{"id":3982,"date":"2020-08-03T08:13:03","date_gmt":"2020-08-03T06:13:03","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/?p=3982"},"modified":"2020-08-03T08:15:14","modified_gmt":"2020-08-03T06:15:14","slug":"note-intorno-allemendamento-salva-idee","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=3982","title":{"rendered":"Note intorno all&#8217;emendamento &#8220;salva-idee&#8221;"},"content":{"rendered":"<p>In occasione della seduta della Commissione Giustizia della Camera dei deputati svoltasi il 23 luglio scorso, al \u2018testo unificato\u2019 delle proposte di legge in materia di violenza o discriminazione \u201c<em>per motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale o identit\u00e0 di genere<\/em>\u201d \u00e8 stato aggiunto il c.d. \u201c<em>emendamento salva-idee<\/em>\u201d:<\/p>\n<p><strong><em><u>Art. 2-bis<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em><u>Ai sensi della presente legge, sono consentite la libera espressione di convincimenti od opinioni nonch\u00e9 le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libert\u00e0 delle scelte<\/u><\/em><\/strong>.<\/p>\n<p>Il testo unificato &#8211; sul quale la Commissione <em>Affari costituzionali<\/em> della Camera dei deputati mercoled\u00ec 29 luglio ha espresso parere <em>favorevole<\/em>, con due \u2018condizioni\u2019 e cinque \u2018osservazioni\u2019 &#8211; approda alla Camera dei deputati oggi, luned\u00ec 3 agosto.<\/p>\n<p>Avvertiamo che l\u2019art. 2-<em>bis<\/em> \u00e8 stato trasposto nell\u2019\u00ab<strong><em><u>Art. 3<\/u><\/em><\/strong>\u00bb dell\u2019attuale \u2018testo base\u2019, con conseguente modificazione, in senso progressivo, della numerazione dei successivi articoli.<\/p>\n<p>Come indicato nel comunicato del 25 luglio scorso, Avvocatura per i diritti LGBTI &#8211; Rete Lenford ha avviato immediatamente una riflessione interna, volta a esaminare il contenuto dell\u2019emendamento, di chiaro disegno <em>politico<\/em> ma di non immediata intelligibilit\u00e0 nella sua portata <em>giuridica<\/em>.<\/p>\n<p>Riservando ogni ulteriore iniziativa, condividiamo qui le riflessioni svolte, anche in vista della prossima discussione parlamentare.<\/p>\n<p>Ricordiamo subito un primo dato.<\/p>\n<p>L\u2019asserita \u201cnecessit\u00e0\u201d &#8211; espressa in Commissione Giustizia &#8211; di dettare una norma <em>ad hoc<\/em> per esplicitare il principio oggi enunciato nell\u2019art. 3 non solo non appare tale, ma nemmeno entra adesso nel dibattito giuridico e politico.<\/p>\n<p>Per un verso, infatti, il principio avrebbe dovuto gi\u00e0 considerarsi acquisito: nel testo della proposta di legge, infatti, \u00e8 <u>escluso<\/u> qualsiasi richiamo alla condotta della \u201c<em>propaganda delle idee<\/em>\u201d, che continua a rimanere riservata alle fattispecie delittuose relative alla \u201c<em>superiorit\u00e0<\/em> <em>o<\/em> <em>odio <u>razziale<\/u> ed <u>etnico<\/u><\/em>\u201d. La \u201c<em>clausola salva-idee<\/em>\u201d, dunque, pare smarrire ogni plausibile <em>ratio<\/em>, dal momento che l\u2019introduzione di un \u2018reato di opinione\u2019 non pu\u00f2 dirsi scongiurata dall\u2019emendamento in parola, risultando a monte, e ancor prima, sicuramente <u>insussistente<\/u>.<\/p>\n<p>Per altro verso, ma solo a una prima lettura, l\u2019emendamento echeggia il contenuto dell\u2019\u00ab<em>emendamento Verini-Gitti<\/em>\u00bb, formulato nell\u2019ormai lontano 2013 in sede di discussione del c.d. \u201cD.d.l. Scalfarotto\u201d, che cos\u00ec recitava:<\/p>\n<p>\u201c<em>Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, n\u00e9 istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purch\u00e9 non istighino all\u2019odio o alla violenza, n\u00e9 le condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all\u2019interno di organizzazioni che svolgono attivit\u00e0 di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all\u2019attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Ebbene, dal confronto fra il vecchio e l\u2019attuale emendamento emerge un primo e assai significativo rilievo.<\/p>\n<p>A differenza dell\u2019emendamento Verini-Gitti (il cui <em>incipit<\/em> era cos\u00ec formulato: \u201c<em>non costituiscono<\/em> <em>discriminazione, n\u00e9 istigazione alla discriminazione\u201d<\/em>), l\u2019art. 3 oggi in discussione non sembra introdurre una vera e propria \u2018scriminante speciale\u2019, capace &#8211; in quanto tale &#8211; di eliminare l\u2019antigiuridicit\u00e0 di fatti che, altrimenti, costituirebbero reati in forza dell\u2019auspicata modifica dell\u2019art. 604-<em>bis<\/em> del codice penale, ma si limita a dettare una \u2018causa di esclusione della tipicit\u00e0 del fatto\u2019, ovvero a dettare un <strong>\u201celemento negativo del fatto\u201d sul piano della tipicit\u00e0 del reato<\/strong>.<\/p>\n<p>Quella disposizione, allora, andrebbe intesa come norma volta a chiarire l\u2019esclusione, dalle nuove fattispecie penali, delle condotte ivi enunciate o, tutt\u2019al pi\u00f9, a richiamare espressamente la portata del principio di libert\u00e0 di espressione sancita dall\u2019art. 21 della Costituzione, <strong>escludendo cos\u00ec &#8211; a mo\u2019 di enunciato declamatorio &#8211; la pensabilit\u00e0 di un \u201creato di opinione\u201d<\/strong>.<\/p>\n<p>Il che &#8211; anche alla luce della rilevanza che assumono i lavori parlamentari per la interpretazione dei testi legislativi &#8211; dovrebbe indurre la giurisprudenza che si former\u00e0 intorno all\u2019art. 3 a reputare la disposizione <strong>pleonastica<\/strong>, limitandosi essa a formulare esplicitamente ci\u00f2 che, implicitamente, potrebbe gi\u00e0 essere definito come dato acquisito.<\/p>\n<p>Una ulteriore considerazione concorre, poi, ad escludere che l\u2019emendamento in questione possa integrare una \u2018scriminante speciale\u2019.<\/p>\n<p>E, infatti, baster\u00e0 ragionare secondo la \u2018fallacia del pendio scivoloso (<em>slippery slope<\/em>)\u2019 per rilevare agevolmente che, se si optasse per tale qualificazione, non potrebbero trascurarsi (e accettarsi) le conseguenze che deriverebbero <strong>dalla \u2018efficacia universale\u2019 delle cause di giustificazione<\/strong>, le quali &#8211; com\u2019\u00e8 noto &#8211; risultano idonee a permeare la valutazione di fatti ben oltre lo stretto ambito penale.<\/p>\n<p>Si vuole dire, cio\u00e8, che la qualificazione dell\u2019art. 3 in termini di \u2018scriminante\u2019 potrebbe senz\u2019altro porre in dubbio, se non eliminare, l\u2019antigiuridicit\u00e0 di condotte discriminatorie &#8211; deliberate e reiterate &#8211; che oggi trovano risposta sanzionatoria <strong>non sul piano penale, ma con gli strumenti tipici del diritto antidiscriminatorio<\/strong>: basti pensare, ad esempio, alla materia dell\u2019<em>occupazione<\/em>, delle <em>condizioni di lavoro<\/em> o delle <em>tutele<\/em> approntate in ordine all\u2019<em>accesso a beni e servizi <\/em>e ai <em>rimedi<\/em> giuridici gi\u00e0 offerti dal nostro ordinamento.<\/p>\n<p>Conseguenze che, invece, una <strong>interpretazione <u>sistematica<\/u> dell\u2019art. 3, <u>rispettosa dell\u2019<em>effettivit\u00e0<\/em> del precetto penale<\/u> introdotto dall\u2019art. 604-<em>bis<\/em> cod. pen. e, in ogni caso, <u>costituzionalmente orientata<\/u><\/strong> non pu\u00f2 che scongiurare, proprio e in prima battuta escludendo una qualificazione in termini di causa di giustificazione.<\/p>\n<p><strong>Peraltro, ci pare che queste riflessioni debbano indefettibilmente guidare anche il successivo <em>iter<\/em> legislativo<\/strong>.<\/p>\n<p>La Commissione <em>Affari costituzionali<\/em>, infatti, esprimendo parere favorevole al \u2018testo base\u2019, ha anche formulato la seguente \u2018condizione\u2019: \u00ab<em>con riferimento all\u2019articolo 3, valuti la Commissione di merito <u>l\u2019opportunit\u00e0 di rivedere la formulazione della disposizione<\/u>, nel senso di chiarire pi\u00f9 puntualmente che <strong><u>non costituiscono<\/u> <\/strong>discriminazione, n\u00e9 istigazione alla discriminazione, la libera espressione e la manifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonch\u00e9 le condotte legittime riconducibili alla libert\u00e0 delle scelte, purch\u00e9 non istighino all\u2019odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti e attuali<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Ebbene, di l\u00e0 da eventuali (ma sicuramente non necessarie) specificazioni volte a perimetrare la fattispecie di \u2018istigazione\u2019 secondo i criteri gi\u00e0 individuati dall\u2019attuale giurisprudenza in tema di \u2018reato di pericolo concreto\u2019, preme ribadire che, anche solo alla luce di quanto si \u00e8 detto sinora, <strong><u>l\u2019introduzione di un \u2018chiarimento\u2019 in termini obiettivamente affini alla introduzione di una \u2018scriminante\u2019 \u00e8 e resta senz\u2019altro <em>inopportuna<\/em>, oltre che <em>politicamente inaccettabile<\/em> e <em>giuridicamente dannosa<\/em>.<\/u><\/strong><\/p>\n<p>D\u2019altra parte, e fermo quanto rilevato, gi\u00e0 a fronte della formulazione attuale dell\u2019art. 3 <strong>si affacciano questioni giuridiche di complessit\u00e0 non trascurabile, che potrebbero condurre l\u2019interprete ad approdi ermeneutici di fatto contrastanti con la <em>ratio<\/em> complessiva del testo di legge<\/strong>, volto a offrire nuovi ed effettivi strumenti di tutela per le vittime di misoginia e di omo-lesbo-bi-transfobia.<\/p>\n<p>Viene spontaneo, infatti, chiedersi: l\u2019esplicitazione di un concetto, seppur implicitamente condiviso, pu\u00f2 rimanere sostanzialmente priva di significato, palesando <em>insensatezza<\/em> e <em>irrazionalit\u00e0<\/em> della sua introduzione?<\/p>\n<p>Indagato in questa prospettiva, allora, l\u2019emendamento in parola lascia prospettare dubbi ermeneutici capaci di minare la <strong>determinatezza del precetto penale<\/strong> e, in ultima analisi, di inficiare <em>proprio<\/em> la risposta penale che la legge istituisce.<\/p>\n<p>Ne esaminiamo alcuni, nella consapevolezza che, in caso di approvazione della legge, sar\u00e0 l\u2019elaborazione giurisprudenziale a valutare (ed, eventualmente, a superare) le plurime questioni che il testo genera, anche alla luce degli ulteriori temi che senz\u2019altro emergeranno e sui quali la dottrina penalistica non far\u00e0 certo mancare la sua voce.<\/p>\n<p>E cos\u00ec, in primo luogo, osserviamo che l\u2019emendamento in esame esordisce con un <em>incipit<\/em> volto a circoscriverne la portata applicativa: \u201c<strong><em>Ai sensi della presente legge<\/em><\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>La c.d. \u201cclausola salva-idee\u201d opera, cio\u00e8, limitatamente alla legge in discussione e si riferisce <strong><u>esclusivamente<\/u><\/strong> alle fattispecie di reato relative a motivi legati al <em>sesso<\/em>, al <em>genere<\/em>, all\u2019<em>orientamento sessuale <\/em>e all\u2019<em>identit\u00e0 di genere<\/em>.<\/p>\n<p>Restano, dunque, <u>al di fuori<\/u> del perimetro di operativit\u00e0 della clausola le fattispecie in cui la condotta delittuosa sia riconducibile a motivi di <em>razza<\/em>, <em>etnia<\/em>, <em>nazionalit\u00e0<\/em> o <em>religione<\/em> della vittima.<\/p>\n<p>Il che, per\u00f2, <strong>e di l\u00e0 dalla evidente e mortificante mediazione <em>politica<\/em> attuata proprio quando si discute della tutela delle persone LGBTI+<\/strong>, quantomeno sul piano formale introduce un non trascurabile <strong>problema di razionalit\u00e0 della tecnica normativa<\/strong>, che &#8211; per quanto con scarsa probabilit\u00e0 &#8211; potrebbe far incorrere la norma in <strong>pregiudiziali di costituzionalit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p>Rileviamo, peraltro, che l\u2019<em>incipit<\/em> &#8211; contrariamente alla dizione di altri emendamenti non accolti &#8211;\u00a0 ha riguardo alla \u201c<strong><em>presente legge<\/em><\/strong>\u201d e non, genericamente, alla \u201c<em>legge penale<\/em>\u201d o \u201c<em>all\u2019art. 604-bis cod. pen.<\/em>\u201d, come modificato dalla legge <em>de qua<\/em>. Si rafforza, allora, la correttezza di una interpretazione che rannoda l\u2019emendamento in parola <strong><u>non<\/u><\/strong> alla introduzione di un inaccettabile trattamento differenziato tra motivi di discriminazione degni di pari tutela, <strong><u>ma<\/u><\/strong> all\u2019esigenza &#8211; politicamente avvertita e gi\u00e0 censurata perch\u00e9 lesiva della dignit\u00e0 delle persone LGBTI+ &#8211; di \u2018rassicurare\u2019 sulla portata generale, appunto, della \u201c<em>presente legge<\/em>\u201d, inidonea a ledere la libert\u00e0 di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita.<\/p>\n<p>Inoltre, e non mancando di osservare che <strong>il diritto fondamentale alla libera manifestazione del pensiero non \u00e8 certo \u2018<em>consentito<\/em>\u2019 dalla legge (come suggerisce la dizione dell\u2019art. 3), ma dalla Costituzione<\/strong> &#8211; non pu\u00f2 sottacersi che l\u2019inserimento della \u2018clausola salva-idee\u2019, pur non integrando una \u2018scriminante\u2019, potr\u00e0 comportare, <strong><u>di per s\u00e9<\/u><\/strong>, il rischio di alzare l\u2019asticella del lecito, legittimando condotte di discriminazione o di istigazione che, di contro, in sua assenza non potrebbero godere di alcun appiglio di difesa.<\/p>\n<p>Si consideri, infatti, quanto segue.<\/p>\n<p>L\u2019emendamento in esame pu\u00f2 essere scomposto in due parti: una prima, riferita alla \u201c<em>libera espressione di convincimenti od opinioni<\/em>\u201d; una seconda (introdotta dalla congiunzione \u201c<em>nonch\u00e9<\/em>\u201d) relativa alle \u201c<em>condotte legittime<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Ebbene, ci si avvede subito che l\u2019aggettivo \u201c<strong><em>legittime<\/em><\/strong>\u201d \u00e8 riferito solo alle <strong><em><u>condotte<\/u><\/em><\/strong> e non anche ai <strong><u>convincimenti<\/u><\/strong> o alle <strong><u>opinioni<\/u><\/strong>.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 &#8211; se da un lato <strong>riafferma la risposta penale per le condotte <em>violente<\/em>, che in quanto tali non possono che essere <em>illegittime<\/em><\/strong> &#8211; dall\u2019altro lato potrebbe portare a concludere che sar\u00e0 consentita l\u2019espressione di <em>qualsiasi<\/em> convincimento od opinione, a prescindere dalla corrispondenza a un parametro di legittimit\u00e0 certo e verificabile, risultando del resto <strong>dubbio<\/strong> se la formulazione \u201c<em>riconducibili al pluralismo delle idee e alla libert\u00e0 delle scelte<\/em>\u201d si riferisca solamente alle <em>condotte legittime<\/em> oppure anche all\u2019espressione di <em>convincimenti od opinioni<\/em>. In questo secondo caso, sarebbe consentita solo l\u2019espressione di quei convincimenti e di quelle opinioni riconducibili al <em>pluralismo delle idee<\/em> e alla <em>libert\u00e0 delle scelte<\/em>: <strong><u>quali esse siano, per\u00f2, risulta ancora assolutamente incerto<\/u><\/strong>, bench\u00e9 si condivida pienamente il monito &#8211; espresso a mo\u2019 di criterio discretivo tra <em>opinioni<\/em> e <em>istigazioni all\u2019odio<\/em> &#8211; formulato dal Presidente emerito della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky (\u00ab<em>l\u2019opinione vuole aprire discussioni, l\u2019istigazione all\u2019odio in linea di principio non vuole, anzi chiude alle discussioni. L\u2019istigazione all\u2019odio vuole passare, in estremo, alle vie di fatto ma \u00e8 comunque sempre intollerante all\u2019opinione altrui, a differenza delle opinioni che si fecondano reciprocamente<\/em>\u00bb).<\/p>\n<p>Allo stesso modo, e con riguardo alla <em>condotta<\/em>, il giudice dovrebbe verificare sia la sua legittimit\u00e0, sia la sua riconducibilit\u00e0 al pluralismo delle <strong>idee<\/strong> e alla libert\u00e0 delle <strong>scelte<\/strong>, decidendo sulla base di un <strong><u>requisito estremamente ampio e generico<\/u><\/strong>.<\/p>\n<p>Non pu\u00f2 escludersi, cio\u00e8, che la linea di demarcazione del penalmente rilevante sar\u00e0 in concreto affidata, <u>in misura eccessiva e scarsamente verificabile<\/u>, alla sensibilit\u00e0 personale del magistrato e a sue intime convinzioni religiose e civili, con il rischio di indebolimento del parametro obiettivo &#8211; insito nella proposta di legge e gi\u00e0 consolidato nella giurisprudenza applicativa della c.d. \u201clegge Mancino\u201d &#8211; costituito dalla <strong>idoneit\u00e0 del discorso d\u2019odio a creare un \u201c<em>pericolo concreto<\/em>\u201d di commissione di atti violenti o discriminatori<\/strong>.<\/p>\n<p>Infine, la dizione \u201c<em>condotte legittime<\/em>\u201d &#8211; collocata all\u2019art. 3 senza elementi dotati di reale ed efficace portata specificante &#8211; pare comprendere anche una valutazione di <em>legittimit\u00e0<\/em> attingibile da <strong>fonti del diritto non primarie<\/strong> (come, ad esempio, un\u2019ordinanza o un regolamento comunale).<\/p>\n<p>Per tale via, per\u00f2, qualsiasi fonte del diritto &#8211; esposta alla contingenza dei luoghi normativi pi\u00f9 disparati e al \u2018nichilismo giuridico\u2019 delle officine del diritto &#8211; rischierebbe di svuotare le fattispecie delittuose descritte all\u2019art. 604-<em>bis <\/em>del codice penale.<\/p>\n<p>In altri termini, non \u00e8 bizantino dubitare della conformit\u00e0 dell\u2019art. 3 al <strong>principio di riserva di <u>legge<\/u> <\/strong><strong>sancito all\u2019<\/strong><strong><em>art.<\/em> 25, co. 2, Cost.<\/strong> con riguardo alla produzione delle \u2018norme incriminatrici\u2019, per tali dovendosi intendere le norme che, nella parte generale e nella parte speciale del diritto penale, individuano i presupposti dai quali dipendono l\u2019<em>an<\/em>, il\u00a0<em>quomodo<\/em>\u00a0e il\u00a0<em>quantum<\/em>\u00a0della punizione.<\/p>\n<p>Del resto, \u00e8 opinione largamente accolta in dottrina che, nella materia penale, la riserva di legge sia\u00a0tendenzialmente assoluta, sia pure con ristretti margini di co-integrazione da parte della fonte subordinata.<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3981\" src=\"https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/CAMERA-DEI-DEPUTATI-per-sito.jpg\" alt=\"\" width=\"653\" height=\"363\" srcset=\"https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/CAMERA-DEI-DEPUTATI-per-sito.jpg 653w, https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/CAMERA-DEI-DEPUTATI-per-sito-300x167.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 653px) 100vw, 653px\" \/><\/p>\n<p>A questo riguardo consolidata dottrina, suffragata dal costante insegnamento della Corte costituzionale, esclude radicalmente la legittimit\u00e0 di una delega integrale alla fonte subordinata per la descrizione della fattispecie, ritenendo costituzionalmente legittimi solo due modelli di integrazione, quello della\u00a0\u201c<em>sufficiente specificazione\u201d<\/em>\u00a0e quello delle\u00a0\u201c<em>integrazioni di carattere tecnico\u201d<\/em>: <strong><em>i)<\/em><\/strong> i soli casi in cui la legge, nel delegare alla fonte subordinata la costruzione del precetto, indichi in modo analitico e preciso i criteri cui essa dovr\u00e0 attenersi (si discorre, al riguardo, del criterio di\u00a0\u201c<em>sufficiente specificazione\u201d<\/em>, secondo il modello costituzionale della legge delega in rapporto al decreto delegato); <strong><em>ii<\/em><\/strong><em>)<\/em> i casi in cui la legge contenga gi\u00e0 una descrizione essenziale del precetto e si limiti a delegare alla fonte subordinata le sole integrazioni di carattere tecnico necessarie per tenere aggiornata la norma, soprattutto nei settori in continua evoluzione sociale (si considerino, ad esempio, i reati in materia di stupefacenti, ove alle tabelle ministeriali \u00e8 demandato di stabilire le tipologie di sostanze definibili, appunto, come tali).<\/p>\n<p>Proprio questi due modelli di integrazione si sono consolidati nella prassi legislativa in forza di pronunce costituzionali storiche, che ne hanno ormai definitivamente ratificato la legittimit\u00e0 (ad esempio, le sentenze n.\u00a026 del 1966, nn.\u00a036 e 96 del 1964, n.\u00a061 del 1969, n.\u00a0113 del 1972, n.\u00a0333 del 1991).<\/p>\n<p>Sicch\u00e9, e alla luce di quanto detto, l\u2019emendamento \u201c<em>salva-idee<\/em>\u201d &#8211; ove fosse interpretato nel senso di conferire patente di legittimit\u00e0 a condotte di discriminazione anche sulla base del rinvio formale a un atto amministrativo purchessia &#8211; rischierebbe di dare corso, in franca violazione dei descritti parametri di ammissibilit\u00e0 dell\u2019integrazione del precetto penale ad opera di fonti secondarie, a una <strong>delega arbitraria e discrezionale all\u2019autorit\u00e0 politica nel costruire un elemento formale di negazione del fatto tipico<\/strong>.<\/p>\n<p>Il rischio, allora, <strong>che oggi va scongiurato <em>politicamente<\/em> ed eventualmente, in caso di approvazione dell\u2019art. 3 nel testo attuale, <em>ermeneuticamente<\/em><\/strong>, sta proprio nella <em>neutralizzazione<\/em> di quella tutela penale delle vittime che, come gi\u00e0 ampiamente esposto e ribadito in occasione delle audizioni presso la Commissioni Giustizia della Camera dei deputati, ha un ancoraggio diretto anche alle fonti sovranazionali (in particolare, nella Convenzione di Istanbul e nella Direttiva 2012\/29\/UE, collocate in posizione di primazia, persino sulla legge statale, dall\u2019articolo 117, comma primo, della Costituzione).<\/p>\n<p><strong>La \u201c<em>legittimit\u00e0<\/em>\u201d, in altri termini, deve essere agganciata alla <em><u>legge<\/u><\/em><\/strong>, a ben vedere in duplice ruolo: <strong><u>sia<\/u><\/strong> per confermare la <em>effettivit\u00e0<\/em> della risposta penale nel contrasto a misoginia e a omo-lesbo-bi-transfobia, <strong><u>sia<\/u><\/strong> per consentire alla giurisprudenza, di fronte a un atto di discriminazione apparentemente reso \u201clegittimo\u201d da una disposizione di legge, di sospettare la legittimit\u00e0 costituzionale di quest\u2019ultima, valutando la ragionevolezza del trattamento offerto dalla norma.<\/p>\n<p>In conclusione, l\u2019art. 3 rappresenta certamente, <em><u>sul piano politico<\/u><\/em>, un <strong>compromesso idoneo a lanciare un messaggio mortificante per la comunit\u00e0 LGBTI+<\/strong>, unica destinataria di continue precisazioni e di ideologiche superfetazioni normative; <em><u>sul piano<\/u><\/em><u> <em>giuridico<\/em><\/u>, inoltre, si espone a <strong>criticit\u00e0<\/strong> e a <strong>insidie applicative<\/strong>, le quali, nell\u2019imminente discussione in Aula e anche a fronte dei rilievi della Commissione Affari costituzionali, alla luce di quanto si \u00e8 esposto in questa sede devono essere massimamente scongiurate, per evitare ogni rischio di svuotamento di tutela.<\/p>\n<p>Resta naturalmente fermo che, sulla portata effettiva dell\u2019art. 3 (nel caso in cui fosse approvato nella versione oggi inserita nel \u2018testo base\u2019), non potr\u00e0 che attendersi l\u2019esito dell\u2019applicazione giurisprudenziale, la quale, dinanzi al fatto concreto e a fronte di possibili opzioni ermeneutiche, non potr\u00e0 far leva sull\u2019art. 3 per sopprimere <em>tout court<\/em> la <strong><em>effettivit\u00e0<\/em><\/strong> <strong>della risposta penale<\/strong> dettata agli artt. 604-<em>bis <\/em>e 604-<em>ter <\/em>cod. pen..<\/p>\n<p><em>\u00a0 Avvocatura per i diritti LGBTI &#8211; Rete Lenford<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In occasione della seduta della Commissione Giustizia della Camera dei deputati svoltasi il 23 luglio scorso, al [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":3981,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[37,68,69],"tags":[],"class_list":["post-3982","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articoli","category-comunicati-stampa","category-diritti-lgbti-in-italia"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3982","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3982"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3982\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3984,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3982\/revisions\/3984"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/3981"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3982"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3982"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3982"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}