{"id":3888,"date":"2020-03-31T21:03:16","date_gmt":"2020-03-31T19:03:16","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/?p=3888"},"modified":"2020-04-01T12:51:28","modified_gmt":"2020-04-01T10:51:28","slug":"si-alladozione-del-maggiorenne-per-gli-uniti-civilmente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=3888","title":{"rendered":"S\u00ec all&#8217;adozione del maggiorenne per gli uniti civilmente\u00a0"},"content":{"rendered":"<p>Il Tribunale di Rieti, a seguito di procedimento promosso da Rete Lenford &#8211; Avvocatura per i diritti lgbti, ha affermato che un maggiorenne pu\u00f2 essere adottato anche da una coppia di omosessuali uniti civilmente e non soltanto da una coppia eterosessuale unita in matrimonio.<\/p>\n<p>In ordine all\u2019adozione del maggiorenne, l\u2019art. 294 c.c. stabilisce che &#8220;Nessuno pu\u00f2 essere adottato da pi\u00f9 di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie&#8221;. La ragione che giustifica il divieto risiede nella necessit\u00e0 di impedire la creazione di plurimi status familiari tra loro confliggenti, per questo non opera nell\u2019ipotesi di adozione successiva da parte di un soggetto coniugatocon chi gi\u00e0 ha effettuato l\u2019adozione. In questo caso infatti l\u2019adottato non diviene figlio di una \u201cpluralit\u00e0 di persone\u201d ma, semplicemente, figlio di \u201cdue genitori\u201d.<\/p>\n<p>Al Tribunale di Rieti si \u00e8 rivolta quella che, nella realt\u00e0 delle relazioni e degli affetti, era gi\u00e0 una famiglia da tempo: una coppia di uomini uniti sentimentalmente da pi\u00f9 di trent\u2019anni e un giovane profugo che \u00e8 stato accolto nella loro casa, accudito e amato come un figlio. Bench\u00e9 l\u2019intenzione della coppia fosse fin dall\u2019inizio quella di adottare insieme il ragazzo, solo uno dei due uomini, nel 2014, aveva potuto far ricorso all\u2019istituto dell\u2019adozione del maggiorenne, proprio in ragione del divieto stabilito dall\u2019art. 294 c.c.<\/p>\n<p>Ma dopo essersi unito civilmente nel 2017 con il genitore adottivo, anche il secondo componente della coppia si \u00e8 rivolto al Tribunale di Rieti per chiedere, a propria volta, di adottare il ragazzo.<\/p>\n<p>Il Tribunale di Rieti ha accolto il ricorso e ha pronunciato l\u2019adozione in suo favore ritenendo che anche nel caso in cui gli adottanti siano uniti civilmente non vi sia il rischio di creare plurimi status familiari tra loro confliggenti, esattamente come avviene quando gli adottanti sono marito e moglie.<\/p>\n<p>Rileva notare come questa soluzione, bench\u00e9 risponda al buon senso, alla logica, ai principi di eguaglianza e non discriminazione nonch\u00e9 &#8211; con tutta evidenza &#8211; all\u2019interesse del ragazzo (che acquista i diritti di successione rispetto all\u2019adottante), fosse tutt\u2019altro che scontata alla luce di quanto disposto dalla legge n. 76\/2016 sulle unioni civili.<\/p>\n<p>Nel modellare la disciplina delle unioni civili sull\u2019istituto del matrimonio, come noto, la legge n. 76 ha introdotto al comma 20 una \u201cclausola di equivalenza\u201d prevedendo l\u2019estensione agli uniti civilmente delle disposizioni che si riferiscono al matrimonio contenute nelle leggi(ad esclusione della L. n. 184\/1983 sulle adozioni di minori), negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, negli atti amministrativi o nei contratti collettivi, mentre ha selettivamente indicato quali tra gli articoli del codicepossono essere applicati anche agli uniti civilmente. E tra gli articoli del codice civile espressamente richiamati dalla legge non c\u2019\u00e8 l\u2019art. 294 c.c..<\/p>\n<p>In questo senso, la pronuncia di Rieti si inserisce nel solco del percorso interpretativo reso necessario dalla legge n. 76\/2016 e, ancora una volta, fa emergere il limite di una legge che non ha inteso eliminare le discriminazioni nell\u2019accesso al matrimonio, ma ha istituito un regime di diritti e di tutele ad hoc, scegliendo, con una logica spesso davvero difficile da comprendere, quali tra le disposizioni previste per i coniugi debbano estendersi agli uniti civili e quali no.<\/p>\n<p>La domanda di giustizia formulata al Giudice di Rieti, in base alle disposizioni della legge n. 76\/2016, avrebbe quindi potuto essere respinta e solo una sua interpretazione costituzionalmente orientata ha evitato che si producesse una discriminazione ai danni della coppia omosessuale e dell\u2019adottando. Si tratta dunque di una sentenza importante \u00a0perch\u00e9 &#8211; oltre alla rilevanza per lo specifico istituto delle adozioni di persone maggiorenni \u2013 evidenzia la possibilit\u00e0 che i Giudici hanno, senza rivolgersi alla Corte costituzionale, di valutare caso per caso l\u2019opportunit\u00e0 di estendere alle unioni civili anche quelle norme, dettate per il matrimonio e\/o per le adozioni, che sono state &#8220;dimenticate&#8221; o volutamente omesse dalla legge n. 76\/2016 (tra le altre, la disciplina del rapporto di affinit\u00e0, con le gravi conseguenze &#8211; tra le tante &#8211; in materia di obblighi alimentari e nella mancata possibilit\u00e0 di usufruire dei permessi previsti dalla legge n. 104\/1992).<\/p>\n<p>Risulta confermato, insomma, e ancora una volta, il ruolo fondamentale che la giurisprudenza ha assunto, e assumer\u00e0, per l\u2019eliminazione delle gravi disparit\u00e0 tra l\u2019istituto matrimoniale e le unioni civili e per la tutela della dignit\u00e0 delle persone omosessuali e dei loro figli.<\/p>\n<p>Risultano inoltre confermati, purtroppo, i limiti dell\u2019istituto delle unioni civili che, oltre ad essere ghettizzante e discriminatorio, rischia continuamente di determinare alla prova dei fatti &#8211; ovvero nella quotidianit\u00e0 delle persone omosessuali e de loro familiari \u2013 conseguenze illogiche e lesive di diritti fondamentali.<\/p>\n<p>Si ringraziano l\u2019avvocata Susanna Lollini e l\u2019avvocato Vincenzo Miri che hanno seguito il procedimento.<\/p>\n<p>\u00c8 possibile\u00a0<a href=\"https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Unione-civile-e-adozione-maggiorenne-anon..pdf\">qui<\/a>\u00a0scaricare il testo del provvedimento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Tribunale di Rieti, a seguito di procedimento promosso da Rete Lenford &#8211; Avvocatura per i diritti [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":3670,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[37,69],"tags":[],"class_list":["post-3888","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articoli","category-diritti-lgbti-in-italia"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3888","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3888"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3888\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3896,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3888\/revisions\/3896"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/3670"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3888"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3888"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3888"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}