{"id":4323,"date":"2021-05-10T12:55:32","date_gmt":"2021-05-10T10:55:32","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/?p=4323"},"modified":"2021-06-08T13:07:59","modified_gmt":"2021-06-08T11:07:59","slug":"il-ddl-zan-spiegato-articolo-per-articolo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=4323","title":{"rendered":"IL DDL ZAN SPIEGATO ARTICOLO PER ARTICOLO"},"content":{"rendered":"<p>Nelle ultime settimane il dibattito pubblico sul ddl Zan, finalmente calendarizzato in Commissione Giustizia al Senato, si \u00e8 intensificato.<\/p>\n<p>Alla crescente attenzione mediatica non sempre corrisponde, per\u00f2, un adeguato sforzo di lettura e di comprensione del testo di legge.<\/p>\n<p>Con questo contributo proveremo dunque ad analizzare il disegno di legge Zan, articolo per articolo, esponendone l\u2019oggettivo contenuto e affrontando, nel merito, alcune delle critiche pi\u00f9 ricorrenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Cos\u2019\u00e8 il \u201cddl Zan\u201d?<\/strong><\/p>\n<p>Il ddl Zan (dal nome del primo firmatario della proposta, il deputato Alessandro Zan) \u00e8 un\u00a0<strong>disegno di legge<\/strong>\u00a0che intende introdurre misure di contrasto alle discriminazioni e alle violenze fondate sul\u00a0<strong>sesso<\/strong>, sul\u00a0<strong>genere<\/strong>, sull\u2019<strong>orientamento sessuale<\/strong>, sull\u2019<strong>identit\u00e0 di genere<\/strong>\u00a0e sulla\u00a0<strong>disabilit\u00e0<\/strong>\u00a0della vittima.<\/p>\n<p>Il testo di legge \u00e8 il risultato dell\u2019unificazione di pi\u00f9 proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate da deputate e deputati di diversi gruppi politici (C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi). Dopo una non semplice opera di mediazione politica in Commissione Giustizia, la proposta di legge unificata \u00e8 stata approvata in prima lettura alla Camera dei Deputati il 4 novembre 2020 ed \u00e8 poi approdata, sotto forma di disegno di legge, in Commissione Giustizia al Senato.<\/p>\n<p>Non \u00e8 la prima volta che il Parlamento italiano affronta il tema dell\u2019omotransfobia. Diverse volte in passato si tent\u00f2, senza successo, di approvare una legge contro i crimini e i discorsi d\u2019odio di matrice omotransfobica, con le proposte e i disegni di legge Vendola (1996), Grillini (2002 e 2006), Di Pietro (2009), Concia (2009 e 2011) e Scalfarotto (2013). Molti di questi progetti normativi caddero sotto la scure del voto parlamentare sulle pregiudiziali di costituzionalit\u00e0, spesso utilizzate in modo strumentale da forze politiche ostili al riconoscimento di tutele per le persone LGBTI+<\/p>\n<p>Nel frattempo, numerosi Stati in Europa e nel mondo si sono dotati di una <strong>tutela penale rafforzata a difesa dell\u2019orientamento sessuale<\/strong> (Albania, Andorra, Argentina, Austria, Belgio, Bosnia, Canada, Cipro, Colombia, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Monaco, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Ungheria) <strong>e dell\u2019identit\u00e0 di genere<\/strong> (Albania, Argentina, Belgio, Bosnia, Canada, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Islanda, Kosovo, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Serbia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Ungheria). Vi sono poi Stati, come il Brasile, in cui le leggi contro i crimini o i discorsi d\u2019odio di matrice etnico-razziale vengono estese dalla giurisprudenza anche ai reati motivati da fattori legati alla sfera sessuale della vittima.<\/p>\n<p>Sono dunque in molti a chiedersi se in Italia i tempi siano finalmente maturi per l\u2019approvazione di questa legge, che rispetto al passato presenta la novit\u00e0 di una tutela estesa anche al sesso, al genere e \u2013 grazie all\u2019approvazione dell\u2019emendamento Noja \u2013 alla disabilit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Cosa prevede il ddl Zan?<\/strong><\/p>\n<p>Il ddl Zan \u00e8 costituito da un testo molto breve, composto di soli dieci articoli e idealmente scomponibile in <strong>due parti<\/strong>.<\/p>\n<p>La prima parte (artt. 1 &#8211; 6) \u00e8 dedicata alle disposizioni di natura penale-repressiva, con cui si intende colmare la <em>lacuna legis<\/em> attualmente esistente nella disciplina italiana contro i crimini d\u2019odio, mediante l\u2019estensione di una tutela penale rafforzata (attualmente riferita alle sole discriminazioni per razza, etnia, nazionalit\u00e0 e religione) ai profili identitari del sesso, del genere, dell\u2019orientamento sessuale, dell\u2019identit\u00e0 di genere e della disabilit\u00e0.<\/p>\n<p>La seconda parte (artt. 7 &#8211; 10) contiene invece disposizioni di natura propositiva, finalizzate a perseguire il fine della prevenzione dei fenomeni di violenza e discriminazione mediante azioni istituzionali, interventi educativi e attivit\u00e0 di promozione sociale e culturale.<\/p>\n<p><strong>Art. 1<\/strong><\/p>\n<p><strong>(Definizioni)<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><em>Ai fini della presente legge: <\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; <\/em><\/p>\n<p><em>b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; <\/em><\/p>\n<p><em>c) per orientamento sessuale si intende l&#8217;attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; <\/em><\/p>\n<p><em>d) per identit\u00e0 di genere si intende l&#8217;identificazione percepita e manifestata di s\u00e9 in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall&#8217;aver concluso un percorso di transizione<\/em><\/p>\n<p>L\u2019inserimento delle definizioni di sesso, genere, orientamento sessuale e identit\u00e0 di genere (assenti nell\u2019originario testo unificato presentato alla Camera) deriva dall\u2019approvazione dell\u2019emendamento Annibali, finalizzato ad accogliere la richiesta, proveniente dalla Commissione Affari Costituzionali e dal Comitato per la Legislazione, di dotare di maggiore <strong>determinatezza<\/strong> i \u201cfattori di rischio\u201d a cui la legge vorrebbe estendere la tutela penale.<\/p>\n<p>Le ragioni della scelta sono in realt\u00e0 di natura prevalentemente politica, considerato che &#8211; sotto il profilo giuridico &#8211; non si avverte alcuna reale necessit\u00e0 di inserimento delle definizioni. Innanzitutto, perch\u00e9 qualsiasi definizione legislativa sconta il rischio di risultare impropria per eccesso, per difetto o per imprecisione (a ci\u00f2 allude il brocardo \u201c<em>omnis definitio in iure periculosa<\/em>\u201d); inoltre, le parole \u201csesso\u201d, \u201cgenere\u201d, \u201corientamento sessuale\u201d e \u201cidentit\u00e0 di genere\u201d costituiscono, nel linguaggio penalistico, <em>elementi normativi extragiuridici<\/em> &#8211; al pari delle parole \u201crazza\u201d, \u201cetnia\u201d, \u201cnazionalit\u00e0\u201d e \u201creligione\u201d &#8211; il cui significato viene gi\u00e0 da decenni agevolmente ricavato, da parte della giurisprudenza, dalle scienze psico-sociali, nonch\u00e9 dall\u2019esperienza comune e dal linguaggio corrente.<\/p>\n<p>In ogni caso, non resta che prendere atto della scelta del legislatore. Le definizioni adottate, nel complesso soddisfacenti seppur formulate in modo essenziale, se non altro hanno avuto il pregio di permettere alla proposta di legge di superare, senza particolari ostacoli, le pregiudiziali di costituzionalit\u00e0 della Camera.<\/p>\n<p>A scanso di equivoci, va sottolineato come le definizioni di \u201csesso\u201d, \u201cgenere\u201d, \u201corientamento sessuale\u201d e \u201cidentit\u00e0 di genere\u201d abbiano una valenza limitata al ddl Zan (come emerge dalla formula \u201c<em>ai fini della presente legge<\/em>\u201d) allo scopo di soddisfare esigenze di precisione, determinatezza e tassativit\u00e0 proprie del diritto penale. Appaiono quindi fuori luogo le preoccupazioni di chi teme che le stesse possano imporsi come vincolanti in settori normativi extrapenali.<\/p>\n<p><strong>Art. 2<\/strong><\/p>\n<p><strong>(Modifiche all&#8217;articolo 604-<em>bis<\/em> del codice penale)<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><em>All&#8217;articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: <\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>a) al primo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: \u00aboppure fondati sul sesso, sul genere, sull&#8217;orientamento sessuale, sull&#8217;identit\u00e0 di genere o sulla disabilit\u00e0\u00bb; <\/em><\/p>\n<p><em>b) al primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: \u00aboppure fondati sul sesso, sul genere, sull&#8217;orientamento sessuale, sull&#8217;identit\u00e0 di genere o sulla disabilit\u00e0\u00bb; <\/em><\/p>\n<p><em>c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: \u00aboppure fondati sul sesso, sul genere, sull&#8217;orientamento sessuale, sull&#8217;identit\u00e0 di genere o sulla disabilit\u00e0\u00bb; <\/em><\/p>\n<p><em>d) la rubrica \u00e8 sostituita dalla seguente: \u00abPropaganda di idee fondate sulla superiorit\u00e0 o sull&#8217;odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull&#8217;orientamento sessuale, sull&#8217;identit\u00e0 di genere o sulla disabilit\u00e0\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>Nell\u2019ordinamento italiano la legislazione contro i crimini e i discorsi d\u2019odio risale alla c.d. Legge Reale (L. 654\/1975), che in attuazione della Convenzione di New York del 1966 ha introdotto norme penali volte a contrastare i fenomeni di razzismo. Tale disciplina \u00e8 stata modificata a pi\u00f9 riprese nel corso degli anni ed \u00e8 stata integrata &#8211; con l\u2019estensione della tutela al fattore della religione &#8211; dalla c.d. Legge Mancino (D.L. 122\/1993, convertito con modificazioni nella L. 205\/1993), per poi essere trasfusa nel codice penale agli artt. 604-<em>bis<\/em> e 604-<em>ter<\/em>, nella nuova sezione rubricata \u201cDelitti contro l\u2019eguaglianza\u201d, in virt\u00f9 della riserva di codice recata dal D.Lgs. 21\/2018.<\/p>\n<p>Attualmente, l\u2019art. 604-<em>bis<\/em> c.p. prevede diverse fattispecie autonome di reato, che puniscono la <strong>propaganda di idee <\/strong>fondate sulla superiorit\u00e0 o sull&#8217;odio razziale o etnico; la <strong>discriminazione<\/strong> e l\u2019<strong>istigazione alla discriminazione <\/strong>per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; la <strong>violenza<\/strong>, l\u2019<strong>istigazione alla violenza <\/strong>e la <strong>provocazione alla violenza<\/strong>, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; la <strong>promozione, direzione o partecipazione ad organizzazioni<\/strong> aventi tra i propri scopi l&#8217;incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.<\/p>\n<p>L\u2019art. 604-<em>ter<\/em> c.p. prevede invece una specifica <strong>circostanza<\/strong> <strong>aggravante<\/strong> \u201c<em>per i reati <\/em>[\u2026] <em>commessi per finalit\u00e0 di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso<\/em>\u201d<\/p>\n<p>Gli articoli 2 e 3 del ddl Zan intervengono sulla pluridecennale normativa italiana in materia di crimini d\u2019odio, estendendo le fattispecie incriminatrici dell\u2019art. 604-<em>bis<\/em> c.p. e l\u2019aggravante dell\u2019art. 604-<em>ter<\/em> c.p. (che attualmente riguardano solo la razza, la nazionalit\u00e0, l\u2019etnia e la religione della vittima) ad altre dimensioni della personalit\u00e0 umana, quali il sesso, il genere, l\u2019orientamento sessuale, l\u2019identit\u00e0 di genere e la disabilit\u00e0. Ci\u00f2 sulla base della considerazione che le violenze e le discriminazioni legate alla sfera sessuale e alla disabilit\u00e0, al pari di quelle razziste o motivate dall\u2019odio religioso, rappresentano un fenomeno strutturale e particolarmente allarmante all\u2019interno della nostra societ\u00e0 e richiedono, pertanto, una reazione sanzionatoria adeguata da parte dell\u2019ordinamento.<\/p>\n<p>Con la previsione di uno specifico reato e di una specifica aggravante, dotati di maggiore afflittivit\u00e0 rispetto alle ipotesi comuni, \u00e8 inoltre possibile esercitare un\u2019effettiva deterrenza in relazione a quelle microaggressioni sistematiche (percosse, minacce, danneggiamento, etc.), motivate dall\u2019identit\u00e0 sessuale o dalla disabilit\u00e0 della vittima, rispetto alle quali le fattispecie attuali &#8211; quand\u2019anche aggravate &#8211; si rivelano del tutto insufficienti, prevedendo le stesse un massimo edittale di pena estremamente irrisorio.<\/p>\n<p>\u00c8 importante sottolineare che il ddl Zan <strong>non estende<\/strong> ai nuovi fattori di discriminazione <strong>la fattispecie di propaganda di idee<\/strong> (definita dalla Corte di Cassazione come qualsiasi \u201c<em>divulgazione di opinioni finalizzata ad\u00a0influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico\u00a0ed a raccogliere adesioni<\/em>\u201d), ponendosi cos\u00ec nel solco della Legge Mancino, che nel 1993 escluse la propaganda di idee (allora \u201cdiffusione di idee\u201d) dall\u2019estensione normativa della Legge Reale al fattore della religione.<\/p>\n<p>La propaganda di idee, pur non essendo mai stata dichiarata incostituzionale, \u00e8 da sempre fattispecie sospetta di incostituzionalit\u00e0, in quanto &#8216;reato di pericolo astratto&#8217; che punisce l\u2019esternazione pubblica di un mero convincimento, per quanto riprovevole.<\/p>\n<p>La propaganda di idee, dunque, \u00e8 e continuer\u00e0 ad essere punita solo nelle ipotesi di propaganda razzista, cosicch\u00e9 affermazioni come quelle a sostegno dell\u2019unicit\u00e0 del modello familiare tradizionale o contrarie alle adozioni da parte di coppie omosessuali non saranno in alcun modo passibili di sanzione penale (contrariamente a quanto vorrebbero far credere alcuni soggetti disinformati o in malafede).<\/p>\n<p>Ad essere sanzionata sarebbe la diversa ipotesi di <strong>istigazione<\/strong> (alla discriminazione o alla violenza) per motivi di sesso, genere, orientamento sessuale, identit\u00e0 di genere o disabilit\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019istigazione, a differenza della propaganda, \u00e8 un &#8216;reato di pericolo concreto&#8217; che richiede i requisiti della <strong>fattivit\u00e0<\/strong> e della <strong>concretezza<\/strong>, ossia l\u2019accertamento di uno stretto nesso di consequenzialit\u00e0 ipotetica tra le parole e gli atti violenti o discriminatori. In altre parole, l\u2019istigazione presuppone l\u2019idoneit\u00e0 dell\u2019invito discriminatorio o violento ad essere recepito e tradotto in azione dai destinatari (ad esempio, il presidente di un\u2019associazione di ristoratori che esorti gli associati a rifiutare l\u2019ingresso nei propri locali a coppie omosessuali).<\/p>\n<p>La Cassazione (Cass. n. 31655\/2001) ha negato che il reato di istigazione a compiere atti di discriminazione contrasti con il diritto di libera manifestazione del pensiero previsto dall\u2019art. 21 Cost., poich\u00e9 \u201c<em>l&#8217;incitamento ha un contenuto fattivo di istigazione ad una condotta, quanto meno intesa come comportamento generale, e realizza un <\/em>quid pluris<em> rispetto ad una manifestazione di opinioni, ragionamenti o convincimenti personali<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>A legittimare e a suggerire l\u2019incriminazione dell\u2019istigazione omotransfobica vengono inoltre in rilievo diversi atti di\u00a0<em>soft law<\/em>. Si pensi, ad esempio, alla Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla tabella di marcia dell\u2019UE contro l\u2019omofobia e la discriminazione legata all\u2019orientamento sessuale e all\u2019identit\u00e0 di genere, secondo cui \u201c<em>gli Stati membri dovrebbero\u00a0<\/em>[\u2026]<em>\u00a0adottare legislazioni penali che vietino l\u2019istigazione all\u2019odio sulla base dell\u2019orientamento sessuale e dell\u2019identit\u00e0 di genere<\/em>\u201d; oppure alla <em>LGBTIQ Equality Strategy 2020 \u2013 2025<\/em> della Commissione europea, avente tra i suoi fini anche quello di aggiungere i crimini e i discorsi d\u2019odio contro le persone LGBTIQ all\u2019elenco dei c.d. \u201ceurocrimini\u201d di cui all\u2019art. 83 TFUE. Si tratta di quei reati \u2013 espressione di una sorta di diritto penale minimo europeo \u2013 che tutti gli Stati membri dovrebbero introdurre nei rispettivi ordinamenti al fine di contrastare su basi comuni determinati fenomeni criminosi di rilevanza transnazionale.<\/p>\n<p>\u00c8 quindi di lampante evidenza che l\u2019istigazione non integri un reato di opinione, trattandosi invece di una fattispecie che realizza un legittimo bilanciamento tra la libert\u00e0 di espressione e altri valori costituzionalmente tutelati (quali la dignit\u00e0 umana, la libert\u00e0 morale, l\u2019eguaglianza sostanziale, l\u2019onore e la reputazione).<\/p>\n<p>Infine, \u00e8 opportuno chiarire che, secondo la costante giurisprudenza sulle leggi Reale e Mancino, i reati di discriminazione e di istigazione alla discriminazione non si riferiscono a qualsiasi disparit\u00e0 di trattamento riservata a un soggetto in ragione delle caratteristiche protette dalla norma, ma <strong>solo<\/strong> a quei comportamenti che integrino una discriminazione in senso pregnante. Secondo la Corte di Cassazione, la discriminazione penalmente rilevante \u00e8 quella ricavabile, in primo luogo, dall\u2019art. 1 della Convenzione di New York contro il razzismo del 1966, ai sensi del quale costituisce discriminazione \u201c<em>ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza <\/em>[\u2026] <em>che abbia lo scopo o l&#8217;effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l&#8217;esercizio, in condizioni di parit\u00e0, dei diritti dell&#8217;uomo e delle libert\u00e0 fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica<\/em>\u201d (cfr. Cass. n. 42258\/2006).<\/p>\n<p>Diverse sentenze hanno poi affermato che la discriminazione penalmente rilevante debba presentare un <strong>dolo specifico<\/strong>, che sussiste solo nel caso in cui l&#8217;agente operi con la precisa finalit\u00e0 di \u201c<em>offendere la dignit\u00e0 e l&#8217;incolumit\u00e0 della vittima in considerazione di fattori etnici, religiosi o razziali<\/em>\u201d (v. Cass. n. 7421\/2002).<\/p>\n<p>Non si pu\u00f2, peraltro, ignorare che la nozione di discriminazione \u00e8 ulteriormente circoscritta dall\u2019applicazione del <strong>principio di offensivit\u00e0 in concreto <\/strong>(<em>nullum crimen sine iniuria<\/em>), in base al quale non risulta punibile una discriminazione innocua, ossia non concretamente offensiva del bene giuridico tutelato dalla norma.<\/p>\n<div id=\"attachment_4328\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-4328\" class=\"wp-image-4328 size-medium\" src=\"https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/WhatsApp-Image-2021-05-10-at-12.44.04-300x225.jpeg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/WhatsApp-Image-2021-05-10-at-12.44.04-300x225.jpeg 300w, https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/WhatsApp-Image-2021-05-10-at-12.44.04-768x576.jpeg 768w, https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/WhatsApp-Image-2021-05-10-at-12.44.04-1024x768.jpeg 1024w, https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/WhatsApp-Image-2021-05-10-at-12.44.04.jpeg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><p id=\"caption-attachment-4328\" class=\"wp-caption-text\">Manifestazione a favore del DDL Zan a Bergamo lo scorso 8 maggio.<\/p><\/div>\n<p><strong>Art. 3<\/strong><\/p>\n<p><strong>(Modifica all&#8217;articolo 604-<em>ter<\/em> del codice penale<\/strong><\/p>\n<p><em>1.All&#8217;articolo 604-ter, primo comma, del codice penale, dopo le parole: \u00ab o religioso, \u00bb sono inserite le seguenti: \u00ab oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull&#8217;orientamento sessuale, sull&#8217;identit\u00e0 di genere o sulla disabilit\u00e0,\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>Analogamente a quanto previsto dall\u2019art. 2 per le fattispecie autonome di reato dell\u2019art. 604-<em>bis<\/em> c.p., l\u2019art. 3 del ddl Zan prevede l\u2019estensione della circostanza aggravante dell\u2019art. 604-<em>ter<\/em> c.p. ai fattori di rischio legati alla sfera sessuale e alla disabilit\u00e0. L\u2019aggravante, cos\u00ec integrata, stabilirebbe che \u201c<em>per i reati punibili con pena diversa da quella dell&#8217;ergastolo commessi per finalit\u00e0 di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, <strong>oppure fondati sul sesso, sul genere, sull\u2019orientamento sessuale, sull\u2019identit\u00e0 di genere o sulla disabilit\u00e0<\/strong>, ovvero al fine di agevolare l&#8217;attivit\u00e0 di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalit\u00e0 la pena \u00e8 aumentata fino alla met\u00e0<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><strong>Una critica mossa di frequente al ddl \u00e8 quella per cui gli strumenti gi\u00e0 attualmente previsti dalla legge sarebbero di per s\u00e9 sufficienti a prevenire e a reprimere i crimini d\u2019odio di matrice misogina, abilista e omolesbobitransfobica<\/strong>. Uno di questi strumenti sarebbe costituito dall\u2019aggravante dei motivi futili o abietti (art. 61, n. 1, c.p.).<\/p>\n<p>La critica non coglie nel segno.<\/p>\n<p>L\u2019<strong>aggravante<\/strong> di discriminazione dell\u2019art. 604-<em>ter<\/em> c.p. (attualmente applicabile solo alla razza, all\u2019etnia, alla nazionalit\u00e0 e alla religione) \u00e8 pi\u00f9 afflittiva rispetto all\u2019aggravante dei motivi futili o abietti. Si tratta infatti di un\u2019aggravante che il giudice applica <strong>obbligatoriamente<\/strong> senza particolari margini di discrezionalit\u00e0 (al contrario, la futilit\u00e0 o l\u2019abiezione dei motivi sono concetti ampiamente valutativi); \u00e8 un\u2019aggravante <strong>ad effetto speciale<\/strong> (l\u2019aumento di pena non \u00e8 di un terzo, ma fino alla met\u00e0, con tutta una serie di conseguenze indirette come l\u2019allungamento del termine di prescrizione); \u00e8 un\u2019aggravante <strong>privilegiata<\/strong> (a differenza dei motivi futili o abietti, il giudice \u00e8 obbligato ad applicarla senza poterla \u201cneutralizzare\u201d ritenendo prevalenti o equivalenti eventuali circostanze attenuanti nell\u2019ambito del c.d. giudizio di bilanciamento <em>ex<\/em> art. 69 c.p.). Inoltre, ai crimini d\u2019odio di cui agli artt. 604-<em>bis<\/em> e 604-<em>ter<\/em> c.p. sono applicabili diverse <strong>sanzioni accessorie<\/strong> (ad esempio l\u2019attivit\u00e0 non retribuita a favore della collettivit\u00e0), che non risultano invece applicabili ai reati aggravati dai motivi abietti o futili.<\/p>\n<p>La scelta di prevedere una pi\u00f9 severa disciplina <em>ad hoc<\/em> per i crimini d\u2019odio non \u00e8 frutto di una deriva populista del diritto penale, ma si basa al contrario su solide fondamenta dogmatiche e di politica criminale.<\/p>\n<p>Il maggior rigore punitivo che viene riservato ai crimini d\u2019odio risiede sia nella loro maggior riprovevolezza soggettiva (<strong>si aggredisce un soggetto per quello che \u00e8, non per quello che fa o per via di altre circostanze<\/strong>), sia nella loro maggiore offensivit\u00e0. Oltre alla vittima principale, infatti, risultano offesi dal reato anche tutti coloro che presentano la medesima \u201ccaratteristica ascrittiva\u201d, rispetto ai quali il crimine d\u2019odio costituisce una sorta di messaggio minaccioso e intimidatorio (la letteratura criminologica parla infatti di <em>message crimes<\/em>).<\/p>\n<p>Anche in questo caso, il ddl Zan intende quindi colmare una lacuna di legge, apparendo ingiustificato riservare ai crimini d\u2019odio fondati sulla sfera sessuale o sulla disabilit\u00e0 della vittima un trattamento sanzionatorio pi\u00f9 mite rispetto ai crimini d\u2019odio di matrice razziale e religiosa. Attualmente, un crimine d\u2019odio perpetrato per motivi di sesso, genere, orientamento sessuale, identit\u00e0 di genere o disabilit\u00e0 risulta sanzionabile alla stregua di un\u2019aggressione motivata dalla lite per un parcheggio o per una rivalit\u00e0 calcistica (classici casi in cui viene riconosciuta l\u2019aggravante dei motivi abietti o futili di cui all\u2019art. 61, n.1, c.p.).<\/p>\n<p>Vi \u00e8 poi chi ha osservato, sotto un profilo linguistico e culturale, che nominare legislativamente un fenomeno sociale poco percepito, ma dannoso ed estremamente diffuso, quale quello delle discriminazioni sessuali e abiliste, consente alla collettivit\u00e0 di riconoscerlo e di affrontarlo con maggiore efficacia nella sua <strong>specificit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p>Infatti, se \u00e8 vero che in uno Stato liberaldemocratico il diritto penale non dovrebbe mai assumere una valenza simbolica o pedagogica, \u00e8 altrettanto vero che lo stesso presenta l\u2019indefettibile funzione di orientare i comportamenti umani mediante l\u2019indicazione delle condotte connotate da maggior disvalore.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 4<\/strong><\/p>\n<p><strong>(Pluralismo delle idee e libert\u00e0 delle scelte)<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><em>Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonch\u00e9 le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libert\u00e0 delle scelte, purch\u00e9 non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019articolo 4 contiene la c.d. <strong>clausola \u201csalva-idee\u201d<\/strong>, derivante dal compromesso raggiunto dalle forze politiche sull\u2019emendamento Costa, riformulato rispetto alla versione originaria (che ricalcava l\u2019emendamento Verini al ddl Scalfarotto).<\/p>\n<p>La clausola rimarca l\u2019intangibilit\u00e0 della libert\u00e0 di espressione del pensiero sancita dall\u2019art. 21 Cost., purch\u00e9 l\u2019esercizio della stessa non sfoci in condotte abusive che provochino la concreta messa in pericolo di altri beni costituzionalmente rilevanti, quali l\u2019integrit\u00e0 fisica, la libert\u00e0 morale, l\u2019eguaglianza o la dignit\u00e0 umana. In particolare, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u2019uomo \u00e8 costante nell\u2019affermare la possibilit\u00e0 per gli Stati del Consiglio d\u2019Europa di ricercare un bilanciamento tra libert\u00e0 di espressione e altri diritti fondamentali, sanzionando penalmente il discorso discriminatorio nei confronti di un gruppo sociale (quale quello delle persone omosessuali), attuato in modo irresponsabile, incontinente e lesivo dell\u2019altrui dignit\u00e0 (v. la sentenza della Corte europea dei diritti dell\u2019uomo <em>Vejdeland ed altri c. Svezia<\/em> del 9 febbraio 2012 e da ultimo la sentenza <em>Lilliendahl c. Islanda<\/em> dell\u201911 giugno 2020).<\/p>\n<p>La clausola \u201csalva-idee\u201d riecheggia le clausole previste a tutela della libert\u00e0 di espressione dalle legislazioni contro i crimini d\u2019odio di alcuni ordinamenti di <em>common law<\/em> (Australia, <em>Part<\/em> IIA, <em>Section<\/em> 18D, del <em>Racial Discrimination Act<\/em> del 1975; Regno Unito, <em>Section<\/em> 29JA del <em>Public Order Act<\/em> del 1986; Stati Uniti, S.909 &#8211; <em>Matthew Shepard Hate Crimes Prevention Act<\/em> del 2009, Sec. 10. (4)), in cui \u00e8 particolarmente sentita la necessit\u00e0 di salvaguardare la libert\u00e0 di espressione del pensiero. Tuttavia, non sempre necessario o felice si rivela il trapianto normativo di istituti giuridici da ordinamenti di <em>common law<\/em> ad ordinamenti, come il nostro, di <em>civil law<\/em> (e viceversa).<\/p>\n<p>A ben vedere, infatti, si tratta di una clausola superflua, giacch\u00e9 nel nostro ordinamento non vi \u00e8 alcun bisogno che una legge ordinaria ribadisca la salvaguardia di una libert\u00e0 fondamentale gi\u00e0 garantita dalla Costituzione e dalle fonti internazionali e sovranazionali, quale la libert\u00e0 di espressione. Infatti, nessuna clausola \u201csalva-idee\u201d \u00e8 stata prevista dalle leggi Reale e Mancino per la diffusione\/propaganda di idee, l\u2019incitamento\/istigazione e la discriminazione di matrice razziale o religiosa.<\/p>\n<p>Il fatto che la Corte di Cassazione (v. Cass. nn. 31655\/2001 e \u00a037581\/2008), pur in assenza di una clausola siffatta, abbia pi\u00f9 volte dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale relative a quelle fattispecie in ordine alla presunta violazione della libert\u00e0 di espressione \u2013 senza che in quarantasei anni la Corte costituzionale sia mai stata chiamata a pronunciarsi \u2013 \u00e8 la pi\u00f9 lampante dimostrazione dell\u2019inutilit\u00e0 dell\u2019articolo 4.<\/p>\n<p>A ci\u00f2 si aggiunga che, come gi\u00e0 evidenziato, il ddl Zan non estende ai nuovi fattori di rischio il reato di propaganda di idee, l\u2019unico rispetto al quale si potrebbe realmente porre un problema di compressione della libert\u00e0 di espressione<\/p>\n<p>La formulazione letterale della disposizione, peraltro, non rende affatto agevole l\u2019inquadramento dogmatico della stessa: si potrebbe sostenere che si tratti di una <strong>causa di esclusione della tipicit\u00e0<\/strong> oppure di una causa di giustificazione (mentre sembra pi\u00f9 difficile ritenere che si tratti di una scusante, fondata sull\u2019inesigibilit\u00e0 della condotta alternativa lecita, o di una causa di non punibilit\u00e0 in senso stretto, fondata su ragioni di opportunit\u00e0). In realt\u00e0 questa difficolt\u00e0 qualificatoria non sorprende, se si pensa che la clausola \u201csalva-idee\u201d \u00e8 probabilmente ispirata alle omologhe disposizioni anglosassoni, appartenenti a una tradizione giuridica che si discosta ampiamente dalle nostre categorie.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 verosimilmente, all\u2019interno del nostro ordinamento la disposizione dell\u2019articolo 4 non presenta un carattere innovativo, avendo al contrario <strong>natura meramente ricognitiva e riassuntiva di princ\u00ecpi<\/strong> costantemente ricavati in via interpretativa dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale. La funzione della clausola \u201csalva-idee\u201d \u00e8 dunque eminentemente politica, essendo volta a fornire rassicurazioni a quella parte dell\u2019elettorato che nutre infondati timori relativi a una possibile strumentalizzazione censoria dei delitti contro l\u2019eguaglianza.<\/p>\n<p>Eppure, nonostante la presenza di una clausola tanto ridondante quanto eloquente in ordine alla tutela della libert\u00e0 di espressione, sono ancora molte e insistenti le voci allarmistiche che, in modo del tutto infondato, sostengono che la legge Zan finir\u00e0 per essere una legge-bavaglio per tutti coloro che non si sottomettono ad una fantasiosa dittatura del \u201cpensiero unico\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 5<\/strong><\/p>\n<p><strong>(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><em>Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>a) all&#8217;articolo 1: <\/em><\/p>\n<p><em>1) al comma 1-bis, alinea, le parole: \u00ab reati previsti dall&#8217;articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 \u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00ab delitti di cui all&#8217;articolo 604-bis del codice penale ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all&#8217;articolo 604-ter del medesimo codice \u00bb; <\/em><\/p>\n<p><em>2) il comma 1-ter \u00e8 sostituito dal seguente: <\/em><\/p>\n<p><em>\u00ab 1-ter. Nel caso di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1-bis, la sospensione condizionale della pena pu\u00f2 essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un&#8217;attivit\u00e0 non retribuita a favore della collettivit\u00e0 secondo quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies. Per i medesimi delitti, nei casi di richiesta dell&#8217;imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per lavoro di pubblica utilit\u00e0 si intende quanto previsto dai commi 1- quater, 1-quinquies e 1-sexies \u00bb; <\/em><\/p>\n<p><em>3) al comma 1-quater: <\/em><\/p>\n<p><em>3.1) le parole: \u00ab , da svolgersi al termine dell&#8217;espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere \u00bb sono sostituite dalla seguente: \u00ab \u00e8 \u00bb; <\/em><\/p>\n<p><em>3.2) dopo la parola: \u00ab giudice \u00bb sono inserite le seguenti: \u00ab , tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta,\u00bb; <\/em><\/p>\n<p><em>4) al comma 1-quinquies, le parole: \u00ab o degli extracomunitari \u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00ab , degli stranieri o a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all&#8217;articolo 604-bis del codice penale \u00bb;<\/em><\/p>\n<p><em>5) alla rubrica, dopo la parola: \u00ab religiosi \u00bb sono inserite le seguenti: \u00ab o fondati sul sesso, sul genere, sull&#8217;orientamento sessuale, sull&#8217;identit\u00e0 di genere o sulla disabilit\u00e0 \u00bb;<\/em><\/p>\n<p><em>b) al titolo, le parole: \u00ab e religiosa \u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00ab , religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull&#8217;orientamento sessuale, sull&#8217;identit\u00e0 di genere o sulla disabilit\u00e0 \u00bb.<\/em><\/p>\n<p><em>2.Dall&#8217;attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.<\/em><\/p>\n<p><em>3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, le modalit\u00e0 di svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 non retribuita a favore della collettivit\u00e0, di cui all&#8217;articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.<\/em><\/p>\n<p>L\u2019articolo 5 svolge una funzione di coordinamento legislativo tra le disposizioni tuttora vigenti della Legge Mancino (D.L. 122\/1993, convertito con modificazioni nella L. 205\/1993) e le nuove disposizioni del codice penale (introdotte con la riserva di codice del 2018), sostituendo il rinvio normativo alla Legge Reale (L. 654\/1975) con un rinvio alle corrispondenti disposizioni \u201ctrapiantate\u201d agli artt. 604-<em>bis<\/em> e 604-<em>ter<\/em> c.p. dal D.Lgs. 21\/2018.<\/p>\n<p>Non introduce, dunque, alcuna novit\u00e0 se non quella di cui diremo appresso.<\/p>\n<p>Il rinvio ai nuovi articoli del codice penale, che risulterebbero ampliati dall\u2019approvazione della legge Zan, avrebbe l\u2019effetto di determinare l\u2019estensione delle <strong>pene accessorie<\/strong>, previste dalla Legge Mancino per gli autori di crimini d\u2019odio aventi matrice razziale e religiosa, anche agli autori dei reati fondati sul sesso, sul genere, sull\u2019orientamento sessuale, sull\u2019identit\u00e0 di genere e sulla disabilit\u00e0 della vittima.<\/p>\n<p>Le pene accessorie, applicabili dal giudice facoltativamente a fini rieducativi o preventivi, possono consistere \u2013 alternativamente o cumulativamente \u2013 in un\u2019<strong>attivit\u00e0 non retribuita a favore della collettivit\u00e0 <\/strong>per finalit\u00e0 sociali o di pubblica utilit\u00e0; nell\u2019<strong>obbligo di rientro domiciliare <\/strong>entro una certa ora; nella <strong>sospensione della patente di guida o del passaporto<\/strong>; nel <strong>divieto di partecipare<\/strong>, in qualsiasi forma, <strong>ad attivit\u00e0 di propaganda elettorale<\/strong>.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda, in particolare, la prestazione di un&#8217;attivit\u00e0 non retribuita a favore della collettivit\u00e0, viene previsto che la stessa possa costituire condizione \u2013 se il condannato non si oppone \u2013 per la concessione sospensione condizionale della pena. Ed \u00e8 questa l\u2019unica novit\u00e0 introdotta, in punto, dal ddl Zan.<\/p>\n<p>Viene inoltre stabilito che, in caso di richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, il lavoro di pubblica utilit\u00e0 svolto dall\u2019imputato debba consistere nelle attivit\u00e0 non retribuite a favore della collettivit\u00e0 descritte all\u2019art. 1, comma 1-<em>quinquies<\/em>, della Legge Mancino. Tali attivit\u00e0 vengono integrate dall\u2019art. 5 del ddl Zan in modo da ricomprendervi anche quelle svolte \u201c<em>a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all&#8217;articolo 604-<\/em>bis<em> del codice penale<\/em>\u201d (ossia quelle che si occupano di contrasto alla violenza di genere, abilista e omolesbobitransfobica), in un\u2019evidente prospettiva di rieducazione del reo e di giustizia riparativa. Le specifiche modalit\u00e0 di svolgimento di tali attivit\u00e0 vengono demandate ad un apposito decreto ministeriale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 6<\/strong><\/p>\n<p><strong>(Modifica all&#8217;articolo 90-quater del codice di procedura penale)<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><em>All&#8217;articolo 90-quater, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: \u00ab odio razziale \u00bb sono inserite le seguenti: \u00ab o fondato sul sesso, sul genere, sull&#8217;orientamento sessuale o sull&#8217;identit\u00e0 di genere \u00bb.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019articolo 6 del ddl Zan modifica l\u2019articolo 90-quater c.p.p., estendendo la qualifica di persona in condizione di particolare vulnerabilit\u00e0, gi\u00e0 presente nel nostro ordinamento, anche alle vittime di reato motivato dal sesso, dal genere, dall\u2019orientamento sessuale, dall\u2019identit\u00e0 di genere o dalla disabilit\u00e0. Ci\u00f2 comporterebbe l\u2019obbligo per l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria di adottare a tutela delle stesse una serie di misure garantistiche nell\u2019assunzione delle sommarie informazioni e delle prove testimoniali (artt. 190-<em>bis<\/em>, 351, 362, 498, comma 4-quater, c.p.p.), volte ad assicurare la convocazione della vittima solo in caso di reale necessit\u00e0, l\u2019assenza di contatti tra la vittima e l\u2019indagato, il ricorso a professionisti esperti nelle scienze psico-sociali, l\u2019adozione di modalit\u00e0 protette nell\u2019esame e nel controesame (ad esempio, l\u2019utilizzo di un paravento o di un vetro a specchio).<\/p>\n<p>\u00c8 prevista altres\u00ec la possibilit\u00e0 di procedere all\u2019assunzione della testimonianza mediante incidente probatorio (art. 392, comma 1-<em>bis<\/em> e art. 398, comma 5-<em>bis<\/em>, c.p.p.) anche in luogo diverso dal tribunale, ad esempio presso strutture di assistenza o l\u2019abitazione della persona interessata all\u2019assunzione della prova.<\/p>\n<p>La modifica all\u2019art. 90-quater c.p.p. si pone in linea con quanto previsto dalla Direttiva 2012\/29\/UE (c.d. \u201cDirettiva vittime\u201d), che oltre a riconoscere la particolare condizione di vulnerabilit\u00e0 delle vittime di reato per motivi di sesso, orientamento sessuale, identit\u00e0 di genere, ruolo di genere e disabilit\u00e0, prescrive agli Stati l\u2019adozione di <strong>misure idonee ad evitare il rischio di vittimizzazione secondaria, di vittimizzazione ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni<\/strong> ai danni della persona offesa. Per \u201cvittimizzazione secondaria\u201d, in particolare, si intende la sottoposizione della vittima ad una nuova ed ulteriore violenza rispetto a quella del reato, di natura psicologica e sociale, da parte dei soggetti coinvolti a vario titolo nell\u2019accertamento o nella cronaca del reato (magistratura, avvocatura, polizia, medici, periti e consulenti tecnici, giornalisti e media), che potrebbero adottare comportamenti di incredulit\u00e0, di diffidenza o di colpevolizzazione nei confronti della stessa oppure esporla all\u2019attenzione morbosa dell\u2019opinione pubblica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 7<\/strong><\/p>\n<p><strong>(Istituzione della Giornata nazionale contro l&#8217;omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia) <\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><em> La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro l&#8217;omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell&#8217;inclusione nonch\u00e9 di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall&#8217;orientamento sessuale e dall&#8217;identit\u00e0 di genere, in attuazione dei princ\u00ecpi di eguaglianza e di pari dignit\u00e0 sociale sanciti dalla Costituzione. <\/em><\/li>\n<li><em> La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell&#8217;orario di lavoro degli uffici pubblici n\u00e9, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. <\/em><\/li>\n<li><em> In occasione della Giornata nazionale contro l&#8217;omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalit\u00e0 di cui al comma 1. Le scuole, nel rispetto del piano triennale dell&#8217;offerta formativa di cui al comma 16 dell&#8217;articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsabilit\u00e0, nonch\u00e9 le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attivit\u00e0 di cui al precedente periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.<\/em><em>\u00a0<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019articolo 7 \u00e8 il primo dei quattro articoli del ddl Zan che, abbandonando le sponde del diritto penale, si occupano di predisporre azioni di prevenzione istituzionale e culturale.<\/p>\n<p>\u00c8 senz\u2019altro da apprezzare la previsione di azioni, di interventi e di politiche attive, complementari alla leva sanzionatoria penale, che abbiano la finalit\u00e0 di incidere positivamente sulla cultura del rispetto e della valorizzazione delle diversit\u00e0 nel nostro Paese.<\/p>\n<p>A questo scopo, viene innanzitutto proposta l\u2019istituzione della Giornata nazionale contro l&#8217;omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia per il 17 maggio di ogni anno, in corrispondenza con l\u2019omonima giornata mondiale (<em>International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia<\/em> \u2013 <em>IDAHOBIT<\/em>), che viene celebrata dal 2004 per commemorare la decisione del 17 maggio 1990 dell\u2019Organizzazione mondiale della sanit\u00e0 di rimuovere l&#8217;omosessualit\u00e0\u00a0dalla lista delle malattie mentali.<\/p>\n<p>La giornata nazionale avrebbe lo scopo di \u201c<strong><em>promuovere la cultura del rispetto e dell&#8217;inclusione nonch\u00e9 di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall&#8217;orientamento sessuale e dall&#8217;identit\u00e0 di genere<\/em><\/strong>\u201d, incentivando le pubbliche amministrazioni e le scuole ad organizzare attivit\u00e0 dedicate in occasione della ricorrenza<\/p>\n<p>Come emerge chiaramente dalla disposizione in esame, la Giornata nazionale non prevede alcun obbligo per gli enti destinatari, rappresentando tutt\u2019al pi\u00f9 un\u2019importante occasione di studio, approfondimento, informazione e sensibilizzazione, nonch\u00e9 di incontro, confronto e riflessione sui temi dell\u2019orientamento sessuale e dell\u2019identit\u00e0 di genere. Per quanto riguarda, nello specifico, il mondo della scuola, viene garantita e valorizzata l\u2019autonomia scolastica, cosicch\u00e9 le attivit\u00e0 relative alla Giornata nazionale non sarebbero imposte o \u201ccalate dall\u2019alto\u201d, ma si svolgerebbero \u201c<em>nel rispetto del piano triennale dell&#8217;offerta formativa [\u2026] e del patto educativo di corresponsabilit\u00e0<\/em>\u201d, con il consenso e il coinvolgimento dei principali attori del mondo della scuola: studenti, genitori e docenti.<\/p>\n<p>Non si comprende dunque in che modo si possa sostenere che un\u2019iniziativa avente il solo fine di garantire \u201c<em>l\u2019attuazione dei princ\u00ecpi di eguaglianza e di pari dignit\u00e0 sociale sanciti dalla Costituzione<\/em>\u201d, lasciando peraltro libera scelta a tutti i soggetti istituzionali interessati, possa essere accusata di imporre nelle scuole l\u2019inesistente \u201c<em>teoria gender<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Affermare che il ddl Zan obbligherebbe i bambini a vestirsi da femmina e le bambine a vestirsi da maschio, o che insegnerebbe agli adolescenti che non vi \u00e8 alcuna differenza tra i sessi, significa fare ricorso alla ben nota fallacia dell\u2019<strong>argomento fantoccio<\/strong> (<em>straw man argument<\/em>), per suscitare sentimenti di paura e di ostilit\u00e0 nell\u2019opinione pubblica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 8<\/strong><\/p>\n<p><strong>(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all&#8217;orientamento sessuale e all&#8217;identit\u00e0 di genere) <\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><em> All&#8217;articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: <\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00ab 2-bis. Nell&#8217;ambito delle competenze di cui al comma 2, l&#8217;ufficio elabora con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all&#8217;orientamento sessuale e all&#8217;identit\u00e0 di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l&#8217;individuazione di misure relative all&#8217;educazione e all&#8217;istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia \u00e8 elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull&#8217;orientamento sessuale e sull&#8217;identit\u00e0 di genere e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l&#8217;insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull&#8217;orientamento sessuale e sull&#8217;identit\u00e0 di genere. <\/em><\/p>\n<p><em>2-ter. All&#8217;attuazione delle misure e degli specifici interventi di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo del comma 2-bis, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica \u00bb.<\/em><\/p>\n<p>I decreti legislativi n. 215\/2003 e 216\/2003 costituiscono una parte fondamentale del <em>corpus<\/em> normativo del diritto antidiscriminatorio italiano. Il primo recepisce la direttiva 2000\/43\/CE per la parit\u00e0 di trattamento tra le persone in diversi ambiti (lavoro, istruzione, prestazioni sociali, assistenza sanitaria, accesso a beni e servizi, alloggio) senza discriminazioni per razza e origine etnica; il secondo \u00e8 attuativo della direttiva 2000\/78\/CE, sulla parit\u00e0 di trattamento nella pi\u00f9 limitata materia dell\u2019occupazione e delle condizioni di lavoro, senza discriminazioni dirette o indirette per religione, convinzioni personali, handicap, et\u00e0 e orientamento sessuale.<\/p>\n<p>Solo il D.Lgs. 215\/2003, tuttavia, istituisce un apposito ufficio ministeriale avente la funzione di garantire l\u2019effettiva e corretta applicazione delle norme antidiscriminatorie relative alla razza e all\u2019etnia e di promuovere le pari opportunit\u00e0 in tale ambito. Si tratta dell\u2019UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), incardinato presso il Dipartimento per le pari opportunit\u00e0 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.<\/p>\n<p>L\u2019art. 8 del ddl Zan interviene sull\u2019art. 7 del D.Lgs. 215\/2003, ampliando il novero delle competenze dell\u2019UNAR allo scopo di renderlo un ufficio che si occupi non solo di discriminazioni per razza ed etnia, ma anche di discriminazioni legate alla sfera sessuale. Si tratterebbe, a dire il vero, di sancire per legge la doverosit\u00e0 \u2013 sotto forma di strategia nazionale triennale \u2013 di un\u2019attivit\u00e0 di contrasto delle discriminazioni per orientamento sessuale e identit\u00e0 di genere che gi\u00e0 l\u2019UNAR, in attuazione della Raccomandazione CM\/Rec (2010)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d\u2019Europa, svolge da quasi un decennio (si pensi alla Strategia Nazionale LGBTI+ del 2013).<\/p>\n<p>Nell\u2019elaborazione della Strategia Nazionale, giocherebbero un ruolo fondamentale gli enti locali, le associazioni di categoria e il mondo dell\u2019associazionismo, che in qualit\u00e0 di soggetti che si trovano direttamente a contatto con i fenomeni di discriminazione dei rispettivi territori sarebbero chiamati a fornire un prezioso contributo nell\u2019ambito di una consultazione permanente promossa dall\u2019UNAR.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 8 precisa che il documento dovr\u00e0 contenere l\u2019indicazione di interventi e misure volti a contrastare le discriminazioni e le violenze per orientamento sessuale e identit\u00e0 di genere in diversi ambiti della vita sociale, quali l\u2019educazione, l&#8217;istruzione, il lavoro, la sicurezza, le carceri, la comunicazione e i media.<\/p>\n<div id=\"attachment_4329\" style=\"width: 235px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-4329\" class=\"wp-image-4329 size-medium\" src=\"https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/WhatsApp-Image-2021-05-10-at-12.43.14-225x300.jpeg\" alt=\"\" width=\"225\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/WhatsApp-Image-2021-05-10-at-12.43.14-225x300.jpeg 225w, https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/WhatsApp-Image-2021-05-10-at-12.43.14-768x1024.jpeg 768w, https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/WhatsApp-Image-2021-05-10-at-12.43.14.jpeg 1536w\" sizes=\"auto, (max-width: 225px) 100vw, 225px\" \/><p id=\"caption-attachment-4329\" class=\"wp-caption-text\">Manifestazione a favore del DDL Zan a Bergamo lo scorso 8 maggio.<\/p><\/div>\n<p><strong>Art. 9<\/strong><\/p>\n<p><strong>(Modifica all&#8217;articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall&#8217;orientamento sessuale o dall&#8217;identit\u00e0 di genere) <\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><em> All&#8217;articolo 105-quater, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: \u00ab di discriminazione o violenza fondata sull&#8217;orientamento sessuale o sull&#8217;identit\u00e0 di genere \u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00ab dei reati previsti dall&#8217;articolo 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull&#8217;orientamento sessuale o sull&#8217;identit\u00e0 di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all&#8217;articolo 604-ter del codice penale\u00bb.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019art. 105-<em>quater<\/em> del D.L. 34\/2020 (c.d. \u201cDecreto Rilancio\u201d) prevede un incremento pari a 4 milioni di euro del Fondo pari opportunit\u00e0 (a decorrere dal 2020), con vincolo di destinazione al finanziamento di politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all&#8217;orientamento sessuale e all&#8217;identit\u00e0 di genere e per il sostegno delle vittime; inoltre, anche a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 104\/2020 (c.d. \u201cDecreto Agosto\u201d), lo stesso istituisce centri contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identit\u00e0 di genere, i quali garantiscono alle vittime (o a soggetti vulnerabili per via del contesto sociale o familiare di appartenenza) adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto.<\/p>\n<p>La legge di conversione del Decreto Rilancio e il Decreto Agosto hanno dunque anticipato l\u2019entrata in vigore delle disposizioni in materia di centri contro le discriminazioni originariamente contenute nell\u2019art. 7 del testo base unificato della proposta di legge Zan adottato dalla Commissione Giustizia della Camera. Le stesse disposizioni, infatti, in quanto corrispondenti a norme gi\u00e0 vigenti, non sono state pi\u00f9 riproposte nel testo definitivo.<\/p>\n<p>Si segnala che in attuazione dell\u2019art. 105-<em>quater<\/em> del Decreto Rilancio \u00e8 stato pubblicato dall\u2019UNAR in data 10 marzo 2021 l\u2019avviso per la selezione di progetti per la costituzione o il potenziamento di case accoglienza o di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identit\u00e0 di genere. L\u2019avviso \u00e8 rivolto, in un\u2019ottica di sussidiariet\u00e0 verticale e orizzontale, agli enti locali e alle associazioni, in forma singola o \u2013 preferibilmente \u2013 associata. L\u2019obiettivo \u00e8 quello di creare sinergie virtuose tra istituzioni locali e associazionismo al fine di realizzare una disseminazione su tutto il territorio nazionale di servizi a tutela delle persone LGBTI+ oggetto di discriminazioni e violenze o in condizioni di vulnerabilit\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019art. 9 del ddl Zan si limita ad effettuare un intervento di ortopedia normativa, poich\u00e9 la formulazione attuale dell\u2019art. 105-<em>quater<\/em>, evidentemente incompleta, si riferisce solo alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull\u2019orientamento sessuale o sull\u2019identit\u00e0 di genere (ossia alle vittime dei reati previsti dall\u2019art. 604-<em>bis<\/em> c.p.), mancando invece qualsiasi riferimento alle vittime di reati aggravati per i medesimi motivi ai sensi dell\u2019art. 604-<em>ter<\/em> c.p. L\u2019aggiunta operata dall\u2019art. 9 mira ad includere anche queste ultime tra i destinatari dei centri contro le discriminazioni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 10<\/strong><\/p>\n<p><strong>(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza) <\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><em> Ai fini della verifica dell&#8217;applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull&#8217;orientamento sessuale o sull&#8217;identit\u00e0 di genere e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l&#8217;Istituto nazionale di statistica, nell&#8217;ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, sentito l&#8217;Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno triennale. La rilevazione deve misurare anche le opinioni, le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti pi\u00f9 esposti al rischio, secondo i quesiti contenuti nell&#8217;Indagine sulle discriminazioni condotta dall&#8217;Istituto nazionale di statistica a partire dal 2011<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>A chiusura del disegno di legge, l\u2019art. 10 affida all\u2019ISTAT, in collaborazione con l\u2019OSCAD, il compito di eseguire con cadenza almeno triennale una rilevazione statistica avente ad oggetto i fenomeni di violenza e di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull&#8217;orientamento sessuale o sull&#8217;identit\u00e0 di genere. Secondo un metodo statistico spesso utilizzato in questo tipo di rilevazioni, l\u2019indagine dovrebbe misurare non solo i fatti, ma anche le opinioni delle vittime e quelle della generalit\u00e0 della popolazione, al fine di cogliere e di comprendere eventuali mutamenti dell\u2019atteggiamento della collettivit\u00e0 verso le minoranze. Un contrasto efficace dei crimini d\u2019odio non pu\u00f2 infatti prescindere dalla conoscenza delle radici sociali e culturali del fenomeno, spesso costituite da percezioni distorte, luoghi comuni, stereotipi e pregiudizi. L\u2019art. 10, peraltro, accoglierebbe i numerosi inviti e sollecitazioni, provenienti dalle istituzioni internazionali e sovranazionali, a \u201cmappare\u201d i crimini d\u2019odio, anche di matrice omotransfobica.<\/p>\n<p>La Decisione Ministeriale n. 9\/09 dell\u2019Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) prevede l\u2019impegno per gli Stati a \u201c<em>raccogliere, conservare e divulgare dati e statistiche attendibili sufficientemente dettagliati sui crimini ispirati dall\u2019odio e sulle manifestazioni violente di intolleranza, inclusi il numero di casi denunciati alle forze di polizia, il numero di casi perseguiti e le condanne comminate<\/em>\u201d; la gi\u00e0 citata Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 prevede che \u201c<em>gli Stati membri dovrebbero registrare i reati generati dall\u2019odio commessi contro persone LGBT<\/em>\u201d; il Rapporto dell\u2019ECRI sull\u2019Italia del 18 marzo 2016 sottolinea \u201c<em>la necessit\u00e0 di migliorare il sistema di raccolta dei dati sui reati penali legati alla violenza razzista e omofobica e transfobica, al fine di ottenere statistiche pi\u00f9 precise e maggiormente dettagliate<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019accuratezza delle indagini statistiche demandate all\u2019ISTAT dipender\u00e0 strettamente dal miglioramento dei sistemi di <em>data collection <\/em>a disposizione degli uffici giudiziari e delle forze dell\u2019ordine (SDI e SICP in primo luogo). Grazie all\u2019inserimento dei nuovi fattori di rischio agli artt. 604-<em>bis<\/em> e 604-<em>ter<\/em> c.p., tali sistemi sarebbero oggetto di un necessario aggiornamento, cosicch\u00e9 sarebbe possibile porre rimedio al fenomeno dell\u2019<em>under-recording <\/em>di un\u2019ampia fetta dei crimini d\u2019odio che si consumano in Italia. In questo modo, sarebbe finalmente possibile censire come crimini d\u2019odio motivati dalla disabilit\u00e0 o dalla dimensione sessuale della persona offesa quei reati che fino ad oggi, in assenza di una disciplina specifica, sono stati spesso registrati \u2013 in sede di denuncia o di condanna \u2013 come reati generici.<\/p>\n<p>La previsione \u00e8 da apprezzare anche perch\u00e9 si inserisce nella stessa logica della Vir (Verifica dell&#8217;impatto della regolamentazione), strumento utilizzato per verificare la coerenza e l\u2019efficacia degli atti normativi del Governo mediante una verifica empirica dell\u2019impatto degli stessi su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.<\/p>\n<p>Anche per proposte\/disegni di legge di iniziativa parlamentare \u00e8 opportuno dotarsi di un supporto informativo volto a monitorare la perdurante utilit\u00e0, l&#8217;efficacia e l&#8217;efficienza delle norme vigenti, al fine di confermare o correggere le politiche adottate, proponendo interventi di integrazione, modifica o abrogazione.<\/p>\n<p>Nello svolgimento della Vir, si procede alla comparazione della situazione sociale o economica attuale con quella esistente all&#8217;epoca della formulazione delle norme, nonch\u00e9 alla valutazione degli effetti rilevati in relazione a quelli attesi. Al momento attuale, tuttavia, lo Stato italiano, in assenza di rilevazioni ufficiali e sistematiche dei crimini d\u2019odio per i motivi non ancora contemplati dagli artt. 604-<em>bis<\/em> e 604-<em>ter <\/em>c.p., non dispone di un quadro chiaro che descriva la situazione iniziale. Sar\u00e0 pertanto necessario attendere l\u2019esito delle prime indagini ISTAT per individuare il punto di partenza rispetto a cui valutare la successiva evoluzione del fenomeno.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Conclusioni <\/strong><\/p>\n<p>Nonostante la presenza di alcuni profili di criticit\u00e0 (per la maggior parte frutto di compromessi politici volti ad assicurare alla legge un ampio consenso parlamentare), il ddl Zan si presenta nel suo complesso come un testo equilibrato, risultante da un\u2019opera di sintesi tra diverse forze e sensibilit\u00e0 politiche, nonch\u00e9 dal recepimento di molte indicazioni derivanti dal mondo accademico e dai professionisti del diritto.<\/p>\n<p>Sulla base delle considerazioni sopra svolte, \u00e8 evidente che il disegno di legge non introduce reati d\u2019opinione, ma si limita ad ampliare l\u2019ombrello protettivo della normativa esistente contro i crimini e i discorsi d\u2019odio. Questa normativa, nelle fattispecie di discriminazione e di istigazione alla discriminazione, individua un legittimo e ragionevole punto di bilanciamento tra la libert\u00e0 di espressione e altri diritti e libert\u00e0 costituzionalmente protetti.<\/p>\n<p>Va poi escluso che il disegno di legge in questione abbia l\u2019effetto di creare delle \u201ccategorie privilegiate\u201d di soggetti o di produrre una \u201cdiscriminazione alla rovescia\u201d. Innanzitutto, non sono le leggi contro i crimini d\u2019odio a forgiare nuove categorie sociali, ma sono l\u2019odio e l\u2019intolleranza, che quelle leggi vorrebbero combattere, a frantumare la societ\u00e0 creando gruppi sociali di persone oppresse o vulnerabili. Inoltre,<strong> il ddl Zan, lungi dal tutelare le minoranze, tutela con scelta neutra alcune dimensioni fondamentali della personalit\u00e0 umana (quali il sesso, il genere, l\u2019orientamento sessuale, l\u2019identit\u00e0 di genere, la disabilit\u00e0), cosicch\u00e9 anche le persone che appartengano a gruppi di maggioranza (numerica, sociale o culturale) risulterebbero protette contro eventuali, per quanto improbabili, atti violenti o discriminatori motivati dall\u2019odio<\/strong>.<\/p>\n<p>Infine, il testo di legge contiene un catalogo antidiscriminatorio in linea con le legislazioni straniere e con il quadro normativo internazionale e sovranazionale (<em>in primis<\/em>, la Convenzione di Istanbul del 2011 e la Direttiva 2012\/29\/UE, c.d. Direttiva \u201cvittime\u201d), in cui si fa espressa menzione del sesso, del genere (o del ruolo di genere), dell\u2019orientamento sessuale e dell\u2019identit\u00e0 di genere. Non hanno quindi alcun fondamento giuridico le critiche di chi richiede l\u2019espunzione dell\u2019identit\u00e0 di genere dal novero dei fattori protetti, paventando terribili conseguenze per i diritti delle donne in settori extrapenali \u2013 quali l\u2019ordinamento penitenziario, le gare sportive, le quote rosa nella composizione degli organi collegiali, la rettificazione anagrafica di sesso \u2013 che in nessun modo sarebbero interessati dal ddl Zan.<\/p>\n<p>Stefano Ponti, Avvocatura per i diritti LGBTI &#8211; Rete Lenford<\/p>\n<p>Scarica il documento:\u00a0<a href=\"https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/DDL-ZAN-Stefano-Ponti-corretto-bis.pdf\">DDL ZAN &#8211; Stefano Ponti<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nelle ultime settimane il dibattito pubblico sul ddl Zan, finalmente calendarizzato in Commissione Giustizia al Senato, si [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":4332,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-4323","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritti-lgbti-in-italia"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4323","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4323"}],"version-history":[{"count":23,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4323\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4404,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4323\/revisions\/4404"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/4332"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4323"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4323"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4323"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}