{"id":612,"date":"2011-10-20T21:52:34","date_gmt":"2011-10-20T19:52:34","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/nuovosito\/2011\/10\/20\/738-986-ancora-sulla-rilevanza-penale-della-famiglia-di-fatto\/"},"modified":"2019-04-20T14:31:30","modified_gmt":"2019-04-20T12:31:30","slug":"738-986-ancora-sulla-rilevanza-penale-della-famiglia-di-fatto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=612","title":{"rendered":"ANCORA SULLA RILEVANZA PENALE DELLA FAMIGLIA DI FATTO"},"content":{"rendered":"<p class=\"rtejustify\"><strong>Nota a:<\/strong><br \/>\nCassazione penale\u00a0 , 21\/05\/2009, n. 32190, sez. IV<\/p>\n<p><strong>ANCORA SULLA (MUTEVOLE) RILEVANZA PENALE DELLA FAMIGLIA DI FATTO: PRIME APERTURE GIURISPRUDENZIALI<\/strong><\/p>\n<p class=\"rtejustify\">Cass. pen. 2011, 3, 1029<\/p>\n<p><em>Sergio Beltrani<\/em><\/p>\n<p class=\"rtejustify\"><strong>Sommario 1. Premessa. &#8211; 2. La sentenza n. 32190\/2009. &#8211; 3. Gli ulteriori sviluppi del dibattito giurisprudenziale. &#8211; 4. Qualche riflessione.<\/strong><\/p>\n<p class=\"rtejustify\"><strong>1. PREMESSA<\/strong><br \/>\nIn sede di commento a Sez. VI, 25 gennaio 2007, G. (1), che aveva ribadito la configurabilit\u00e0 del delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) anche in danno della convivente more uxorio, avevamo esaminato la rilevanza della famiglia di fatto nel diritto penale, ripercorrendo gli orientamenti giurisprudenziali relativi ai diversi istituti, ed evidenziando l&#8217;inaccettabile disomogeneit\u00e0 delle soluzioni di volta in volta adottate.<br \/>\nAlle unioni di fatto viene attualmente riconosciuta rilevanza:<br \/>\n(a) ai fini dell&#8217;ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poich\u00e9 tra i redditi degli altri familiari conviventi facenti capo all&#8217;interessato vengono pacificamente fatti rientrare anche quelli del convivente more uxorio (l&#8217;art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 opera, infatti, generico riferimento alle unioni familiari, quale che ne sia la natura, e quindi anche a quelle di fatto) (2);<br \/>\n(b) ai fini del riconoscimento della sussistenza dell&#8217;attenuante della provocazione (art. 62, n. 2, c.p.) (3).<br \/>\nDiversamente, esse sono state considerate irrilevanti:<br \/>\n(c) ai fini della determinazione dei &#8220;prossimi congiunti&#8221; (art. 307, comma 4, c.p.) cui pu\u00f2 essere applicata la causa di non punibilit\u00e0 prevista dall&#8217;art. 384, comma 1, c.p.: la giurisprudenza di legittimit\u00e0 continua a far riferimento alla sola famiglia legittima, escludendo la possibile rilevanza della convivenza more uxorio(4), ricevendo l&#8217;autorevole avallo di quella costituzionale (5), che ha reiteratamente negato l&#8217;illegittimit\u00e0 della mancata equiparazione, ai fini che qui interessano, del coniuge al convivente more uxorio, sia perch\u00e9 la censura fondata sull&#8217;irragionevolezza della mancata equiparazione dovrebbe mirare ad una decisione additiva che implicherebbe l&#8217;esercizio di potest\u00e0 discrezionali riservate al legislatore, sia perch\u00e9 esistono, nell&#8217;ordinamento, ragioni costituzionali che giustificano un differente trattamento normativo tra i due casi, trovando il rapporto coniugale tutela diretta nell&#8217;art. 29 Cost., mentre il rapporto di fatto fruisce della tutela apprestata dall&#8217;art. 2 Cost. ai diritti inviolabili dell&#8217;uomo nelle formazioni sociali, con la conseguenza che ogni intervento diretto ad ottenere una disciplina omogenea delle due situazioni rientra nella sfera di discrezionalit\u00e0 del Legislatore. Peraltro, la prima decisione in argomento (6) pur risolvendo negativamente la questione, aveva ammesso che &#8220;un consolidato rapporto (come la convivenza more uxorio), ancorch\u00e9 di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante se si abbia riguardo al riconoscimento delle formazioni sociali ed alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.) e ci\u00f2 tanto pi\u00f9 se vi sia presenza di prole. Siffatti interessi sono indubbiamente meritevoli, nel tessuto delle realt\u00e0 sociali odierne, di compiuta obiettiva valutazione&#8221;, rivolgendo autorevolmente, ma invano, al Legislatore &#8220;la gi\u00e0 espressa sollecitazione a provvedere in proposito&#8221;;<br \/>\n(d) in relazione all&#8217;applicazione dell&#8217;aggravante prevista dall&#8217;art. 577, comma 2, c.p. (non consentita &#8211; stante il chiaro disposto della norma &#8211; dal divieto di analogia in malam partem) (7).<br \/>\nIn alcuni casi, \u00e8 persino dato registrare, sulla medesima questione, contrasti tra la giurisprudenza penale e quella civile: ad esempio, la prima esclude la legitimatio ad causam in capo al convivente more uxorio per il risarcimento dei danni cagionati dalla morte della persona con cui conviveva (8), laddove la seconda \u00e8 in proposito orientata in senso contrario (9).<br \/>\nL&#8217;iter interpretativo dell&#8217;art. 649 c.p. ha ricalcato quello gi\u00e0 riepilogato in relazione all&#8217;art. 384 c.p.: anche in questo caso, la giurisprudenza di legittimit\u00e0 si \u00e8 rivelata ferma nell&#8217;escludere l&#8217;estensione dell&#8217;istituto alle unioni di fatto (10). Ed analoghi sono stati i percorsi interpretativi seguiti dalla giurisprudenza costituzionale per escludere l&#8217;illegittimit\u00e0 della disciplina, cos\u00ec interpretata, per la mancata equiparazione della convivenza more uxorio al rapporto di coniugio: &#8220;non \u00e8 irragionevole od arbitrario che &#8211; particolarmente nella disciplina di cause di non punibilit\u00e0, quale quella in esame, basate sul &#8220;bilanciamento&#8221; tra contrapposti interessi (quello alla repressione degli illeciti penali e quello del valore dell&#8217;unit\u00e0 della famiglia, che potrebbe essere pregiudicato dalla repressione) &#8211; il legislatore adotti soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio, contemplata nell&#8217;art. 29 Cost., e per la convivenza more uxorio: venendo in rilievo, con riferimento alla prima, a differenza che rispetto alla seconda, non soltanto esigenze di tutela delle relazioni affettive individuali, ma anche quella della protezione dell'&#8221;istituzione familiare&#8221;, basata sulla stabilit\u00e0 dei rapporti, di fronte alla quale soltanto si giustifica l&#8217;affievolimento della tutela del singolo componente. N\u00e9 rileva in contrario la (peraltro non totale) parificazione del convivente al coniuge riguardo alla facolt\u00e0 di astensione dalla testimonianza, operata dall&#8217;art. 199 c.p.p., non potendosi far discendere dalla norma cos\u00ec invocata dal giudice a quo come termine di raffronto un principio di assimilazione dotato di vis expansiva fuori del caso considerato&#8221; (11).<br \/>\nIn verit\u00e0, nella prima occasione in cui si erano occupati della questione (12), il Giudici delle leggi, pur concludendo per l&#8217;infondatezza della questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 649 c.p., per il rilievo che &#8220;la non punibilit\u00e0 dei delitti contro il patrimonio commessi in danno del coniuge non legalmente separato si fonda sulla presunzione di esistenza di una comunanza di interessi che assorbe il fatto delittuoso, sicch\u00e9 la mancata estensione della suddetta esimente alla diversa fattispecie della convivenza more uxorio &#8211; fondata sull&#8217;affectio quotidiana, liberamente e in ogni istante revocabile &#8211; non sembra contrastare con gli artt. 2 e 3 Cost.&#8221;, avevano precisato che tale restrittivo principio poteva in concreto operare soltanto &#8220;se (come nel caso oggetto del giudizio a quo) sussistano atti concludenti che attestano la revocazione dell&#8217;affectio e dunque il venir meno della convivenza more uxorio&#8221;.<br \/>\nIn adesione agli orientamenti sin qui riepilogati (ciascuno, con riguardo all&#8217;istituto interessato, assolutamente dominante, se non pacifico), si determina, pur all&#8217;apparenza legittimamente, l&#8217;effetto paradossale che alla donna indagata\/imputata di favoreggiamento per aver offerto ospitalit\u00e0 al convivente more uxorio\/latitante, titolare di una posizione reddituale rilevante, dovrebbe, nell&#8217;ambito del medesimo procedimento, esser negata sia l&#8217;ammissione al patrocinio a spese dello Stato (poich\u00e9 alla determinazione del reddito concorrono i redditi dei familiari conviventi, quale che sia la natura &#8211; di fatto o legittima &#8211; dell&#8217;unione familiare), sia l&#8217;applicabilit\u00e0 della causa di non punibilit\u00e0 prevista dall&#8217;art. 384 c.p. (che la norma limita ai &#8220;prossimi congiunti&#8221;, la cui nozione opera, ex art. 307, comma 4, c.p. unicamente nell&#8217;ambito della &#8220;fami<br \/>\nglia legittima&#8221;), o di quella prevista dall&#8217;art. 649 c.p. Tuttavia, se il predetto convivente more uxorio\/latitante maltrattasse la propria compagna, risulterebbe responsabile del delitto previsto dall&#8217;art. 572 c.p. (norma posta a tutela di qualunque unione tendenzialmente stabile, anche se meramente di fatto).<br \/>\nEvidente ci era apparsa l&#8217;inaccettabilit\u00e0 della disomogeneit\u00e0 delle soluzioni di volta in volta adottate; ed avevamo concluso osservando che, &#8220;per evitare simili bizzarrie, se la giurisprudenza continuer\u00e0 a ritenere l&#8217;impossibilit\u00e0 di attribuire indiscriminata rilevanza ex artt. 3 e 29 Cost. alle unioni di fatto, ed in particolare alla convivenza more uxorio (come, al contrario, l&#8217;evoluzione dei costumi e la mutata coscienza della collettivit\u00e0, che hanno portato al sempre pi\u00f9 diffuso riconoscimento della loro rilevanza sociale, a nostro avviso impongono), non resta che auspicare l&#8217;intervento del legislatore, invitato dal Giudice delle leggi ad attivarsi per disciplinare in maniera uniforme la possibile rilevanza penale delle unioni di fatto gi\u00e0 nel 1986, ma sin qui rimasto inerte&#8221; (13).<\/p>\n<p class=\"rtejustify\"><strong>2. LA SENTENZA N. 32190\/2009<\/strong><br \/>\nAlla luce di quanto premesso, non possiamo che accogliere con soddisfazione la pronunzia della quarta sezione in commento, che ha finalmente riconosciuto l&#8217;operativit\u00e0 della causa soggettiva di esclusione della punibilit\u00e0 prevista dall&#8217;art. 649 c.p. anche in favore del convivente more uxorio.<br \/>\nNel caso di specie, era stata emessa, con riguardo ai reati di furto con strappo (art. 624-bis c.p.) e furto aggravato (artt. 624 e 61, n. 7 ed 11, c.p.), sentenza di non doversi procedere, per essere i reati estinti per remissione di querela, sul presupposto dell&#8217;applicabilit\u00e0 dell&#8217;art. 649, comma 2, c.p. (punibilit\u00e0 a querela della persona offesa), in quanto l&#8217;imputato e la persona offesa, al momento dei fatti oggetto del processo, erano conviventi more uxorio (la convivenza era successivamente cessata).<br \/>\nNel rigettare il ricorso del procuratore generale, la Corte di cassazione ha innanzi tutto richiamato i disomogenei orientamenti giurisprudenziali di legittimit\u00e0 in tema di convivenza more uxorio, evidenziando che, sotto il profilo penalistico, &#8220;il concetto di &#8220;famiglia&#8221; cui fanno riferimento diverse norme incriminatrici vigenti, non \u00e8 sempre ritenuto legato all&#8217;esistenza di un vincolo di coniugio o comunque di una famiglia nata da tale vincolo ma i precedenti giurisprudenziali spesso si riferiscono a qualsiasi consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e di solidariet\u00e0 per un apprezzabile periodo di tempo&#8221;.<br \/>\nInoltre, nel richiamare l&#8217;orientamento della Corte costituzionale (che, investita della questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 649 c.p. &#8211; nella parte in cui non stabilisce la non punibilit\u00e0 dei fatti ivi previsti se commessi in danno del convivente more uxorio &#8211; ha dichiarato non fondata la questione) (14), il collegio ha osservato che, in realt\u00e0, il Giudice delle leggi non ha ritenuto irragionevole una eventuale diversa interpretazione dell&#8217;art. 649 c.p., ma anzi ha ricordato che, proprio su sua sollecitazione (15), era stato approvato l&#8217;art. 199 c.p.p. che, nel disciplinare la facolt\u00e0 di astensione dal deporre dei prossimi congiunti, ha esteso la facolt\u00e0 di astenersi &#8220;a chi, pur non essendo coniuge dell&#8217;imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso&#8221;, sia pure limitando la facolt\u00e0 ai fatti verificatisi o appresi dall&#8217;imputato durante la convivenza (16). D&#8217;altro canto, plurime modifiche normative recenti hanno esteso la disciplina penalistica ai conviventi ed alla famiglia di fatto in genere (17).<br \/>\nPer quanto riguarda specificamente la possibilit\u00e0 di applicare l&#8217;art. 649 c.p. al convivente more uxorio, il collegio ha premesso che l&#8217;equiparazione della famiglia alla famiglia di fatto per analogia (posto a fondamento della decisione impugnata) \u00e8 insoddisfacente, poich\u00e9 in molti casi si tratterebbe di una chiara ipotesi di analogia in malam partem non consentita: &#8220;se si ragiona in termini di analogia deve peraltro ritenersi che questa estensione per via analogica in malam partem sia gi\u00e0 avvenuta. La gi\u00e0 ricordata giurisprudenza di legittimit\u00e0 sull&#8217;applicabilit\u00e0 del delitto di maltrattamenti in famiglia anche nel caso di convivenza more uxorio e l&#8217;affermata ricorrenza dell&#8217;aggravante del fatto di lesioni volontarie commesso in danno del coniuge lo dimostrano. E, in quest&#8217;ottica, non costituirebbe estensione analogica in malam partem ritenere che chi chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato debba tener conto anche del reddito del convivente more uxorio malgrado la norma parli soltanto di &#8220;coniuge&#8221;?&#8221;.<br \/>\nDeve, inoltre, necessariamente evidenziarsi che il ricorso all&#8217;analogia, anche se in bonam partem(18), sarebbe comunque inammissibile, poich\u00e9 le cause speciali di non punibilit\u00e0 (tale \u00e8 la natura giuridica degli istituti di cui agli artt. 384 e 649 c.p.) presentano carattere eccezionale che preclude l&#8217;ampliamento del loro campo di applicazione per analogia, in quanto le valutazioni politico-criminali che ne costituiscono il fondamento sono &#8220;legate alle caratteristiche specifiche della situazione presa in considerazione e perci\u00f2 non estensibili ad altri casi&#8221; (19).<br \/>\nNondimeno, la Corte ha condivisibilmente evidenziato che l&#8217;interprete deve ricondurre il sistema a coerenza onde evitare di adottare soluzioni che contrastino &#8211; prima ancora che con una visione unitaria del tema &#8211; con il senso comune: &#8220;perch\u00e9 mai all&#8217;imputato di lesioni volontarie in danno del convivente more uxorio dovrebbe essere contestata l&#8217;aggravante di aver commesso il fatto in danno del coniuge convivente e poi, se la stessa persona commette un furto in danno del medesimo convivente, viene punita come qualunque altro autore del medesimo fatto?&#8221;.<br \/>\nSi tratta di contraddizioni che, come da noi gi\u00e0 auspicato (20), possono essere evitate solo accogliendo una nozione di &#8220;famiglia&#8221; e di &#8220;coniugio&#8221; in linea con i mutamenti nella considerazione sociale che questi istituti hanno avuto negli ultimi decenni del secolo scorso: &#8220;chi mai porrebbe in dubbio che famiglia sia soltanto quella che si fonda sul matrimonio e non anche quella che si fonda su una convivenza eventualmente durata decenni, che ha spesso condotto alla procreazione di figli, caratterizzata dall&#8217;assistenza reciproca, dalla convivenza fondata su comuni ideali e stili di vita? E chi riuscirebbe a distinguere la situazione personale di uno dei protagonisti di questa vicenda umana, che spesso ha termine solo con la morte di uno dei partecipi, da quella di chi ha contratto formalmente il matrimonio?&#8221;.<br \/>\nIl diritto deve necessariamente tener conto dell&#8217;evoluzione della societ\u00e0, ed adattare le sue regole ai mutamenti della realt\u00e0 sociale: &#8220;oggi famiglia e matrimonio hanno un significato diverso e pi\u00f9 ampio rispetto a quello che veniva loro attribuito all&#8217;epoca dell&#8217;entrata in vigore del codice penale ancora vigente e la stabilit\u00e0 del rapporto, con il venir meno dell&#8217;indissolubilit\u00e0 del matrimonio, non costituisce pi\u00f9 caratteristica assoluta e inderogabile ed anzi spesso caratterizza maggiormente unioni non fondate sul matrimonio&#8221;.<br \/>\nE l&#8217;interprete non pu\u00f2 non tener conto, nell&#8217;inquadramento giuridico degli istituti preesistenti, della legislazione degli ultimi decenni, &#8220;particolarmente attenta nel prevedere un trattamento indifferenziato di situazioni che, evidentemente, reputa meritevoli di una disciplina comune&#8221;.<br \/>\nPer tale ragione, la<br \/>\nconclusiva decisione del giudice di merito \u00e8 stata ritenuta corretta, pur non potendone essere condiviso il percorso argomentativo (che faceva riferimento all&#8217;analogia): &#8220;se ragioni di politica criminale hanno condotto a ritenere non punibile il furto commesso in danno del coniuge convivente e punibile a querela quello commesso in danno del coniuge legalmente separato, non pu\u00f2 negarsi che identiche ragioni giustificative fondino l&#8217;esigenza di identico trattamento per chi sia, o sia stato, legato da identico vincolo non fondato sul matrimonio, esistendo, anche in questi casi, la prevalenza dell&#8217;interesse alla riconciliazione rispetto a quello alla punizione del colpevole&#8221;.<\/p>\n<p class=\"rtejustify\"><strong>3. GLI ULTERIORI SVILUPPI DEL DIBATTITO GIURISPRUDENZIALE<\/strong><br \/>\nNaturalmente, il problema \u00e8 ben lungi dal potersi considerare risolto.<br \/>\nDopo la decisione in commento, la seconda sezione della Corte di cassazione ha ribadito, sulla scia della giurisprudenza costituzionale, l&#8217;orientamento in precedenza dominante, affermando che &#8220;la causa soggettiva di esclusione della punibilit\u00e0 prevista per il coniuge dall&#8217;art. 649 c.p. non si estende al convivente more uxorio&#8221; (21), invero senza dar conto del precedente contrario, e con motivazione estremamente scarna, inconcepibilmente incentrata sulle presunte difficolt\u00e0 che la prova di un rapporto di fatto presenterebbe (22), con indebita commistione di profili di diritto e profili di fatto (laddove l&#8217;interprete ben potrebbe riconoscere rilevanza alla convivenza more uxorio, salvo ritenere, nel caso concreto, in presenza di una situazione di incertezza probatoria, che non ne sia stata adeguatamente dimostrata la sussistenza).<br \/>\nEd anche la giurisprudenza costituzionale, sia pure con riferimento all&#8217;istituto di cui all&#8217;art. 384, comma 1, c.p., ha pi\u00f9 recentemente ribadito che la convivenza more uxorio \u00e8 diversa dal vincolo coniugale (poich\u00e9 nella Costituzione il secondo \u00e8 oggetto della specifica previsione di cui all&#8217;art. 29 Cost., mentre la prima ha rilevanza nell&#8217;ambito della protezione dei diritti inviolabili dell&#8217;uomo ex art. 2 Cost.) e tale diversit\u00e0 giustifica che la legge possa riservare ai due istituti trattamenti giuridici non omogenei: &#8220;se \u00e8 vero che, in relazione ad ipotesi particolari, si possono riscontrare tra i due istituti caratteristiche tanto comuni da rendere necessaria un&#8217;identit\u00e0 di disciplina, che la Corte pu\u00f2 garantire con il controllo di ragionevolezza, nella specie, l&#8217;estensione di cause di non punibilit\u00e0 comporta un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti che appartiene primariamente al legislatore. Si tratterebbe, insomma, di mettere a confronto l&#8217;esigenza della repressione di delitti contro l&#8217;amministrazione della giustizia, da un lato, e la tutela di beni afferenti alla vita familiare, dall&#8217;altro, ma non \u00e8 detto che i beni di quest&#8217;ultima natura debbano avere necessariamente lo stesso peso, a seconda che si tratti della famiglia di fatto o della famiglia legittima, per la quale sola esiste un&#8217;esigenza di tutela non solo delle relazioni affettive, ma anche dell&#8217;istituzione familiare come tale, di cui elemento essenziale e caratterizzante \u00e8 la stabilit\u00e0. Ci\u00f2 legittima nel settore dell&#8217;ordinamento penale soluzioni legislative differenziate&#8221;. E si \u00e8, infine, ancora una volta ritenuto che una dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 che assumesse la pretesa identit\u00e0 della posizione spirituale del coniuge e del convivente, &#8220;oltre a rappresentare la premessa di quella totale equiparazione che non corrisponde alla visione fatta propria dalla Costituzione, determinerebbe ricadute normative consequenziali di portata generale che trascendono l&#8217;ambito del giudizio incidentale di legittimit\u00e0 costituzionale&#8221;.<\/p>\n<p class=\"rtejustify\"><strong>4. QUALCHE RIFLESSIONE<\/strong><br \/>\nMa davvero la &#8220;totale equiparazione&#8221; tra la famiglia pleno iure e quella di fatto &#8220;non corrisponde alla visione fatta propria dalla Costituzione&#8221;?<br \/>\nNessuno, n\u00e9 in giurisprudenza costituzionale, n\u00e9 in quella di legittimit\u00e0, ha finora tenuto conto dell&#8217;art. 8 CEDU (23), a norma del quale &#8220;ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza&#8221;.<br \/>\nE la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo accoglie una nozione sostanziale, onnicomprensiva di &#8220;famiglia&#8221;, senz&#8217;altro ricomprendente anche i rapporti di fatto, privi di formalizzazione legale, ai quali si ritiene che l&#8217;art. 8 assicuri incondizionata tutela: in tal senso, va ricordata la sent. 13 giugno 1979, Marckx contro Belgio, per la quale l&#8217;art. 8 &#8220;presuppone l&#8217;esistenza di una famiglia, e tutela sia la famiglia naturale che la famiglia legittima&#8221;, poich\u00e9 la nozione di famiglia accolta dalla citata disposizione &#8220;non si basa necessariamente sul vincolo del matrimonio, ma anche su ulteriori legami di fatto particolarmente stretti e fondati su una stabile convivenza&#8221; (24). Il principio \u00e8 stato pi\u00f9 recentemente ribadito dalla sentenza 13 dicembre 2007, Emonet ed altri contro Svizzera, per la quale &#8220;La nozione di famiglia accolta dall&#8217;art. 8 CEDU non si basa necessariamente sul vincolo del matrimonio, ma anche su ulteriori legami di fatto particolarmente stretti e fondati su una stabile convivenza. La durata della convivenza e l&#8217;eventuale nascita di figli sono elementi ulteriormente valutabili&#8221; (25).<br \/>\n\u00c8 ormai pacifico che la Corte costituzionale, &#8220;qualora sia sollevata una questione di legittimit\u00e0 costituzionale di una norma nazionale rispetto all&#8217;art. 117, primo comma, Cost. per contrasto &#8211; insanabile in via interpretativa &#8211; con una o pi\u00f9 norme della CEDU&#8221;, deve preliminarmente accertare l&#8217;esistenza del contrasto &#8220;e, in caso affermativo, verificare se le stesse norme CEDU, nell&#8217;interpretazione data dalla Corte di Strasburgo, garantiscono una tutela dei diritti fondamentali almeno equivalente al livello garantito dalla Costituzione italiana&#8221; (26). Si \u00e8 precisato che &#8220;in presenza di un apparente contrasto fra disposizioni legislative interne ed una disposizione della CEDU, anche quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, pu\u00f2 porsi un dubbio di costituzionalit\u00e0, ai sensi del primo comma dell&#8217;art. 117 Cost., solo se non si possa anzitutto risolvere il problema in via interpretativa&#8221;, giacch\u00e9 soltanto &#8220;ove l&#8217;adeguamento interpretativo, che appaia necessitato, risulti impossibile o l&#8217;eventuale diritto vivente che si formi in materia faccia sorgere dubbi sulla sua legittimit\u00e0 costituzionale, questa Corte potr\u00e0 essere chiamata ad affrontare il problema della asserita incostituzionalit\u00e0 della disposizione di legge&#8221; (27).<br \/>\nNel caso in esame, il contrasto tra la considerazione, agli effetti penali, della famiglia di fatto nell&#8217;ordinamento interno e l&#8217;art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo (senz&#8217;altro nel segno di una tutela maggiore rispetto al livello garantito dalla Costituzione italiana) appare di solare evidenza; e, d&#8217;altro canto, con specifico riguardo agli istituti di cui agli artt. 384 e 649 c.p., non pu\u00f2 omettersi di considerare che le fonti internazionali aventi efficacia penale in bonam partem sono immediatamente cogenti per l&#8217;interprete, a meno che non si pongano in contrasto con i principi fondamentali dell&#8217;ordinamento costituzionale, e non ne \u00e8 questo il caso.<br \/>\nRiteniamo che l&#8217;evidenziato contrasto possa essere senz&#8217;altro risolto in via interpretativa, poich\u00e9 l&#8217;adeguamento interpretativo (nel senso della completa equiparazione in bonam partem, ad ogni effetto penale, della fami<br \/>\nglia pleno iure a quella di fatto) necessitato non risulta impossibile, e proprio i contrasti di recente insorti nell&#8217;ambito della giurisprudenza di legittimit\u00e0 sul tema, impediscono di ravvisare l&#8217;esistenza di un diritto vivente ostativo; naturalmente, ove dovesse ritenersi l&#8217;esistenza di un diritto vivente di segno contrario, l&#8217;interprete dovrebbe comunque investire della questione la Corte costituzionale.<br \/>\nLa necessit\u00e0 (ineludibile in relazione al parametro costituzionale di cui all&#8217;art. 117, comma 1, Cost.) di adeguare il diritto interno a quello comunitario, in difetto di un vulnus per i principi fondamentali dell&#8217;ordinamento costituzionale, potr\u00e0, ed anzi dovr\u00e0, finalmente, consentire senza esitazioni di superare, pur perdurando l&#8217;inerzia del legislatore, le residue resistenze frapposte da alcuni settori della giurisprudenza all&#8217;equiparazione in bonam partem, agli effetti penali, della convivenza more uxorio al vincolo coniugale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"rtejustify\"><strong>NOTE<\/strong><br \/>\n<strong>(1)<\/strong> BELTRANI, La (mutevole) rilevanza della famiglia di fatto nel diritto penale, in questa rivista, 2008, p. 2858 ss.<br \/>\n<strong>(2)<\/strong> In tal senso si sono espresse, tra le altre, Sez. VI, 31 ottobre 1997, Scaburri, in C.E.D. Cass., n. 211722; Sez. IV, 28 gennaio 2004, Zen, ivi, n. 220035; Sez. IV, 17 febbraio 2005, Capri, ivi, n. 231357; Sez. IV, 26 ottobre 2005, Curatolo, in Dir. e giust., 2005, n. 5, p. 38.<br \/>\n<strong>(3)<\/strong> Cos\u00ec Sez. I, 12 novembre 1971, Tamarisco, in C.E.D. Cass., n. 120476; Sez. I, 11 maggio 1981, Sanfilippo, ivi, n. 149340; Sez. VI, 18 ottobre 1985, Cito, ivi, n. 171450.<br \/>\n<strong>(4)<\/strong> In tal senso si sono espresse, tra le altre, Sez. II, 9 marzo 1982, Turatello, in C.E.D. Cass., n. 154880; Sez. VI, 20 febbraio 1988, Melilli, ivi, n. 178467; Sez. I, 5 maggio 1989, Creglia, ivi, n. 181759; Sez. VI, 18 gennaio 1991, Izzo, ivi, n. 187017; Sez. VI, 28 settembre 2006, Cantale, in Riv. pen., 2007, p. 156; Sez. II, 17 febbraio 2009, Agate, in C.E.D. Cass., n. 244725.<br \/>\n<strong>(5)<\/strong> C. cost., 22 giugno 1989, n. 352, in Giur. cost., 1989, I, p. 1629; C. cost., 18 gennaio 1996, n. 8, in questa rivista, 1996, p. 1375 ss.; C. cost., 20 aprile 2004, n. 121, in Giust. pen., 2004, I, c. 134.<br \/>\n<strong>(6)<\/strong> C. cost. 18 novembre 1986, n. 237, in Giur. cost., 1986, I, p. 2056 ss..<br \/>\n<strong>(7)<\/strong> Sez. I, 22 febbraio 1988, Ranco, in Giust. pen., 1989, II, c. 207; Sez. V, 14 febbraio 2007, Asquino, in C.E.D. Cass., n. 236525 (&#8220;tale circostanza non pu\u00f2, tuttavia, ritenersi integrata qualora la persona offesa sia, come nella specie, convivente more uxorio&#8221;).<br \/>\n<strong>(8)<\/strong> Sez. I, 7 luglio 1992, Giacometti, in Giur. it., 1993, II, c. 659; Sez. IV, 12 giugno 1987, Muller, in Riv. pen., 1988, p. 253, e 5 novembre 1982, Magini, in C.E.D. Cass., n. 159410; in senso contrario, Sez. I, 4 febbraio 1994, Di Felice, in Riv. pen., 1995, p. 921.<br \/>\n<strong>(9)<\/strong> Sez. III civ., 16 settembre 2008, n. 23725, in Nuova giur. civ. comm., 2009, I, p. 446 ss.: &#8220;Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto &#8211; con riguardo sia al danno morale, sia a quello patrimoniale, che presuppone, peraltro, la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato &#8211; anche al convivente more uxorio del defunto stesso, quando risulti dimostrata tale relazione caratterizzata da tendenziale stabilit\u00e0 e da mutua assistenza morale e materiale; a tal fine non sono sufficienti n\u00e9 le dichiarazioni rese dagli interessati per la formazione di un atto di notoriet\u00e0, n\u00e9 le indicazioni dai medesimi fornite alla p.a. per fini anagrafici&#8221;.<br \/>\n<strong>(10)<\/strong> In tal senso, Sez. II, 8 maggio 1990, Salviato, in C.E.D. Cass., n. 146551, che ha espressamente escluso che la posizione del convivente more uxorio potesse essere equiparata, ai fini dell&#8217;applicabilit\u00e0 della causa di non punibilit\u00e0 prevista dall&#8217;art. 649 c.p., a quella del coniuge, dichiarando altres\u00ec manifestamente infondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale proposta con riferimento a questa disparit\u00e0 di trattamento; cfr. anche Sez. V, 14 febbraio 1986, Dodero, ivi, n. 173142, e Sez. V, 8 giugno 2005, Bassino, ivi, n. 232253, per le quali, nel caso di convivenza more uxorio, non viene meno il carattere personale di alcuni beni (&#8220;diversamente opinando, ai semplici conviventi sarebbe applicabile una sorta di presunzione di comunione dei beni, laddove anche per i coniugi la legge prevede la possibilit\u00e0 del regime di separazione&#8221;), ed \u00e8 conseguentemente possibile ipotizzare il reato di furto ove uno dei due conviventi se ne appropri.<br \/>\n<strong>(11)<\/strong> C. cost., 12 luglio 2000, n. 352, in questa rivista, 2001, p. 28; nel medesimo senso, in precedenza, C. cost., 20 dicembre 1988, n. 1122, in Giur. cost., 1988, I, p. 5450.<br \/>\n<strong>(12)<\/strong> C. cost., 7 aprile 1988, n. 423, in Giur. cost., 1988, I, p. 1941, con nota di MARINI, &#8220;Famiglia di fatto&#8221; e disciplina dettata con l&#8217;art. 649 cod. pen.<br \/>\n<strong>(13)<\/strong> BELTRANI, La (mutevole) rilevanza della famiglia di fatto, cit., p. 2866.<br \/>\n<strong>(14)<\/strong> C. cost., sent. 25 luglio 2000, n. 352, cit.<br \/>\n<strong>(15)<\/strong> C. cost., sent. 12 gennaio 1977, n. 6, in Giur. cost., 1978, I, p. 29.<br \/>\n<strong>(16)<\/strong> Sul concetto di convivenza cui fa riferimento la citata norma, e sull&#8217;attribuzione al giudice di merito del relativo apprezzamento, cfr., Sez. VI, 23 marzo 1995, Falanga, in C.E.D. Cass., n. 202604.<br \/>\n<strong>(17)<\/strong> Si pensi alla l. n. 66 del 1996 (che, in pi\u00f9 parti, prende in considerazione la figura del &#8220;convivente&#8221; di fatto del genitore, equiparandola a quella del coniuge: cfr. artt. 609-quater, comma 2, 609-septies, comma 4, n. 2, e 612-sexies c.p.); alla l. n. 269 del 1998, che ha introdotto l&#8217;art. 600-sexies c.p. (a norma del quale i fatti previsti da alcune norme preesistenti &#8211; artt. 600, 601 e 602 c.p. &#8211; o di nuova introduzione &#8211; artt. 600-bis e 600-ter c.p. &#8211; sono aggravati se commessi dal convivente del coniuge; alla l. n. 154 del 2001, il cui art. 5 (misure contro la violenza nelle relazioni familiari) dispone analoga equiparazione, ritenendo applicabile al convivente la misura cautelare coercitiva dell&#8217;allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.), introdotto dall&#8217;art. 1 della stessa legge; al d.l. n. 11 del 2009, convertito nella l. n. 38 del 2009, il cui art. 7 ha introdotto l&#8217;art. 612-bis c.p. (che disciplina gli atti persecutori ed equipara, ai fini dell&#8217;esistenza di un&#8217;aggravante, la posizione del coniuge legalmente separato o divorziato a quella della &#8220;persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa&#8221;, qualit\u00e0 il cui ampio ambito di applicazione appare idoneo a ricomprendere anche la convivenza more uxorio).<br \/>\n<strong>(18)<\/strong> Come, al contrario, isolatamente ritenuto, in relazione all&#8217;art. 384 c.p., da Sez. VI, 22 gennaio 2004, Esposito, in questa rivista, 2005, p. 2231.<br \/>\n<strong>(19)<\/strong> FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, 5\u00aa ed., 2005, p. 110, con espresso riferimento all&#8217;art. 649 c.p.<br \/>\n<strong>(20)<\/strong> BELTRANI, La (mutevole) rilevanza della famiglia di fatto, cit., p. 2866.<br \/>\n<strong>(21)<\/strong> Sez. II, 13 ottobre 2009, Cucca, in C.E.D. Cass., n. 245626: fattispecie di ricettazione di assegno bancario, il cui smarrimento era stato denunciato dal convivente more uxorio della persona offesa all&#8217;epoca del fatto.<br \/>\n<strong>(22)<\/strong> &#8220;(&#8230;) l&#8217;art. 649, comma 1, c.p. razionalmente collega l&#8217;esclusione della punibilit\u00e0 a rapporti di parentela, affinit\u00e0, adozione e coniugio incontrovertibili ed agevolmente riscontrabili in sede di risultanze anagrafiche, anche riguardo al<br \/>\nl&#8217;epoca di loro instaurazione, il che non sempre avviene nella convivenza more uxorio, il cui accertamento in punto di fatto \u00e8 normalmente rimesso alla dichiarazione degli stessi interessati. In altre parole, la ratio della mancata estensione della causa di non punibilit\u00e0 risiede in mere esigenze di certezza del diritto. Analoghe considerazioni si leggono nell&#8217;ordinanza 6 dicembre 2006, n. 444 della Corte costituzionale, sia pure relativa alla diversa fattispecie di cui all&#8217;art. 19 comma 2, lett. d) del d.lg. 25 luglio1998, n. 286&#8221;.<br \/>\n<strong>(23)<\/strong> Lo ha fatto, in giurisprudenza di merito, il Tribunale di Terni in composizione monocratica, sent. 27 febbraio 2009, in Giur. merito, 2009, p. 3089 ss.<br \/>\n<strong>(24)<\/strong> In www.cortedicassazione.it<br \/>\n<strong>(25)<\/strong> In www.cortedicassazione.it. Nel medesimo senso, cfr. anche C. eur. dir. uomo, 12 maggio 2009, Korelc c. Slovenia, ivi, sull&#8217;illiceit\u00e0 ex art. 8 CEDU di discriminazioni (nella specie, peraltro, ritenute insussistenti) in danno di coppie omosessuali.<br \/>\n<strong>(26)<\/strong> C. cost., 24 ottobre 2007, n. 349, in Giur. it., 2008, p. 309; conforme, 4 giugno 2010, n. 196, in Guida dir., 2010, n. 27, p. 61 ss.<br \/>\n<strong>(27)<\/strong> C. cost., sent. 24 luglio 2009, n. 239, in Giur. cost., 2009, p. 3004 ss.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nota a: Cassazione penale\u00a0 , 21\/05\/2009, n. 32190, sez. 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