{"id":642,"date":"2011-12-18T01:59:50","date_gmt":"2011-12-18T00:59:50","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/nuovosito\/2011\/12\/18\/760-220-riconosciuto-il-risarcimento-del-danno-per-una-frase-discriminatoria\/"},"modified":"2019-04-23T19:27:03","modified_gmt":"2019-04-23T17:27:03","slug":"760-220-riconosciuto-il-risarcimento-del-danno-per-una-frase-discriminatoria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=642","title":{"rendered":"RICONOSCIUTO IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER UNA FRASE DISCRIMINATORIA"},"content":{"rendered":"<p class=\"rtejustify\"><em>IL TRIBUNALE DI MILANO RICONOSCE IL RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 2059 C.C. PER UNA FRASE DIFFAMATORIA, SOLO APPARENTEMENTE SATIRICA, CON CUI L\u2019ORIENTAMENTO OMOSESSUALE DI UNA PERSONA ERA STATO RAPPRESENTATO COME AMORALE E, DI FATTO, SPREGEVOLE E CARATTERIZZANTE IN NEGATIVO L\u2019INTERA PERSONALIT\u00c0 DELL\u2019OFFESO.<\/em><\/p>\n<p class=\"rtejustify\">Con sentenza n. 12187\/11 emessa il 13.10.11, il Tribunale di Milano &#8211; I Sez. Civile &#8211; est. Miccich\u00e9, ha positivamente affrontato il tema della lesione al diritto all\u2019onore ed alla dignit\u00e0 personale allorquando una persona omosessuale sia fatta oggetto di scherno a motivo del proprio orientamento sessuale, riconoscendo ad un senatore della Repubblica il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale arrecatogli da un noto giornalista il quale, nel corso di una trasmissione televisiva, con intento solo apparentemente critico-satirico, lo aveva deliberatamente offeso, facendo derivare le sue manifestate opinioni politiche da un mero (e per ci\u00f2 stesso bieco e sordido) interesse di natura marcatamente sessuale.<\/p>\n<p class=\"rtejustify\">Nel caso di specie, il parlamentare, nell\u2019esercizio delle sue funzioni, nel corso di una discussione in aula sull\u2019abolizione della pena di morte dal codice penale militare in tempo di guerra, aveva espresso la sua totale adesione all\u2019obiezione di coscienza di chi \u00e8 impegnato in missioni militari, affermando la sussistenza di un vero e proprio diritto alla diserzione per i militari cui fossero stati impartiti \u201cordini di morte, di carneficina\u201d.<\/p>\n<p class=\"rtejustify\">A qualche giorno di distanza, il convenuto, intervenendo in una rubrica televisiva che si presenta come un momento di critica giornalistica\/politica con venature satiriche, anzich\u00e9 contestare l\u2019intervento del senatore per il merito delle opinioni espresse, lo aveva duramente attaccato sotto il profilo strettamente personale, dapprima sottolineando l\u2019appartenenza del parlamentare ad una nota associazione che promuove la tutela dei diritti LGBTI, quindi proferendo la frase ad effetto \u201c\u2026ama i disertori, forse perch\u00e9 scappando offrono le terga\u201d.<\/p>\n<p class=\"rtejustify\">E\u2019 risultato pertanto pacifico al Tribunale di Milano che il comportamento del giornalista esulasse sia dal diritto di cronaca, sia da quelli di critica o di satira, in quanto l\u2019attore era trasceso in un attacco personale, diretto a colpire la figura morale del soggetto criticato su un piano individuale, senza alcuna finalit\u00e0 di pubblico interesse.<\/p>\n<p class=\"rtejustify\">Citando la sentenza n. 7990\/08 della Suprema Corte, il Tribunale ha infatti ritenuto che ci\u00f2 che aveva determinato nel caso di specie l\u2019abuso del diritto (di critica) era la \u201cgratuit\u00e0 delle aggressioni non pertinenti ai temi appartenenti alla discussione\u201d nonch\u00e9 \u201cl\u2019uso dell\u2019argomentum ad nomine, inteso a screditare l\u2019avversario politico mediante l\u2019evocazione di una sua pretesa indegnit\u00e0 o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni\u201d.<\/p>\n<p class=\"rtejustify\">Rilevante \u00e8 che il giudice abbia considerato offensiva la frase pronunciata dal giornalista con la motivazione che \u201ctale immagine rimanda a un clich\u00e8 volgare e retrivo per cui l\u2019omosessuale viene identificato con una persona amorale la cui personalit\u00e0 \u00e8 ridotta alla sola caratterizzazione sessuale, peraltro vista come distorta e spregevole (che nel caso di specie si tradurrebbe nell\u2019insidia verso altri uomini), attraverso la quale ogni comportamento opinione o atteggiamento viene filtrato e proposto al pubblico, con ci\u00f2 negando altres\u00ec dignit\u00e0 della persona omosessuale\u201d.<\/p>\n<p class=\"rtejustify\">Il trasformare l\u2019orientamento sessuale LGBT di un soggetto in un elemento di scherno dello stesso, in quanto indice di amoralit\u00e0 e perversione, cos\u00ec come il ricondurre la sua personalit\u00e0 e la sua stessa vita al solo soddisfacimento dell\u2019istinto sessuale, costituiscono quindi una grave offesa alla dignit\u00e0 della persona, che merita di essere sanzionata con il risarcimento del danno ex art. 2059 c.c.<\/p>\n<p class=\"rtejustify\">In questo modo il Tribunale di Milano felicemente applica al caso concreto il principio formalmente consacrato dall\u2019art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell\u2019Unione Europea (c.d. Carta di Nizza), che sancisce l\u2019inviolabilit\u00e0 della dignit\u00e0 umana e ne dispone l\u2019inderogabile rispetto e tutela; essa inoltre si inquadra a pieno titolo nel filone delle pronunce tese all\u2019attuazione dell\u2019art. 2 della nostra Costituzione nella parte in cui garantisce il rispetto della persona umana e dei diritti inviolabili dell\u2019uomo, quali il suo diritto all\u2019onore ed all\u2019identit\u00e0 personale.<\/p>\n<p class=\"rtejustify\">\n<p class=\"rtejustify\"><em>* entrambi del Foro di Bologna.<\/em><\/p>\n<h3>Allegati<\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/sentenza-12187.11.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">sentenza 12187.11.pdf<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL TRIBUNALE DI MILANO RICONOSCE IL RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 2059 C.C. 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