{"id":4778,"date":"2023-03-14T19:21:20","date_gmt":"2023-03-14T18:21:20","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/?p=4778"},"modified":"2023-03-14T19:21:20","modified_gmt":"2023-03-14T18:21:20","slug":"due-mamme-e-due-papa-facciamo-chiarezza-dopo-lo-stop-di-milano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=4778","title":{"rendered":"DUE MAMME E DUE PAP\u00c0: FACCIAMO CHIAREZZA DOPO LO STOP DI MILANO"},"content":{"rendered":"<p>Trascrizione\u2019, \u2018formazione\u2019, \u2018iscrizione\u2019 di atti di nascita con due mamme o due pap\u00e0: facciamo <strong>chiarezza<\/strong>, davanti a una confusione enorme e a un Governo che discrimina i bambini.<\/p>\n<p>Con <strong>circolare n. 3 emanata il 19 gennaio 2023<\/strong>, il \u2018<strong>Ministero dell\u2019Interno &#8211; Dipartimento per gli affari interni e territoriali<\/strong>\u2019 ha segnalato a tutti i Prefetti, a tutti i Commissari governativi, al Ministero degli Esteri, al Ministero della Giustizia, all\u2019Associazione Nazionale Comuni Italiani e all\u2019Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d\u2019Anagrafe il contenuto della sentenza n. 38162 del 30 dicembre 2022, pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in materia di riconoscimento di figli nati all\u2019estero a seguito di \u2018surrogazione di maternit\u00e0\u2019.<\/p>\n<p>Dopo aver rilevato che, sulla base di quella sentenza, pu\u00f2 essere riconosciuto in Italia soltanto il genitore che sia legato geneticamente al nato e che il <strong>genitore \u2018intenzionale\u2019<\/strong> potr\u00e0 soltanto adottarlo, anche se risulta gi\u00e0 suo figlio nel Paese dove si \u00e8 formato l\u2019atto di nascita, il Ministero ha invitato i destinatari della nota a darne comunicazione a tutti i Sindaci italiani, \u201c<em>al fine di assicurare una puntuale ed uniforme osservanza degli indirizzi giurisprudenziali espressi dalle Sezioni Unite negli adempimenti dei competenti uffici<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Insomma: <strong>al posto di dare seguito ai moniti della Corte costituzionale (sentenze n. 32 e 33 del 9 marzo 2021) e promuovere una legge a tutela dei figli di due mamme o di due pap\u00e0 \u201cormai indifferibile\u201d (cos\u00ec definita dalla Corte costituzionale), il Governo ha avvertito l\u2019esigenza di istruire immediatamente i Sindaci per bloccare eventuali riconoscimenti di figli nati all\u2019estero a seguito di \u2018surrogazione di maternit\u00e0\u2019<\/strong>.<\/p>\n<p>E cos\u00ec il 10 marzo scorso il <strong>prefetto di Milano<\/strong> ha indirizzato a tutti i Sindaci dell\u2019Area Metropolitana di Milano una propria nota, trasmessa per conoscenza anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, avente come oggetto \u201c<em>coppie omogenitoriali &#8211; atti dei stato civile<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Il prefetto, riferendo di aver interpellato il Ministero dell\u2019Interno \u201c<em>in merito alle casistiche pi\u00f9 frequentemente registrate<\/em>\u201d di bambini figli di due mamme o di due pap\u00e0, ha individuato \u201c<em>limiti e preclusioni nella formazione degli atti dello stato civile<\/em>\u201d, osservando che:<\/p>\n<p>&#8211; in caso di <strong>bambini nati all\u2019estero a seguito di \u2018surrogazione di maternit\u00e0\u2019<\/strong>, in Italia potr\u00e0 essere riconosciuto all\u2019anagrafe soltanto il genitore che sia legato geneticamente al nato (ribadiamo, anche se nella nota prefettizia non viene indicato, che l\u2019altro genitore &#8211; c.d. \u201cintenzionale\u201d &#8211; potr\u00e0 adottare il bambino);<\/p>\n<p>&#8211; in caso di <strong>bambini procreati all\u2019estero da due donne tramite fecondazione assistita eterologa, ma nati in Italia<\/strong>, potr\u00e0 essere riconosciuta come madre al momento della nascita soltanto colei che ha partorito (anche per questa ipotesi precisiamo che l\u2019altra mamma potr\u00e0 adottare il bambino, anche se all\u2019estero il consenso alla fecondazione era stato espresso da entrambe le donne).<\/p>\n<p>Il prefetto riferisce poi che, secondo il Ministero dell\u2019Interno, il genitore \u201cintenzionale\u201d non potrebbe essere riconosciuto dal Sindaco anche nel caso in cui quel genitore risulti indicato in atti di nascita formati all\u2019estero senza che vi sia stata \u2018surrogazione di maternit\u00e0\u2019: l\u2019ipotesi \u00e8 quella di bambini nati all\u2019estero che, in conformit\u00e0 alla legge straniera, vengono indicati nell\u2019atto di nascita straniero come figli di due mamme, perch\u00e9 nati a seguito di procreazione assistita eterologa realizzata da due donne.<\/p>\n<p>Per questa specifica ipotesi, \u201c<em>in ragione dell\u2019assenza di indicazioni normative<\/em>\u201d, il prefetto riferisce di aver richiesto un parere all\u2019Avvocatura Generale dello Stato, allo stato ancora non reso.<\/p>\n<p>La nota prefettizia si conclude rappresentando la necessit\u00e0, per il caso di formazione di atti dello stato civile in difformit\u00e0 da quanto indicato, di informare la Procura della Repubblica, affinch\u00e9 questa valuti se avviare il procedimento di rettificazione disciplinato dall\u2019art. 95 del D.P.R. 396\/2000, al fine di cancellare dall\u2019atto di nascita italiano l\u2019indicazione del genitore \u2018intenzionale\u2019.<\/p>\n<p>Il Sindaco Sala, preso atto della nota prefettizia, ha dichiarato di interrompere la formazione di atti di nascita che sino ad oggi aveva compiuto nell\u2019intento di offrire tutela alle famiglie arcobaleno.<\/p>\n<p>Ne \u00e8 giustamente scaturito, tra ieri e oggi, un ampio dibattito mediatico, che ha generato un vero e proprio panico in molte coppie, preoccupate per la tutela dei loro figli.<\/p>\n<p>\u201c\u00c8, allora, opportuno fare ordine, sia sul linguaggio da utilizzare rispetto alle <strong>tante ipotesi di filiazione<\/strong>, sia sulle <strong>diverse tutele giuridiche che si legano alla casistica molto variegata<\/strong>\u201d &#8211; cos\u00ec precisa il presidente di Rete Lenford Vincenzo Miri &#8211; \u201cNon prima, per\u00f2, di aver ribadito ancora una volta come sia <strong>vergognoso<\/strong> constatare che il Governo e le forze parlamentari stiano attuando un <strong>chiaro disegno contro le famiglie arcobaleno<\/strong>: <strong>disprezzando i moniti della Corte costituzionale<\/strong>, <strong>votando in Senato contro la proposta della Commissione europea di un regolamento<\/strong> per il riconoscimento degli status familiari di tutti i bambini, <strong>promuovendo una proposta di legge per rendere \u2018reato universale\u2019 la \u2018surrogazione di maternit\u00e0\u2019<\/strong> e disquisendo in ogni occasione di \u2018utero in affitto\u2019 o di \u2018ideologia gender\u2019 solo per infondere paure e confondere tra loro situazioni ben diverse, anzich\u00e9 attuare la Costituzione e restituire p<strong>ari dignit\u00e0 a tutte le famiglie<\/strong>. Rete Lenford continuer\u00e0 tutti i giorni a lottare in ogni sede e <strong>ha gi\u00e0 chiesto a quattro tribunali italiani di far tornare nuovamente la questione alla Corte costituzionale<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>Davanti a questa situazione vergognosa, facciamo chiarezza intanto sulle parole.<\/p>\n<p>Quando si parla di \u201c<strong>trascrizione<\/strong>\u201d, ci si riferisce ad atti formati all\u2019estero di cui si chiede il riconoscimento in Italia; quando, invece, i bambini nascono in Italia, si parla di \u201c<strong>iscrizione<\/strong>\u201d (dell\u2019atto di nascita) nei registri dello stato civile; la parola \u201c<strong>formazione<\/strong>\u201d, invece, ricomprende sia gli atti che vengono inseriti nei registri italiani a seguito di \u201ctrascrizione\u201d, sia quelli che vengono l\u00ec inseriti a seguito di \u201ciscrizione\u201d, anche se comunemente viene riferita soprattutto a quest\u2019ultima ipotesi.<\/p>\n<p>Veniamo, ora, alla casistica.<\/p>\n<p>1. <strong>Atto di nascita formato all\u2019estero con l\u2019indicazione di due genitori a seguito di gestazione per altri<\/strong>.<\/p>\n<p>Tale atto non \u00e8 pi\u00f9 ritenuto trascrivibile in Italia dopo la sentenza a Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 38162\/2022, che lo ha considerato contrario all\u2019ordine pubblico e ha imposto al genitore non biologico di adottare il figlio del partner. Ecco perch\u00e9 la circolare diramata dal Ministero dell\u2019interno ha vietato agli Ufficiali dello stato civile di registrare questi atti, che dunque non potranno essere pi\u00f9 riconosciuti dai Sindaci, se non nella parte relativa al genitore biologico.<\/p>\n<p>2. <strong>Atto di nascita da formare in Italia per un bambino nato in Italia, ma concepito all\u2019estero a seguito di procreazione assistita realizzata da due donne<\/strong>.<\/p>\n<p>Su questa ipotesi esiste un contrasto in giurisprudenza: a fronte di nove pronunce della Corte di cassazione che ritengono illegittima l\u2019attribuzione della genitorialit\u00e0 alle due madri (pronunce nn. 7668\/2020, 8029\/2020, 23230\/20212, 23321\/2021, 6383\/2022, 7413\/2022, 10844\/2022, 11078\/2022, 22179\/2022), alcune decisioni di Tribunali e di Corti di Appello (Taranto, Pistoia, Brescia e Firenze) successive alle sentenze della Corte di cassazione ritengono che sia legittimo indicare due mamme. La circolare del Ministero dell\u2019interno non cita questa fattispecie, che tuttavia \u00e8 presente nella nota del Prefetto di Milano (il quale, pur in presenza del contrasto, aderisce all\u2019orientamento della Corte di cassazione). Sul tema abbiamo presentato due ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo (uno dei quali riguarda il caso \u201cROPA\u201d, in cui una madre partorisce un bambino fecondato con il seme maschile di un donatore e l\u2019ovocita della propria compagna: secondo la Cassazione, infatti, anche in questo caso non si possono menzionare due mamme nell\u2019atto di nascita), restando comunque convinti che l\u2019elemento genetico non pu\u00f2 differenziare le tutele dei figli, che devono godere tutti della stessa tutela.<\/p>\n<p>3. <strong>Atto di nascita formato all\u2019estero con l\u2019indicazione di due madri di un bambino nato all\u2019estero<\/strong>.<\/p>\n<p>La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha pi\u00f9 volte sancito il principio in base al quale gli atti di nascita formati all&#8217;estero recanti l&#8217;indicazione di due madri sono conformi all&#8217;ordine pubblico e devono essere trascritti dall&#8217;Ufficiale di stato civile (sentenze 19599\/2016, 14878\/2017, 23319\/2021). Stupisce, quindi, che tale trascrivibilit\u00e0 sia messa in discussione dalla nota del Prefetto di Milano e che, soprattutto, sia considerata illegittima dal Ministero dell\u2019Interno, essendo pacificamente ritenuta legittima dalla giurisprudenza italiana.<\/p>\n<p>4. <strong>Sentenza di adozione c.d. \u201cpiena\u201d pronunciata all\u2019estero di un bambino in stato di abbandono, ossia privo di legami biologici o genetici con entrambi i genitori (due uomini o due donne)<\/strong>.<\/p>\n<p>La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha scolpito il principio per cui tale pronuncia di adozione deve essere registrata e produrre effetti in Italia in quanto non contraria all\u2019ordine pubblico (Cass. 9006\/2021). Sul punto, le circolari ministeriali e prefettizie nulla dicono.<\/p>\n<p>5. <strong>Sentenza di adozione del figlio del partner (c.d. \u201cstepchild adoption\u201d) pronunciata all\u2019estero in coppia formata da persone dello stesso sesso<\/strong>.<\/p>\n<p>Anche in questo caso, la Corte di cassazione si \u00e8 espressa favorevolmente rispetto alla trascrizione in Italia (Cass.14007\/2018).<\/p>\n<p>Vanno, quindi, svolti due rilievi importanti.<\/p>\n<p>In primo luogo, le fattispecie citate sono diverse tra loro su un piano giuridico e desta preoccupazione che alcune di esse vengano \u201caccomunate\u201d sotto un\u2019unica soluzione giuridica da parte delle Prefetture e di alcuni Sindaci (ossia: l\u2019ombrello generale della non riconoscibilit\u00e0 della famiglia omogenitoriale in Italia). Tale \u201c<strong>generalizzazione<\/strong>\u201d non solo discrimina le coppie dello stesso sesso, ma in alcuni casi si pone in contrasto finanche con le pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimit\u00e0.<\/p>\n<p>In secondo luogo, <strong>la soluzione proposta da parte della giurisprudenza, secondo la quale il genitore intenzionale o non biologico potrebbe in ogni caso adottare il figlio del partner, risulta inaccettabile<\/strong>: l\u2019adozione, infatti, oltre a comportare costi e tempi di un procedimento giudiziario, presenta numerosi deficit di tutela: ad esempio, l\u2019adozione \u00e8 revocabile in alcuni casi e il bambino non pu\u00f2 \u201ccostringere\u201d il genitore intenzionale ad adottarlo (il bambino \u00e8, quindi, sprovvisto di tutela nell\u2019ipotesi in cui il genitore intenzionale abbandoni la propria famiglia). Inoltre, sempre in caso di dissidi tra genitori, il genitore biologico potrebbe non prestare il consenso all\u2019adozione per il genitore intenzionale, negandogli quindi il riconoscimento della genitorialit\u00e0 (in proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 38162\/2022 hanno affermato la superabilit\u00e0 del dissenso nel superiore interesse del minore, ma si tratta di una questione che sino ad oggi ha sempre registrato pronunce di segno opposto).<\/p>\n<p>Per queste ragioni, l\u2019adozione risulta uno strumento inidoneo ad assicurare una piena tutela ai minori.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 che pu\u00f2 viceversa essere assicurato solo tramite la trascrizione o l\u2019iscrizione dei due genitori nei registri dello stato civile, soluzione per la quale gli avvocati e le avvocate di Rete Lenford continueranno sempre a battersi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Trascrizione\u2019, \u2018formazione\u2019, \u2018iscrizione\u2019 di atti di nascita con due mamme o due pap\u00e0: facciamo chiarezza, davanti a [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":4221,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-4778","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articoli"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4778","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4778"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4778\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4779,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4778\/revisions\/4779"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/4221"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4778"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4778"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4778"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}