{"id":415,"date":"2009-02-22T12:00:32","date_gmt":"2009-02-22T11:00:32","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/nuovosito\/2009\/02\/22\/456-994-cassazione-hiv-e-diritto-alla-riservatezza\/"},"modified":"2019-04-23T19:27:44","modified_gmt":"2019-04-23T17:27:44","slug":"456-994-cassazione-hiv-e-diritto-alla-riservatezza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=415","title":{"rendered":"Cassazione. HIV e diritto alla riservatezza"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #444444;\">La somministrazione del test anti HIV presuppone, anche nei casi di necessit\u00e0 clinica, il consenso informato del paziente il quale ha diritto di prestarlo o negarlo. Da esso si pu\u00f2 prescindere solo in caso di obbiettiva ed indifferibile urgenza del trattamento sanitario ovvero per specifiche esigenze di interesse pubblico. Resta\u00a0onere del personale sanitario adottare tutte le misure necessarie a garantire il rispetto del diritto\u00a0 della riservatezza del paziente\u00a0onde evitare la diffusione a terzi di dati &#8220;sensibili&#8221; quali quelli relativi all\u2019esito del test,\u00a0alle condizioni di salute, all&#8217;orientamento sessuale del paziente medesimo. <\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #444444;\"><strong>Testo sentenza<\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #444444;\"><span style=\"color: #444444;\">Cassazione &#8211; Sezione terza &#8211; sentenza 14 novembre 2008 &#8211; 30<br \/>\ngennaio 2009, n. 2468<br \/>\nPresidente Di Nanni &#8211; Relatore Lanzillo<\/p>\n<p>Svolgimento del processo<\/p>\n<p>Con atto di citazione notificato il 30.9.1997 A. V. ha<br \/>\nconvenuto davanti al Tribunale di Perugia il prof. L. C. e<br \/>\nl&#8217;Azienda SSL omissis della Regione Umbria, chiedendo il<br \/>\nrisarcimento dei danni nella misura di lire 1 miliardo<br \/>\nperch\u00e9 &#8211; essendo stato ricoverato il omissis presso<br \/>\nl&#8217;Ospedaleomissis per un forte attacco febbrile con diagnosi<br \/>\ndi leucopenia &#8211; era stato sottoposto al test anti-HIV, senza<br \/>\nche gli fosse stato richiesto il consenso. Il test, eseguito<br \/>\nsenza rispettare l&#8217;anonimato, aveva dato esito positivo e la<br \/>\ncartella clinica &#8211; recante anche la registrazione di dati<br \/>\nsensibili non rilevanti, fra cui la sua omosessualit\u00e0 &#8211;<br \/>\nera stata custodita senza alcuna riservatezza, s\u00ec che le<br \/>\nnotizie relative alla sua salute si erano diffuse<br \/>\nall&#8217;interno e all&#8217;esterno dell&#8217;Ospedale, con suo grave<br \/>\npregiudizio personale e patrimoniale, considerato che, di<br \/>\nconseguenza, egli aveva anche dovuto chiudere la sua<br \/>\nattivit\u00e0 commerciale.<br \/>\nI convenuti hanno resistito alla domanda, affermando di<br \/>\navere agito nell&#8217;esclusivo interesse del paziente, al fine<br \/>\ndi giungere al pi\u00f9 presto alla diagnosi per intraprendere<br \/>\nla terapia necessaria; che l&#8217;esecuzione del test senza il<br \/>\npreventivo consenso del paziente si era resa necessaria;<br \/>\ntanto che, se egli non avesse acconsentito, gli si sarebbe<br \/>\ndovuto rifiutare il ricovero o si sarebbe dovuta chiedere<br \/>\nalle competenti autorit\u00e0 l&#8217;autorizzazione al trattamento<br \/>\nsanitario obbligatorio. Hanno affermato che l&#8217;anonimato \u00e8<br \/>\nrichiesto solo nei casi di indagini epidemiologiche; che la<br \/>\ncartella clinica era stata conservata in sala infermieri e<br \/>\nche era nota al solo personale medico e infermieristico.<br \/>\nIl Tribunale di Perugia ha respinto la domanda e la Corte di<br \/>\nappello di Perugia &#8211; con sentenza 26 febbraio\/11 maggio 2004<br \/>\nn. 109 &#8211; ha respinto l&#8217;appello del V..<br \/>\nCon atto notificato il 15.92004 il V. propone ricorso per<br \/>\ncassazione contro la sentenza &#8211; notificatagli il 4.6.2004 &#8211;<br \/>\nper tre motivi. Resistono con unico controricorso la Azienda<br \/>\nSSL Umbria e gli eredi del prof. L. C., deceduto nelle more<br \/>\ndel processo.<\/p>\n<p>Motivi della decisione<\/p>\n<p>1. &#8211; Con il primo motivo, deducendo l&#8217;erronea applicazione<br \/>\ndell&#8217;art. 5, 3\u00b0 comma, legge 5 giugno 1990 n. 135, in<br \/>\nrelazione agli art. 32 Cost. e 360 n. 3 cod. proc. civ., il<br \/>\nricorrente lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto<br \/>\nlegittimo il comportamento del medico e dei sanitari<br \/>\ndell&#8217;Azienda convenuta esclusivamente in base al rilievo che<br \/>\nla sintomatologia da lui presentata induceva il sospetto che<br \/>\nfosse affetto da Aids, e che rispondeva ad esigenze di<br \/>\nnecessit\u00e0 clinica, nel suo stesso interesse, che si<br \/>\npervenisse al pi\u00f9 presto a una diagnosi precisa.<br \/>\nAfferma il ricorrente che l&#8217;art. 5, 3\u00b0 comma, legge n.<br \/>\n135\/1990 cit. &#8211; secondo cui nessuno pu\u00f2 essere sottoposto<br \/>\na test anti HIV senza il suo consenso, \u201cse non per motivi<br \/>\ndi necessit\u00e0 clinica, nel suo interesse\u201d &#8211; va<br \/>\ninterpretato nel senso che si pu\u00f2 prescindere dal consenso<br \/>\ndel paziente solo nei casi in cui egli sia del tutto<br \/>\nimpossibilitato a prestarlo; che solo tale interpretazione<br \/>\n\u00e8 in linea con quella della Corte costituzionale &#8211; secondo<br \/>\ncui gli accertamenti sanitari che comportano prelievi ed<br \/>\nanalisi trovano un limite invalicabile nel rispetto della<br \/>\ndignit\u00e0 e della riservatezza della persona che vi \u00e8<br \/>\nsottoposta (sentenza n. 218 del 1994) &#8211; e con le analoghe<br \/>\ndisposizioni del Garante della privacy e dei principi della<br \/>\ndeontologia medica.<br \/>\nOve egli fosse stato informato, avrebbe potuto disporre che<br \/>\nil test venisse eseguito presso altro Ospedale, in luogo, in<br \/>\ncui non fosse conosciuto, considerato che non vi era alcuna<br \/>\nurgenza di procedervi.<br \/>\n1.1. &#8211; Il motivo \u00e8 fondato.<br \/>\nVa condivisa l&#8217;opinione del ricorrente secondo cui la<br \/>\nlettura costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 5, 3\u00b0<br \/>\ncomma, legge n. 135\/1990 porta a ritenere che il consenso<br \/>\ndel paziente al test HIV &#8211; cos\u00ec come ad ogni altro<br \/>\ntrattamento a cui debba essere sottoposto &#8211; deve essere<br \/>\nrichiesto in ogni caso in cui ci\u00f2 sia possibile, senza<br \/>\npregiudizio per le esigenze di cura del paziente stesso o<br \/>\nper la tutela dei terzi.<br \/>\nEd invero, se nessuno pu\u00f2 essere obbligato ad un<br \/>\ndeterminato trattamento sanitario, salvo espressa<br \/>\ndisposizione di legge (art. 32 Cost.), il malato ha il<br \/>\ndiritto di essere preventivamente e tempestivamente<br \/>\ninformato delle indagini cliniche e delle cure alle quali lo<br \/>\nsi vuol sottoporre, in tutti i casi in cui possa esprimere<br \/>\nliberamente e consapevolmente la sua volont\u00e0.<br \/>\nSeguendo l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 5 adottata dalla<br \/>\nsentenza impugnata &#8211; secondo cui le necessit\u00e0 cliniche<br \/>\nsarebbero di per s\u00e9 sufficienti a consentire di<br \/>\nprescindere dalla preventiva informazione del malato &#8211;<br \/>\nverrebbe sostanzialmente vanificato il diritto di<br \/>\nquest&#8217;ultimo di accettare o rifiutare le cure. Alla<br \/>\npersonale valutazione dell&#8217;interessato si sostituirebbe<br \/>\nquella dei medici, i quali sono portati a somministrare<br \/>\ncomunque i trattamenti ritenuti opportuni, qualunque ne sia<br \/>\nl&#8217;onere od il peso (sotto ogni profilo) per il paziente.<br \/>\nVa soggiunto che &#8211; anche quando il trattamento si riveli<br \/>\nindispensabile, per legge o nell&#8217;interesse pubblico &#8211; va<br \/>\nriconosciuto al malato quanto meno il diritto di scegliere i<br \/>\ntempi, i modi o i luoghi dell&#8217;intervento, in ogni caso in<br \/>\ncui ci\u00f2 sia possibile.<br \/>\nAnche a tal fine \u00e8 necessario che egli venga<br \/>\npreventivamente informato ed interpellato.<br \/>\n2. &#8211; Con il secondo motivo, deducendo violazione dell&#8217;art.<br \/>\n5, 1\u00b0 comma, legge 135\/1990, il ricorrente lamenta che<br \/>\nerroneamente la Corte di appello abbia escluso l&#8217;indebita<br \/>\nviolazione della privacy ed abbia ritenuto che l&#8217;obbligo di<br \/>\nmantenere l&#8217;anonimato, con riguardo ai campioni prelevati<br \/>\nper le analisi, sia prescritto dalla legge solo in relazione<br \/>\nalle indagini epidemio<br \/>\nlogiche.<br \/>\nA suo avviso l&#8217;art. 5 cit. &#8211; nel prescrivere l&#8217;anonimato per<br \/>\ntali indagini &#8211; non consente di escludere che il medesimo<br \/>\nrequisito debba essere rispettato anche negli altri casi.<br \/>\nAvrebbero dovuto essere comunque adottate tutte le misure<br \/>\nidonee a salvaguardare il suo diritto alla riservatezza.<br \/>\nAl contrario, \u00e8 stata indicata in piena evidenza nella<br \/>\ncartella clinica la sua omosessualit\u00e0, e la cartella non<br \/>\n\u00e8 stata custodita con la diligenza necessaria ad evitare<br \/>\nche di essa potessero prendere visione anche persone<br \/>\nestranee al personale sanitario.<br \/>\n3. &#8211; Con il terzo motivo, denunciando erronea disamina delle<br \/>\nrisultanze processuali ed erronea motivazione in relazione<br \/>\nad un punto decisivo della controversia, il ricorrente<br \/>\nlamenta che la Corte di appello abbia disatteso, ritenendola<br \/>\ninattendibile, la testimonianza di sua madre, che ha<br \/>\ndichiarato di avere appreso la sieropositivit\u00e0 del figlio<br \/>\ndalla lettura della cartella clinica, abbandonata in sala<br \/>\ninfermieri su di un termosifone, a disposizione di qualunque<br \/>\ncurioso. La motivazione della Corte di appello, secondo cui<br \/>\nl&#8217;accesso alla sala infermieri \u00e8 chiuso al pubblico, \u00e8<br \/>\nda ritenere insufficiente a giustificare la decisione, in<br \/>\nquanto \u00e8 obbligo dei sanitari di predisporre tutte le<br \/>\nmisure idonee a garantire la riservatezza dei pazienti<br \/>\n(quindi anche ad evitare che il pubblico acceda ai luoghi<br \/>\nriservati).<br \/>\n4. &#8211; I due motivi &#8211; che possono essere congiuntamente<br \/>\nesaminati, perch\u00e9 connessi &#8211; sono fondati.<br \/>\nGiustamente la Corte di appello ha ritenuto che l&#8217;art. 5,<br \/>\n1\u00b0 comma, imponga l&#8217;anonimato solo per le indagini<br \/>\nepidemiologiche.<br \/>\nCi\u00f2 non consente di escludere, tuttavia, che anche per le<br \/>\nindagini cliniche debba essere rispettata quanto meno la<br \/>\nriservatezza del paziente, adottando tutte le misure idonee<br \/>\na far s\u00ec che natura ed esito del test, dati sensibili<br \/>\nraccolti nell&#8217;anamnesi, e accertamento della malattia, siano<br \/>\nresi noti solo entro il ristretto ambito del personale<br \/>\nmedico e infermieristico adibito alla cura e vengano<br \/>\ncustoditi adottando tutti gli accorgimenti necessari ad<br \/>\nevitare che altri, ed in particolare il pubblico, possano<br \/>\nvenire a conoscenza delle suddette informazioni.<br \/>\nCi\u00f2 dispone espressamente il citato 1\u00b0 comma dell&#8217;art.<br \/>\n5, legge n. 135\/1990, secondo cui gli operatori sanitari che<br \/>\nvengano a conoscenza di un caso di AIDS sono tenuti ad<br \/>\nadottare tutte le misure occorrenti per la tutela della<br \/>\nriservatezza della persona assistita.<br \/>\nLa motivazione della sentenza impugnata appare sul punto<br \/>\ninsufficiente.<br \/>\nLa Corte non ha positivamente accertato se le modalit\u00e0 di<br \/>\ncustodia della cartella clinica siano state tali da<br \/>\nprevenire concretamente il rischio che i terzi potessero<br \/>\nprendere visione del documento, custodendolo in luogo non<br \/>\naccessibile, neppure occasionalmente o di fatto, da parte<br \/>\ndel pubblico.<br \/>\nA fronte della precisa disposizione dell&#8217;art. 5, sarebbe<br \/>\nstato onere del personale ospedaliero dimostrare di avere<br \/>\nadottato tutte le misure idonee allo scopo.<br \/>\nIl rilievo della Corte di merito, secondo cui la cartella<br \/>\nera stata lasciata in sala infermieri, locale riservato al<br \/>\npersonale sanitario, non \u00e8 di per s\u00e9 sufficiente, in<br \/>\nmancanza di dimostrazione che a detta sala veniva<br \/>\neffettivamente impedito l&#8217;accesso del pubblico.<br \/>\n5. &#8211; La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio<br \/>\ndella causa alla Corte di appello di Roma, in diversa<br \/>\ncomposizione, affinch\u00e9 decida sulle domande attrici<br \/>\nuniformandosi ai seguenti principi di diritto:<br \/>\n\u201cL&#8217;art. 5, 3\u00b0 comma, legge 5 giugno 1990 n. 135 &#8211;<br \/>\nsecondo cui nessuno pu\u00f2 essere sottoposto al test anti HIV<br \/>\nsenza il suo consenso, se non per motivi di necessit\u00e0<br \/>\nclinica, nel suo interesse &#8211; deve essere interpretato alla<br \/>\nluce dell&#8217;art. 32, 2\u00b0 comma, Cost., nel senso che, anche<br \/>\nnei casi di necessit\u00e0 clinica, il paziente deve essere<br \/>\ninformato del trattamento a cui lo si vuole sottoporre, ed<br \/>\nha il diritto di dare o di negare il suo consenso, in tutti<br \/>\ni casi in cui sia in grado di decidere liberamente e<br \/>\nconsapevolmente\u201d.<br \/>\n\u201cDal consenso si potrebbe prescindere solo nei casi di<br \/>\nobiettiva e indifferibile urgenza del trattamento sanitario,<br \/>\no per specifiche esigenze di interesse pubblico (rischi di<br \/>\ncontagio per i terzi, od altro): circostanze che il giudice<br \/>\ndeve indicare nella motivazione\u201d.<br \/>\n\u201cA norma dell&#8217;art. 5, 1\u00b0 comma, legge cit., \u00e8 onere<br \/>\ndel personale sanitario dimostrare di avere adottato tutte<br \/>\nle misure occorrenti allo scopo di garantire il diritto del<br \/>\npaziente alla riservatezza e di evitare che i dati relativi<br \/>\nall&#8217;esito del test ed alle condizioni di salute del paziente<br \/>\nmedesimo possano pervenire a conoscenza dei terzi\u201d.<br \/>\n6. &#8211; Il giudice di rinvio decider\u00e0 anche in ordine alle<br \/>\nspese del presente giudizio.<\/p>\n<p><\/span><span style=\"color: #444444;\">P.Q.M.<\/p>\n<p><\/span><span style=\"color: #444444;\">La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la<br \/>\nsentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello<br \/>\ndi Roma, in diversa composizione, che decider\u00e0 anche in<br \/>\nordine alle spese del giudizio di cassazione.<\/span> <\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #444444;\">\u00a0 <\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #444444;\">\u00a0 <\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #444444;\"><span style=\"color: #444444;\">(grazie a Salvatore SIMIOLI, Presidente <a href=\"http:\/\/www.arcigaynapoli.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Arcigay Napoli<\/a>, \u00a0per la segnalazione)<\/span> <\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La somministrazione del test anti HIV presuppone, anche nei casi di necessit\u00e0 clinica, il consenso informato del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-415","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diritti-lgbti-in-italia"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/415","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=415"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/415\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2948,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/415\/revisions\/2948"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=415"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=415"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=415"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}