{"id":4504,"date":"2021-07-13T12:18:59","date_gmt":"2021-07-13T10:18:59","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/?p=4504"},"modified":"2021-08-24T11:13:13","modified_gmt":"2021-08-24T09:13:13","slug":"ddl-zan-ulteriori-approfondimenti-su-identita-di-genere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=4504","title":{"rendered":"DDL Zan: ulteriori approfondimenti sull&#8217;identit\u00e0 di genere"},"content":{"rendered":"<p>Recentemente, in occasione della calendarizzazione del ddl Zan in aula al Senato, sono nuovamente giunte voci, anche provenienti da forze politiche che avevano votato il testo alla Camera, che vorrebbero ritornare sul concetto di identit\u00e0 di genere per eliminarne ogni riferimento. In particolare, le critiche \u2013 che ripropongono argomentazioni che nel corso della discussione della proposta di legge in Commissione erano gi\u00e0 state superate \u2013 hanno ad oggetto una supposta difficolt\u00e0 di interpretazione della nozione (che lascerebbe ai Giudici e alle Giudici un margine di discrezionalit\u00e0 eccessivamente ampio) che sarebbe, in ogni caso, troppo divisiva poich\u00e9 darebbe luogo alla asserita autorizzazione al cambiamento di sesso che, in caso di approvazione della legge, nella narrazione da questi offerta, potrebbe ottenersi con una semplice presunta autodichiarazione sulla base dell\u2019inclinazione del momento (recentemente la Presidente nazionale di Arcilesbica nel corso di un\u2019intervista su Repubblica si \u00e8 espressa parlando di pericolo di <em>\u201cautodefinizione legale di genere\u201d<\/em>). Non \u00e8 cos\u00ec: Il disegno Zan non interviene in alcun modo sulla legge 164\/1982 che- sebbene sia una legge datata e non del tutto adeguata alle esigenze delle persone trans e che sarebbe quindi opportuno modificare- continuerebbe a regolare la rettificazione anagrafica del sesso.<\/p>\n<p>Ci sembra, quindi, opportuno riprendere alcune delle considerazioni e sviluppare gli spunti di riflessione che avevamo gi\u00e0 riportato con la nostra nota sulle nozioni di sesso, genere e identit\u00e0 di genere, per spiegare perch\u00e9, al di l\u00e0 delle considerazioni di carattere politico, le obiezioni sopra sinteticamente richiamate non hanno alcun fondamento dal punto di vista giuridico.<\/p>\n<p>L\u2019identit\u00e0 di genere, che il testo in discussione equipara alle altre condizioni personali delle vittime di fenomeni discriminatori, si riferisce alla percezione che ciascuna persona ha di s\u00e9 come uomo o donna ed alle modalit\u00e0 in cui la manifesta, che pu\u00f2 o meno avere corrispondenza con il sesso attribuito alla nascita e che si declina, pertanto, nella consapevolezza individuale e soggettiva della difformit\u00e0 ovvero della conformit\u00e0 tra la propria dimensione pubblica ed esteriore e quella pi\u00f9 intima ed interiore. \u00c8 una condizione che riguarda tutti e tutte noi. Ogni persona ha, infatti una propria identit\u00e0 di genere: negli anni \u00e8 stata per\u00f2 decostruita la presunzione che essa possa essere assegnata sulla base del solo sesso biologico e questo approdo \u00e8 stato recepito anche a livello giuridico.<\/p>\n<p>La nozione di identit\u00e0 di genere, infatti, non appare per la prima volta nel nostro ordinamento con la proposta di legge contro l\u2019omo-lesbo-bi-trans-fobia, la misoginia e l\u2019abilismo ma \u00e8 contenuta in numerosi atti normativi e pronunce giurisprudenziali del sistema giuridico italiano ed euro-unitario. Risulta, quindi, difficile comprendere l\u2019asserito <em>vulnus<\/em> che la norma creerebbe.<\/p>\n<p>Oltre alla Direttiva 2011\/95 UE, sull\u2019attribuzione della qualifica di rifugiato (recepita nel d.lgs. n. 18\/2014), che fa espressamente riferimento al concetto di identit\u00e0 di genere, nella trattazione degli aspetti che possono costituire motivi di persecuzione, l\u2019espressione \u00e8 contenuta anche nella Direttiva 2012\/29 UE, che istituisce disposizioni minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, nonch\u00e9 nella Convenzione del Consiglio d\u2019Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul).<\/p>\n<p>Il riferimento all\u2019identit\u00e0 di genere non deve essere eliminato dal testo del DDL in esame perch\u00e9 \u00e8 stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale come <em>\u00abelemento costitutivo del diritto all\u2019identit\u00e0 personale, rientrante a pieno titolo nell\u2019ambito dei diritti fondamentali della persona\u00bb, <\/em><em>(si v. la <\/em>sentenza n. 221\/2015) <em>che non pu\u00f2 non meritare, pertanto, protezione. Questo <\/em>principio \u00e8 stato poi ribadito nella sentenza n. 180\/2017 che conferma che<em> \u00abl\u2019aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito \u00a0 e \u00a0 vissuto \u00a0 costituisca \u00a0 senz\u2019altro \u00a0 espressione \u00a0 del \u00a0 diritto \u00a0 al \u00a0 riconoscimento dell\u2019identit\u00e0 di genere\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>Dal punto di vista del diritto non si tratta certo, quindi, di una nozione nuova: il riconoscimento giuridico di questa categoria semantica \u00e8 gi\u00e0 ampiamente avvenuto.<\/p>\n<p>Anche qualora l\u2019espressione portasse ad un allentamento della dimensione biologica \u2013 e cos\u00ec non \u00e8 perch\u00e9 i concetti di genere e identit\u00e0 di genere fanno riferimento a condizioni personali e sfere della personalit\u00e0 e dell\u2019identit\u00e0 personale che coesistono e non si pongono in contrasto con quello di sesso (anch\u2019esso contenuto nel testo della norma) \u2013 questo alleggerimento della centralit\u00e0 delle caratteristiche anatomiche non farebbe ingresso nel nostro sistema giuridico con la legge Zan perch\u00e9 la nozione \u00e8 gi\u00e0 parte del nostro ordinamento, peraltro quale diritto fondamentale.<\/p>\n<p>Il concetto di <em>transessualismo<\/em>, che alcuni oppositori della legge vorrebbero utilizzare per sostituire quello di identit\u00e0 di genere, giuridicamente si riferisce invece al momento successivo alla conclusione del percorso di transizione e ha quindi una portata molto pi\u00f9 limitata, che determinerebbe l\u2019ingiustificata esclusione di alcune vittime d\u2019odio dall\u2019ambito soggettivo di tutela: risulta peraltro difficile ipotizzare che l\u2019autore di una condotta d\u2019odio richieda i documenti di identit\u00e0 alla potenziale vittima prima di commettere il reato. Quanto al concetto di <em>identit\u00e0 transessuale, <\/em>che recentemente \u00e8 stato proposto da alcuni rappresentanti politici, va evidenziato che dal punto di vista giuridico si tratterebbe di un concetto nuovo, con conseguenti eventuali problemi interpretativi connessi all\u2019introduzione di una nozione nell\u2019ordinamento; peraltro valgono anche per questa espressione le considerazioni riportate per il concetto di transessualismo: sarebbero esclusi dalla tutela coloro che non hanno ancora intrapreso o che non intendono intraprendere un percorso chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali. Il richiamo a questi concetti all\u2019interno della normativa penale specialistica di cui al ddl Zan, in un\u2019ottica di promozione dell\u2019uguaglianza e della pari dignit\u00e0 di ogni persona, non appare, quindi, opportuno.<\/p>\n<p>In conclusione, per tutte le ragioni sopra brevemente richiamate, l\u2019introduzione, nella proposta di legge Zan, delle nozioni di sesso, genere, orientamento sessuale e identit\u00e0 di genere e disabilit\u00e0 all\u2019interno di una norma penale di protezione deve considerarsi assolutamente opportuna poich\u00e9 qualifica in modo chiaro il bene giuridico protetto dall\u2019intervento normativo che riguarda le modalit\u00e0 con cui gli autori e le autrici delle condotte definiscono le vittime d\u2019odio e non invece come le stesse si qualificano: l\u2019idea infatti \u00e8 quella di rendere il ventaglio di tutele il pi\u00f9 ampio possibile, proteggendo tutti gli aspetti dell\u2019identit\u00e0 personale nella sua dimensione sessuale. Il disegno di legge Zan riguarda il movente d\u2019odio e colpisce quindi le ragioni specifiche poste alla base di una condotta discriminatoria e correlate alle condizioni personali della vittima.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Francesca Guarnieri<br \/>\nsocia di Rete Lenford<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Scarica il contributo in pdf:\u00a0<a href=\"https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Identit\u00e0-di-genere.pdf\">Identit\u00e0 di genere<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Leggi i contributi precedenti sul DDL ZAN:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/retelenford.it\/news\/diritti-lgbti-in-italia\/il-ddl-zan-spiegato-articolo-per-articolo\/\">DDL ZAN articolo per articolo\u00a0<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/retelenford.it\/news\/diritti-lgbti-in-italia\/il-ddl-zan-sesso-genere-e-identita-di-genere\/\">DDL ZAN sesso, genere, identit\u00e0 di genere<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Recentemente, in occasione della calendarizzazione del ddl Zan in aula al Senato, sono nuovamente giunte voci, anche [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":4505,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-4504","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritti-lgbti-in-italia"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4504","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4504"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4504\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4562,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4504\/revisions\/4562"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/4505"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4504"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4504"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4504"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}