{"id":400,"date":"2009-01-17T17:37:44","date_gmt":"2009-01-17T16:37:44","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/nuovosito\/2009\/01\/17\/439-791-risoluzione-del-parlamento-europeo-del-14-gennaio-2009-sulla-situazione-dei-diritti-fondamentali-nell-unione-europea-2004-2008\/"},"modified":"2019-04-23T19:27:45","modified_gmt":"2019-04-23T17:27:45","slug":"439-791-risoluzione-del-parlamento-europeo-del-14-gennaio-2009-sulla-situazione-dei-diritti-fondamentali-nell-unione-europea-2004-2008","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=400","title":{"rendered":"Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2009 sulla situazione dei diritti fondamentali nell&#039;Unione europea 2004-2008"},"content":{"rendered":"<p><span class=\"italic\">Il <a href=\"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/parliament.do?language=it\" target=\"_blank\" title=\"sito ufficiale del Parlamento europeo\">Parlamento europeo<\/a><\/span> ,<\/p>\n<p>\u2013&nbsp;&nbsp; vista la Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea (la Carta) del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007,<\/p>\n<p>\u2013&nbsp;&nbsp; visti gli articoli 6 e 7 del trattato UE, che stabiliscono l&#8217;obiettivo di sviluppare l&#8217;Unione quale spazio di libert\u00e0, sicurezza e giustizia nonch\u00e9 quello di applicare i principi di libert\u00e0, democrazia, rispetto dei diritti fondamentali e Stato di diritto (trattato UE),<\/p>\n<p>\u2013&nbsp;&nbsp; viste le innovazioni in merito alle quali, il 13 dicembre 2007, i governi degli Stati membri hanno espresso il proprio accordo, sottoscrivendo il trattato di Lisbona, e tra cui spiccano l&#8217;attribuzione di un carattere giuridicamente vincolante alla Carta e l&#8217;obbligo di aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libert\u00e0 fondamentali (CEDU),<\/p>\n<p>\u2013&nbsp;&nbsp; viste la direttiva 2000\/43\/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parit\u00e0 di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall&#8217;origine etnica<a href=\"#def_1_1\" name=\"ref_1_1\" title=\"ref_1_1\"><span class=\"sup\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0066cc;\">(1)<\/span><\/span><\/span><\/a> e la direttiva 2000\/78\/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro<a href=\"#def_1_2\" name=\"ref_1_2\" title=\"ref_1_2\"><span class=\"sup\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0066cc;\">(2)<\/span><\/span><\/span><\/a> , e la Convenzione quadro del Consiglio d&#8217;Europa sulla protezione delle minoranze nazionali,<\/p>\n<p>\u2013&nbsp;&nbsp; visto il regolamento (CE) n. 168\/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l&#8217;Agenzia dell&#8217;Unione europea per i diritti fondamentali<a href=\"#def_1_3\" name=\"ref_1_3\" title=\"ref_1_3\"><span class=\"sup\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0066cc;\">(3)<\/span><\/span><\/span><\/a> (in appresso l&#8217;Agenzia),<\/p>\n<p>\u2013&nbsp;&nbsp; viste le relazioni dell&#8217;Agenzia e dell&#8217;Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e quelle delle organizzazioni non governative (ONG) interessate,<\/p>\n<p>\u2013&nbsp;&nbsp; viste le decisioni della Corte di giustizia delle Comunit\u00e0 europee (CGCE) e della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo,<\/p>\n<p>\u2013&nbsp;&nbsp; viste le relazioni annuali sulla situazione dei diritti fondamentali nell&#8217;Unione europea elaborate dalle reti di esperti indipendenti dell&#8217;Unione europea,<\/p>\n<p>\u2013&nbsp;&nbsp; viste le relazioni degli organi del Consiglio d&#8217;Europa, segnatamente le relazioni sulla situazione dei diritti dell&#8217;uomo dell&#8217;Assemblea parlamentare e del Commissario per i diritti dell&#8217;uomo,<\/p>\n<p>\u2013&nbsp;&nbsp; viste le sue relazioni sulle visite ai centri di trattenimento di immigranti in situazione irregolare,<\/p>\n<p>\u2013&nbsp;&nbsp; viste le sue risoluzioni nel settore dei diritti fondamentali e dei diritti dell&#8217;uomo,<\/p>\n<p>\u2013&nbsp;&nbsp; vista la serie di riunioni pubbliche e di scambi di opinioni organizzata in preparazione della presente risoluzione dalla sua commissione per le libert\u00e0 civili, la giustizia e gli affari interni, segnatamente l&#8217;8 ottobre 2007 con i giudici delle corti costituzionali e supreme, il 19 maggio 2008 con il Commissario per i diritti dell&#8217;uomo del Consiglio d&#8217;Europa e il 6 ottobre 2008 con i rappresentanti delle ONG,<\/p>\n<p>\u2013&nbsp;&nbsp; visto l&#8217;articolo 45 del suo regolamento,<\/p>\n<p>\u2013&nbsp;&nbsp; visti la relazione della commissione per le libert\u00e0 civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per la cultura e l&#8217;istruzione (<a href=\"\/sides\/getDoc.do?type=REPORT&amp;reference=A6-2008-0479&amp;language=IT\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0066cc;\">A6-0479\/2008<\/span><\/span><\/a>),<\/p>\n<p>A.&nbsp;&nbsp; considerando che, ai sensi dell&#8217;articolo 6 del trattato UE, l&#8217;Unione europea \u00e8 fondata su una comunit\u00e0 di valori e sul rispetto dei diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e derivanti dalle tradizioni costituzionali che sono comuni agli Stati membri,<\/p>\n<p>B.&nbsp;&nbsp; considerando che il Parlamento, in quanto rappresentante direttamente eletto dei cittadini dell&#8217;Unione europea, e garante dei loro diritti crede nella sua importante responsabilit\u00e0 quanto alla realizzazione di tali principi, segnatamente in considerazione del fatto che, allo stato attuale dei trattati, il diritto di ricorso individuale dinanzi alle giurisdizioni comunitarie ed al Mediatore europeo resta alquanto limitato,<\/p>\n<p>C.&nbsp;&nbsp; considerando che l&#8217;istituzione di una procedura di controllo della compatibilit\u00e0 delle proposte legislative con la Carta \u00e8 una delle conseguenze necessarie della sua adozione il 7 dicembre 2000, come riconosciuto dalla Commissione che, nel 2001, ha definito disposizioni in materia, e come ribadito dallo stesso Parlamento nella sua risoluzione del 15 marzo 2007 sul rispetto della Carta nelle proposte legislative della Commissione: metodologia per un controllo sistematico e rigoroso,<\/p>\n<p>D.&nbsp;&nbsp; considerando che nel trattato di Lisbona, attualmente in fase di ratifica, si fa esplicito riferimento alla Carta, cui viene conferito lo stesso valore giuridico dei trattati,<\/p>\n<p>E.&nbsp;&nbsp; considerando che, ove la Carta venisse inglobata nel diritto primario dell&#8217;Unione europea, i diritti che vi sono definiti acquisirebbero un potere vincolante mediante il diritto derivato che li attuer\u00e0,<\/p>\n<p>F.&nbsp;&nbsp; considerando che la Carta, a prescindere dal suo status giuridico, \u00e8 diventata nel corso degli anni una fonte d&#8217;ispirazione nella giurisprudenza delle giurisdizioni europee, come il Tribunale di primo grado (TPG) e la CGCE, la Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo e numerose corti costituzionali,<\/p>\n<p>G.&nbsp;&nbsp; considerando che una vera &#8220;cultura dei diritti fondamentali&#8221; nell&#8217;Unione europea richiede lo sviluppo di un sistema globale di controllo di tali diritti, che comprenda il Consiglio e le decisioni adottate nel quadro della cooperazione intergovernativa, giacch\u00e9 la tutela dei diritti fondamentali non consiste esclusivamente in un rispetto formale delle norme ma soprattutto nella loro attiva promozione e nell&#8217;intervento nei casi di violazione o di attuazione insoddisfacente da parte degli Stati membri,<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"bold\"><span class=\"italic\">Introduzione<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p>1.&nbsp;&nbsp; ritiene che l&#8217;efficace protezione e la promozione dei diritti fondamentali costituisca il fondamento della democrazia in Europa e una premessa per il consolidamento dello spazio europeo di libert\u00e0, sicurezza e giustizia;<\/p>\n<p>2.&nbsp;&nbsp; rileva che la tutela dei diritti fondamentali implica azioni a pi\u00f9 livelli (internazionale, europeo, statale, regionale e locale) e sottolinea il ruolo che gli enti regionali e locali possono svolgere nell&#8217;attuazione concreta e nella promozione di tali diritti;<\/p>\n<p>3.&nbsp;&nbsp; deplora che gli Stati membri continuino a sottrarsi ad un controllo a livello dell&#8217;Unione europea delle proprie politiche e pratiche in materia di diritti dell&#8217;uomo e cerchino di limitare la protezione di tali diritti ad un quadro puramente nazionale, recando cos\u00ec pregiudizio al ruolo attivo di difesa dei diritti dell&#8217;uomo svolto dall&#8217;Unione europea nel mondo e compromettendo la credibilit\u00e0 della politica estera dell&#8217;Unione europea in materia di difesa dei diritti fondamentali;<\/p>\n<p>4.&nbsp;&nbsp; rileva che, ai sensi dell&#8217;articolo 6, paragrafo 2 del trattato UE, la CGCE ha il compito di far rispettare i diritti fondamentali che risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla CEDU e delle libert\u00e0 fondamentali, ma anche da altri strumenti del diritto internazionale;<\/p>\n<p>5.&nbsp;&nbsp; sottolinea che l&#8217;articolo 7 del trattato UE prevede una procedura comunitaria per accertare che nell&#8217;Unione europea non si compiano<br \/>\n violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani e delle libert\u00e0 fondamentali, ma che tale procedura non \u00e8 mai stata applicata nonostante le violazioni che si verificano negli Stati membri, come dimostrano le sentenze della Corte europea per i diritti dell&#8217;uomo; chiede alle istituzioni dell&#8217;Unione europea di predisporre un meccanismo di controllo e una serie di criteri oggettivi per l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 7 del trattato UE;<\/p>\n<p>6.&nbsp;&nbsp; sottolinea che la CGCE pu\u00f2 trarre ispirazione dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri nell&#8217;elaborazione della propria giurisprudenza in materia di diritti fondamentali, che la Carta costituisce una base comune di diritti minimi e che gli Stati membri non possono ridurre il livello delle garanzie offerte nelle proprie costituzioni in merito a determinati diritti con il pretesto che la Carta offre in materia un livello di protezione ad esse inferiore;<\/p>\n<p>7.&nbsp;&nbsp; si compiace dell&#8217;articolo 53 della Carta, che permette alla CGCE di approfondire la propria giurisprudenza in materia di diritti fondamentali, conferendo loro un fondamento giuridico, elemento essenziale nella prospettiva dello sviluppo del diritto dell&#8217;Unione europea;<\/p>\n<p>8.&nbsp;&nbsp; sottolinea che la magistratura degli Stati membri svolge un ruolo fondamentale nel processo di attuazione del diritti dell&#8217;uomo; esorta gli Stati a rendere effettivo un sistema di formazione permanente dei giudici nazionali sui sistemi di protezione dei diritti fondamentali;<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"bold\"><span class=\"italic\">Raccomandazioni generali<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p>9.&nbsp;&nbsp; ritiene che l&#8217;attuazione dei diritti fondamentali debba essere un obiettivo di tutte le politiche europee; ritiene che, a tal fine, le istituzioni dell&#8217;Unione europea dovrebbero promuoverli attivamente, tutelarli e tenerne pienamente conto in fase di elaborazione e adozione della legislazione;<\/p>\n<p>10.&nbsp;&nbsp; esprime compiacimento per la creazione dell&#8217;Agenzia, che costituisce un primo passo per soddisfare le richieste del Parlamento quanto all&#8217;istituzione di un quadro normativo e istituzionale integrato, destinato a rendere efficace la Carta e a garantire la conformit\u00e0 con il sistema istituito dalla CEDU; ricorda, tuttavia, che la relazione annuale generale sui diritti dell&#8217;uomo, elaborata dalla Rete europea di esperti indipendenti in materia di diritti dell&#8217;uomo, pubblicata sino al 2005, prendeva in esame l&#8217;applicazione dell&#8217;insieme dei diritti riconosciuti dalla Carta in ciascuno degli Stati membri: esprime, dunque, preoccupazione per il fatto che il mandato limitato dell&#8217;Agenzia e la dissoluzione della Rete possano escludere dal campo dell&#8217;indagine sistematica tutta una serie di settori importanti della politica dei diritti dell&#8217;uomo in Europa;<\/p>\n<p>11.&nbsp;&nbsp; sottolinea, per quanto riguarda il mandato limitato dell&#8217;Agenzia, che le questioni relative ai diritti dell&#8217;uomo non possono essere artificialmente separate in termini di settori di primo, secondo o terzo pilastro, come gli Stati membri hanno scelto di definire il campo delle competenze dell&#8217;Unione europea, poich\u00e9 i diritti fondamentali costituiscono un insieme indivisibile e sono interdipendenti; ritiene, quindi, necessario che la Commissione ed il Consiglio, in collaborazione con l&#8217;Agenzia, si facciano un quadro generale delle preoccupazioni in materia di diritti dell&#8217;uomo negli Stati membri al di l\u00e0 del quadro strettamente europeo e senza limitarsi ai temi di attualit\u00e0 dell&#8217;Unione europea, n\u00e9 ai suoi strumenti giuridici e politici specifici, individuando i problemi ricorrenti e attuali in materia di diritti dell&#8217;uomo negli Stati membri e tenendo presente tutti i meccanismi esistenti sul piano internazionale ed europeo;<\/p>\n<p>12.&nbsp;&nbsp; chiede alla Commissione e al Consiglio di utilizzare i dati acquisiti mediante il monitoraggio effettuato, nell&#8217;ambito dell&#8217;Unione europea, dall&#8217;Agenzia, dal Consiglio d&#8217;Europa, dagli organi di controllo delle Nazioni Unite, dagli istituti nazionali dei diritti dell&#8217;uomo e dalle ONG e di metterla in pratica con azioni correttrici o in un quadro giuridico preventivo;<\/p>\n<p>13.&nbsp;&nbsp; si riserva il diritto di dare seguito all&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;Agenzia nell&#8217;Unione europea e di trattare le questioni collegate ai diritti dell&#8217;uomo che non rientrano tra le competenze dell&#8217;Agenzia e chiede alla Commissione di fare lo stesso, in conformit\u00e0 del suo ruolo di custode dei trattati;<\/p>\n<p>14.&nbsp;&nbsp; richiama l&#8217;attenzione sul fatto che una politica attiva a favore dei diritti umani non pu\u00f2 limitarsi ai casi pi\u00f9 visibili per l&#8217;opinione pubblica e che gravi violazioni dei diritti umani si verificano ai margini del controllo pubblico, in istituzioni chiuse per bambini, anziani e malati o nelle prigioni; sottolinea che gli Stati membri e l&#8217;Unione europea dovrebbero garantire una vigilanza qualificata, in termini sia di norme che di prassi, sulle condizioni di vita in dette istituzioni chiuse;<\/p>\n<p>15.&nbsp;&nbsp; chiede al Consiglio di integrare nelle sue future Relazioni annuali sui diritti dell&#8217;uomo nel mondo, oltre all&#8217;analisi della situazione del mondo, anche quella di ogni Stato membro; ritiene che questa duplice analisi metterebbe in evidenza l&#8217;impegno equivalente dell&#8217;Unione per la protezione dei diritti dell&#8217;uomo sia all&#8217;interno che all&#8217;esterno delle sue frontiere, in modo tale da evitare qualsiasi accusa di applicare due pesi e due misure;<\/p>\n<p>16.&nbsp;&nbsp; chiede agli Stati membri di adottare misure per dotare gli istituti nazionali dei diritti dell&#8217;uomo, creati nel quadro dei &#8220;principi di Parigi&#8221; delle Nazioni Unite, di uno statuto di indipendenza rispetto al potere esecutivo e di risorse finanziarie sufficienti, segnatamente tenendo conto del fatto che una delle funzioni di tali organi \u00e8 di passare in rassegna le politiche dei diritti dell&#8217;uomo onde individuarne le carenze e proporvi miglioramenti, fermo restando che l&#8217;efficacia si misura innanzitutto con la prevenzione e non soltanto con la risoluzione dei problemi; esorta gli Stati membri che ancora non vi abbiano provveduto a istituire i suddetti istituti nazionali dei diritti dell&#8217;uomo;<\/p>\n<p>17.&nbsp;&nbsp; insiste affinch\u00e9 il Consiglio trasformi il proprio gruppo di lavoro ad hoc sui diritti fondamentali e la cittadinanza in un gruppo di lavoro permanente, che lavorerebbe in parallelo con il Gruppo di lavoro sui diritti dell&#8217;uomo (COHOM) ed esorta la Commissione ad affidare il portafoglio dei diritti dell&#8217;uomo e delle libert\u00e0 fondamentali ad un solo Commissario;<\/p>\n<p>18.&nbsp;&nbsp; ricorda che considera fondamentale, da un punto di vista politico, inglobare il concetto di promozione dei diritti fondamentali tra gli obiettivi da perseguire, quando si tratta di semplificare o di riorganizzare l&#8217;acquis comunitario; chiede che ogni nuova politica, proposta legislativa e programma siano accompagnati da uno studio d&#8217;impatto in materia di rispetto dei diritti fondamentali e che tale valutazione costituisca parte integrante della motivazione della proposta ed auspica che anche gli Stati membri si dotino di analoghi strumenti di impatto nella fase discendente della procedura di trasposizione del diritto comunitario in diritto nazionale;<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"italic\">Cooperazione con il Consiglio d&#8217;Europa e con le altre istituzioni e organizzazioni internazionali preposte alla protezione dei diritti fondamentali<\/span><\/span><\/p>\n<p>19.&nbsp;&nbsp; esprime compiacimento per la prospettiva dell&#8217;adesione dell&#8217;Unione europea alla CEDU, anche se una tale adesione non determiner\u00e0 cambiamenti fondamentali visto che &#8220;quando dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunit\u00e0 europee vengono invocate questioni relative ai diritti e alle libert\u00e0 di cui alla CEDU, questa gode di un effettivo recepimento materiale nell&#8217;ordinamento giuridico dell&#8217;Unione&#8221;<a href=\"#def_1_4\" name=\"ref_1_4\" title=\"ref_1_4\"><span class=\"sup\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0066cc;\">(4)<\/span><\/span><\/span><\/a> ;<\/p>\n<p>20.&nbsp;&nbsp; ricorda l&#8217;importante ruolo delle istituzioni e dei meccanismi di control<br \/>\nlo del Consiglio d&#8217;Europa in materia di diritti dell&#8217;uomo, nonch\u00e9 delle sue varie Convenzioni; esorta gli Stati membri, le istituzioni dell&#8217;Unione europea e l&#8217;Agenzia a basarsi su tale esperienza ed a tener conto di tali meccanismi per inserirli nelle procedure di lavoro in rete e ad utilizzare le norme definite dal Consiglio d&#8217;Europa ed altri risultati tangibili del suo lavoro; invita a sfruttare tutte le potenzialit\u00e0 del Memorandum d&#8217;intesa tra il Consiglio d&#8217;Europa e l&#8217;Unione europea;<\/p>\n<p>21.&nbsp;&nbsp; chiede il potenziamento della cooperazione tra le varie istituzioni e organizzazioni incaricate della protezione dei diritti fondamentali, sia a livello europeo che internazionale;<\/p>\n<p>22.&nbsp;&nbsp; ribadisce come sia importante per la credibilit\u00e0 dell&#8217;Unione europea nel mondo che essa non applichi &#8220;due pesi e due misure&#8221; nella politica estera e nella politica interna;<\/p>\n<p>23.&nbsp;&nbsp; ritiene che, dal momento in cui la maggioranza degli Stati membri dell&#8217;Unione europea ha aderito a convenzioni o ad altri strumenti giuridici internazionali nel settore della protezione dei diritti fondamentali, anche se l&#8217;Unione europea non ne fa parte in quanto tale, si venga a creare un obbligo di assoggettarsi alle loro disposizioni e, se del caso, alle raccomandazioni formulate dagli organi da essi istituiti, a condizione che il diritto dell&#8217;Unione europea non offra una protezione equivalente o superiore; auspica che la CGCE faccia proprio tale approccio attraverso la sua giurisprudenza;<\/p>\n<p>24.&nbsp;&nbsp; esorta l&#8217;Unione europea a concludere accordi di cooperazione con le istituzioni e le organizzazioni internazionali preposte alla protezione dei diritti fondamentali, segnatamente con l&#8217;Ufficio dell&#8217;Alto commissario ai diritti dell&#8217;uomo delle Nazioni Unite e con gli altri organi di tale organizzazione, che svolgono un ruolo in tale settore, nonch\u00e9 con l&#8217;Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell&#8217;uomo e l&#8217;Alto commissario per le minoranze nazionali dell&#8217;Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa;<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"italic\">Diritti dell&#8217;uomo, libert\u00e0, sicurezza e giustizia<\/span><\/span><\/p>\n<p>25.&nbsp;&nbsp; sottolinea la necessit\u00e0 di valutare e di rispettare appieno i diritti fondamentali e le libert\u00e0 individuali man mano che si sviluppano le competenze dell&#8217;Unione europea; ritiene, quindi, che i due obiettivi di rispettare i diritti fondamentali e di garantire la sicurezza collettiva siano non solo compatibili, ma anche interdipendenti, e che politiche adeguate possano evitare che un approccio repressivo metta a repentaglio le libert\u00e0 individuali;<\/p>\n<p>26.&nbsp;&nbsp; ritiene che lo sviluppo di uno spazio giudiziario europeo basato sull&#8217;applicazione del principio del mutuo riconoscimento debba fondarsi su garanzie procedurali equivalenti in tutta l&#8217;Unione europea e sul rispetto dei diritti fondamentali di cui all&#8217;articolo 6 del trattato UE; chiede agli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto la rapida adozione di un atto legislativo adeguato sui diritti degli individui nelle procedure penali; invita gli Stati membri ad accertarsi che il mandato d&#8217;arresto europeo e altre misure di riconoscimento reciproco siano applicati in conformit\u00e0 delle norme dell&#8217;Unione europea in materia di diritti umani;<\/p>\n<p>27.&nbsp;&nbsp; rileva il diritto delle persone arrestate di godere di tutte le garanzie giudiziarie nonch\u00e9, se del caso, dell&#8217;assistenza diplomatica del paese di cui sono cittadini e dei servizi di un interprete indipendente;<\/p>\n<p>28.&nbsp;&nbsp; esprime preoccupazione per l&#8217;elevato numero di violazioni della CEDU in cui sono coinvolti gli Stati membri e sollecita questi ultimi a dare applicazione alle relative sentenze e ad affrontare le carenze strutturali e le violazioni sistematiche dei diritti umani avviando le riforme necessarie;<\/p>\n<p>29.&nbsp;&nbsp; esprime preoccupazione per il fatto che la cooperazione internazionale nella lotta contro il terrorismo \u00e8 spesso sfociata in un abbassamento del livello di protezione dei diritti dell&#8217;uomo e delle libert\u00e0 fondamentali, in particolare il diritto fondamentale alla vita privata, alla protezione dei dati e alla non discriminazione, e ritiene che l&#8217;Unione europea dovrebbe agire con pi\u00f9 fermezza a livello internazionale per promuovere una vera strategia basata sul rispetto integrale delle norme internazionali e degli obblighi nel settore dei diritti dell&#8217;uomo e della protezione dei dati personali e della vita privata, conformemente agli articoli 7 e 8 della Carta; invita pertanto il Consiglio ad adottare il progetto di decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, conformemente alle raccomandazioni del Parlamento sull&#8217;adozione di norme pi\u00f9 rigorose; ritiene che una tale strategia debba tener conto della necessit\u00e0 di un controllo giudiziario efficace dei servizi di intelligence per evitare l&#8217;utilizzo di informazioni ottenute sotto tortura o mediante maltrattamenti o altre condizioni che non rispondono alle norme internazionali in materia di diritti dell&#8217;uomo come elemento di prova nel quadro dei procedimenti giudiziari, anche in fase di istruzione;<\/p>\n<p>30.&nbsp;&nbsp; chiede con urgenza alle istituzioni dell&#8217;Unione europea e agli Stati membri di attuare le raccomandazioni contenute nella sua risoluzione del 14 febbraio 2007 sul presunto uso dei paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri<a href=\"#def_1_5\" name=\"ref_1_5\" title=\"ref_1_5\"><span class=\"sup\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0066cc;\">(5)<\/span><\/span><\/span><\/a> ; si compiace al riguardo della dichiarazione del Presidente eletto degli Stati Uniti sulla chiusura della struttura detentiva di Guantanamo Bay e sulla celebrazione dei processi nei confronti dei prigionieri ivi detenuti; invita gli Stati membri a dichiarare la loro disponibilit\u00e0 a trovare soluzioni in comune per i restanti detenuti;<\/p>\n<p>31.&nbsp;&nbsp; deplora la mancata applicazione da parte dell&#8217;Unione europea delle sentenze del TPG del 12 dicembre 2006, del 4 e 17 dicembre 2008 e della decisione della Corte d&#8217;appello del Regno Unito a favore dell&#8217;Organizzazione dei Mujaheddin del popolo dell&#8217;Iran (OMPI), del 7 maggio 2008;<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"bold\"><span class=\"italic\">Discriminazione<\/span><\/span> <br \/> <span class=\"italic\">Considerazioni generali<\/span><\/span><\/p>\n<p>32.&nbsp;&nbsp; insiste sulla differenza tra la protezione delle minoranze e le politiche antidiscriminatorie; ritiene che le pari opportunit\u00e0 siano un diritto fondamentale, non un privilegio, di tutti e non soltanto dei cittadini di uno Stato membro in particolare; ritiene, pertanto, che ogni forma di discriminazione debba essere combattuta con pari intensit\u00e0;<\/p>\n<p>33.&nbsp;&nbsp; chiede agli Stati membri e alla Commissione di dare pieno seguito alle raccomandazioni dell&#8217;Agenzia, come formulate nel capitolo 7 della sua prima relazione annuale<a href=\"#def_1_6\" name=\"ref_1_6\" title=\"ref_1_6\"><span class=\"sup\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0066cc;\">(6)<\/span><\/span><\/span><\/a> ;<\/p>\n<p>34.&nbsp;&nbsp; osserva con inquietudine l&#8217;insoddisfacente situazione dell&#8217;attuazione delle politiche antidiscriminatorie e sostiene, a tale riguardo, la valutazione contenuta nella relazione annuale 2008 dell&#8217;Agenzia; esorta gli Stati membri che ancora non l&#8217;hanno fatto a concretizzare l&#8217;attuazione di tali politiche, segnatamente della direttiva 2000\/43\/CE e della direttiva 2000\/78\/CE, e ricorda che tali direttive stabiliscono uno standard minimo e dovrebbero pertanto costituire il pilastro su cui costruire un&#8217;efficace politica contro le discriminazioni;<\/p>\n<p>35.&nbsp;&nbsp; chiede agli Stati membri che ancora non l&#8217;hanno fatto di ratificare il Protocollo 12<a href=\"#def_1_7\" name=\"ref_1_7\" title=\"ref_1_7\"><span class=\"sup\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0066cc;\">(7)<\/span><\/span><\/span><\/a> alla CEDU, che stabilisce il divieto generale di qualsiasi discriminazione, gara<br \/>\nntendo che nessuno possa essere discriminato da una qualsivoglia autorit\u00e0 pubblica; rileva che una tale disposizione non figura attualmente in nessun atto giuridico vigente dell&#8217;Unione europea o del Consiglio d&#8217;Europa;<\/p>\n<p>36.&nbsp;&nbsp; si compiace della proposta per una direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parit\u00e0 di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilit\u00e0, l&#8217;et\u00e0 o l&#8217;orientamento sessuale (<a href=\"http:\/\/ec.europa.eu\/prelex\/liste_resultats.cfm?CL=it&amp;ReqId=0&amp;DocType=COM&amp;DocYear=2008&amp;DocNum=0426\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0066cc;\">COM(2008)0426<\/span><\/span><\/a>), presentata dalla Commissione, che estende in tal modo l&#8217;ambito di applicazione della direttiva 2000\/43\/CE a tutte le altre forme di discriminazione e attua pertanto l&#8217;articolo 21 della Carta, che fornisce un margine di manovra pi\u00f9 ampio rispetto all&#8217;articolo 13 del trattato CE, visto che fa riferimento a casi complementari di discriminazione: il colore, l&#8217;origine sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni politiche o di altra natura, l&#8217;appartenenza ad una minoranza, la propriet\u00e0 o la nascita;<\/p>\n<p>37.&nbsp;&nbsp; si rammarica che la proposta di direttiva lasci sussistere sostanziali lacune a livello della protezione giuridica contro la discriminazione, segnatamente in ragione di un vasto numero di eccezioni relative all&#8217;ordine pubblico, alla sicurezza pubblica e alla salute pubblica, alle attivit\u00e0 economiche, allo stato civile e di famiglia e ai diritti riproduttivi, all&#8217;istruzione e alla religione; teme che, anzich\u00e9 vietare la discriminazione, queste &#8220;clausole di salvaguardia&#8221; possano in realt\u00e0 servire a codificare pratiche discriminatorie esistenti; rammenta alla Commissione che la direttiva deve essere in linea con la giurisprudenza esistente in materia di diritti delle persone lesbiche, omosessuali, bisessuali e transgender (LGBT) e, in particolare, con la sentenza Maruko<a href=\"#def_1_8\" name=\"ref_1_8\" title=\"ref_1_8\"><span class=\"sup\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0066cc;\">(8)<\/span><\/span><\/span><\/a> ;<\/p>\n<p>38.&nbsp;&nbsp; chiede alla Commissione di coinvolgere l&#8217;Agenzia nel processo legislativo comunitario antidiscriminazione, in modo tale che essa possa svolgere un ruolo importante offrendo una fonte regolare di informazioni aggiornate e precise, adeguate all&#8217;elaborazione delle legislazioni complementari e chiedendo il suo parere a partire dalla fase preparatoria della redazione dei progetti di atti di legge;<\/p>\n<p>39.&nbsp;&nbsp; plaude all&#8217;adozione della decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme e manifestazioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale<a href=\"#def_1_9\" name=\"ref_1_9\" title=\"ref_1_9\"><span class=\"sup\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0066cc;\">(9)<\/span><\/span><\/span><\/a> a seguito dell&#8217;accordo politico del dicembre 2007; ricorda la sua posizione del 29 novembre 2007<a href=\"#def_1_10\" name=\"ref_1_10\" title=\"ref_1_10\"><span class=\"sup\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0066cc;\">(10)<\/span><\/span><\/span><\/a> favorevole alla proposta; chiede alla Commissione, previa consultazione dell&#8217;Agenzia, di proporre un atto legislativo simile per combattere l&#8217;omofobia;<\/p>\n<p>40.&nbsp;&nbsp; esprime preoccupazione per lo scarso livello di conoscenza della legislazione antidiscriminazione negli Stati membri e ricorda che, per poter esercitare i loro diritti, i cittadini dell&#8217;Unione europea devono avvalersi della legislazione comunitaria in materia; invita la Commissione e gli Stati membri ad intensificare gli sforzi per incrementare tale livello; pone, al contempo, l&#8217;accento sul fatto che una legislazione \u00e8 efficace solo se i cittadini possono accedere facilmente alle giurisdizioni, visto che il sistema di protezione previsto dalle direttive antidiscriminazione dipende dalle iniziative adottate dalle vittime;<\/p>\n<p>41.&nbsp;&nbsp; ritiene che, oltre agli strumenti legislativi e alle possibilit\u00e0 di ricorso, la lotta alla discriminazione debba necessariamente fondarsi sull&#8217;educazione, la promozione di prassi eccellenti e le campagne di informazione rivolte al grande pubblico e alle zone e ai settori in cui tali discriminazioni si verificano; chiede alle autorit\u00e0 pubbliche nazionali e locali, in sede di azione educativa o di promozione delle politiche antidiscriminazione, di utilizzare gli strumenti educativi elaborati dall&#8217;Agenzia e dal Consiglio dell&#8217;Europa;<\/p>\n<p>42.&nbsp;&nbsp; sottolinea che il concetto di azione positiva, che costituisce un riconoscimento del fatto che in taluni casi un&#8217;azione efficace per combattere la discriminazione ha bisogno di un intervento attivo da parte delle autorit\u00e0 per ripristinare un equilibrio seriamente compromesso, non pu\u00f2 ridursi al concetto di quota; sottolinea che una tale azione pu\u00f2 assumere, nella pratica, le forme pi\u00f9 varie, come la garanzia di colloqui di assunzione, un accesso prioritario a determinati tipi di formazione finalizzati all&#8217;ottenimento di un impiego in cui determinate comunit\u00e0 sono sottorappresentate, un&#8217;informazione prioritaria relativa alle offerte di lavoro per determinate comunit\u00e0 e la presa in considerazione dell&#8217;esperienza professionale piuttosto che delle sole qualifiche;<\/p>\n<p>43.&nbsp;&nbsp; reputa importante la raccolta di dati sulla situazione delle minoranze e dei gruppi svantaggiati, come sottolineato dalle successive relazioni dell&#8217;Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e dell&#8217;Agenzia; chiede agli Stati membri di pubblicare le statistiche dettagliate sugli atti di razzismo e di effettuare indagini sui reati e\/o sulle vittime, che permettano la raccolta di dati quantitativi e comparabili sulle vittime di tali reati;<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"italic\">Minoranze<\/span><\/span><\/p>\n<p>44.&nbsp;&nbsp; osserva che i recenti allargamenti dell&#8217;Unione europea hanno aggiunto circa 100 gruppi di popolazioni minoritarie alla cinquantina che gi\u00e0 esisteva nell&#8217;Europa dei 15 e sottolinea che, a causa della bassa percentuale di immigrati, di rifugiati e di stranieri di paesi terzi residenti e della presenza di minoranze autoctone (&#8220;tradizionali&#8221;) pi\u00f9 visibili negli Stati membri dell&#8217;Europa centrale ed orientale, le politiche migratorie e di integrazione sono state disgiunte da quelle relative alle minoranze;<\/p>\n<p>45.&nbsp;&nbsp; sottolinea che, se la protezione delle minoranze rientra fra i criteri di Copenaghen, non esistono n\u00e9 un criterio comune, n\u00e9 norme minime per i diritti delle minoranze nazionali nella politica comunitaria e che non esiste neanche, a livello di Unione europea, una definizione comune di appartenenza a una minoranza nazionale; raccomanda l&#8217;elaborazione di una tale definizione a livello europeo, sulla base della raccomandazione 1201 del Consiglio d&#8217;Europa (1993); invita tutti gli Stati membri che ancora non lo abbiano fatto a firmare e a ratificare la Carta europea per le lingue regionali e minoritarie e la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali;<\/p>\n<p>46.&nbsp;&nbsp; sottolinea in tale contesto il numero sempre crescente di cittadini dell&#8217;Unione europea che si spostano da uno Stato membro all&#8217;altro e la necessit\u00e0 che godano pienamente dei diritti previsti dai trattati relativamente al loro status di cittadini dell&#8217;Unione europea, segnatamente il diritto di partecipare alle elezioni locali ed europee e il diritto di spostarsi liberamente; invita gli Stati membri a rispettare pienamente la direttiva 2004\/38\/CE sulla libera circolazione e le istituzioni dell&#8217;Unione europea a compiere ulteriori passi per garantire la protezione dei diritti dei cittadini comunitari in tutta l&#8217;Unione;<\/p>\n<p>47.&nbsp;&nbsp; sottolinea l&#8217;importanza di tutelare e promuovere le lingue regionali e minoritarie in considerazione del fatto che il diritto di esprimersi e di venire istruiti nella propria lingua madre \u00e8 uno dei diritti pi\u00f9 fondamentali; si compiace delle attivit\u00e0 intraprese dagli Stati membri per quanto attiene al sostegno del<br \/>\n dialogo interculturale e interreligioso, che \u00e8 fondamentale perch\u00e9 le minoranze culturali e religiose possano godere pienamente dei loro diritti;<\/p>\n<p>48.&nbsp;&nbsp; ritiene che i principi di sussidiariet\u00e0 e di autogoverno siano i mezzi pi\u00f9 efficaci per gestire i diritti delle persone che appartengono a delle minoranze nazionali, applicando le migliori prassi che esistono in seno all&#8217;Unione europea; incoraggia l&#8217;uso di tipi appropriati di soluzioni di autogoverno, rispettando nel contempo pienamente la sovranit\u00e0 e l&#8217;integrit\u00e0 territoriale degli Stati membri;<\/p>\n<p>49.&nbsp;&nbsp; sottolinea che la politica dell&#8217;Unione europea in materia di multilinguismo dovrebbe proteggere e promuovere le lingue regionali e minoritarie attraverso finanziamenti mirati e programmi specifici che affiancano il programma di apprendimento lungo tutto l&#8217;arco della vita;<\/p>\n<p>50.&nbsp;&nbsp; ritiene che le persone apolidi, che risiedono in permanenza negli Stati membri, si trovino in una situazione unica nell&#8217;Unione europea poich\u00e9 determinati Stati membri impongono loro obblighi arbitrari o che non sono strettamente necessari, discriminandoli rispetto ai cittadini del gruppo maggioritario; chiede pertanto a tutti gli Stati membri in questione di ratificare le convenzioni delle Nazioni Unite relative allo statuto degli apolidi (1954) e alla riduzione dei casi di apolidia (1961); chiede agli Stati membri il cui accesso ad una nuova sovranit\u00e0 o il cui ripristino di quest&#8217;ultima risale agli anni &#8217;90, di trattare tutte le persone che risiedevano precedentemente sul loro territorio senza alcuna discriminazione e li invita ad individuare sistematicamente le soluzioni adeguate, sulla base delle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali, ai problemi registrati da tutte le persone vittime di prassi discriminatorie; condanna in particolare le prassi di cancellazione deliberata dai registri dei nominativi di residenti permanenti iscritti nell&#8217;Unione europea e invita i governi interessati a prendere misure efficaci per ripristinare lo status di tali apolidi.<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"italic\">I Rom<\/span><\/span><\/p>\n<p>51.&nbsp;&nbsp; ritiene che la comunit\u00e0 Rom abbia bisogno di una protezione speciale poich\u00e9, dopo l&#8217;allargamento dell&#8217;Unione europea, \u00e8 diventata una delle pi\u00f9 consistenti minoranze dell&#8217;UE; sottolinea che tale comunit\u00e0 \u00e8 stata storicamente emarginata e che ad essa \u00e8 stato impedito di svilupparsi in determinati settori chiave, a causa di problemi di discriminazione, di stigmatizzazione e di esclusione che si sono sempre pi\u00f9 intensificati;<\/p>\n<p>52.&nbsp;&nbsp; \u00e8 del parere che l&#8217;esclusione sociale e la discriminazione delle comunit\u00e0 Rom siano un fatto conclamato nonostante gli strumenti giuridici, politici e finanziari dispiegati a livello europeo per combatterla; prende atto che gli sforzi compiuti in modo dispersivo e non coordinato dall&#8217;Unione europea e dagli Stati membri non hanno sinora apportato miglioramenti strutturali e duraturi alla situazione dei Rom, segnatamente in settori fondamentali come l&#8217;accesso all&#8217;istruzione, alla sanit\u00e0, a un alloggio e al lavoro, fallimento ormai pubblicamente riconosciuto;<\/p>\n<p>53.&nbsp;&nbsp; deplora l&#8217;assenza di una politica globale ed integrata dell&#8217;Unione Europea, destinata in modo specifico alla discriminazione nei confronti dei Rom, per affrontare i principali problemi cui essi sono confrontati e che sono definiti da un determinato numero di meccanismi di controllo del rispetto dei diritti dell&#8217;uomo, compresa la valutazione di preadesione effettuata dalla Commissione europea, le sentenze della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo e le relazioni dell&#8217;Agenzia; afferma che dare risposta a tali problemi, che costituiscono una delle questioni pi\u00f9 importanti e complesse in materia di diritti dell&#8217;uomo, rientra tra le responsabilit\u00e0 collettive dell&#8217;Unione europea e che \u00e8 necessario intervenire con risolutezza;<\/p>\n<p>54.&nbsp;&nbsp; sottolinea la necessit\u00e0 di un approccio globale alla non-discriminazione, basato sui diritti dell&#8217;uomo e orientato all&#8217;azione e che rifletta la dimensione europea della discriminazione verso i Rom; ritiene che una strategia-quadro dell&#8217;Unione europea intesa ad includere i Rom dovrebbe affrontare i problemi reali, fornendo una tabella di marcia per gli Stati membri, che fissi gli obiettivi e le priorit\u00e0 e agevoli i processi di controllo e valutazione in relazione:<\/p>\n<table border=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>&nbsp;&nbsp;<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"20\">\u2013<\/td>\n<td valign=\"top\">alla segregazione dei Rom per quanto riguarda l&#8217;accesso agli alloggi, le violazioni dei diritti dell&#8217;uomo quali gli sfratti coatti, la loro esclusione dal lavoro e dalla pubblica istruzione e dall&#8217;assistenza sanitaria, al bisogno di applicare leggi antidiscriminatorie e definire politiche volte ad affrontare il problema dell&#8217;elevata disoccupazione;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>&nbsp;&nbsp;<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"20\">\u2013<\/td>\n<td valign=\"top\">la frequente negazione dei loro diritti da parte delle autorit\u00e0 pubbliche e la loro sottorappresentazione politica;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>&nbsp;&nbsp;<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"20\">\u2013<\/td>\n<td valign=\"top\">la diffusa animosit\u00e0 nei confronti dei Rom, la sostanziale insufficienza delle garanzie contro la discriminazione razziale a livello locale e l&#8217;eccessiva esiguit\u00e0 dei programmi adeguati di integrazione; un&#8217;evidente discriminazione in campo sanitario, compresa la sterilizzazione forzata e la segregazione, e la mancanza di informazioni adeguate sulla pianificazione familiare,<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>&nbsp;&nbsp;<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"20\">\u2013<\/td>\n<td valign=\"top\">la discriminazione da parte della polizia; la caratterizzazione razziale ad opera della polizia (anche mediante la registrazione delle impronte digitali o altre forme di schedatura) e gli ampi poteri discrezionali concessile, tra cui la facolt\u00e0 di effettuare controlli a campione sproporzionati, il che evidenzia l&#8217;urgente necessit\u00e0 di programmi di formazione e di sensibilizzazione relativi alla non-discriminazione da parte della polizia, attualmente pressoch\u00e9 inesistenti;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>&nbsp;&nbsp;<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"20\">\u2013<\/td>\n<td valign=\"top\">la situazione particolarmente vulnerabile delle donne Rom, che sono oggetto di molteplici discriminazioni;<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"italic\">Pari opportunit\u00e0<\/span><\/span><\/p>\n<p>55.&nbsp;&nbsp; chiede agli Stati membri di aumentare il rispetto, la protezione e l&#8217;attuazione dei diritti di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sull&#8217;eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e chiede agli Stati membri in questione di sciogliere le riserve e di ratificare il Protocollo facoltativo a tale Convenzione<a href=\"#def_1_11\" name=\"ref_1_11\" title=\"ref_1_11\"><span class=\"sup\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0066cc;\">(11)<\/span><\/span><\/span><\/a> ; sottolinea al contempo la necessit\u00e0 di perseguire con fermezza gli impegni da essi assunti nella Dichiarazione delle Nazioni Unite e nella Piattaforma d&#8217;azione della Quarta conferenza mondiale sulle donne, tenutasi a Pechino nel 1995;<\/p>\n<p>56.&nbsp;&nbsp; invita gli Stati membri e l&#8217;Unione europea a combattere con misure efficaci la discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne in tutti i settori (incluso il matrimonio, la convivenza e altre relazioni familiari) e la discriminazione multipla (che avviene in base al genere e contemporaneamente per altri motivi);<\/p>\n<p>57.&nbsp;&nbsp; chiede un&#8217;attenzione speciale per la situazione delle donne appartenenti a minoranze etniche e per le donne immigrate, considerando che la loro emarginazione \u00e8 rafforzata da una discriminazione multipla, sia all&#8217;esterno che all&#8217;interno delle proprie comunit\u00e0; raccomanda l&#8217;adozione di piani d&#8217;azione nazionali integrati in modo da affrontare efficacemente la discriminazione multipla, soprattutto nei casi in cui, all&#8217;interno di un determinato Stato, organizzazioni diverse si occupino dei problemi di discriminazione;<\/p>\n<p>58.&nbsp;&nbsp; sottolinea la necessit\u00e0 di riconos<br \/>\ncere e combattere, a livello europeo e nazionale, la violenza subita dalle donne a causa del loro genere, in particolare la violenza domestica poich\u00e9 si tratta di una violazione dei diritti delle donne molto diffusa e spesso sottovalutata e chiede, quindi, agli Stati membri di adottare misure adeguate ed efficaci al fine di garantire alle donne una vita libera da ogni violenza, tenendo debitamente conto della Dichiarazione sull&#8217;eliminazione della violenza contro le donne<a href=\"#def_1_12\" name=\"ref_1_12\" title=\"ref_1_12\"><span class=\"sup\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0066cc;\">(12)<\/span><\/span><\/span><\/a> ;<\/p>\n<p>59.&nbsp;&nbsp; invita gli Stati membri e l&#8217;Unione europea a riconoscere e ad affrontare lo sfruttamento sessuale in tutte le sue forme; \u00e8 del parere che debbano risponderne gli Stati membri che non si sono conformati alla legislazione comunitaria in materia di lotta contro la tratta degli esseri umani<a href=\"#def_1_13\" name=\"ref_1_13\" title=\"ref_1_13\"><span class=\"sup\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0066cc;\">(13)<\/span><\/span><\/span><\/a> ; ritiene che gli Stati membri debbano ratificare il protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalit\u00e0 organizzata transnazionale, e la Convenzione del Consiglio d&#8217;Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani; invita la Commissione ad attuare il piano d&#8217;azione sulla tratta di esseri umani;<\/p>\n<p>60.&nbsp;&nbsp; sottolinea l&#8217;esigenza di aumentare la sensibilizzazione pubblica quanto al diritto alla salute riproduttiva e sessuale e chiede agli Stati membri di garantire che le donne possano godere pienamente di tali diritti, di istituire un&#8217;adeguata educazione sessuale, informazioni e servizi di consulenza riservati e di facilitare i metodi di contraccezione onde prevenire gravidanze indesiderate e aborti illegali e a rischio, e di combattere la pratica della mutilazione genitale femminile;<\/p>\n<p>61.&nbsp;&nbsp; sottolinea che andrebbero messi a disposizione fondi pubblici per le donne appartenenti alle minoranze etniche, a prescindere dal loro status giuridico, al fine di consentire loro di accedere a servizi sanitari e diritti sicuri, paritari, che tengano conto delle varie culture, in particolare alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti connessi; e che occorra adottare un quadro giuridico europeo per garantire l&#8217;integrit\u00e0 fisica delle giovani ragazze dalla mutilazione genitale femminile nelle comunit\u00e0 che la praticano;<\/p>\n<p>62.&nbsp;&nbsp; sottolinea che, bench\u00e9 siano stati realizzati progressi per quanto riguarda l&#8217;inserimento lavorativo delle donne e malgrado il loro elevato livello d&#8217;istruzione, esse continuano ad essere concentrate in alcune categorie professionali e a percepire una retribuzione inferiore a quella degli uomini per lo stesso lavoro, a svolgere con minor frequenza mansioni di responsabilit\u00e0 e ad essere considerate con sospetto da parte dei datori di lavoro per quanto riguarda la gravidanza e la maternit\u00e0; ritiene che occorra affrontare seriamente il divario retributivo tra i sessi al fine di garantire l&#8217;indipendenza economica delle donne e la parit\u00e0 tra donne e uomini sul mercato del lavoro;<\/p>\n<p>63.&nbsp;&nbsp; chiede agli Stati membri e alle parti sociali di adottare le misure necessarie per contrastare le molestie sessuali e morali sul luogo di lavoro;<\/p>\n<p>64.&nbsp;&nbsp; insiste sulla necessit\u00e0 che le donne siano sostenute nella loro carriera professionale, anche attraverso politiche attive di conciliazione tra vita privata, professionale e familiare; esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere sia il congedo parentale condiviso che il congedo di paternit\u00e0 e a mutualizzare i costi di maternit\u00e0 e di congedo parentale, in modo tale che le donne non rappresentino pi\u00f9 una forza lavoro pi\u00f9 costosa rispetto agli uomini; sottolinea inoltre la necessit\u00e0 di campagne di sensibilizzazione al fine di evitare stereotipi di genere sui modelli familiari, evidenziando al contempo l&#8217;importanza di garantire condizioni di lavoro flessibili, migliorare l&#8217;accesso all&#8217;assistenza all&#8217;infanzia e garantire la piena partecipazione delle donne con figli ai regimi pensionistici;<\/p>\n<p>65.&nbsp;&nbsp; chiede agli Stati membri di combattere, congiuntamente alle parti sociali, la discriminazione nei confronti delle donne incinte sul mercato del lavoro e di adottare tutte le misure necessarie per garantire un elevato livello di protezione delle madri; chiede alla Commissione di effettuare una valutazione pi\u00f9 dettagliata della conformit\u00e0 con il diritto comunitario delle disposizioni nazionali in tale settore e, se del caso, di presentare proposte adeguate di revisione della legislazione comunitaria;<\/p>\n<p>66.&nbsp;&nbsp; attira l&#8217;attenzione sul grande numero di collaboratori (essenzialmente donne) di lavoratori autonomi (principalmente nell&#8217;agricoltura) il cui statuto giuridico \u00e8 incerto in numerosi Stati membri, determinando specifici problemi finanziari e giuridici quanto all&#8217;accesso al congedo di maternit\u00e0 e al congedo di malattia, l&#8217;accumulo dei diritti a pensione e l&#8217;accesso alla sicurezza sociale, anche in caso di divorzio;<\/p>\n<p>67.&nbsp;&nbsp; riconosce che la disparit\u00e0 di accesso alle risorse economiche sul mercato del lavoro, da parte delle donne, ne compromette l&#8217;accesso alla protezione sociale, in particolare ai diritti pensionistici, con il risultato che il rischio di povert\u00e0 per le donne in et\u00e0 avanzata \u00e8 superiore a quello degli uomini; ritiene che, al fine di prevenire la discriminazione delle donne, \u00e8 essenziale che nei sistemi di protezione sociale sia garantita l&#8217;individualizzazione dei diritti piuttosto che la loro determinazione in base al nucleo familiare; per i periodi trascorsi fuori dal mercato ufficiale del lavoro per motivi di cure familiari devono essere concesse delle unit\u00e0 di &#8220;credito-tempo&#8221;, di cui si terr\u00e0 pienamente conto ai fini del calcolo dei diritti pensionistici;<\/p>\n<p>68.&nbsp;&nbsp; sottolinea l&#8217;importanza di garantire che i cittadini dei paesi terzi che entrano nel territorio dell&#8217;Unione europea e i cittadini dell&#8217;Unione europea siano consapevoli delle leggi vigenti e delle convenzioni sociali in materia di pari opportunit\u00e0, in modo tale da evitare situazioni di discriminazione derivanti da una mancata conoscenza del contesto giuridico e sociale;<\/p>\n<p>69.&nbsp;&nbsp; chiede agli Stati membri di non accettare il richiamo a costumi, tradizioni o ad altre considerazioni religiose per giustificare forme di discriminazione, oppressione o violenza nei confronti delle donne o l&#8217;adozione di politiche che possono mettere in pericolo la loro vita;<\/p>\n<p>70.&nbsp;&nbsp; invita la Commissione ad effettuare uno studio sulle discriminazioni nei confronti delle famiglie monoparentali, soprattutto per quanto riguarda il trattamento fiscale, la sicurezza sociale, i servizi pubblici, i servizi sanitari e l&#8217;alloggio;<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"italic\">Orientamento sessuale<\/span><\/span><\/p>\n<p>71.&nbsp;&nbsp; ritiene che le affermazioni discriminatorie di esponenti politici, sociali e religiosi contro gli omosessuali alimentino l&#8217;odio e la violenza e chiede una loro condanna da parte degli organi dirigenti competenti;<\/p>\n<p>72.&nbsp;&nbsp; a questo proposito sottoscrive sentitamente l&#8217;iniziativa francese, appoggiata da tutti gli Stati membri, per la depenalizzazione universale dell&#8217;omosessualit\u00e0, poich\u00e9 in 91 paesi l&#8217;omosessualit\u00e0 costituisce ancora reato penale, e in taluni casi addirittura passibile di pena capitale;<\/p>\n<p>73.&nbsp;&nbsp; plaude alla pubblicazione della prima relazione tematica dell&#8217;Agenzia, dal titolo &#8220;L&#8217;omofobia e la discriminazione in base all&#8217;orientamento sessuale negli Stati membri&#8221;, elaborata su richiesta del Parlamento europeo e invita gli Stati membri e le istituzioni dell&#8217;Unione europea a ottemperare con urgenza alle raccomandazioni dell&#8217;Agenzia o a motivarne debitamente la mancata osservanza;<\/p>\n<p>74.&nbsp;&nbsp; rammenta a tutti gli Stati membri che, secondo la giurisprudenza<br \/>\n della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, \u00e8 possibile esercitare il diritto alla libert\u00e0 di adunanza, anche qualora chi lo eserciti abbia opinioni contrarie a quelle della maggioranza, e che pertanto il divieto discriminatorio dei cortei, nonch\u00e9 qualsiasi inadempienza all&#8217;obbligo di offrire una tutela adeguata a quanti vi partecipano, costituisce una violazione dei principi sanciti dalla Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, dall&#8217;articolo 6 del trattato UE sui valori e i principi comuni dell&#8217;Unione europea, e dalla Carta;<\/p>\n<p>75.&nbsp;&nbsp; invita gli Stati membri che si sono dotati di una legislazione relativa alle coppie dello stesso sesso a riconoscere le norme adottate da altri Stati membri e aventi effetti analoghi; invita quest&#8217;ultimi Stati membri a proporre delle linee guida per il reciproco riconoscimento della legislazione vigente tra diversi Stati membri, onde garantire che il diritto alla libera circolazione nell&#8217;Unione europea delle coppie dello stesso sesso si applichi alle medesime condizioni delle coppie eterosessuali;<\/p>\n<p>76.&nbsp;&nbsp; esorta la Commissione a presentare proposte che garantiscano l&#8217;applicazione, da parte degli Stati membri, del principio di riconoscimento reciproco per le coppie omosessuali, sposate o legate da un&#8217;unione civile registrata, nella fattispecie quando esercitano il loro diritto alla libera circolazione previsto dal diritto dell&#8217;Unione europea;<\/p>\n<p>77.&nbsp;&nbsp; invita gli Stati membri che non l&#8217;abbiano ancora fatto, in ottemperanza al principio di parit\u00e0, ad adottare iniziative legislative per eliminare le discriminazioni cui sono confrontate alcune coppie in ragione del loro orientamento sessuale;<\/p>\n<p>78.&nbsp;&nbsp; chiede alla Commissione di fare in modo che gli Stati membri diano asilo alle persone che fuggono dal proprio paese poich\u00e9 vittime di persecuzioni basate sul loro orientamento sessuale, di adottare iniziative a livello bilaterale e multilaterale per porre termine alle persecuzioni delle persone in base al loro orientamento sessuale e di avviare uno studio sulla situazione delle persone transessuali negli Stati membri e nei paesi candidati, in particolare per quanto concerne i rischi di molestie e violenza;<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"italic\">Xenofobia<\/span><\/span><\/p>\n<p>79.&nbsp;&nbsp; esorta il Consiglio e la Commissione, nonch\u00e9 le diverse amministrazioni locali, regionali e nazionali degli Stati membri, a coordinare le misure volte a combattere l&#8217;antisemitismo e le aggressioni ai danni delle minoranze, compresi i Rom, le minoranze nazionali tradizionali e i cittadini di paesi terzi negli Stati membri, in modo tale da far rispettare i principi di tolleranza e non discriminazione e da promuovere l&#8217;integrazione sociale, economica e politica; invita tutti gli Stati membri che non l&#8217;abbiano ancora fatto a riconoscere la competenza del Comitato delle Nazioni Unite sull&#8217;eliminazione della discriminazione razziale a ricevere ed esaminare comunicazioni individuali ai sensi della Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sull&#8217;eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale;<\/p>\n<p>80.&nbsp;&nbsp; esorta gli Stati membri a perseguire con determinazione qualsiasi incitazione all&#8217;odio espressa in programmi mediatici razzisti e articoli che diffondano idee intolleranti, attraverso reati di odio nei confronti di Rom, immigrati, stranieri, minoranze nazionali tradizionali e altre minoranze, nonch\u00e9 da gruppi musicali e in occasione di concerti neonazisti, che spesso hanno luogo in pubblico senza alcuna conseguenza; esorta inoltre i partiti e i movimenti politici che esercitano una forte influenza sui mass-media ad astenersi dalle incitazioni all&#8217;odio e dalla diffamazione nei confronti delle minoranze in seno all&#8217;Unione;<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"italic\">Giovani, anziani e disabili<\/span><\/span><\/p>\n<p>81.&nbsp;&nbsp; chiede agli Stati membri di promuovere un coinvolgimento ancora pi\u00f9 forte delle parti sociali nelle iniziative volte a eliminare le discriminazioni basate sulle disabilit\u00e0 o sull&#8217;et\u00e0 e di migliorare radicalmente l&#8217;accesso di giovani, anziani e disabili al mercato del lavoro e ai programmi di formazione; invita tutti gli Stati membri che non l&#8217;abbiano ancora fatto a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilit\u00e0 e il suo protocollo opzionale;<\/p>\n<p>82.&nbsp;&nbsp; sollecita la Commissione a garantire che i finanziamenti previsti per gli Stati membri per l&#8217;erogazione di servizi alle persone diversamente abili soddisfino i criteri della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilit\u00e0 erogando finanziamenti per adeguati servizi in base alla comunit\u00e0\/famiglia e opzioni per vivere in modo indipendente;<\/p>\n<p>83.&nbsp;&nbsp; ritiene importante garantire l&#8217;accesso a prestazioni e cure a tutti coloro che necessitano di cure geriatriche o per malattia o invalidit\u00e0 e sottolinea la necessit\u00e0 di accordare un&#8217;attenzione particolare alla prestazione di cure e alla tutela dei bambini con disabilit\u00e0;<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"italic\">Cultura<\/span><\/span><\/p>\n<p>84.&nbsp;&nbsp; sottolinea l&#8217;importanza dei media nel promuovere la diversit\u00e0, il multiculturalismo e la tolleranza; sollecita tutti i servizi mediatici a evitare contenuti che possano favorire il razzismo, la xenofobia, l&#8217;intolleranza o la discriminazione di ogni genere;<\/p>\n<p>85.&nbsp;&nbsp; incoraggia gli Stati membri a cooperare, in particolare a seguito dell&#8217;Anno europeo del dialogo interculturale (2008), con un ampio spettro di soggetti interessati, in particolare le ONG, al fine di promuovere il dialogo interculturale e di sensibilizzare la popolazione, soprattutto i giovani, in merito alla condivisione dei valori comuni e al rispetto della diversit\u00e0 culturale, religiosa e linguistica;<\/p>\n<p>86.&nbsp;&nbsp; sottolinea il ruolo essenziale dello sport nella promozione della tolleranza, del rispetto reciproco e della comprensione; chiede alle organizzazioni sportive nazionali ed europee di continuare ad impegnarsi nella lotta contro il razzismo e la xenofobia ed incoraggia l&#8217;avvio di nuove iniziative di maggiore incisivit\u00e0 e di pi\u00f9 ampia portata, al fine di perfezionare le misure gi\u00e0 esistenti;<\/p>\n<p>87.&nbsp;&nbsp; sottolinea l&#8217;importanza del ruolo svolto dall&#8217;alfabetizzazione mediatica nell&#8217;assicurare condizioni di formazione eque e paritetiche a tutti i cittadini dell&#8217;Unione europea;<\/p>\n<p>88.&nbsp;&nbsp; chiede agli Stati membri di garantire che i nuovi arrivati, specialmente bambini e giovani, provenienti da paesi esterni all&#8217;Unione europea, siano efficacemente integrati nei sistemi d&#8217;istruzione degli Stati membri, e di aiutarli promuovendone la diversit\u00e0 culturale.<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"italic\">Forze armate<\/span><\/span><\/p>\n<p>89.&nbsp;&nbsp; rammenta che i diritti fondamentali sono validi anche all&#8217;interno delle caserme e si applicano anche integralmente ai cittadini in divisa; raccomanda agli Stati membri di garantire che i diritti fondamentali siano osservati anche nell&#8217;ambito delle Forze armate;<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"bold\"><span class=\"italic\">Migranti e rifugiati<\/span><\/span> <br \/> <span class=\"italic\">Accesso alla protezione internazionale e immigrazione legale<\/span><\/span><\/p>\n<p>90.&nbsp;&nbsp; \u00e8 profondamente turbato dalla tragica sorte di quanti perdono la vita nel tentativo di raggiungere il territorio europeo, o che cadono nelle mani di scafisti o trafficanti di esseri umani;<\/p>\n<p>91.&nbsp;&nbsp; chiede alla Commissione e agli Stati membri di mettere a punto politiche in materia di migrazione legale efficaci e di lungo termine, nonch\u00e9 di garantire un effettivo accesso al territorio dell&#8217;Unione europea e ad una procedura che contenga norme pi\u00f9 flessibili e coordinate per i richiedenti asilo, anzich\u00e9 concentrare i loro sforzi sulla prevenzione dell&#8217;immigrazione irregolare, ricorrendo ad un sempre maggior numero di misure di controllo alle frontiere, che mancano di meccanismi necessari all&#8217;identificazione dei potenziali richiedenti asilo alle frontiere europee, con la conseguente violazion<br \/>\ne del principio di non respingimento (<span class=\"italic\">non refoulement<\/span> ), sancito dalla Convenzione del 1951 sullo status di rifugiati;<\/p>\n<p>92.&nbsp;&nbsp; invita gli Stati membri ad applicare gli orientamenti dell&#8217;Alto Commissario delle Nazioni Unite per rifugiati (UNHCR) sulla persecuzione fondata sull&#8217;appartenenza di genere (2002) nell&#8217;attuazione delle vigenti direttive comunitarie in materia di asilo;<\/p>\n<p>93.&nbsp;&nbsp; chiede al Consiglio di chiarire i rispettivi ruoli dell&#8217;Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell&#8217;Unione europea (FRONTEX) e degli Stati membri stessi, al fine di garantire il rispetto dei diritti umani durante i controlli alle frontiere; ritiene urgente modificare il mandato di FRONTEX, allo scopo di includervi le operazioni di salvataggio in mare; reclama il controllo democratico del Parlamento nella conclusione di accordi da parte di FRONTEX con paesi terzi, in particolare per quanto riguarda l&#8217;organizzazione congiunta dei rimpatri;<\/p>\n<p>94.&nbsp;&nbsp; chiede al Consiglio e alla Commissione di abilitare FRONTEX a instaurare una cooperazione strutturata con l&#8217;Agenzia e l&#8217;UNHCR, al fine di agevolare le operazioni che tengono conto della tutela dei diritti umani;<\/p>\n<p>95.&nbsp;&nbsp; manifesta preoccupazione per la tendenza ad un sempre maggiore allontanamento dei controlli dalle frontiere geografiche dell&#8217;Unione europea, tendenza che rende difficile verificare i fatti allorch\u00e9 le persone richiedenti lo status di rifugiato e coloro che necessitano di protezione internazionale entrano in contatto con le autorit\u00e0 di un paese terzo;<\/p>\n<p>96.&nbsp;&nbsp; esorta la Commissione e in particolare il Consiglio a portare avanti rapidamente e ambiziosamente la lungimirante strategia dell&#8217;Unione europea in materia di asilo, relativa all&#8217;attuazione della fase II, compresa la revisione della direttiva 2005\/85\/CE recante norme minime per le procedure applicate al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato negli Stati membri<a href=\"#def_1_14\" name=\"ref_1_14\" title=\"ref_1_14\"><span class=\"sup\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0066cc;\">(14)<\/span><\/span><\/span><\/a> e della direttiva 2004\/83\/CE recante norme minime sull&#8217;attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, dello status di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale<a href=\"#def_1_15\" name=\"ref_1_15\" title=\"ref_1_15\"><span class=\"sup\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0066cc;\">(15)<\/span><\/span><\/span><\/a> , nonch\u00e9 norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta e la creazione di un Ufficio europeo di sostegno in materia di asilo;<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"italic\">Accoglienza<\/span><\/span><\/p>\n<p>97.&nbsp;&nbsp; chiede alla Commissione di proseguire l&#8217;esame rigoroso del recepimento della direttiva 2003\/9\/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all&#8217;accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri<a href=\"#def_1_16\" name=\"ref_1_16\" title=\"ref_1_16\"><span class=\"sup\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0066cc;\">(16)<\/span><\/span><\/span><\/a> al fine di evitare che un mancato o parziale recepimento dia luogo in numerosi Stati membri a prassi che non soddisfano le norme minime previste dalla direttiva;<\/p>\n<p>98.&nbsp;&nbsp; ricorda che anche i migranti che non presentano domanda di asilo devono essere accolti in strutture pulite e adeguate, dove possano essere informati \u2013 con l&#8217;aiuto di interpreti e mediatori culturali appositamente formati \u2013 dei loro diritti e delle opportunit\u00e0 offerte dalla legislazione del paese di accoglienza, dal diritto comunitario e dalle convenzioni internazionali;<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"italic\">Figli minori di genitori immigrati, richiedenti asilo e rifugiati<\/span><\/span><\/p>\n<p>99.&nbsp;&nbsp; chiede di prestare particolare attenzione alla situazione in cui versano i bambini rifugiati, richiedenti asilo e migranti, e i bambini figli di richiedenti asilo, rifugiati o clandestini, per far s\u00ec che ogni bambino possa esercitare pienamente i propri diritti, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, compreso il diritto alla non discriminazione, tenendo conto innanzitutto dell&#8217;interesse del bambino stesso in tutte le azioni avviate, pur riconoscendo l&#8217;importanza del ruolo e la responsabilit\u00e0 dei genitori; richiama l&#8217;attenzione sull&#8217;istituzione, in alcuni Stati membri, di un doppio sistema di istruzione e sottolinea che cura e assistenza differenti per i figli dei cittadini nazionali e quelli dei cittadini dei paesi terzi non devono essere n\u00e9 discriminatorie n\u00e9 di lungo periodo e devono essere giustificate per garantire una migliore scolarizzazione, anche nelle lingue del paese ospite, di tutti i bambini;<\/p>\n<p>100.&nbsp;&nbsp; chiede di prestare particolare attenzione ai minori non accompagnati e a quelli separati dai loro genitori che giungono nel territorio dell&#8217;Unione europea attraverso i canali dell&#8217;immigrazione irregolare e sottolinea l&#8217;obbligo degli Stati membri di fornire loro assistenza e protezione speciale; chiede a tutte le autorit\u00e0 \u2013 locali, regionali e nazionali \u2013 e alle istituzioni europee di cooperare assiduamente per proteggere tali minori da ogni forma di violenza e sfruttamento, di assicurare la nomina tempestiva di un tutore, di fornire loro un&#8217;assistenza legale, di cercare i loro familiari e di migliorare le loro condizioni di accoglienza, attraverso alloggi adeguati, un accesso agevolato ai servizi sanitari, d&#8217;istruzione e formazione, in particolare per quanto concerne l&#8217;insegnamento della lingua ufficiale del paese di accoglienza, la formazione professionale e una completa integrazione nel sistema scolastico;<\/p>\n<p>101.&nbsp;&nbsp; ricorda che i minori non dovrebbero essere posti in detenzione amministrativa e che i minori accompagnati dai loro familiari dovrebbero essere detenuti solo in circostanze veramente eccezionali, per un periodo pi\u00f9 breve possibile e soltanto se tale detenzione avviene nel loro interesse, conformemente all&#8217;articolo 3 e all&#8217;articolo 37, paragrafo b) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino;<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"italic\">Integrazione<\/span><\/span><\/p>\n<p>102.&nbsp;&nbsp; chiede un maggior coordinamento delle politiche nazionali d&#8217;integrazione dei cittadini dei paesi terzi e delle iniziative europee in tale ambito; sottolinea che, grazie a principi di base comuni volti a istituire un quadro europeo coerente in materia, la politica per l&#8217;integrazione dovrebbe includere, superandola, la politica per la lotta alla discriminazione ed essere estesa a vari ambiti, come l&#8217;istruzione, l&#8217;occupazione e la formazione professionale;<\/p>\n<p>103.&nbsp;&nbsp; sollecita lo sviluppo di programmi d&#8217;integrazione e del dialogo interculturale destinati a prevenire potenziali tensioni tra migranti intracomunitari e comunit\u00e0 autoctone nel contesto dei fenomeni migratori creatisi a seguito dell&#8217;allargamento;<\/p>\n<p>104.&nbsp;&nbsp; ritiene che la pi\u00f9 urgente necessit\u00e0 delle minoranze di origine immigrata sia quella d&#8217;integrarsi il pi\u00f9 rapidamente possibile nella societ\u00e0 del paese in cui sono stabilite, pur facendo in modo che ci\u00f2 avvenga in uno spirito di reciprocit\u00e0; ritiene altrettanto importante riconoscere il diritto di chiunque sia nato e viva in uno Stato membro di godere dei diritti civili; ritiene che il diritto dei residenti di lungo periodo a partecipare alla vita politica a livello locale ne promuoverebbe l&#8217;integrazione sociale e politica;<\/p>\n<p>105.&nbsp;&nbsp; teme che l&#8217;assenza di politiche d&#8217;integrazione efficaci escluda centinaia di migliaia di cittadini di paesi terzi e di apolidi dalla vita professionale, sociale e politica e che anche ci\u00f2 ostacoli l&#8217;obiettivo perseguito dall&#8217;Unione europea di accrescere la mobilit\u00e0 del lavoro ai fini di una maggiore competitivit\u00e0 e prosperit\u00e0 economica; riconosce che il rischio che l&#8217;emarginazione possa relegare una persona in una posizione vulnerabile e apra la strada all<br \/>\na radicalizzazione, alla tratta e ad altre forme di sfruttamento;<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"italic\">Rimpatrio<\/span><\/span><\/p>\n<p>106.&nbsp;&nbsp; ribadisce che si dovrebbe procedere al rimpatrio di un individuo soltanto a seguito di un esame equo e completo della sua domanda; ritiene che, qualora il rimpatrio risulti impossibile o inumano a causa della criticit\u00e0 della situazione esistente nel paese di origine o di transito in termini di rispetto dei diritti umani, gli Stati membri dovrebbero rinunciare al rimpatrio, conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo;<\/p>\n<p>107.&nbsp;&nbsp; invita gli Stati membri a verificare le condizioni di vita e di integrazione dei rimpatriati nei paesi di origine e di transito e di adottare misure tese a garantire loro un&#8217;assistenza adeguata;<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"italic\">Detenzione e accordi di riammissione<\/span><\/span><\/p>\n<p>108.&nbsp;&nbsp; nutre preoccupazione per il moltiplicarsi, da diversi anni, del numero di centri di detenzione per stranieri negli Stati membri e alle loro frontiere; in base a numerose relazioni, tra cui quelle delle delegazioni della commissione per le libert\u00e0 civili, la giustizia e gli affari interni, in cui vengono denunciate frequenti violazioni dei diritti umani, chiede di avviare le seguenti azioni:<\/p>\n<table border=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>&nbsp;&nbsp;<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"20\">\u2013<\/td>\n<td valign=\"top\">garantire l&#8217;accesso delle ONG specializzate nella tutela dei diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo, in modo tale che la loro presenza nei centri di detenzione sia prevista per legge e non sia soltanto dovuta alla buona volont\u00e0 dei loro membri,<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>&nbsp;&nbsp;<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"20\">\u2013<\/td>\n<td valign=\"top\">istituire un organo di controllo indipendente a livello europeo competente per la supervisione dei centri di detenzione relativamente alla tutela dei diritti umani,<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>&nbsp;&nbsp;<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"20\">\u2013<\/td>\n<td valign=\"top\">chiedere all&#8217;Agenzia di elaborare, su base annuale, una relazione che esamini la situazione delle persone che si trovano nei centri di detenzione sotto l&#8217;autorit\u00e0 degli Stati membri, all&#8217;interno o all&#8217;esterno delle loro frontiere, e di presentarla al Parlamento;<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>109.&nbsp;&nbsp; esprime preoccupazione per il fatto che, dal 2002, nella maggior parte degli accordi bilaterali sottoscritti dall&#8217;Unione europea con paesi terzi, compresi gli accordi commerciali, sono state inserite clausole di riammissione, con una conseguente crescente esternalizzazione della politica migratoria dell&#8217;Unione europea, caratterizzata da un insufficiente controllo parlamentare, sia a livello europeo sia a livello nazionale; chiede pertanto alla Commissione e al Consiglio di associare il Parlamento fin dalle prime fasi dei negoziati su tali accordi e di informarlo regolarmente del numero di espulsi dall&#8217;Unione europea in applicazione di tali clausole;<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"bold\"><span class=\"italic\">Libert\u00e0 di espressione<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p>110.&nbsp;&nbsp; difende la libert\u00e0 di espressione come valore fondamentale dell&#8217;Unione europea; ritiene che essa debba essere esercitata entro i limiti consentiti dalla legislazione, coesistere con la responsabilit\u00e0 personale e basarsi sul rispetto dei diritti altrui;<\/p>\n<p>111.&nbsp;&nbsp; si compiace della situazione globalmente soddisfacente in termini di libert\u00e0 di stampa esistente negli Stati membri, dal momento che tutti e 27 gli Stati membri figurano tra i primi 56 paesi della &#8220;Classifica mondiale della libert\u00e0 di stampa 2007&#8221; di Reporter senza frontiere;<\/p>\n<p>112.&nbsp;&nbsp; chiede agli Stati membri che in questi ultimi anni hanno utilizzato le loro istituzioni giudiziarie, o prevedono di modificare la propria legislazione, per violare il diritto dei giornalisti alla segretezza delle loro fonti, nonch\u00e9 quello dei giornalisti e degli editori a pubblicare le informazioni, di migliorare la loro legislazione e le loro prassi, nel rispetto della sentenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo del 27 marzo 1996 e della raccomandazione del comitato dei ministri del Consiglio d&#8217;Europa sul diritto dei giornalisti alla tutela delle loro fonti d&#8217;informazione<a href=\"#def_1_17\" name=\"ref_1_17\" title=\"ref_1_17\"><span class=\"sup\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0066cc;\">(17)<\/span><\/span><\/span><\/a> , dal momento che la violazione di tale diritto costituisce attualmente la principale minaccia alla libert\u00e0 di espressione dei giornalisti nell&#8217;Unione europea e che negli ultimi anni non vi sono stati miglioramenti significativi in tale ambito;<\/p>\n<p>113.&nbsp;&nbsp; considera la libert\u00e0 di espressione e l&#8217;indipendenza della stampa diritti universali, che non possono essere compromessi da alcun individuo o gruppo che si senta attaccato da quanto detto o scritto; sottolinea al tempo stesso che \u00e8 necessario poter garantire l&#8217;esercizio del diritto a un risarcimento in sede giudiziaria in caso di notizie false o diffamazione e nel rispetto della legislazione vigente;<\/p>\n<p>114.&nbsp;&nbsp; ritiene che la libert\u00e0 di stampa debba essere sempre esercitata entro i limiti consentiti dalla legge, pur temendo che i tentativi di questi ultimi anni di bandire dal dibattito pubblico determinati temi diano luogo in molti Stati membri a una forma di censura non ufficiale o un&#8217;autocensura dei mezzi d&#8217;informazione;<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"bold\"><span class=\"italic\">Diritti dei bambini<\/span><\/span> <br \/> <span class=\"italic\">Violenza, povert\u00e0 e lavoro<\/span><\/span><\/p>\n<p>115.&nbsp;&nbsp; condanna ogni forma di violenza nei confronti dei bambini e ribadisce in particolare la necessit\u00e0 di combattere le forme di violenza pi\u00f9 frequentemente riscontrate negli Stati membri: pedofilia, violenze sessuali, violenze familiari, punizioni corporali nelle scuole e differenti forme di abuso nelle istituzioni; chiede di istituire e portare a conoscenza del pubblico meccanismi sicuri, riservati ed accessibili, che consentano ai bambini di tutti gli Stati membri di denunciare le violenze;<\/p>\n<p>116.&nbsp;&nbsp; chiede agli Stati membri di adottare misure efficaci tese a vietare le varie forme di sfruttamento dei bambini, compreso lo sfruttamento a fini di prostituzione, della produzione di pedopornografia, traffico di droga, borseggio, mendicit\u00e0 e ogni altra forma di sfruttamento;<\/p>\n<p>117.&nbsp;&nbsp; chiede agli Stati membri di adottare misure tese a eliminare la pratica dei matrimoni non ufficiali tra minori, spesso estremamente giovani; ritiene che tali pratiche rappresentino una forma di abuso sessuale che nuoce allo sviluppo dei bambini e incoraggia l&#8217;abbandono della scuola;<\/p>\n<p>118.&nbsp;&nbsp; chiede ai tredici Stati membri che non dispongono di una legislazione in materia di vietare totalmente le punizioni corporali, secondo quanto affermato nello studio delle Nazioni Unite sulla violenza nei confronti dei minori del 2006, che le definisce come la pi\u00f9 comune forma di violenza ai danni di questi ultimi;<\/p>\n<p>119.&nbsp;&nbsp; pone l&#8217;accento sulla necessit\u00e0 di far s\u00ec che tutte le politiche, sia a livello dell&#8217;Unione europea, sia a livello nazionale, prevedano l&#8217;eliminazione di ogni forma di lavoro minorile; ritiene che l&#8217;istruzione a tempo pieno sia lo strumento migliore per risolvere tale problema, sia prevenendo tali abusi, sia interrompendo in futuro il circolo vizioso dell&#8217;analfabetismo e della povert\u00e0;<\/p>\n<p>120.&nbsp;&nbsp; osserva che in alcuni Stati membri migliaia di bambini sono impegnati in forme di lavoro molto pesanti sia nelle regioni urbane sia in quelle rurali e chiede quindi agli Stati membri di affrontare con decisione tale problema, attraverso una rigorosa applicazione delle leggi nazionali nonch\u00e9 l&#8217;organizzazione di campagne educative nazionali mirate sia ai genitori che ai bambini;<\/p>\n<p>121.&nbsp;&nbsp; rammenta che quasi il 20% dei bambini nell&#8217;Unione europea vive al di sotto della soglia di povert\u00e0 e che i pi\u00f9 vulnerabili tra di loro proveng<br \/>\nono da famiglie monoparentali e\/o da genitori nati all&#8217;estero; ribadisce pertanto la necessit\u00e0 di adottare adeguate misure di accesso ai diritti, incentrate sulle esigenze dei minori, comprese misure di sostegno alle famiglie, e chiede agli Stati membri, in particolare a quelli dai tassi di povert\u00e0 pi\u00f9 elevati, di perseguire obiettivi ambiziosi e realizzabili al fine di ridurre la povert\u00e0 infantile e quella della loro famiglia;<\/p>\n<p>122.&nbsp;&nbsp; chiede alla Commissione di cercare d&#8217;integrare le differenti strategie in materia di povert\u00e0 dei minori e quella delle loro famiglie, disoccupazione giovanile e inclusione sociale delle minoranze in tutte le relative strategie di sviluppo, compresi i documenti di strategia di riduzione della povert\u00e0 e i programmi indicativi; esorta gli Stati membri ad agire con efficacia contro la tratta dei minori, intensificando la cooperazione transfrontaliera, attuando formazioni specializzate e applicando criteri giuridici di prevenzione a tal fine;<\/p>\n<p>123.&nbsp;&nbsp; sottolinea l&#8217;importanza che riveste la protezione dei bambini; ritiene che dovrebbero essere pienamente attuate e ulteriormente sviluppate le iniziative per una strategia dell&#8217;Unione europea sui diritti dei bambini, ad esempio un sito web interamente dedicato alle questioni legate all&#8217;infanzia, un&#8217;assistenza speciale e linee telefoniche d&#8217;emergenza nonch\u00e9 una dotazione di bilancio per programmi d&#8217;azione dell&#8217;Unione europea a favore dei bambini;<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"italic\">Discriminazione<\/span><\/span><\/p>\n<p>124.&nbsp;&nbsp; chiede alla Commissione e agli Stati membri di prestare particolare attenzione alle differenti e spesso numerose forme di discriminazione di cui sono vittime i giovani e i bambini, soprattutto i bambini che vivono in povert\u00e0, i bambini di strada e i giovani appartenenti a minoranze etniche e a gruppi di migranti, nonch\u00e9 i bambini e i giovani disabili, e che si traducono spesso in un mancato accesso all&#8217;istruzione e all&#8217;assistenza sanitaria;<\/p>\n<p>125.&nbsp;&nbsp; chiede che i bambini Rom, in particolare \u2013 ma non soltanto \u2013 negli Stati membri in cui i Rom rappresentano importanti minoranze etniche, siano oggetto di misure specifiche, allo scopo di porre fine alla discriminazione, alla segregazione, all&#8217;esclusione sociale e scolastica di cui sono spesso vittime; chiede nella fattispecie agli Stati membri di impegnarsi a porre fine alla sovrarappresentazione \u2013 del tutto ingiustificata \u2013 dei bambini Rom negli istituti per soggetti affetti da disabilit\u00e0 mentali, a promuovere campagne di scolarizzazione e a combattere il fenomeno del ritiro della carta d&#8217;identit\u00e0 subito da numerosi bambini Rom;<\/p>\n<p>126.&nbsp;&nbsp; sollecita gli Stati membri a garantire un&#8217;efficace integrazione dei bambini svantaggiati e socialmente emarginati nei sistemi d&#8217;istruzione sin dalla loro pi\u00f9 giovane et\u00e0 e a incoraggiare a tal fine lo scambio di prassi eccellenti;<\/p>\n<p>127.&nbsp;&nbsp; chiede agli Stati membri d&#8217;impegnarsi nella lotta contro la discriminazione nell&#8217;ambito dell&#8217;istruzione, ad esempio la segregazione dei bambini Rom, in ottemperanza alla recente sentenza in materia della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo<a href=\"#def_1_18\" name=\"ref_1_18\" title=\"ref_1_18\"><span class=\"sup\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0066cc;\">(18)<\/span><\/span><\/span><\/a> ;<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"italic\">Giustizia per i giovani<\/span><\/span><\/p>\n<p>128.&nbsp;&nbsp; ritiene che si debba ricorrere alla detenzione di delinquenti minorenni come ultima risorsa e per un periodo il pi\u00f9 limitato possibile e chiede quindi di prevedere soluzioni alternative alla detenzione per i minori; insiste altres\u00ec sulla necessit\u00e0 di garantire misure di rieducazione come i servizi socialmente utili al fine di assicurare la reintegrazione sociale e professionale di queste persone;<\/p>\n<p>129.&nbsp;&nbsp; osserva che non tutti i paesi membri fissano la stessa et\u00e0 per la responsabilit\u00e0 penale e manifesta preoccupazione per il fatto che, in alcuni di essi, i minori siano regolarmente deferiti ad autorit\u00e0 giudiziarie competenti per gli adulti e che in altri i tribunali minorili vengano chiusi; chiede agli Stati membri di allineare i loro sistemi giudiziari affinch\u00e9 nessun minore venga giudicato in base alle stesse modalit\u00e0 applicate per un adulto;<\/p>\n<p>130.&nbsp;&nbsp; chiede a tutti gli Stati membri di garantire che i minori siano rappresentati in modo efficace e indipendente in tutte le procedure giudiziarie o semigiudiziarie che li riguardano e che dispongano di un tutore legalmente nominato, qualora nessun familiare possa agire per loro conto; sottolinea che tutti i minori, compresi quelli collocati in istituti giudiziari, dovrebbero essere informati dalle autorit\u00e0 dell&#8217;esistenza di meccanismi di ricorso;<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"italic\">Assistenza all&#8217;infanzia<\/span><\/span><\/p>\n<p>131.&nbsp;&nbsp; chiede agli Stati membri di intervenire in modo tale da garantire il diritto del bambino a una famiglia e di fare in modo di individuare soluzioni efficaci per evitare la separazione tra genitori e figli e l&#8217;abbandono di minori; li invita altres\u00ec a prendere le distanze dalla politica delle grandi istituzioni e, piuttosto, a riformare, sviluppare e rafforzare strutture educative alternative efficaci, basate sulla famiglia e la comunit\u00e0; chiede agli Stati membri, nei casi di affidamento, i mezzi necessari per permettere il ritorno del bambino nella sua famiglia;<\/p>\n<p>132.&nbsp;&nbsp; sollecita l&#8217;adozione da parte degli Stati membri di misure necessarie che consentano di garantire la qualit\u00e0 delle strutture di accoglienza per minori, compresi la formazione professionale continua, buone condizioni di lavoro e un salario dignitoso per coloro che nella loro attivit\u00e0 professionale si occupano di bambini; sottolinea che tali strutture e il loro personale forniscono ai minori basi solide per il futuro e presentano vantaggi anche per i genitori, segnatamente per quelli che devono far fronte a un carico di lavoro molto pesante o per le famiglie monoparentali, e che offrono anche un&#8217;alternativa ai bambini poco o non seguiti dalla famiglia;<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"italic\">Partecipazione <\/span><\/span><\/p>\n<p>133.&nbsp;&nbsp; ricorda che i minori hanno il diritto di esprimere la propria opinione, secondo la loro et\u00e0 e maturit\u00e0, e che occorre dar loro la possibilit\u00e0 di far parte di gruppi o associazioni in modo da incontrare altri bambini ed esprimersi in tale contesto; chiede pertanto agli Stati membri e alle autorit\u00e0 locali di incoraggiare i progetti volti a dare ai bambini la capacit\u00e0 di esprimersi in tal modo, nell&#8217;ambito di consigli o consessi locali per bambini, garantendo al tempo stesso il coinvolgimento dei bambini maggiormente esclusi e l&#8217;ampia diffusione di informazioni su tali attivit\u00e0 presso i bambini stessi;<\/p>\n<p>134.&nbsp;&nbsp; si compiace dell&#8217;avvio da parte della Commissione di un forum che riunisce rappresentanti delle istituzioni europee e di organizzazioni nazionali e internazionali operanti nel campo dei diritti dei minori; reputa che la partecipazione dei bambini dovrebbe essere uno dei principali obiettivi del forum e si appella pertanto alla Commissione, affinch\u00e9 garantisca la partecipazione dei minori in tutte le fasi di attivit\u00e0 del forum;<\/p>\n<p>135.&nbsp;&nbsp; ritiene importante che le informazioni sui diritti del bambino siano divulgate tra i bambini stessi in modo accessibile e con mezzi adeguati: chiede alla Commissione di mettere a punto strumenti di comunicazione efficaci, che migliorino la conoscenza dei propri diritti da parte dei minori, della situazione dei minori negli Stati membri e delle attivit\u00e0 dell&#8217;Unione europea in questo campo;<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"bold\"><span class=\"italic\">Diritti sociali<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p>136.&nbsp;&nbsp; ritiene che sia possibile combattere la povert\u00e0 e l&#8217;esclusione sociale soltanto garantendo l&#8217;insieme dei diritti fondamentali, in particolare i diritti economici e sociali di tutti; approva a tale riguardo la decisione di proclam<br \/>\nare il 2010 Anno europeo della lotta contro la povert\u00e0 e l&#8217;esclusione sociale; chiede alla Commissione agli Stati membri di concordare e perseguire obiettivi ambiziosi in tale ambito;<\/p>\n<p>137.&nbsp;&nbsp; ribadisce che esiste una serie di diritti fondamentali inscindibili e interdipendenti, a cui deve essere garantito l&#8217;effettivo accesso per tutti gli esseri umani;<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"italic\">Povert\u00e0<\/span><\/span><\/p>\n<p>138.&nbsp;&nbsp; insiste sul fatto che l&#8217;articolo&nbsp;30 della Carta sociale europea rivista sancisce il diritto alla protezione contro la povert\u00e0 e l&#8217;esclusione sociale e chiede agli Stati membri di ratificarla;<\/p>\n<p>139.&nbsp;&nbsp; sottolinea che occorre attribuire una sempre maggiore importanza alle politiche di &#8220;inclusione attiva&#8221; delle persone pi\u00f9 lontane dal mercato del lavoro;<\/p>\n<p>140.&nbsp;&nbsp; insiste sul fatto che la povert\u00e0 estrema e l&#8217;esclusione sociale rappresentano una violazione dell&#8217;insieme di diritti fondamentali;<\/p>\n<p>141.&nbsp;&nbsp; auspica una vera e propria integrazione della dimensione sociale e dei diritti fondamentali nel complesso delle politiche dell&#8217;Unione europea;<\/p>\n<p>142.&nbsp;&nbsp; si impegna a favore di un modello di sviluppo sociale sostenibile coerente con un approccio basato sui diritti sociali e principalmente mirato a una maggiore coesione sociale;<\/p>\n<p>143.&nbsp;&nbsp; rammenta che gli articoli 34 e 36 della Carta riconoscono il diritto alla sicurezza sociale e ai servizi sociali, nonch\u00e9 il diritto di accesso ai servizi d&#8217;interesse economico generale; invita gli Stati membri ad adoperarsi affinch\u00e9 tutti i cittadini possano godere di tali diritti, anche quelli pi\u00f9 vulnerabili;<\/p>\n<p>144.&nbsp;&nbsp; ricorda che la lotta alla povert\u00e0 deve essere portata avanti associandovi le popolazioni pi\u00f9 povere, che sono quelle maggiormente toccate da tale fenomeno e quindi maggiormente in grado di mostrare le conseguenze di un mancato esercizio dei diritti e le soluzioni per porvi rimedio; auspica l&#8217;instaurazione di una democrazia partecipativa che attribuisca particolare attenzione alla partecipazione di coloro che sono vittime di povert\u00e0, esclusione, discriminazioni e sperequazioni;<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"italic\">Il problema dei senza tetto<\/span><\/span><\/p>\n<p>145.&nbsp;&nbsp; invita la Commissione a sviluppare una definizione quadro europea dei senza tetto, a raccogliere dati statistici comparabili e affidabili fornendo aggiornamenti annui sulle iniziative prese e sui progressi fatti negli Stati membri dell&#8217;Unione europea per porre fine alla situazione dei senza tetto;<\/p>\n<p>146.&nbsp;&nbsp; invita gli Stati membri a redigere piani di emergenza invernali quale parte di una pi\u00f9 ampia strategia per i senza tetto;<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"italic\">Alloggio<\/span><\/span><\/p>\n<p>147.&nbsp;&nbsp; rammenta che l&#8217;articolo 34, paragrafo 3, della Carta riconosce il diritto all&#8217;assistenza sociale e a un alloggio per tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti al fine di combattere l&#8217;emarginazione e la povert\u00e0; chiede pertanto agli Stati membri di garantire l&#8217;accesso a un alloggio decoroso;<\/p>\n<p>148.&nbsp;&nbsp; rammenta altres\u00ec le osservazioni e i principi contenuti nella relazione del Commissario ai diritti dell&#8217;uomo del Consiglio d&#8217;Europa sul diritto a un alloggio decoroso<a href=\"#def_1_19\" name=\"ref_1_19\" title=\"ref_1_19\"><span class=\"sup\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0066cc;\">(19)<\/span><\/span><\/span><\/a> ;<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"italic\">Salute<\/span><\/span><\/p>\n<p>149.&nbsp;&nbsp; rammenta che l&#8217;articolo 35 della Carta conferisce a ciascuno il diritto di accesso alla sanit\u00e0 preventiva e il diritto di ricevere cure mediche; invita gli Stati membri a garantire l&#8217;accesso a un&#8217;adeguata assistenza sanitaria, in particolare ai soggetti a basso reddito e il cui stato di salute richiede cure intensive, lunghe od onerose;<\/p>\n<p>150.&nbsp;&nbsp; invita gli Stati membri e l&#8217;Unione europea a garantire che le persone che fanno abuso di narcotici abbiano pieno accesso ai servizi sanitari specializzati e ai trattamenti alternativi, senza essere trattati da criminali soltanto a causa del consumo personale di sostanze illecite;<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"italic\">Lavoratori<\/span><\/span><\/p>\n<p>151.&nbsp;&nbsp; ribadisce la necessit\u00e0 di migliorare la trasparenza del mercato del lavoro, in modo tale che qualsiasi tipo di occupazione (temporanea, permanente, a tempo pieno o parziale e retribuita su base oraria) sia ufficialmente riconosciuta, retribuita in modo dignitoso e pienamente rispettosa dei diritti dei lavoratori;<\/p>\n<p>152.&nbsp;&nbsp; riconosce che non tutti gli Stati membri dispongono di una legislazione nazionale che stabilisce una retribuzione minima; chiede la messa a punto di meccanismi intesi a garantire a ciascuno un reddito decente onde assicurare che tutti i lavoratori dell&#8217;Unione europea ricevano una retribuzione che consenta loro di vivere in maniera decorosa;<\/p>\n<p>153.&nbsp;&nbsp; sollecita gli Stati membri e i paesi candidati all&#8217;adesione a ratificare e dare piena attuazione alle convenzioni dell&#8217;Organizzazione internazionale del lavoro (OIL); chiede alla Commissione e agli Stati membri di sostenere l&#8217;OIL nel rafforzamento del suo sistema e dei suoi meccanismi di controllo;<\/p>\n<p>154.&nbsp;&nbsp; incoraggia le imprese ad adottare politiche di assunzione e sviluppo professionale responsabili e non discriminatorie, al fine di incentivare l&#8217;occupazione femminile, dei giovani e dei soggetti svantaggiati;<\/p>\n<p>155.&nbsp;&nbsp; ricorda che la discriminazione deve essere vista anche come un&#8217;interferenza nelle quattro libert\u00e0 fondamentali, in particolare la libera circolazione delle persone, e che in quanto tale essa rappresenta un ostacolo al funzionamento del mercato interno; invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a rivedere le loro disposizioni transitorie che disciplinano l&#8217;accesso ai loro mercati del lavoro, al fine di eliminare la differenziazione fra cittadini europei a tale riguardo;<\/p>\n<p>156.&nbsp;&nbsp; chiede agli Stati membri di rivedere la legislazione nazionale in modo da garantire che i lavoratori del sesso, a prescindere dalla loro situazione giuridica, non siano sfruttati da organizzazioni criminali, che siano garantiti loro i diritti fondamentali e che possano avere accesso agli opportuni servizi sociosanitari;<\/p>\n<p>157.&nbsp;&nbsp; chiede alla Commissione e agli Stati membri di sostenere l&#8217;inclusione sociale delle persone pi\u00f9 lontane dal mercato del lavoro e di far fronte alla realt\u00e0 dei &#8220;lavoratori poveri&#8221;; ritiene che tali strategie debbano trovare il giusto equilibrio tra questioni come livelli di salari equi, un giusto equilibro tra vita professionale e vita privata, condizioni di lavoro di qualit\u00e0, la protezione sociale, l&#8217;occupabilit\u00e0 e la sicurezza del lavoro;<\/p>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"italic\">Lavoratori irregolari<\/span><\/span><\/p>\n<p>158.&nbsp;&nbsp; chiede agli Stati membri di ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei lavoratori migranti<a href=\"#def_1_20\" name=\"ref_1_20\" title=\"ref_1_20\"><span class=\"sup\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0066cc;\">(20)<\/span><\/span><\/span><\/a> ponendo l&#8217;accento sul fatto che la maggior parte dei lavoratori che offrono prestazioni senza disporre degli adeguati documenti d&#8217;immigrazione, svolgono attivit\u00e0 legali e indispensabili per le economie europee, come la raccolta di frutta, la costruzione o la manutenzione di edifici, l&#8217;assistenza ai malati, agli anziani e ai bambini;<\/p>\n<p>159.&nbsp;&nbsp; chiede alle istituzioni europee e agli Stati membri di abbandonare l&#8217;uso del termine &#8220;immigrati clandestini&#8221;, che presenta connotazioni molto negative, e di utilizzare piuttosto termini come &#8220;lavoratore\/migrante irregolare&#8221; o &#8220;sprovvisto di documenti&#8221;;<\/p>\n<p>160.&nbsp;&nbsp; ribadisce che il diritto del lavoro ha lo scopo di tutelare i lavoratori sottoposti a rapporti professionali iniqui, come accade appunto nel caso dei lavoratori irregolari, e chiede agli Stati me<br \/>\nmbri di tutelare il diritto di organizzazione di tutti i lavoratori, compresi quelli irregolari;<\/p>\n<p>161.&nbsp;&nbsp; chiede alla Commissione di trattare con la stessa priorit\u00e0 e solerzia, includendole in un unico pacchetto, la politica per l&#8217;immigrazione attualmente in corso di definizione e le &#8220;sanzioni contro i datori di lavoro dei cittadini dei paesi terzi residenti irregolarmente&#8221;;<\/p>\n<p>162.&nbsp;&nbsp; sottolinea che il primo compito degli ispettorati del lavoro \u00e8 quello di tutelare i lavoratori e chiede pertanto agli Stati membri di:<\/p>\n<table border=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>&nbsp;&nbsp;<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"20\">\u2013<\/td>\n<td valign=\"top\">garantire ai lavoratori irregolari la possibilit\u00e0 di denunciare gli abusi commessi dal datore di lavoro, in tutta sicurezza e senza la minaccia di essere espulsi;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>&nbsp;&nbsp;<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"20\">\u2013<\/td>\n<td valign=\"top\">investire nella formazione degli ispettori del lavoro e di quanti offrono assistenza ai lavoratori irregolari, relativamente alla possibilit\u00e0 di denunciare ufficialmente le violazioni della legislazione del lavoro,<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>&nbsp;&nbsp;<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"20\">\u2013<\/td>\n<td valign=\"top\">stabilire un sistema di sanzioni che non penalizzi i lavoratori anzich\u00e9 i datori di lavoro;<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><span class=\"underline\"><span class=\"italic\">Anziani<\/span><\/span><\/p>\n<p>163.&nbsp;&nbsp; ritiene che l&#8217;invecchiamento della popolazione rappresenti una sfida e debba essere considerato un&#8217;opportunit\u00e0 ai fini di un maggior coinvolgimento sociale delle persone con esperienza di lunga data e di qualit\u00e0, contribuendo quindi a promuovere un invecchiamento attivo; ritiene che vadano compiuti sforzi ai fini dell&#8217;inserimento dei lavoratori anziani nel mondo del lavoro;<\/p>\n<p>164.&nbsp;&nbsp; ritiene che occorra prestare particolare attenzione alle donne anziane sole, che costituiscono un gruppo particolarmente vulnerabile e sono spesso le prime vittime della povert\u00e0, in caso di rallentamento dell&#8217;economia;<\/p>\n<p>165.&nbsp;&nbsp; rileva la necessit\u00e0 di combattere la discriminazione delle donne anziane e rafforzare la loro partecipazione al mercato del lavoro (ad esempio mediante programmi di apprendimento lungo tutto l&#8217;arco della vita), data la loro vulnerabilit\u00e0 e il loro numero crescente in seno all&#8217;Unione europea;<\/p>\n<p>166.&nbsp;&nbsp; rammenta che l&#8217;articolo 25 della Carta conferisce agli anziani il diritto a una vita dignitosa e autonoma; raccomanda pertanto, in combinato disposto con gli articoli 34 e 35 della Carta, assistenza sanitaria preventiva e sicurezza sociale per gli anziani, onde garantire loro una vita dignitosa;<\/p>\n<p>167.&nbsp;&nbsp; chiede agli Stati membri che non l&#8217;abbiano ancora fatto di varare una legislazione sul testamento biologico, per garantire quanto disposto dall&#8217;articolo 8 della Convenzione di Oviedo sui diritti dell&#8217;uomo e la biomedicina, secondo cui &#8220;sono tenuti in considerazione i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell&#8217;intervento, non \u00e8 in grado di esprimere la sua volont\u00e0&#8221;, e assicurare il diritto alla dignit\u00e0 alla fine della vita;<\/p>\n<p>168.&nbsp;&nbsp; incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, all&#8217;Agenzia per i diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea, al Comitato dei ministri e all&#8217;Assemblea parlamentare, nonch\u00e9 al Commissario per i diritti umani del Consiglio d&#8217;Europa e agli organi competenti dell&#8217;Organizzazione per la cooperazione e la sicurezza in Europa e all&#8217;Organizzazione delle Nazioni Unite.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>note<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table class=\"inpage_annotation_doc\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"\/img\/struct\/navigation\/hr.gif\" alt=\"\" width=\"180\" height=\"1\" \/> <\/p>\n<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr style=\"padding-top: 5px;\" valign=\"top\">\n<td width=\"20\"><a href=\"#ref_1_1\" name=\"def_1_1\" title=\"def_1_1\"><span style=\"color: #0066cc;\">(1)<\/span><\/a><\/td>\n<td>GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"padding-top: 5px;\" valign=\"top\">\n<td width=\"20\"><a href=\"#ref_1_2\" name=\"def_1_2\" title=\"def_1_2\"><span style=\"color: #0066cc;\">(2)<\/span><\/a><\/td>\n<td>GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"padding-top: 5px;\" valign=\"top\">\n<td width=\"20\"><a href=\"#ref_1_3\" name=\"def_1_3\" title=\"def_1_3\"><span style=\"color: #0066cc;\">(3)<\/span><\/a><\/td>\n<td>GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"padding-top: 5px;\" valign=\"top\">\n<td width=\"20\"><a href=\"#ref_1_4\" name=\"def_1_4\" title=\"def_1_4\"><span style=\"color: #0066cc;\">(4)<\/span><\/a><\/td>\n<td>Consiglio d&#8217;Europa \u2013 Unione europea: &#8220;Una stessa ambizione per il continente europeo&#8221;, relazione di Jean-Claude Juncker, 11 aprile 2006, pag. 4.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"padding-top: 5px;\" valign=\"top\">\n<td width=\"20\"><a href=\"#ref_1_5\" name=\"def_1_5\" title=\"def_1_5\"><span style=\"color: #0066cc;\">(5)<\/span><\/a><\/td>\n<td>1 GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 309.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"padding-top: 5px;\" valign=\"top\">\n<td width=\"20\"><a href=\"#ref_1_6\" name=\"def_1_6\" title=\"def_1_6\"><span style=\"color: #0066cc;\">(6)<\/span><\/a><\/td>\n<td>Relazione annuale 2008 dell&#8217;Agenzia per i diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea, pubblicata il 24 giugno 2008.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"padding-top: 5px;\" valign=\"top\">\n<td width=\"20\"><a href=\"#ref_1_7\" name=\"def_1_7\" title=\"def_1_7\"><span style=\"color: #0066cc;\">(7)<\/span><\/a><\/td>\n<td>Protocollo N. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell&#8217;Uomo e delle Libert\u00e0 fondamentali firmato il 4 novembre 2000.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"padding-top: 5px;\" valign=\"top\">\n<td width=\"20\"><a href=\"#ref_1_8\" name=\"def_1_8\" title=\"def_1_8\"><span style=\"color: #0066cc;\">(8)<\/span><\/a><\/td>\n<td>Nella causa C 267\/60 Tadao Maruko contro Versorgungsanstalt der deutschen B\u00fchnen, nelle sentenze del 1\u00b0&nbsp;aprile&nbsp;2008, la CGCE ha stabilito che il rifiuto di concedere la pensione di reversibilit\u00e0 ai conviventi rappresenta una discriminazione diretta fondata sull&#8217;orientamento sessuale se i coniugi superstiti e i partner superstiti di un&#8217;unione solidale si trovano in una situazione analoga per quanto concerne la pensione.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"padding-top: 5px;\" valign=\"top\">\n<td width=\"20\"><a href=\"#ref_1_9\" name=\"def_1_9\" title=\"def_1_9\"><span style=\"color: #0066cc;\">(9)<\/span><\/a><\/td>\n<td>GU L 328 del 6.1.2008, pag. 55.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"padding-top: 5px;\" valign=\"top\">\n<td width=\"20\"><a href=\"#ref_1_10\" name=\"def_1_10\" title=\"def_1_10\"><span style=\"color: #0066cc;\">(10)<\/span><\/a><\/td>\n<td>GU C 297 E del 29.11.2008, pag. 125.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"padding-top: 5px;\" valign=\"top\">\n<td width=\"20\"><a href=\"#ref_1_11\" name=\"def_1_11\" title=\"def_1_11\"><span style=\"color: #0066cc;\">(11)<\/span><\/a><\/td>\n<td>Protocollo facoltativo alla Convenzione sull&#8217;eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, adottato il 15 ottobre 1999.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"padding-top: 5px;\" valign=\"top\">\n<td width=\"20\"><a href=\"#ref_1_12\" name=\"def_1_12\" title=\"def_1_12\"><span style=\"color: #0066cc;\">(12)<\/span><\/a><\/td>\n<td>Dichiarazione delle Nazioni Unite sull&#8217;eliminazione della violenza contro le donne, adottata il 20 dicembre 1993.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"padding-top: 5px;\" valign=\"top\">\n<td width=\"20\"><a href=\"#ref_1_13\" name=\"def_1_13\" title=\"def_1_13\"><span style=\"color: #0066cc;\">(13)<\/span><\/a><\/td>\n<td>Direttiva 2004\/81\/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un&#8217;azione di favoreggiamento dell&#8217;immigrazione illegale che cooperino con le autorit\u00e0 competenti, decisione quadro 2002. Decisione del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta di esseri umani.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"padding-top: 5px;\" valign=\"top\">\n<td width=\"20\"><a href=\"#ref_1_14\" name=\"def_1_14\" title=\"def_1_14\"><span style=\"color: #0066cc;\">(14)<\/span><\/a><\/td>\n<td>GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.<\/\ntd> <\/tr>\n<tr style=\"padding-top: 5px;\" valign=\"top\">\n<td width=\"20\"><a href=\"#ref_1_15\" name=\"def_1_15\" title=\"def_1_15\"><span style=\"color: #0066cc;\">(15)<\/span><\/a><\/td>\n<td>GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"padding-top: 5px;\" valign=\"top\">\n<td width=\"20\"><a href=\"#ref_1_16\" name=\"def_1_16\" title=\"def_1_16\"><span style=\"color: #0066cc;\">(16)<\/span><\/a><\/td>\n<td>GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"padding-top: 5px;\" valign=\"top\">\n<td width=\"20\"><a href=\"#ref_1_17\" name=\"def_1_17\" title=\"def_1_17\"><span style=\"color: #0066cc;\">(17)<\/span><\/a><\/td>\n<td>Raccomandazione n. R (2000) 7.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"padding-top: 5px;\" valign=\"top\">\n<td width=\"20\"><a href=\"#ref_1_18\" name=\"def_1_18\" title=\"def_1_18\"><span style=\"color: #0066cc;\">(18)<\/span><\/a><\/td>\n<td>D.H. e altri contro Repubblica ceca, concernente casi che risalgono ad anni precedenti.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"padding-top: 5px;\" valign=\"top\">\n<td width=\"20\"><a href=\"#ref_1_19\" name=\"def_1_19\" title=\"def_1_19\"><span style=\"color: #0066cc;\">(19)<\/span><\/a><\/td>\n<td>Punto di vista del Commissario per i diritti dell&#8217;uomo del 29 ottobre 2007 dal titolo &#8220;Nessuno dovrebbe essere senzatetto &#8211; un alloggio adeguato \u00e8 un diritto&#8221;.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"padding-top: 5px;\" valign=\"top\">\n<td width=\"20\"><a href=\"#ref_1_20\" name=\"def_1_20\" title=\"def_1_20\"><span style=\"color: #0066cc;\">(20)<\/span><\/a><\/td>\n<td>Convenzione internazionale sulla tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei loro familiari approvata con la risoluzione 45\/158 del 18 dicembre 1990 dell&#8217;Assemblea generale delle Nazioni Unite.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Parlamento europeo , \u2013&nbsp;&nbsp; vista la Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea (la Carta) del 7 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-400","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diritti-lgbti-in-italia"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/400","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=400"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/400\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2255,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/400\/revisions\/2255"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=400"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=400"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=400"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}