{"id":650,"date":"2011-12-23T09:54:42","date_gmt":"2011-12-23T08:54:42","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/nuovosito\/2011\/12\/23\/763-738-unioni-e-matrimoni-same-sex-dopo-la-sentenza-138-2010-quali-prospettive\/"},"modified":"2019-04-23T19:27:03","modified_gmt":"2019-04-23T17:27:03","slug":"763-738-unioni-e-matrimoni-same-sex-dopo-la-sentenza-138-2010-quali-prospettive","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=650","title":{"rendered":"UNIONI E MATRIMONI SAME-SEX DOPO LA SENTENZA 138\/2010: QUALI PROSPETTIVE?"},"content":{"rendered":"<p class=\"rtejustify\">La riflessione sul tema del matrimonio same-sex e delle unioni civili omosessuali vede da tempo coinvolto il Dipartimento di Scienze giuridiche dell\u2019Universit\u00e0 di Bergamo.<\/p>\n<p class=\"rtejustify\">Nel 2008, in questa stessa collana, \u00e8 comparso il Quaderno n. 4 della nuova serie, intitolato Tra famiglie, matrimoni e unioni di fatto. Un itinerario di ricerca plurale, che ha proposto un confronto interdisciplinare, interrogando studiosi di diverse competenze, sui profili emergenti dalla riflessione giuridica sulla famiglia, che andava allora fronteggiando il tema della disciplina delle unioni civili \u2013 etero ed omosessuali \u2013 accompagnando la discussione avviata in parlamento, e poi rimasta senza seguito. Un itinerario composito, che intendeva restituire una riflessione sui concetti giuridici di famiglia, matrimonio e unione di fatto intessuta tra diversi approcci disciplinari e diverse prospettive, in un dialogo apertamente pluralistico.<\/p>\n<p class=\"rtejustify\">Alcuni degli studiosi che avevano partecipato a quel primo momento di riflessione hanno successivamente proseguito le proprie ricerche in questo ambito tematico, rivolgendo specificamente l\u2019attenzione ai temi delle unioni e dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. [\u2026]<\/p>\n<p class=\"rtejustify\">Del resto, nella facolt\u00e0 di giurisprudenza di Bergamo sono da tempo coltivati studi giuridici di genere, secondo una prospettiva che tenta di introdurre anche nella didattica e nella ricerca giuridica italiana quella feconda prospettiva di analisi di genere che, in altri paesi, costituisce una tradizione accademica ormai consolidata e accreditata di Gender and Law. Studi ed analisi che costituiscono il terreno ideale per la riflessione sulle multiformi dimensioni dell\u2019uguaglianza, sui principi antidiscriminazione, antisubordinazione e antistigmatizzazione, e che aprono ai temi dell\u2019orientamento e dell\u2019identit\u00e0 sessuale. Incorporando la qualit\u00e0 relazionale del genere come categoria analitica (vale a dire incorporando la capacit\u00e0 della norma di definire il maschile in relazione al femminile e viceversa), l\u2019analisi di genere non riguarda solo le forme e le circostanze della relazione uomo-donna (che rappresentano, semmai, l\u2019ambito della sua prima evidenza), ma anche l\u2019orientamento sessuale e tutte le articolazioni della relazione tra sesso e genere (transessualismo, transgenderismo, intersessuazione), consentendo la visibilit\u00e0 dei corpi oltre il dimorfismo sessuale e l\u2019apertura ai desideri della persona oltre il paradigma eterosessuale.<\/p>\n<p class=\"rtejustify\">Posto che il genere definisce i ruoli sociali, la posizione, i vincoli e le aspettative che vengono associate all\u2019appartenenza all\u2019uno o all\u2019altro sesso, non \u00e8 difficile vedere come l\u2019aspettativa di una proiezione affettiva e sessuale verso il sesso opposto (il paradigma eterosessuale) costituisca uno dei contenuti pi\u00f9 radicati delle regole di genere; n\u00e9 come l\u2019omosessualit\u00e0 metta in discussione proprio l\u2019aspettativa sociale di dualismo e complementariet\u00e0 tra maschile e femminile in quanto regola fondativa ed essenziale nella costruzione del genere.<\/p>\n<p class=\"rtejustify\">Inevitabile e naturale prosecuzione di questo cammino, il manifestarsi di un interesse specifico a proposito degli scenari aperti (o, forse, chiusi) della sentenza 138 del 2010. Sentenza che \u2013 interrogata sulla sospetta incostituzionalit\u00e0 del complesso normativo del codice civile che non consente l\u2019accesso al matrimonio a coppie formate da soggetti dello stesso sesso \u2013 ha risposto dichiarando inammissibile la questione relativa all\u2019art. 2 Cost. \u00abperch\u00e9 diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata\u00bb ed infondata quella sollevata con riferimento ai parametri individuati negli artt. 3 e 29 Cost. (inammissibile anche la questione relativa al parametro dell\u2019art. 117, primo comma, Cost., attraverso le norme interposte degli artt. 8 e 14 della CEDU, nonch\u00e9 7, 9 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea, perch\u00e9 \u00abla materia \u00e8 affidata alla discrezionalit\u00e0 del Parlamento\u00bb). [\u2026]<\/p>\n<p class=\"rtejustify\">In una sorta di colloquio ideale con il seminario preventivo di Ferrara, il Dipartimento di scienze giuridiche di Bergamo ha proposto un seminario successivo, svoltosi il 4 febbraio 2011, intitolato \u201cLa pronuncia della corte costituzionale sui matrimoni same-sex: quali effetti, quali prospettive?\u201d (le cui relazioni vanno per lo pi\u00f9, ed in una versione rielaborata, a costituire la prima sezione di questo Quaderno).<\/p>\n<p class=\"rtejustify\">Il seminario ha rappresentato una prima occasione di confronto diretto e riflessione collegiale sui problemi sollevati dalla pronuncia della Corte costituzionale, sulle sue contraddizioni ed aporie, su come possano essere eventualmente ricomposte e quali conseguenze abbiano nell\u2019ordinamento. [\u2026]<\/p>\n<p class=\"rtejustify\">La relazione introduttiva, affidata a Roberto Romboli, ha illustrato le trame fondamentali delle diverse letture della sentenza proposte dai commentatori, talvolta anche decisamente divergenti. In merito allo specifico del matrimonio same-sex, la questione aperta dalla pronuncia \u00e8 duplice: da un lato, si discute se le critiche possano eventualmente sospingere, trattandosi di sentenza con dispositivo di rigetto, verso un r\u00eavirement e magari sollecitarlo; dall\u2019altro, ci si interroga su quali spazi restino aperti al legislatore in questa materia.<\/p>\n<p class=\"rtejustify\">Convergente, pur a partire da letture e interpretazioni parzialmente divergenti, il giudizio che la prospettiva legislativa (per quanto la relazione di Barbara Pezzini si sforzi di argomentare che rimane aperta) debba considerarsi inattuale (di particolare significato la lettura compiuta da Giuditta Brunelli nella relazione conclusiva sulle difficolt\u00e0 e l\u2019impoverimento della capacit\u00e0 di una rappresentanza politica \u201cragionata e mediata\u201d, capace di costruire una mediazione e nuova sintesi delle domande sociali).<\/p>\n<p class=\"rtejustify\">Anche per questo, la prospettiva su cui il seminario si interroga \u00e8 principalmente quella delle conseguenze sul piano del riconoscimento dell\u2019unione omosessuale come formazione sociale costituzionalmente tutelata; dal momento che la sentenza 138 afferma il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia con altra persona dello stesso sesso, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri, chiama prioritariamente in campo il legislatore e la sua discrezionalit\u00e0, ma non rinuncia ad evocare un successivo intervento della giurisprudenza costituzionale alla necessit\u00e0 di tutela di situazioni \u201cspecifiche\u201d, di \u201cipotesi particolari\u201d nelle quali sia riscontrabile la necessit\u00e0 di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale.<\/p>\n<p class=\"rtejustify\">Pensando, allora, che tale apertura possa trovare risposta a partire da un\u2019evoluzione giurisprudenziale (tesi prospettata da Gilda Ferrando, il cui contesto \u00e8 stato esplorato da Marco Gattuso), non solo perch\u00e9 a ci\u00f2 fortemente sollecitata dalla stessa Corte costituzionale, ma anche per quel \u201clavorio costante dell\u2019opera dell\u2019avvocatura nell\u2019interpretazione del diritto\u201d che \u00e8 da annoverarsi tra i formanti del diritto stesso (relazione di Francesco Bilotta), il compito della dottrina \u00e8 quello di chiarire in quali ambiti ed a quali condizioni si prevede che possa emergere concretamente il confronto tra coppie coniugate e unioni stabili omosessuali: quali parametri orienteranno le valutazioni che possono condurre ad affermare la necessit\u00e0 di trattamento omogeneo?<br \/>\n(o, come riterrei preferibile, quali parametri ci mostreranno la necessit\u00e0 di superare la condizione di discriminazione e subordinazione in cui vivono le coppie samesex? Il concentrare \u2013 realisticamente \u2013 l\u2019attenzione soprattutto sull\u2019attuazione dei diritti delle coppie same-sex e sulla necessit\u00e0 di stabilire quando sia richiesto un trattamento omogeneo con le coppie coniugate, non cancella, infatti, la necessit\u00e0 di mantenere una prospettiva critica, in particolare sul modo in cui la Corte ha risolto la questione della violazione del principio di uguaglianza, nel senso di ipotizzare come un discorso centrato sull\u2019uguaglianza in senso forte possa essere \u201criattivato\u201d).<\/p>\n<p class=\"rtejustify\">Le riflessioni confrontate nel convegno hanno stimolato anche ulteriori preziosi contributi, che vanno ad arricchire il contenuto di questo Quaderno; sia per l\u2019approfondimento della riflessione critica (Persio Tincani, Ilenia Ruggiu, Lucilla Conte, Cristina Costantini), sia sui particolari contesti di casi rilevanti in cui il problema della comparazione tra coppie coniugate e unioni stabili omosessuali gi\u00e0 si delinea chiaramente: dal risarcimento del danno del convivente omosessuale (Stefano Rossi) alla filiazione (Anna Lorenzetti; la visione di taglio sociologico del contributo di Roberta Bosisio e Alessandra Vincenti arricchisce sul tema dell\u2019omogenitorialit\u00e0 la lettura del contesto in cui le norme giuridiche si calano).<\/p>\n<p class=\"rtejustify\">Chiudono il quaderno i contributi che centrano la riflessione sui nodi problematici che possono scaturire dalla dimensione sovranazionale e dalla circolazione di soggetti le cui unioni e\/o matrimoni same-sex siano riconosciute all\u2019estero: a partire dall\u2019inquadramento che ne avevano fatto nel convegno la relazione di Condinanzi (che non \u00e8 stato possibile acquisire nella versione scritta definitiva) e quella di Alexander Schuster (ampliata ed arricchita per la pubblicazione), il tema viene affrontato anche da Matteo Winkler e Emilia Naldi.<\/p>\n<p class=\"rtejustify\"><em>Tratto dalla Presentazione di Barbara Pezzini, prof. ordinario di diritto costituzionale \u2013 Universit\u00e0 degli Studi di Bergamo.<\/em><\/p>\n<h3>Allegati<\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/testo-saggio-Prof.-Romboli.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">testo saggio Prof. Romboli.pdf<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/indice-volume.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">indice volume.pdf<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La riflessione sul tema del matrimonio same-sex e delle unioni civili omosessuali vede da tempo coinvolto il [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-650","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diritti-lgbti-in-italia"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/650","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=650"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/650\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2893,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/650\/revisions\/2893"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=650"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=650"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=650"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}