{"id":4149,"date":"2021-01-11T18:06:48","date_gmt":"2021-01-11T17:06:48","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/?p=4149"},"modified":"2021-01-15T13:51:19","modified_gmt":"2021-01-15T12:51:19","slug":"omogenitorialita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=4149","title":{"rendered":"Omogenitorialit\u00e0: Rete Lenford in attesa della Corte costituzionale"},"content":{"rendered":"<p><strong>La voce di Rete Lenford in attesa della Corte costituzionale<\/strong><\/p>\n<p>Il prossimo <strong>27 gennaio<\/strong> la Corte costituzionale si pronuncer\u00e0 ancora una volta in tema di omogenitorialit\u00e0, con <strong>due sentenze<\/strong> che potrebbero avere ricadute importanti sul futuro delle famiglie omosessuali.<\/p>\n<p>Una prima decisione riguarder\u00e0 il riconoscimento di figli da parte di <strong>coppie di mamme<\/strong>.<\/p>\n<p>Nel 2019, infatti, il <strong>Tribunale di Padova<\/strong> ha chiesto alla Consulta di valutare la compatibilit\u00e0 costituzionale degli artt. 8 e 9 della Legge n. 40\/2004 sulla Procreazione Medicalmente Assistita (\u2018PMA\u2019) e dell\u2019art. 250 del codice civile nella parte in cui, anche in caso di impossibilit\u00e0 di procedere all\u2019adozione ai sensi dell\u2019art. 44, comma 1, lettera <em>d)<\/em> della legge n. 184\/1983, non consentirebbero di riconoscere la doppia genitorialit\u00e0.<\/p>\n<p>La questione sottoposta ai Giudici di Padova riguarda il caso di due donne entrate in crisi dopo una decennale relazione sentimentale, nel corso della quale erano diventate madri di due bambine grazie a un condiviso percorso di procreazione medicalmente assistita condotto all\u2019estero. A seguito della disgregazione della famiglia, avvenuta nel 2018, la madre \u2018biologica\u2019 &#8211; che aveva partorito in Italia ed era (ed \u00e8) l\u2019unica genitrice per lo Stato italiano &#8211; inizi\u00f2 a negare il ruolo genitoriale dell\u2019<em>ex<\/em> compagna, impedendole di entrare in contatto con le figlie ed opponendosi al riconoscimento anagrafico delle bambine.<\/p>\n<p>Considerato che il procedimento di c.d. <em>stepchild adoption<\/em> (adozione in casi particolari) non poteva essere nemmeno intrapreso, poich\u00e9 la madre \u2018biologica\u2019 non prestava consenso all\u2019adozione, la madre \u2019intenzionale\u2019 si rivolse al Tribunale di Padova chiedendo di essere considerata genitrice in applicazione degli artt. 8 e 9 della Legge 40\/2004, in forza dei quali i bambini nati a seguito di PMA sono inderogabilmente figli della coppia che ha espresso il consenso alla fecondazione.<\/p>\n<p>Il Tribunale di Padova non ha reputato applicabili le disposizioni della Legge 40\/2004 ai figli generati all\u2019estero da due donne, rilevando in particolare che l\u2019art. 5 di quella stessa legge vieta alle coppie <em>same sex<\/em> l\u2019accesso alle tecniche di PMA. Tuttavia, <strong>risultando nel caso concreto preclusa l\u2019adozione<\/strong>, ha rimesso la questione alla Corte costituzionale, in considerazione del vuoto di tutela avvertito con riguardo ai diritti fondamentali delle bambine.<\/p>\n<p>Ebbene, a partire dal 2018 le <strong>Corti di merito<\/strong> si sono spesso interrogate sullo <em>status <\/em>dei bambini nati in Italia a seguito di PMA praticata all\u2019estero da una coppia di donne, nella quale una delle due si sia sottoposta a fecondazione eterologa e abbia portato a termine la gravidanza, divenendo la madre \u2018biologica\u2019 del nato, e la compagna abbia prestato il suo consenso al progetto procreativo.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 da tempo, del resto, il percorso giurisprudenziale sulla genitorialit\u00e0 omosessuale aveva esattamente inquadrato il tema da una angolazione non solo propriamente giuridica, ma anche sociale: al centro dell\u2019analisi, infatti, si erge il superiore interesse dei bambini e delle bambine, in una dimensione relazionale. E cos\u00ec, sempre pi\u00f9 spesso la giurisprudenza si \u00e8 preoccupata di garantire non solo alle coppie omosessuali, ma soprattutto ai figli, la tutela dei diritti della personalit\u00e0, tutelati anche dall\u2019art 2 della Costituzione: una garanzia volta all\u2019interesse dei bambini e delle bambine, alla stabilit\u00e0 e alla continuit\u00e0 degli affetti, anche dal punto di vista del loro riconoscimento nella societ\u00e0.<\/p>\n<p>In questa direzione, hanno affermato il diritto al riconoscimento immediato del doppio rapporto genitoriale, senza bisogno di ricorrere all\u2019adozione, nell\u2019ordine: la Corte di Appello di Napoli (4.7.2018), i Tribunali di Pistoia (5.7.2018), Bologna (6.7.2018) e Genova (3.12.2018), il Tribunale di Rovereto (12.4.2019), la Corte d\u2019Appello di Firenze (19.4.2019), il Tribunale di Genova (4.6.2019), le Corti d\u2019Appello di Perugia (21.11.2019), di Trento (16.1.2020), di Bari (17.12.2019) e i Tribunali di Rimini (25.1.2020) e di Bergamo (25.3.2020).<\/p>\n<p>Eppure, con le sentenze nn. 7668\/2020 del 3.4.2020 e 8029\/2020 del 22.4.2020, la <strong>Corte di cassazione<\/strong> si \u00e8 pronunciata in senso contrario, statuendo che il divieto di accesso alla PMA per le coppie omosessuali comporterebbe, per ci\u00f2 solo, l\u2019impossibilit\u00e0 di riconoscere la doppia genitorialit\u00e0. Senza affrontare le numerose obiezioni sollevate rispetto a questa ricostruzione, la Corte ha sostanzialmente affidato la protezione dei bambini alla sola <em>stepchild adoption<\/em>, trascurandone sia i gravi limiti di tutela, sia le conseguenze in caso di eventuale rifiuto dell\u2019adozione da parte della madre biologica.<\/p>\n<p><strong>L\u2019indirizzo promosso dalla Corte di cassazione non ha avuto seguito tra le Corti di merito<\/strong>: la Corte d\u2019Appello di Roma (27.4.2020) e il Tribunale di Cagliari (28.4.2020) hanno subito assunto una posizione dichiaratamente contraria e dissenziente, motivando ampiamente le proprie pronunce e ribadendo il preminente diritto del nato a instaurare legami con entrambe le genitrici.<\/p>\n<p>Due mesi fa, con la sentenza n. 230 del 4.11.2020, anche la <strong>Corte costituzionale<\/strong> ha richiamato l\u2019orientamento della Corte di cassazione e ha affermato &#8211; in via non vincolante, trattandosi di una pronuncia di inammissibilit\u00e0 &#8211; che il divieto di accesso alla PMA per le coppie omosessuali impedisce alla madre \u2018intenzionale\u2019 di essere riconosciuta genitrice ai sensi delle disposizioni della Legge 40\/2004. Anche tale sentenza, tuttavia, non si \u00e8 premurata di motivare accuratamente le ragioni per le quali, dal divieto di <em>accesso<\/em>, scaturirebbe l\u2019impedimento al <em>riconoscimento<\/em>, limitandosi a prospettarlo e a rinviare alla discrezionalit\u00e0 del legislatore, pur affermando che la Costituzione consente gi\u00e0 il riconoscimento dell\u2019omogenitorialit\u00e0 senza dover passare per l\u2019adozione.<\/p>\n<p>Ebbene, <strong>anche<\/strong> <strong>la sentenza della Corte costituzionale non ha interrotto la serie di decisioni favorevoli al riconoscimento delle due mamme<\/strong>.<\/p>\n<p>Sono, infatti, intervenute le decisioni dei Tribunali di Brescia (decreti dell\u201911.11.2020) e di Genova (4.11.20202), che hanno ribadito come, secondo la legislazione gi\u00e0 vigente, la madre \u2018intenzionale\u2019 possa e anzi debba riconoscere il figlio, qualora abbia partecipato al progetto genitoriale all\u2019estero prestando il proprio consenso informato.<\/p>\n<p>Oltre alle Corti di merito, va poi ricordato che anche i Sindaci di diversi Comuni italiani, nella loro qualit\u00e0 di Ufficiali dello stato civile, hanno provveduto e stanno continuando a provvedere al riconoscimento anagrafico delle famiglie omogenitoriali, formando gli atti di nascita con due madri o annotando le dichiarazioni di riconoscimento delle madri \u2018intenzionali\u2019.<\/p>\n<p>Dinanzi a questo scenario, il 27 gennaio la Corte costituzionale decider\u00e0 sul peculiare caso prospettato dal Tribunale di Padova.<\/p>\n<p>E, come si \u00e8 anticipato, quel giorno la Consulta dovr\u00e0 pronunciarsi anche sulla questione di legittimit\u00e0 costituzionale prospettata dalla Corte di cassazione, con l\u2019ordinanza n. 8325 del 29.4.2020, in tema di <strong>gestazione per altri<\/strong>.<\/p>\n<p>Chiamata, infatti, a giudicare in merito alla riconoscibilit\u00e0 di un atto di nascita formato all\u2019estero e recante l\u2019indicazione di <strong>due pap\u00e0<\/strong>, la Prima Sezione della Corte di cassazione ha ravvisato profili di incostituzionalit\u00e0 nell\u2019applicazione del principio di diritto enunciato appena un anno prima dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 12193\/2019, a mente del quale al rapporto con il genitore d\u2019intenzione che non vanti legami biologici con il nato potr\u00e0 darsi rilievo solo tramite la <em>stepchild adoption<\/em> (adozione in casi particolari disciplinata dall\u2019art. 44, co. I, lett. <em>d<\/em>, l. adoz.), dal momento che \u201c<em>il riconoscimento di un provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all\u2019estero mediante il ricorso alla maternit\u00e0 surrogata ed il genitore d\u2019intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternit\u00e0 previsto dalla L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignit\u00e0 umana della gestante e l\u2019istituto dell\u2019adozione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Tra i tanti e condivisibili rilievi svolti nella lunga e dettagliata ordinanza, la Prima Sezione ha osservato che l\u2019applicazione in via generale e aprioristica di questo principio contrasta con gli artt. 2 e 3 della Costituzione: il diniego di riconoscimento del padre d\u2019intenzione sovrappone, infatti, il divieto penalistico della gestazione per altri al diritto dei figli alla pienezza del proprio <em>status<\/em>, comportando una grave discriminazione dei nati a seconda delle circostanze della nascita e della modalit\u00e0 di gestazione.<\/p>\n<p>Al di l\u00e0 delle scelte che i genitori possono compiere all\u2019estero tramite percorsi non consentiti dalla legge italiana, l\u2019interesse primario da salvaguardare deve rimanere quello del nato al riconoscimento formale di un proprio <em>status filiationis<\/em>, elemento costitutivo della sua <strong>identit\u00e0 personale<\/strong> protetta, oltre che dagli artt. 7 e 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, anche dagli artt. 2, 30 e 31 della Costituzione , a mente dei quali il nato ha diritto &#8211; oltre che di crescere nell\u2019ambito della propria famiglia\u00a0 &#8211; anche di avere certezza della propria discendenza, rivelandosi quest\u2019ultima uno degli aspetti in cui si manifesta la sua identit\u00e0 personale e si costruisce l\u2019identit\u00e0 familiare e sociale.<\/p>\n<p>La Prima Sezione, inoltre, ha indagato approfonditamente i <strong>limiti della <em>stepchild adoption<\/em><\/strong>, che in quanto tale nega al figlio e all\u2019adottante il diritto a una relazione pienamente equiparata alla filiazione: non crea legami parentali con i congiunti dell\u2019adottante; esclude il diritto a succedere nei loro confronti; non corrisponde al requisito della tempestivit\u00e0 imposto dalla Corte europea dei Diritti dell\u2019Uomo per il riconoscimento dei rapporti filiali; \u00e8 soggetta alla volont\u00e0 del genitore intenzionale di richiederla, lasciando cos\u00ec aperta la possibilit\u00e0 di sottrarsi all\u2019assunzione di responsabilit\u00e0 gi\u00e0 manifestata e legittimata nel Paese in cui il bambino \u00e8 nato; resta sempre assoggettata all\u2019assenso da parte del genitore biologico, che potrebbe venir meno in caso di crisi familiare, ma anche di sopravvenuto decesso.<\/p>\n<p>In entrambi i giudizi che saranno decisi il 27 gennaio, Rete Lenford ha depositato <strong>\u201c<em>Opinioni scritte<\/em>\u201d a titolo di <em>amicus curiae<\/em><\/strong>, gi\u00e0 ammesse dalla Corte costituzionale. Da un lato, auspicando che la Consulta entri approfonditamente nel merito della questione sollevata dal Tribunale di Padova e prenda in pi\u00f9 meditata considerazione le ampie motivazioni emerse nel dibattito sviluppatosi in seno alle Corti di merito. Dall\u2019altro lato, ribadendo che, dalle riflessioni intorno all\u2019attuale divieto di gestazione per altri, devono restare ben distinte le questioni, squisitamente giuridiche, connesse al riconoscimento in Italia di una responsabilit\u00e0 genitoriale gi\u00e0 sussistente all\u2019estero: con la sentenza 272\/2017, del resto, la Corte costituzionale ha gi\u00e0 escluso che la contrariet\u00e0 dell\u2019ordinamento italiano alla gestazione per altri faccia venir meno, automaticamente, il potere-dovere del Giudice di valutare, caso per caso, il migliore interesse del bambino a mantenere il proprio <em>status<\/em> acquisito con un atto di nascita straniero, anche nei confronti del genitore che non vanti alcun legame biologico (analogamente a quanto accade, peraltro, in caso di PMA eterologa, \u2018semplice\u2019 o addirittura \u2018doppia\u2019, in caso di impiego di gameti entrambi esterni alla coppia).<\/p>\n<p>Coltivando questi auspici e adempiendo al suo statuto, nei prossimi giorni Rete Lenford contribuir\u00e0 alla discussione attraverso tre interventi di riflessione, ponendo l\u2019accento sulla necessit\u00e0 di tutelare sia il diritto degli individui ad autodeterminarsi nelle scelte riproduttive, sia quello dei figli e delle figlie a veder riconosciuto, in modo pieno e non discrezionale, il rapporto con chi li ha voluti al mondo e la loro identit\u00e0 personale.<\/p>\n<p>Perch\u00e9 la Costituzione, come ci ha insegnato proprio la Consulta con la sentenza n. 494 del 2002, non pu\u00f2 mai giustificare \u201c<em>una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/youtu.be\/ZYgf5nwVfaw\">Guarda il Video introduttivo del presidente Vincenzo Miri<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La voce di Rete Lenford in attesa della Corte costituzionale Il prossimo 27 gennaio la Corte costituzionale [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":4159,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-4149","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritti-lgbti-in-italia"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4149","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4149"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4149\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4165,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4149\/revisions\/4165"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/4159"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4149"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4149"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4149"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}