{"id":4414,"date":"2021-06-23T15:02:06","date_gmt":"2021-06-23T13:02:06","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/?p=4414"},"modified":"2021-06-23T15:20:37","modified_gmt":"2021-06-23T13:20:37","slug":"il-ddl-zan-non-vieta-alla-chiesa-di-fare-la-chiesa-se-questa-era-la-paura-del-vaticano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=4414","title":{"rendered":"Il D.D.L. Zan e la &#8216;prospettiva antropologica della differenza sessuale&#8217; nella nota del Vaticano"},"content":{"rendered":"<div dir=\"auto\"><strong>Abbiamo scritto, ospitati anche da Wired, un contributo di taglio giuridico sulla nota del Vaticano.<br \/>\nDi seguito l&#8217;intervento del presidente di Rete Lenford &#8211; Avvocatura per i Diritti LGBTI+, Vincenzo Miri.<\/strong><\/div>\n<div dir=\"auto\"><strong>Buona lettura!<\/strong><\/div>\n<div dir=\"auto\"><\/div>\n<p>Si \u00e8 appreso ieri che, il 17 giugno scorso, la Segreteria di Stato del\u00a0<strong>Vaticano<\/strong>\u00a0ha\u00a0<a href=\"https:\/\/www.wired.it\/attualita\/politica\/2021\/06\/22\/ddl-zan-vaticano-concordato-patti-lateranensi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">consegnato una \u201cnota verbale\u201d all\u2019Ambasciata d\u2019Italia<\/a>\u00a0presso la Santa Sede, con la quale ha auspicato \u201c<em><strong>una diversa modulazione del testo normativo<\/strong><\/em>\u201d recato dal\u00a0<strong>ddl Zan<\/strong>, approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020 e oggi in discussione al Senato. Dunque, nel mezzo dell\u2019iter parlamentare di approvazione di una legge da parte di uno Stato sovrano e a seguito di posizioni gi\u00e0 ufficialmente adottate dalla Conferenza episcopale italiana\u00a0<strong>contro il ddl Zan<\/strong>, il Vaticano ha optato per il livello diplomatico, impiegando un preciso strumento della diplomazia per rilevare che \u201c<em>alcuni contenuti<\/em>\u201d del ddl Zan, \u201c<em>particolarmente nella parte in cui si stabilisce la criminalizzazione delle condotte discriminatorie per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull\u2019orientamento sessuale, sull\u2019identit\u00e0 di genere<\/em>\u201d, \u201c<em>avrebbero l\u2019effetto di\u00a0<strong>incidere negativamente sulle libert\u00e0 assicurate alla Chiesa cattolica<\/strong>\u00a0e ai suoi fedeli dal vigente regime concordatario<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Richiamando le Sacre Scritture, la Tradizione ecclesiale e il Magistero autentico del Papa e dei Vescovi, la Segreteria vaticana ha dapprima osservato che la considerazione \u201c<em>a molteplici effetti<\/em>\u201d della \u201c<strong><em>differenza sessuale<\/em><\/strong>\u201d si inserisce in una \u201c<em>prospettiva antropologica che la Chiesa cattolica non ritiene disponibile, perch\u00e9 derivata dalla stessa Rivelazione divina<\/em>\u201d; ha, poi, rilevato che tale prospettiva \u00e8 \u201c<em>garantita dall\u2019Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana di revisione del concordato lateranense, sottoscritto il 18 febbraio 1984<\/em>\u201d e, infine, ha richiamato \u201c<em>nello specifico<\/em>\u201d l\u2019articolo 2, comma 1, di quell\u2019Accordo, ove si afferma che \u201c<em>la Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libert\u00e0 di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare \u00e8\u00a0<strong>assicurata alla Chiesa la libert\u00e0 di organizzazione<\/strong>, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonch\u00e9 della giurisdizione in materia ecclesiastica<\/em>\u201d e l\u2019articolo 2, comma 3, a mente del quale \u201c<em>\u00e8 garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libert\u00e0 di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Insomma: viene scritto nero su bianco \u2013 con<strong>\u00a0inedita incursione di campo<\/strong>\u00a0\u2013 che\u00a0<a href=\"https:\/\/www.wired.it\/attualita\/politica\/2021\/06\/22\/ddl-zan-concordato-patti-lateranensi-vaticano\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">l\u2019approvazione del ddl Zan violerebbe il Concordato Stato-Chiesa.<\/a>\u00a0Sicch\u00e9, in caso di approvazione della proposta di legge da parte del Senato, potrebbe essere attivata la Commissione paritetica prevista dall\u2019art. 14 dell\u2019Accordo di revisione, che cos\u00ec recita: \u201c<em>Se in avvenire sorgessero difficolt\u00e0 di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.wired.it\/attualita\/politica\/2021\/06\/23\/ddl-zan-concordato-stato-chiesa-patti\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ricerca di un\u2019amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata<\/a><\/em>\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019iniziativa del Vaticano ha, naturalmente, occupato grande spazio nel dibattito pubblico, tornato a interrogarsi sulle\u00a0<strong>ripetute, improprie ingerenze della Chiesa nella politica italiana<\/strong>\u00a0e sulle conseguenze di un intervento cos\u00ec forte, volto a modificare un testo di legge in corso di esame parlamentare, senza considerare (o volendo dimenticare) che \u2013 nell\u2019ottobre scorso \u2013 la Camera dei deputati aveva gi\u00e0 respinto due questioni pregiudiziali di costituzionalit\u00e0, costruite su argomenti sostanzialmente analoghi a quelli impiegati nella nota vaticana: la libert\u00e0 di associazione e la libert\u00e0 di educazione secondo precetti di ordine religioso.<\/p>\n<p>Sul piano strettamente giuridico, allora, si tratta di\u00a0<strong>leggere le norme del ddl Zan<\/strong>\u00a0per verificare se le libert\u00e0 garantite alla Chiesa dal Concordato siano compromesse. Francamente,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.wired.it\/attualita\/politica\/2021\/06\/15\/ddl-zan-audizioni-senato-fake-news\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">dalla lettura del testo non si riesce a scorgere questo rischio<\/a>; di contro, si arguisce immediatamente quella che \u00e8 la\u00a0<strong>reale misura dell\u2019intervento vaticano<\/strong>.<\/p>\n<p>Nessuna norma di quel ddl, infatti, impedisce alla Chiesa cattolica di continuare a<strong>\u00a0svolgere la sua missione pastorale<\/strong>, educativa e sociale o di esercitare, tra le altre, la libert\u00e0 di organizzazione e del ministero spirituale. E invero, con precipuo riguardo alla istruzione e al primo comma dell\u2019art. 2 dell\u2019Accordo, baster\u00e0 leggere l\u2019art. 7 del ddl Zan per coglierne la ratio, del tutto coerente con i messaggi che anche il\u00a0<strong>Presidente della Repubblica italiana<\/strong>\u00a0si premura di diffondere il 17 maggio di ciascun anno: l\u2019art. 7, infatti, riconosce quella data come\u00a0<strong>Giornata nazionale contro l\u2019omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia<\/strong>\u00a0\u201c<em>al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell\u2019inclusione nonch\u00e9 di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall\u2019orientamento sessuale e dall\u2019identit\u00e0 di genere, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignit\u00e0 sociale sanciti dalla Costituzione<\/em>\u201d, prevedendo l\u2019organizzazione di \u201c<em>cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile<\/em>\u201d da parte delle scuole, \u201c<em>nel rispetto del piano triennale dell\u2019offerta formativa e del patto educativo di corresponsabilit\u00e0<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>\u00c8, allora,\u00a0<strong>espressamente garantita e valorizzata l\u2019autonomia scolastica,<\/strong>\u00a0dal momento che tutte le attivit\u00e0 relative alla Giornata del 17 maggio potranno e dovranno svolgersi con il coinvolgimento di studenti, studentesse, genitori e docenti.<\/p>\n<p>Peraltro, considerata la necessit\u00e0 (che si apprende sui banchi dell\u2019Universit\u00e0 alle prime lezioni di qualsiasi insegnamento di Giurisprudenza) di\u00a0<strong>leggere i testi normativi nel loro complesso<\/strong>, ci si avvede che la ratio esplicitata dall\u2019art. 7 del ddl Zan risponda anche all\u2019obbligo chiaramente assunto dalla Chiesa e dallo Stato italiano all\u2019articolo 1 dell\u2019Accordo di revisione del Concordato, ove si stabilisce che \u201c<em>la Repubblica italiana e la Santa Sede si impegnano alla reciproca collaborazione per la promozione dell\u2019uomo e del bene del Paese<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La\u00a0<strong>scuola \u00e8 luogo di formazione della persona<\/strong>, di apprendimento e di tutela dei diritti fondamentali e di valorizzazione e di promozione delle identit\u00e0: non solo luogo fisico, ma comunit\u00e0 di crescita e di quotidiana strutturazione della personalit\u00e0, nel rispetto di tutte e tutti.<strong>\u00a0Promuovere l\u2019uguaglianza a scuola \u00e8 promuovere il bene dell\u2019uomo<\/strong>\u00a0e il bene di un Paese che rifiuta, per legge e al pari di quanto accade in altri Stati europei, ogni forma di violenza o discriminazione. In questa prospettiva, l\u2019intervento vaticano non pu\u00f2 certo dirsi una forma di \u201ccollaborazione\u201d. Anzi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"attachment_4416\" style=\"width: 760px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-4416\" class=\"wp-image-4416 size-large\" src=\"https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Foto-Wired-1024x575.jpeg\" alt=\"\" width=\"750\" height=\"421\" srcset=\"https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Foto-Wired-1024x575.jpeg 1024w, https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Foto-Wired-300x169.jpeg 300w, https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Foto-Wired-768x432.jpeg 768w, https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Foto-Wired.jpeg 1050w\" sizes=\"auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px\" \/><p id=\"caption-attachment-4416\" class=\"wp-caption-text\">Claudio Furlan\/LaPresse &#8211; 30-06-2018 Milano Itali<br \/>Gay Pride Milano 2018Nella foto: il corteo-parata arcobaleno partito da Milano Centrale e concluso in corso Buenos Aires<\/p><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>E, su questo piano, non si pu\u00f2 nemmeno predicare una distinzione tra scuole private e pubbliche, esonerando tout court le prime dalla\u00a0<a href=\"https:\/\/www.wired.it\/attualita\/politica\/2021\/05\/04\/ddl-zan-articolo-spiegato\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">previsione dell\u2019art. 7 del ddl Zan.<\/a>\u00a0Non solo perch\u00e9, nelle concrete modalit\u00e0 di attuazione di quell\u2019articolo, rester\u00e0 sempre saldo il principio dell\u2019autonomia scolastica (sicch\u00e9 ogni scuola individuer\u00e0 le modalit\u00e0 reputate pi\u00f9 opportune, dal momento che \u2013 tra l\u2019altro \u2013 l\u2019art. 1, comma 1, della l. 62\/2000 continua a salvaguardare \u201c<strong><em>la domanda formativa delle famiglie<\/em><\/strong>\u201d), ma anche perch\u00e9 non \u00e8 intellettualmente onesto, n\u00e9 giuridicamente accettabile, che alle<strong>\u00a0scuole \u201cnon paritarie\u201d o \u201cparitarie\u201d<\/strong>\u00a0(queste ultime, svolgendo servizio pubblico ed essendo inserite nel sistema nazionale di istruzione) sia consentito di respingere a priori la promozione di valori costituzionali fondanti e fondativi, indicati all\u2019art. 7.<\/p>\n<p>Quanto, poi, al comma 3 dell\u2019art. 2 dell\u2019Accordo di revisione del Concordato e alla libert\u00e0 dei fedeli di\u00a0<strong>riunirsi e di manifestare il proprio pensiero<\/strong>, va ribadito che, con il ddl Zan, resta (ovviamente) preservata quella libert\u00e0, al fine di diffondere valori cattolici senza, per\u00f2 (e altrettanto ovviamente), che si possa incitare alla discriminazione o alla violenza: del resto, e per modo d\u2019esempio, altro \u00e8 la riunione di fedeli che riconoscano il matrimonio solo in quanto costituito tra un uomo e una donna, altro \u00e8 la riunione delle medesime persone che per scopo abbiano quello di istigare alla marginalizzazione e alla discriminazione di famiglie formate da persone dello stesso sesso, ledendone cos\u00ec la piena dignit\u00e0 sociale e costituzionale.<br \/>\nE d\u2019altra parte, come ci ha insegnato da tempo anche la Suprema Corte di Cassazione, \u201c<em>il principio costituzionale della libert\u00e0 di manifestazione del pensiero, di cui all\u2019art. 21 Cost., non ha valore assoluto, ma deve essere coordinato con altri valori costituzionali di pari rango. In particolare, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero incontra il limite derivante dall\u2019art. 3 Cost. che consacra solennemente la pari dignit\u00e0 e la eguaglianza di tutte le persone<\/em>\u201d (v. Cass., Sez. III, n. 37581\/2008; nonch\u00e9 Cass., Sez. V, n. 31655\/2001).<\/p>\n<p>Come se non bastasse, l\u2019art. 4 del ddl Zan precisa che \u201c<em>sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonch\u00e9 le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libert\u00e0 delle scelte, purch\u00e9 non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti<\/em>\u201d. Beh, non si vuol dubitare, neppure per un attimo, che la Chiesa \u2013 vedendo garantita dal Concordato ai propri fedeli e alle loro associazioni \u201c<em>la piena libert\u00e0 di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione<\/em>\u201d \u2013 non abbia sempre inteso questa libert\u00e0 come massimamente riluttante rispetto a condotte, appunto, \u201c<em>idonee a determinare il\u00a0<strong>concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti<\/strong><\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Nell\u2019attacco del Vaticano, allora, e in linea con un dibattito pubblico reso troppo spesso opaco tramite ricostruzioni fantasiose in merito a presunti indottrinamenti \u201cgender\u201d derivanti dal ddl Zan, ci si dimentica che, gi\u00e0 oggi, l\u2019art. 604-bis del codice penale pone proprio la\u00a0<strong>discriminazione a fondamento dei reati commessi per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.<\/strong>\u00a0Non si vede, insomma, perch\u00e9 le attuali norme penali sulla discriminazione e sulla violenza non possano essere\u00a0<strong>estese anche a quella fondata sull\u2019orientamento sessuale o sull\u2019identit\u00e0 di genere della vittima<\/strong>, dal momento che, anche in tal caso, la discriminazione \u00e8 lesiva della dignit\u00e0 dell\u2019essere umano, essendo l\u2019orientamento sessuale e l\u2019identit\u00e0 di genere una componente della identit\u00e0 personale, costituzionalmente tutelata. Ce lo ha detto a chiare lettere la Corte costituzionale, sin dalla sentenza 221\/2015, ed \u00e8 bene ricordarne le parole: \u201c<em>L\u2019identit\u00e0 di genere \u00e8 elemento costitutivo del diritto all\u2019identit\u00e0 personale, rientrante a pieno titolo nell\u2019ambito dei diritti fondamentali della persona<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>E, allora, non si pu\u00f2 che registrare un dato: il reale motivo dell\u2019intervento del Vaticano sta nella volont\u00e0 di riaffermazione della \u201c<strong><em>prospettiva antropologica della differenza sessuale<\/em><\/strong>\u201d, obliterando le dimensioni pi\u00f9 intime della personalit\u00e0, che sono gi\u00e0 tutelate e valorizzate costituzionalmente a prescindere dalle singole, eventuali professioni di fede.<\/p>\n<p>Ed \u00e8 questo un crinale molto pericoloso, perch\u00e9 nell\u2019iter di approvazione di una legge va a urtare frontalmente con la laicit\u00e0 dello stato, \u201cprincipio supremo\u201d dell\u2019ordinamento costituzionale: da un lato, l\u2019art. 7 della Costituzione recita \u201c<em>Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani<\/em>\u201d, impedendo interventi diplomatici su leggi in itinere; dall\u2019altro lato, il pluralismo garantito da quel principio \u00e8, oltre che confessionale, \u201cculturale\u201d (cos\u00ec la Corte costituzionale, nella sentenza n. 203\/1989); infine, la violazione del Concordato non pu\u00f2 essere invocata prim\u2019ancora dell\u2019approvazione del ddl e a prescindere da concreti episodi, eventualmente capaci di conferire legittimazione ad agire, dinanzi alle sedi competenti, a soggetti titolari di<strong>\u00a0specifici interessi protetti dalle norme concordatarie.<\/strong><\/p>\n<p>La \u201c<em>prospettiva antropologica<\/em>\u201d della \u201c<em>differenza sessuale<\/em>\u201d richiamata nella nota vaticana, indisponibile perch\u00e9 \u201c<em>derivata dalla Rivelazione divina<\/em>\u201d, non pu\u00f2 \u2013 in quanto tale e proprio perch\u00e9 tale \u2013 consentire di invocare il Concordato al fine di avanzare la candidatura a imporsi a tutta la societ\u00e0 civile di un altro Stato sovrano, alterando i meccanismi di formazione politica e il principio della separazione degli ordini.<br \/>\nQuella prospettiva, va detto con rigore, pu\u00f2 continuare a essere predicata dalla Chiesa nel suo ordine, ma\u00a0<strong>non pu\u00f2 giungere a mortificare soggettivit\u00e0, corpi, dimensioni<\/strong>\u00a0dell\u2019esperienza umana, che sono tutelate e \u2013 anzi \u2013 promosse dal principio personalista che informa ogni singolo articolo della nostra Costituzione. Siamo tutte e tutti parte di una comunit\u00e0 plurale e pluralista, che accoglie e non rifiuta, che registra esperienze e non ripudia identit\u00e0.<br \/>\nLo Stato deve fare la sua parte, nel suo ordine, \u201c<em>per il bene dell\u2019uomo e del Paese<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Articolo pubblicato su www.wired.it il 23 giugno 2021<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Abbiamo scritto, ospitati anche da Wired, un contributo di taglio giuridico sulla nota del Vaticano. 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