{"id":4350,"date":"2021-05-14T08:14:51","date_gmt":"2021-05-14T06:14:51","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/?p=4350"},"modified":"2021-05-14T10:06:29","modified_gmt":"2021-05-14T08:06:29","slug":"il-ddl-zan-sesso-genere-e-identita-di-genere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=4350","title":{"rendered":"DDL ZAN: SESSO, GENERE E IDENTIT\u00c0 DI GENERE"},"content":{"rendered":"<p>Il disegno di legge Zan, attualmente in esame, \u00e8 volto a contrastare la violenza e la discriminazione per motivi legati al sesso, al genere, all\u2019orientamento sessuale, all\u2019identit\u00e0 di genere e alla disabilit\u00e0 attraverso un\u2019azione di carattere repressivo unita ad interventi dal contenuto preventivo e propositivo, in un\u2019ottica di promozione dell\u2019uguaglianza, come puntualmente descritto dalla nota di Stefano Ponti <a href=\"https:\/\/retelenford.it\/news\/diritti-lgbti-in-italia\/il-ddl-zan-spiegato-articolo-per-articolo\/\">(v. <em>https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/RETE-LENFORD-Il-ddl-Zan-spiegato-articolo-per-articolo.pdf<\/em>).<\/a><\/p>\n<p>Una delle questioni maggiormente dibattute, che il ddl involve, riguarda la qualificazione del bene giuridico protetto dall\u2019intervento normativo: alcune rappresentanti del mondo femminista (peraltro minoritarie in termini di rappresentanza all\u2019interno dell\u2019associazionismo) hanno sostenuto l\u2019inopportunit\u00e0 della equiparazione dell\u2019identit\u00e0 di genere alle altre condizioni personali delle vittime di fenomeni discriminatori, per il timore che l\u2019utilizzo di questa espressione nella norma possa annullare il dato biologico e comportare una asserita cancellazione e ad un appiattimento della differenza fra i sessi, finendo in qualche modo per pregiudicare alcuni diritti civili e sociali faticosamente conquistati dalle donne in decenni di battaglie.<\/p>\n<p>Non \u00e8 cos\u00ec: queste preoccupazioni sono giuridicamente infondate. Il sesso, il genere e l\u2019identit\u00e0 di genere sono nozioni diverse, che evocano dimensioni differenti dell\u2019identit\u00e0 personale e dell\u2019esperienza individuale delle persone.<\/p>\n<p>Il sesso pu\u00f2 essere definito come il complesso delle caratteristiche anatomiche e fisiologiche che contraddistinguono i maschi dalle femmine ed \u00e8 una nozione applicabile a gran parte delle specie viventi. Il genere connota invece qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse all\u2019essere uomo o donna: si tratta quindi dell\u2019adesione o meno a quelle modalit\u00e0 di comportamento e di rappresentazione di s\u00e9 che vengono convenzionalmente legate ad un sesso ovvero ad un altro. \u00c8 un concetto che gi\u00e0 Simone de Beauvoir pose al centro della sua riflessione e che aveva sintetizzato con la nota formula <em>\u00abon ne na\u00eet pas femme: on le devient\u00bb<\/em>: essere donna non \u00e8 un dato naturale ma il risultato di una storia collettiva e individuale composta da modelli di condotta ricorrenti e convenzionali legati alla femminilit\u00e0.\u00a0 L\u2019identit\u00e0 di genere si riferisce, infine, alla percezione che ciascuna persona ha di s\u00e9 come uomo o donna, che pu\u00f2 o meno avere corrispondenza con il sesso attribuito alla nascita e che si declina, pertanto, nella consapevolezza individuale e soggettiva della difformit\u00e0 ovvero della conformit\u00e0 tra la propria dimensione pubblica ed esteriore e quella pi\u00f9 intima ed interiore. Elaborando questi concetti a Judith Butler \u00e8 giunta a decostruire la presunzione di poter assegnare a ciascuna persona un\u2019identit\u00e0 sulla base del sesso biologico.<\/p>\n<p>Le critiche di alcune rappresentanti del mondo femminista, che muovono dalle considerazioni sopra sinteticamente riportate, e riferite in particolare all\u2019utilizzo del termine <em>\u201cidentit\u00e0 di genere\u201d <\/em>sono difficilmente comprensibili dal punto di vista giuridico perch\u00e9 questa nozione non appare per la prima volta nel nostro ordinamento con la proposta di legge Zan ma essa \u00e8 contenuta in numerosi atti normativi e pronunce giurisprudenziali del sistema giuridico italiano ed euro-unitario.<\/p>\n<p>L\u2019espressione ha per la prima volta fatto ingresso in un testo normativo con la Direttiva 2011\/95 UE, sull\u2019attribuzione della qualifica di rifugiato, recepita nel d.lgs. n. 18\/2014, che fa espressamente riferimento al concetto di identit\u00e0 di genere, nella trattazione degli aspetti che possono costituire motivi di persecuzione ed \u00e8 contenuta anche nella Direttiva 2012\/29 UE, che istituisce disposizioni minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, nonch\u00e9 nella Convenzione del Consiglio d\u2019Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul).<\/p>\n<p>La giurisprudenza della Corte Costituzionale non si \u00e8 limitata all\u2019utilizzo dell\u2019espressione ma ha riconosciuto con la sentenza n. 221\/2015 il diritto all\u2019identit\u00e0 di genere quale <em>\u00abelemento costitutivo del diritto all\u2019identit\u00e0 personale, rientrante a pieno titolo nell\u2019ambito dei diritti fondamentali della persona\u00bb.<\/em> Tale principio \u00e8 stato poi ribadito nella sentenza n. 180\/2017 che conferma che<em> \u00abl&#8217;aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito \u00a0 e \u00a0 vissuto \u00a0 costituisca \u00a0 senz&#8217;altro \u00a0 espressione \u00a0 del \u00a0 diritto \u00a0 al \u00a0 riconoscimento dell&#8217;identit\u00e0 di genere\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>Dal punto di vista del diritto non si tratta certo, quindi, di una nozione nuova: il riconoscimento giuridico di questa categoria semantica \u00e8 gi\u00e0 ampiamente avvenuto. E di ci\u00f2 non si pu\u00f2 che prendere atto.<\/p>\n<p>Quanto al concetto di transessualismo, che alcune femministe vorrebbero utilizzare per sostituire quello di identit\u00e0 di genere, esso giuridicamente si riferisce al momento successivo alla conclusione del percorso di transizione e ha quindi una portata molto pi\u00f9 limitata che determinerebbe l\u2019ingiustificata esclusione di alcune vittime d\u2019odio dall\u2019ambito soggettivo di tutela: risulta peraltro difficile ipotizzare che l\u2019autore di una condotta d\u2019odio richieda i documenti di identit\u00e0 alla potenziale vittima prima di commettere il reato. Il richiamo a questo concetto all\u2019interno della normativa penale specialistica di cui al ddl Zan, in un\u2019ottica di promozione dell\u2019uguaglianza e della pari dignit\u00e0 di ogni persona, non appare, quindi, opportuno.<\/p>\n<p>L\u2019idea di <em>\u201cgenere\u201d<\/em>, che attribuisce importanza allo spazio di autodeterminazione individuale in una prospettiva di rifiuto degli stereotipi e l\u2019idea di <em>\u201cidentit\u00e0 di genere\u201d<\/em>, che valorizza la fluidit\u00e0 delle appartenenze, coesistono e non si pongono in alcun modo in contrasto con quella di <em>\u201csesso\u201d<\/em> (che \u00e8 contenuta nel testo approvato alla Camera), che mette invece in primo piano la dimensione biologica. \u00a0Il riconoscimento giuridico di ulteriori sfere della personalit\u00e0 e dell\u2019identit\u00e0 personale (nella sua portata sessuale) non implica certo la cancellazione di quegli aspetti che sono gi\u00e0 protetti dal diritto.<\/p>\n<p>In occasione della discussione alla Camera della proposta di legge Zan alcune rappresentanti di certe associazioni femministe hanno avanzato questioni, che vengono riproposte oggi, dopo la calendarizzazione del ddl in Commissione al Senato, con identico contenuto e che riguardano l\u2019asserita autorizzazione al cambiamento di sesso che, in caso di approvazione della legge, potrebbe ottenersi con una semplice presunta autodichiarazione sulla base dell\u2019inclinazione del momento. Queste considerazioni sono false. Il disegno Zan non interviene in alcun modo sulla legge 164\/1982 che- sebbene sia una legge datata e non del tutto adeguata alle esigenze delle persone trans e che sarebbe quindi opportuno modificare- continuerebbe a regolare la rettificazione anagrafica del sesso.<\/p>\n<p>La resistenza di quelle associazioni femministe radicali trans escludenti (c.d. femministe TERF &#8211; Trans Exclusionary Radical Femminists), contrarie alla legge per il timore di un arretramento dal punto di vista dell\u2019equit\u00e0 e dell\u2019uguaglianza sostanziale &#8211; che godono, peraltro, di una sovrarappresentazione rispetto alla loro effettiva diffusione nei movimenti per i diritti delle donne e delle persone LGBTI (legata anche alla comunanza di obiettivi, in questa circostanza, rispetto al mondo del conservatorismo cattolico di destra) &#8211; \u00e8, quindi, priva di fondamento giuridico.<\/p>\n<p>L\u2019introduzione, nella proposta di legge Zan, di queste nozioni all\u2019interno di una norma penale di protezione riguarda le modalit\u00e0 con cui gli autori e le autrici delle condotte definiscono le vittime d\u2019odio e non invece come le stesse si qualificano: l\u2019idea \u00e8, cio\u00e8, quella di rendere il ventaglio di tutele il pi\u00f9 ampio possibile, proteggendo tutti gli aspetti dell\u2019identit\u00e0 personale nella sua dimensione sessuale. Sotto questo aspetto, infatti, va ricordato che il disegno di legge Zan riguarda il movente d\u2019odio e colpisce quindi le ragioni specifiche poste alla base di una condotta e correlate alle condizioni personali della vittima.<\/p>\n<p>Le ragioni giuridiche alla base dell\u2019utilizzo delle nozioni di genere e identit\u00e0 di genere, nel testo approvato alla Camera della proposta di legge Zan, sono quindi ampliamente consolidate. I discorsi d\u2019odio possono ricollegarsi a matrici che esulano e non si esauriscono nelle caratteristiche anatomiche e biologiche: qualora la legge non prevedesse l\u2019estensione della norma anche al genere ed all\u2019identit\u00e0 di genere, resterebbe, quindi, un vuoto normativo nell\u2019ordinamento che priverebbe di copertura, dal punto di vista della repressione penale, alcuni fenomeni d\u2019odio.<\/p>\n<p><em>Francesca Romana Guarnieri<\/em>,<\/p>\n<p>Avvocatura per i diritti LGBTI &#8211; Rete Lenford<\/p>\n<p>Scarica il documento: <a href=\"https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/DDL-ZAN-Francesca-R.-Guarnieri.pdf\">DDL ZAN &#8211; Francesca R. Guarnieri<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il disegno di legge Zan, attualmente in esame, \u00e8 volto a contrastare la violenza e la discriminazione [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":4353,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-4350","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritti-lgbti-in-italia"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4350","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4350"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4350\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4357,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4350\/revisions\/4357"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/4353"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4350"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4350"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4350"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}