{"id":4650,"date":"2022-02-02T00:06:07","date_gmt":"2022-02-01T23:06:07","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/?p=4650"},"modified":"2022-02-02T00:06:07","modified_gmt":"2022-02-01T23:06:07","slug":"la-gestazione-per-altri-torna-alle-sezioni-unite-della-corte-di-cassazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=4650","title":{"rendered":"LA GESTAZIONE PER ALTRI TORNA ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE"},"content":{"rendered":"<p>I Giudici della Prima sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria pubblicata il 21 gennaio 2022, hanno chiesto che le Sezioni Unite intervengano con una nuova pronuncia riguardante la possibilit\u00e0 di trascrivere, nei registri dello stato civile italiani, l\u2019atto di nascita formato all\u2019estero contenente il nome del \u201cgenitore d\u2019intenzione\u201d di un bambino nato tramite la tecnica della gestazione per altri (GPA, nota anche come maternit\u00e0 surrogata).<\/p>\n<p>Secondo i Giudici della Prima sezione, infatti, a seguito della sentenza n. 33\/2021 della Corte costituzionale sono venuti meno i presupposti che hanno determinato l\u2019orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza del 12193\/2019, che statu\u00ec l\u2019impossibilit\u00e0 di riconoscere in Italia una sentenza canadese che attribuiva al bambino, nato tramite la tecnica di GPA, lo status di figlio della coppia che aveva fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita con l\u2019ausilio di una gestante.<br \/>\nIn quella pronuncia le Sezioni Unite ritennero che la contrariet\u00e0 all\u2019ordine pubblico, impeditiva della trascrizione, sarebbe dipesa dal divieto alla maternit\u00e0 surrogata introdotto nel nostro ordinamento con la Legge 40\/2004, la cui violazione \u00e8 sanzionata anche penalmente.<br \/>\nSecondo le Sezioni Unite, infatti, il legislatore ha voluto scoraggiare il ricorso alla maternit\u00e0 surrogata poich\u00e9 lesiva della dignit\u00e0 della donna e, conseguentemente, ha implicitamente deciso di far prevalere la tutela di quest\u2019ultima rispetto al diritto del bambino ad ottenere lo status di figlio nei confronti del \u201cgenitore d\u2019intenzione\u201d.<br \/>\nL\u2019impedimento, poi, sarebbe derivato anche dalla necessit\u00e0 di non consentire l\u2019aggiramento dell\u2019istituto dell\u2019adozione internazionale, cui si aggiunge in ogni caso la tutela del legame familiare tramite la c.d. adozione in casi particolari.<\/p>\n<p>Con la recente ordinanza interlocutoria, i Giudici della Prima sezione hanno sottolineato come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 33\/2021, chiamata ad esprimersi in merito alla compatibilit\u00e0 del diritto vivente frutto dell\u2019interpretazione offerta dalle Sezioni Unite nella sentenza del 12193\/2019, abbia rilevato come l\u2019attuale quadro normativo violi i diritti fondamentali del bambino, ponendosi in contrasto con il dettato della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo (CEDU), alla luce dell\u2019interpretazione offerta proprio dalla Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, secondo cui gli Stati \u2013 pur essendo liberi di scegliere l\u2019istituto ritenuto pi\u00f9 adatto (eventualmente anche l\u2019adozione) \u2013 devono necessariamente riconoscere il legame tra nato e genitore, in modo che sia equivalente a quello di filiazione, con una procedura certa, rapida ed effettiva. Proprio per questo la Corte costituzionale, pur non dichiarando ammissibile la questione di costituzionalit\u00e0, aveva lanciato un monito al legislatore, chiedendogli di intervenire rapidamente per ridisegnare la disciplina, tenendo conto dell\u2019esigenza di porre al centro delle norme l\u2019interesse superiore del minore, come richiesto dall\u2019art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dall\u2019art. 24 della CEDU. L\u2019\u201cadozione in casi particolari\u201d, difatti, non consente di dare attuazione alle prescrizioni della Corte europea dei diritti dell\u2019uomo in quanto non pare consentire l\u2019instaurazione dei rapporti tra il nato e i parenti del \u201cgenitore d\u2019intenzione\u201d (privando il bambino di nonni, zii, cugini, e persino dei fratelli) e, prevedendo il consenso del genitore biologico, introduce una variabile incompatibile con il principio di responsabilit\u00e0 genitoriale.<\/p>\n<p>Per effetto dell\u2019ordinanza interlocutoria, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione saranno chiamate a pronunciarsi nuovamente su una questione di massima importanza, considerato che la decisione avr\u00e0 una ricaduta importante sui figli nati tramite la tecnica della GPA all\u2019interno delle famiglie eterosessuali ed omosessuali.<\/p>\n<p>Rete Lenford da anni svolge, nelle aule di giustizia e non solo, un\u2019intensa attivit\u00e0 volta a dare pieno riconoscimento ai diritti dei bambini ad essere riconosciuti come figli dei loro genitori, a prescindere dall\u2019esistenza di un legame biologico con essi e dalla modalit\u00e0 con cui sono stati concepiti. Per questa ragione, auspichiamo che l\u2019intervento del Giudice Supremo ponga fine alle discriminazioni e si concluda nel senso di far prevalere l\u2019interesse del bambino, consentendo la trascrizione dell\u2019atto di nascita formato all\u2019estero, cosicch\u00e9 il rapporto di filiazione sorto all\u2019estero abbia piena efficacia anche in Italia.<\/p>\n<p><em>Manuel Girola, socio di Rete Lenford &#8211; Avvocatura per i diritti LGBTI+<\/em><\/p>\n<p>Per leggere l&#8217;ordinanza: <a href=\"https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Ordinanza-1842-2022.pdf\">Ordinanza 1842-2022<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I Giudici della Prima sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria pubblicata il 21 gennaio 2022, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":4653,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[37,69],"tags":[],"class_list":["post-4650","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articoli","category-diritti-lgbti-in-italia"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4650","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4650"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4650\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4654,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4650\/revisions\/4654"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/4653"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4650"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4650"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4650"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}