{"id":502,"date":"2009-10-14T13:45:14","date_gmt":"2009-10-14T11:45:14","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/nuovosito\/2009\/10\/14\/584-445-comunicato-stampa-avvocatura-per-i-diritti-lgbt-rete-lenford\/"},"modified":"2019-04-23T19:27:16","modified_gmt":"2019-04-23T17:27:16","slug":"584-445-comunicato-stampa-avvocatura-per-i-diritti-lgbt-rete-lenford","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=502","title":{"rendered":"Comunicato Stampa Avvocatura per i diritti LGBT &#8211; Rete Lenford"},"content":{"rendered":"<p> \t&nbsp;<\/p>\n<p> \tAVVOCATURA PER I DIRITTI LGBT &ndash; RETE LENFORD<\/p>\n<p> \t&nbsp;<\/p>\n<p> \tIeri, 13 ottobre 2009, la Camera dei Deputati ha votato, approvandola, una <a href=\"\/articolo\/ddl-omofobia-affossato-alla-camera\" target=\"_blank\">pregiudiziale di costituzionalit&agrave;<\/a> presentata dall&rsquo;UDC contro il <a href=\"\/articolo\/omofobia-stenografico-dellesame-delle-proposte-di-legge-parlamento\" target=\"_blank\">testo unificato, concernente l&rsquo;introduzione della circostanza aggravante inerente all&rsquo;orientamento o alla discriminazione sessuale<\/a>.<\/p>\n<p> \t&nbsp;<\/p>\n<p> \tAccogliendo con un s&igrave; l&rsquo;approvazione della pregiudiziale, la Camera ne ha fatto proprio il contenuto.<\/p>\n<p> \t&nbsp;<\/p>\n<p> \tTuttavia le supposte violazioni delle norme costituzionali indicate nella pregiudiziale, che di seguito si specificano, sono inesistenti.<\/p>\n<p> \t&nbsp;<\/p>\n<p> \tSecondo gli estensori della questione pregiudiziale il progetto di legge introduceva, in violazione dell&rsquo;art. 3, un trattamento differenziato fondato su un elemento irragionevole, che risiederebbe nel fatto che l&rsquo;espressione &ldquo;orientamento sessuale&rdquo; comprenderebbe &ldquo;qualunque orientamento, ivi compresi incesto, pedofilia, zoofilia, sadismo, necrofilia, masochismo eccetera&rdquo;.<\/p>\n<p> \t&nbsp;<\/p>\n<p> \tQuesta affermazione &egrave; del tutto incongruente ed errata.<\/p>\n<p> \t&nbsp;<\/p>\n<p> \tInfatti, nel suo significato semantico l&rsquo;espressione &ldquo;orientamento sessuale&rdquo; non corrisponde a nessuno dei fenomeni sopra elencati, essendo una condizione personale ascritta e avendo una sua precisa definizione scientifica come attrazione emotiva, romantica e\/o sessuale verso una persona del proprio sesso o del sesso opposto.<\/p>\n<p> \t&nbsp;<\/p>\n<p> \tNeppure nel suo contenuto legislativo, la dizione &ldquo;orientamento sessuale&rdquo; pu&ograve; dirsi comprensiva delle sopra menzionate condotte erotiche che invece non sono condizioni personali ascritte, ma vengono fatte rientrare dalla scienza medica nella categoria dei disturbi del comportamento sessuale.<\/p>\n<p> \t&nbsp;Peraltro, &egrave; proprio l&rsquo;asserita arbitraria assimilazione tra &ldquo;orientamento sessuale&rdquo; da un lato, e condotte erotiche quali incesto, pedofilia, zoofilia ecc. dall&rsquo;altro, che costituisce una disparit&agrave; di trattamento del tutto irragionevole, e ci&ograve; perch&eacute;, com&rsquo;&egrave; evidente, l&rsquo;orientamento sessuale &egrave; cosa ben diversa dalle predette condotte, che si caratterizzano tutte come indirizzate a specifiche categorie di soggetti che non possono catalogarsi in base all&rsquo;orientamento sessuale. Cos&igrave;, ad esempio, un pedofilo &egrave; tale in virt&ugrave; dell&rsquo;et&agrave; della sua vittima, a prescindere dalla circostanza che la vittima abbia o meno il suo stesso sesso. Analogamente, un necrofilo &egrave; tale in virt&ugrave; del fatto che la sua vittima &egrave; morta, cio&egrave;, ancora, a prescindere dalla circostanza che la vittima abbia il suo stesso sesso o quello opposto. Inutile dilungarsi sulle altre condotte.<\/p>\n<p> \t&nbsp;<\/p>\n<p> \t<strong>Del resto, l&rsquo;ordinamento italiano e sovranazionale gi&agrave; sanziona, con norme di natura penale, le condotte sopra elencate, che sono considerate dannose per la vittima, mentre protegge espressamente l&rsquo;orientamento sessuale, per esempio contro le discriminazioni nei luoghi di lavori o nella definizione dei requisiti per lo status di rifugiato. <\/strong><\/p>\n<p> \t&nbsp;<\/p>\n<p> \tRisulta chiara ed evidente la confusione del legislatore, voluta o non voluta resta comunque il dubbio, nell&rsquo;accomunare una condizione personale a dei comportamenti che nulla hanno in comune, ingenerando in ogni caso, proprio con tale sovrapposizione, una vera e propria discriminazione ai danni delle persone omosessuali.<\/p>\n<p> \t&nbsp;<\/p>\n<p> \tSecondariamente, nella pregiudiziale approvata si sostiene che &ldquo;chi subisce violenza, presumibilmente per ragioni di orientamento sessuale, riceverebbe una protezione privilegiata rispetto a chi subisce violenza tout court&rdquo;.<\/p>\n<p> \t&nbsp;<\/p>\n<p> \tQuesta visione rispecchia proprio il problema che la proposta di legge presumeva di risolvere.<\/p>\n<p> \t&nbsp;<\/p>\n<p> \tInfatti, la violenza per ragioni di orientamento sessuale non &egrave; mera violenza, ma &egrave; qualcosa di pi&ugrave; o, se si vuole, qualcosa di diverso. In altre parole, nella violenza di stampo sessuale o omofobico la peculiarit&agrave; di sesso (l&rsquo;essere donna) o di orientamento sessuale (l&rsquo;essere omosessuale) della vittima non &egrave; neutrale n&eacute; rispetto al reato, del quale costituisce il fondamento, la motivazione e, in senso tecnico, il movente, n&eacute; l&rsquo;autore del reato stesso, che si trova in uno stato soggettivo di odio rispetto alla vittima.<\/p>\n<p> \t&nbsp;<\/p>\n<p> \tSi vorrebbe far credere, nella mente degli estensori della questione pregiudiziale, che l&rsquo;elemento soggettivo in capo all&rsquo;autore del reato (&ldquo;l&rsquo;interiorit&agrave; dell&rsquo;animo&rdquo; quale &ldquo;autentico movente&rdquo;), sarebbe difficilmente accertabile, e quindi di per s&eacute; contrario al principio di uguaglianza, perch&eacute; irragionevolmente discriminatorio.<\/p>\n<p> \t&nbsp;<\/p>\n<p> \tA questa visione basta rispondere che il codice penale ben conosce ipotesi di dolo specifico e che le difficolt&agrave; di accertamento del reato non possono, da sole, giustificare un rifiuto di tutela da parte del legislatore, che &egrave; chiamato, in virt&ugrave; dei suoi doveri costituzionali, a porre fine alle discriminazioni e non ad alimentarle attraverso considerazioni di ordine pratico che la legge, invece, assegna sempre al giudice perch&eacute; le risolva nel corso di un procedimento giudiziario, con gli strumenti che il diritto processuale mette a sua disposizione.<\/p>\n<p> \t&nbsp;<\/p>\n<p> \tQuale ulteriore asserita motivazione di incostituzionalit&agrave; della proposta di legge, basata sull&rsquo;art. 25 della Costituzione, ed in particolare sul principio nullum crimen sine lege, mancherebbe una definizione dell&rsquo;espressione &ldquo;orientamento sessuale&rdquo;, mancanza che renderebbe imprecisato l&rsquo;oggetto dell&rsquo;aggravante.<\/p>\n<p> \t&nbsp;<\/p>\n<p> \tSi tratta, anche qui, di un&rsquo;opinione del tutto incongruente, per le stesse ragioni evidenziate sopra e in pi&ugrave; perch&eacute; la nozione di orientamento sessuale &egrave; gi&agrave; presente nella legislazione penale italiana. Infatti dal combinato disposto degli articoli 10 e 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dall&#39;articolo 38 dello Statuto dei lavoratori risulta una fattispecie penale tra i cui elementi vi &egrave; proprio l&#39;orientamento sessuale..<\/p>\n<p> \t&nbsp;<\/p>\n<p> \tInfine, Avvocatura per i diritti LGBT si dichiara estremamente rammaricata dal fatto che &egrave; stata sollevata una questione pregiudiziale che, lungi dal dare seguito ai dubbi sollevati nella I Commissione permanente della Camera dei Deputati, ha invece inteso uccidere sul nascere qualsiasi dibattito in Aula, impedendo la discussione sulla proposta di legge presentata dall&rsquo;On. Concia.<\/p>\n<p> \t&nbsp;<\/p>\n<p> \tAvvocatura per i diritti LGBT, in conclusione, evidenzia che le censure di incostituzionalit&agrave; sollevate dagli estensori della pregiudiziale risultano, a seguito di analisi, in realt&agrave; del tutto inesistenti e sembrano esprimere invece, surrettiziamente, la scelta politica degli estensori di impedire che il problema dell&rsquo;omofobia sia affrontato anche attraverso l&rsquo;introduzione di una tutela di legge penale.<\/p>\n<p> \t&nbsp;<\/p>\n<p> \tRoma, 14 ottobre 2009.<\/p>\n<p> \t&nbsp;<\/p>\n<p> \tAvvocatura per i diritti LGBT &#8211; Rete Lenford<\/p>\n<p> \t&nbsp;<\/p>\n<p> \t<a href=\"mailto:info@retelenford.it\">info@retelenford.it<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBT &ndash; RETE LENFORD &nbsp; Ieri, 13 ottobre 2009, la Camera dei [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-502","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-articoli"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/502","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=502"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/502\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3310,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/502\/revisions\/3310"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=502"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=502"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=502"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}