, valida come atto di nascita, comporta l\u2019iscrizione di un bambino come nato da due genitori del medesimo sesso;<br \/>\nChe cos\u00ec decidendo, senza accertare, come avrebbe dovuto, se la trascrizione della decisione sui registri francesi dello stato civile avrebbe avuto l\u2019effetto di iscrivere quel bambino come nato da due genitori del medesimo sesso, la Corte d\u2019appello non ha fornito una base legale alla sua decisione rispetto alle disposizioni su considerate;<br \/>\n<strong>PER QUESTI MOTIVI:<\/strong><br \/>\nCASSA E ANNULLA, in tutte le sue disposizione, la sentenza resa tra le parti il 24 febbraio 2011 dalla Corte d\u2019appello di Parigi; di conseguenza rimette la causa e le parti nello stato in cui si trovavano prima della suddetta sentenza e, perch\u00e9 la causa sia decisa, le rinvia davanti la Corte d\u2019appello di Versailles.<br \/>\nPresidente: Sig. Charruault<br \/>\nRelatori: Sig.ra Dreiffus-Netter, consigliere e Sig.ra Vassalo, consigliere referendario<br \/>\nAvvocato generale: Sig.ra Petit, primo avvocato generale<br \/>\nAvvocati : SCP Thouin-Palat et Boucard<\/p>\n<h3>Allegati<\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2012\/07\/Omogenitorialita-Francia-Cassazione.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Omogenitorialita-Francia-Cassazione.pdf<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La traduzione delle sentenze che si pubblicano,\u00a0emesse dalla Corte di Cassazione francese nel 2010 e nel 2012, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[70],"tags":[],"class_list":["post-712","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diritti-lgbti-nel-mondo"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/712","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=712"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/712\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2929,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/712\/revisions\/2929"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=712"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=712"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=712"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}