{"id":383,"date":"2008-11-25T00:10:05","date_gmt":"2008-11-24T23:10:05","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/nuovosito\/2008\/11\/25\/414-984-la-responsabilita-penale-in-materia-di-omofobia-e-transfobia-prospettive-di-riforma\/"},"modified":"2019-04-23T19:27:47","modified_gmt":"2019-04-23T17:27:47","slug":"414-984-la-responsabilita-penale-in-materia-di-omofobia-e-transfobia-prospettive-di-riforma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=383","title":{"rendered":"La responsabilit\u00e0 penale in materia di omofobia e transfobia: prospettive di riforma"},"content":{"rendered":"<p>E&#8217; in questi giorni all&#8217;esame della Commissione Giustizia della Camera la proposta di legge d&#8217;iniziativa parlamentare<strong><a href=\"http:\/\/www.camera.it\/_dati\/leg16\/lavori\/stampati\/pdf\/16PDL0010640.pdf\"> n. 1658<\/a><\/strong>, presentata il 17 settembre 2008 dall&#8217;Onorevole Paola Concia del Partito Democratico e da altri deputati, finalizzata alla repressione degli atti di discriminazione e di odio fondati sull&#8217;orientamento sessuale o sull&#8217;identit\u00e0 di genere.<\/p>\n<p>Tralasciando ogni valutazione di politica criminale che pu\u00f2 essere condotta con riferimento allo schema di legge in esame, si vuole qui presentare una sintesi di quelle che potrebbero essere &#8211; il condizionale \u00e8 d&#8217;obbligo &#8211; le innovazioni che siffatta normativa apporterebbe al nostro ordinamento.<\/p>\n<p>Tale proposta di legge si compone di un unico articolo che introduce, per il tramite di alcune modifiche a testi normativi preesistenti, nuove fattispecie di reato, tutte caratterizzate dal comune denominatore della finalit\u00e0 di discriminazione e di odio fondata sull&#8217;orientamento sessuale o sull&#8217;identit\u00e0 di genere.<\/p>\n<p>Dietro l&#8217;espressione giornalistica di &#8220;<em>reato di omofobia<\/em>&#8221; si nascondono, infatti, una pluralit\u00e0 di distinte fattispecie incriminatrici che andrebbero ad integrare la nostra attuale legislazione in materia di discriminazione.<\/p>\n<p>Il nostro ordinamento, ad oggi, dispone la repressione dei delitti motivati dall&#8217;odio etnico, religioso e razziale. Ci\u00f2 in virt\u00f9 della <strong><a href=\"http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/nir\/lexs\/1975\/lexs_247602.html\">legge n. 654 del 1975&nbsp;<\/a><\/strong> che ha dato ratifica ed esecuzione alla Convenzione internazionale sull&#8217;eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966), attraverso la quale il nostro legislatore \u00e8 addivenuto alla predisposizione di alcune fattispecie di delitto per la repressione di condotte di apologia, istigazione e associazione finalizzate alla discriminazione. Un altro importante provvedimento a tutela di gruppi sociali pi\u00f9 deboli e vittime di atti di pregiudizio e di discriminazione \u00e8 la <strong><a href=\"http:\/\/www.diritto.it\/materiali\/immigrazione\/legge_mancino_205.pdf\">legge n. 205 del 25 giugno 1993<\/a><\/strong>, detta comunemente &#8220;legge Mancino&#8221;, che ha convertito un decreto legge emanato in quello stesso anno e recante misure urgenti in materia, sempre, di discriminazione razziale, etnica o religiosa. Le disposizioni della legge Mancino hanno inasprito le pene per i delitti gi\u00e0 previsti con il precedente provvedimento ed hanno introdotto ulteriori fattispecie di reato, insieme ad alcune sanzioni accessorie a finalit\u00e0 fortemente rieducativa per il reo e ad una circostanza aggravante legata alla commissione di reati comuni ma motivati da odio nei confronti dei gruppi sociali protetti dalla normativa.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo unico di cui alla proposta di legge in esame intende introdurre un esplicito riferimento alla discriminazione fondata sull&#8217;orientamento sessuale o sull&#8217;identit\u00e0 di genere, novellando alcune disposizioni dei provvedimenti legislativi sopra citati.<\/p>\n<p>L&#8217;eventuale approvazione e promulgazione del testo di legge cos\u00ec come oggi proposto alla Commissione Giustizia della Camera stabilirebbe il sorgere delle seguenti fattispecie di reato.<\/p>\n<ul class=\"unIndentedList\">\n<li>Delitto di commissione o istigazione alla commissione di atti di discriminazione per motivi fondati sull&#8217;orientamento sessuale o sull&#8217;identit\u00e0 di genere. E&#8217; comminata la pena della reclusione fino a tre anni, salvo che il fatto costituisca pi\u00f9 grave reato.<\/li>\n<li>Delitto di commissione o istigazione alla commissione, in qualsiasi forma essi avvengano, di atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi fondati sull&#8217;orientamento sessuale o sull&#8217;identit\u00e0 di genere. La pena \u00e8 la reclusione da sei mesi a quattro anni, salvo che il fatto costituisca pi\u00f9 grave reato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Queste due prime fattispecie incriminatrici mirano a punire tutti quei comportamenti violenti e di odio volti a colpire quel gruppo sociale che si distingue dalla collettivit\u00e0 per un orientamento sessuale minoritario (omosessuale o bisessuale) o per motivi legati all&#8217;identit\u00e0 di genere (persone transgender o transessuali).<\/p>\n<p>Il bene giuridico tutelato dalla norma penale sembra essere &#8211; ad un attento esame delle fattispecie e del contesto normativo e giurisprudenziale in cui esse andrebbero ad inserirsi &nbsp;&#8211; l&#8217;ordine pubblico, inteso come tranquillit\u00e0 della vita sociale e coesistenza pacifica dei vari gruppi sociali, insieme al bene della dignit\u00e0 dell&#8217;uomo, intesa come dignit\u00e0 di ogni uomo ad essere considerato quale egli \u00e8, con riferimento &#8211; in questo specifico caso &#8211; al proprio orientamento sessuale o identit\u00e0 di genere. I delitti, pertanto, presenterebbero un carattere pluiroffensivo.<\/p>\n<p>Da un punto di vista formale, poi, le fattispecie si configurano come reati di pura condotta a forma libera e di pericolo astratto (o presunto): ai fini della commissione del delitto, non si richiede che venga accertato e provato il pericolo per i beni giuridici tutelati, essendo sufficiente che il fatto sia conforme allo schema tipico, avendo posto in essere il soggetto attivo tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato (atto o istigazione ad atto di discriminazione o di violenza, caratterizzato da una particolare finalit\u00e0). Il pericolo per l&#8217;ordine pubblico e per la dignit\u00e0 umana \u00e8 ravvisato, pertanto, nel fatto stesso di porre in essere la condotta criminosa, che pu\u00f2 concretamente atteggiarsi secondo forme differenti, purch\u00e9 astrattamente lesive dei beni giuridici sopra citati.<\/p>\n<p>Il soggetto passivo delle fattispecie sopra descritte \u00e8, in primo luogo, colui che sopporta le conseguenza immediate dell&#8217;attivit\u00e0 criminosa (colui che viene discriminato o \u00e8 vittima di atti di violenza), ma non occorre, ai fini della configurazione del reato, che l&#8217;azione offensiva sia sempre rivolta verso un soggetto individuato, colpito nel valore della propria dignit\u00e0 di uomo. L&#8217;atto criminoso, infatti, stante la genericit\u00e0 del riferimento normativo e la natura plurioffensiva della fattispecie pu\u00f2 essere indirizzato tanto nei confronti di singole persone fisiche, quanto indiscriminatamente nei confronti di tutti gli appartenenti alle comunit\u00e0 sociali protette.<\/p>\n<p>Con riferimento alle fattispecie di istigazione, non rileva che l&#8217;incitamento a commettere atti discriminatori o violenti venga concretamente accolta dai potenziali destinatari, n\u00e9 che l&#8217;offesa o la provocazione venga percepita dagli appartenenti al gruppo sociale tutelato dalla norma.<\/p>\n<p>E&#8217; tuttavia necessario che l&#8217;atto discriminatorio o violento venga a conoscenza (momento consumativo) di una o pi\u00f9 persone, non potendosi punire il mero pensiero o la mera opinione non diffusa.<\/p>\n<p>Non rileva, inoltre, che il biasimo abbia trovato credito presso i destinatari della comunicazione offensiva, ma \u00e8 importante che l&#8217;offesa insita nell&#8217;atto o nel messaggio omofobico o transfobico abbia un significato obbiettivo, secondo il senso che l&#8217;espressione ha nell&#8217;ambiente in cui il fatto si \u00e8 svolto, tenuto conto dell&#8217;opinione della generalit\u00e0 degli uomini, di cui il giudice deve farsi interprete. Non si pu\u00f2 far riferimento alla particolare suscettibilit\u00e0 n\u00e9 dell&#8217;offeso n\u00e9 di quel particolare soggetto che ha percepito l&#8217;offesa.<\/p>\n<p>E&#8217; pur vero che il senso offensivo di un&#8217;espressione \u00e8 un concetto relativo, che va rapportato a luoghi, tempi e circostanze. Ci\u00f2 che una simile normativa tende ad imporre alla collettivit\u00e0 \u00e8 il rispetto dell&#8217;altro uomo, diverso per orientamento sessuale o identit\u00e0 di genere. Pertanto, l&#8217;offensivit\u00e0 dell&#8217;espressione, ove riferita a motivi di orientamento sessuale o identit\u00e0 di genere \u00e8 sempre penalmente rilevante, a prescindere da luogo, tempo e circostanze. Esiste infatti un senso minimo della dignit\u00e0 umana che coincide con la coscienza della propria esistenza: per il solo fatto di essere uomo e di avere coscienza della propria dignit\u00e0 di uomo, ciascuno ha il diritto di essere rispettato come<br \/>\n tale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Concludono il novero delle fattispecie penali che verrebbero introdotte attraverso la proposta di legge in esame, due delitti di natura associativa, predisposti attraverso lo schema del reato plurisoggettivo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul class=\"unIndentedList\">\n<li>Delitto di partecipazione o prestazione di assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l&#8217;incitamento alla violenza o alla discriminazione per motivi fondati sull&#8217;orientamento sessuale o sull&#8217;identit\u00e0 di genere. E&#8217; prevista la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.<\/li>\n<li>Delitto di promozione e direzione di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l&#8217;incitamento alla violenza o alla discriminazione per motivi fondati sull&#8217;orientamento sessuale o sull&#8217;identit\u00e0 di genere, punito con la reclusione da uno a sei anni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Anche in queste due fattispecie di delitto, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice \u00e8 l&#8217;ordine pubblico inteso come pace sociale determinata dalla serena convivenza tra i diversi gruppi che compongono la societ\u00e0, la quale verrebbe posta in serio pericolo o danneggiata dalla presenza di fenomeni associativi che perseguano comportamenti e finalit\u00e0 di odio e discriminazione nei confronti delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali e transgender.<\/p>\n<p>E&#8217; importante notare come venga punita la mera partecipazione a siffatte formazioni associative, non essendo rilevante la commissione, in concreto, di atti criminosi successivi.&nbsp;Un&#8217;organizzazione che persegua finalit\u00e0 omofobiche o transfobiche \u00e8 giuridicamente vietata e determina la punizione di tutti i suoi componenti, con aggravio sanzionatorio per i promotori e i dirigenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In ultimo, \u00e8 da segnalare la predisposizione di una circostanza aggravante ad effetto speciale che andrebbe ad aumentare la pena di tutti quei reati che vengano posti in essere per una finalit\u00e0 discriminatoria e violenta fondata sui motivi di cui alle precedenti fattispecie.<\/p>\n<ul class=\"unIndentedList\">\n<li>Circostanza aggravante per tutti i reati, ad esclusione di quelli per cui \u00e8 prevista la pena dell&#8217;ergastolo, posti in essere con la finalit\u00e0 di discriminazione o di odio fondati sull&#8217;orientamento sessuale o sull&#8217;identit\u00e0 di genere o col fine di agevolare l&#8217;attivit\u00e0 di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l&#8217;incitamento alla violenza o alla discriminazione per motivi fondati sull&#8217;orientamento sessuale o sull&#8217;identit\u00e0 di genere. In tutti questi casi, la pena &#8211; qualunque sia il reato posto in essere &#8211; \u00e8 aumentata fino alla met\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&#8217;auspicata introduzione, ad opera del legislatore, di un apparato sanzionatorio volto a reprimere comportamenti discriminatori o violenti motivati dall&#8217;orientamento sessuale o dall&#8217;identit\u00e0 di genere, oltre ad offrire opportuna tutela ad un gruppo sociale spesso vittima di pregiudizio, discriminazione e violenza, consentirebbe la giusta equiparazione tra questa forma di violenza e quella, gi\u00e0 tutelata, di natura etnica, razziale o religiosa, ponendo fine ad un&#8217;incomprensibile <em>discriminazione<\/em> penalistica nella lotta alla discriminazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>E&#8217; in questi giorni all&#8217;esame della Commissione Giustizia della Camera la proposta di legge d&#8217;iniziativa parlamentare n. [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-383","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diritti-lgbti-in-italia"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/383","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=383"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/383\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2259,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/383\/revisions\/2259"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=383"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=383"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=383"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}