{"id":3797,"date":"2019-12-22T20:02:41","date_gmt":"2019-12-22T19:02:41","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/?p=3797"},"modified":"2019-12-23T14:03:47","modified_gmt":"2019-12-23T13:03:47","slug":"le-conclusioni-dellavvocata-generale-e-sharpston-sul-caso-taormina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=3797","title":{"rendered":"Le conclusioni dell\u2019Avvocata Generale E. Sharpston sul caso Taormina"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\"><span lang=\"it-IT\">Il 31 ottobre scorso l\u2019Avvocata Generale Eleanor Sharpstone ha presentato a<\/span>lla Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea le conclusioni sul caso Taormina promosso da Rete Lenford. Attendiamo adesso la sentenza della Corte di Lussemburgo. Quindi il caso torner\u00e0 alla Corte di Cassazione che dovr\u00e0 decidere sul ricorso presentato dall\u2019avv. Taormina avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, confermando la precedente decisione del Tribunale di Bergamo, aveva ribadito il carattere discriminatorio &#8211; ai sensi delle norme italiane ed europee contro le discriminazioni sui luoghi di lavoro &#8211; delle affermazioni pronunciate da Taormina nel 2014 durante la trasmissione radiofonica La Zanzara.<\/p>\n<p align=\"justify\"><span lang=\"it-IT\">Un passaggio delle conclusioni dell\u2019AG Sharpstone ci ha particolarmente colpito e lo riproponiamo volentieri, paragrafo 56 <strong>\u201c\u2026 respingo con forza l\u2019affermazione secondo cui una dichiarazione discriminatoria \u00abscherzosa\u00bb possa in qualche modo \u00abnon contare\u00bb o essere accettabile. L\u2019umorismo \u00e8 uno strumento potente ed \u00e8 molto facile farne cattivo uso. Si pu\u00f2 agevolmente immaginare l\u2019effetto raggelante di \u00abbattute\u00bb omofobiche fatte da un potenziale datore di lavoro in presenza di candidati LGBTI.\u201d<\/strong> Il tentativo di sminuire affermazioni omofobiche e frasi discriminatorie sostenendo che si tratta di semplici &#8220;battute&#8221; e una diffusa e orribile abitudine che la giurisprudenza italiana e sovranazionale stanno finalmente abbattendo.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><a href=\"http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?text=&amp;docid=219666&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=163837\">Link<\/a> al testo integrale delle conclusioni dell&#8217;<span lang=\"it-IT\">Avvocata Generale Eleanor Sharpstone.<\/span><\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\" align=\"justify\">***<\/h3>\n<p align=\"justify\"><strong>Alcune brevi note dell&#8217;avvocato Francesco Rizzi<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><span lang=\"it-IT\">Di seguito il testo di come l&#8217;AG propone alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dalla Corte di Cassazione e una selezione dei passaggi delle sue motivazioni. <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><a name=\"point111\"><\/a><span lang=\"it-IT\">&#8220;<\/span><span lang=\"it-IT\"><i>111.\u00a0Propongo quindi alla Corte di rispondere alle questioni proposte dalla Corte suprema di cassazione (Italia) nei seguenti termini:<\/i><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\">\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<span lang=\"it-IT\"><i><b>Le dichiarazioni rese da un intervistato nel corso di un programma radiofonico secondo cui egli mai assumerebbe o vorrebbe avvalersi della collaborazione di persone omosessuali nel proprio studio legale sono tali da rientrare nell\u2019ambito di applicazione dell\u2019articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2000\/78\/CE\u00a0<\/b><\/i><\/span><span lang=\"it-IT\"><i>del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in quanto idonee ad ostacolare l\u2019accesso all\u2019occupazione.<\/i><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\">\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<span lang=\"it-IT\"><i>Qualora siffatte dichiarazioni non siano state rese nel contesto di una procedura di assunzione in corso, <\/i><\/span><span lang=\"it-IT\"><i><b>spetta al giudice nazionale valutare se il nesso con l\u2019accesso all\u2019occupazione non sia di natura ipotetica, <\/b><\/i><\/span><span lang=\"it-IT\"><i><u>tenuto conto dello status e del ruolo della persona<\/u><\/i><\/span><span lang=\"it-IT\"><i>che ha reso suddette dichiarazioni, d<\/i><\/span><span lang=\"it-IT\"><i><u>ella natura, del contenuto e del contesto delle dichiarazioni, nonch\u00e9 della misura in cui le menzionate dichiarazioni possano dissuadere persone appartenenti al gruppo protetto dal presentare la loro candidatura<\/u><\/i><\/span><span lang=\"it-IT\"><i>ai fini dell\u2019assunzione da parte del datore di lavoro in parola.<\/i><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\">\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<span lang=\"it-IT\"><i>I<\/i><\/span><span lang=\"it-IT\"><i><b>l divieto, ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva 2000\/78,<\/b><\/i><\/span><span lang=\"it-IT\"><i>di dichiarazioni che costituiscono una discriminazione diretta in materia di accesso all\u2019occupazione <\/i><\/span><span lang=\"it-IT\"><i><b>non pu\u00f2 essere considerato una limitazione della libert\u00e0 di espressione atta a violare i diritti garantiti dall\u2019articolo 11, paragrafo 1, della Carta.<\/b><\/i><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\">\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<span lang=\"it-IT\"><i>Gli articoli 8, paragrafo 1, e 9, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78 non ostano a una normativa nazionale che conferisca ad associazioni che abbiano un interesse legittimo ad agire per far rispettare gli obblighi derivanti dalla direttiva 2000\/78 in mancanza di vittima identificabile. <\/i><\/span><span lang=\"it-IT\"><i><b>Spetta al diritto nazionale prevedere i criteri per determinare se un\u2019associazione abbia un siffatto interesse, fatti salvi i principi di equivalenza e di effettivit\u00e0.<\/b><\/i><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\">\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<span lang=\"it-IT\"><i><b>Un\u2019associazione portatrice di un interesse legittimo ad agire pu\u00f2 richiedere <\/b><\/i><\/span><span lang=\"it-IT\"><i>che una condotta discriminatoria sia sanzionata in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche attraverso <\/i><\/span><span lang=\"it-IT\"><i><b>una domanda risarcitoria<\/b><\/i><\/span><span lang=\"it-IT\"><i>, alle condizioni previste dal diritto nazionale.\u201d<\/i><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span lang=\"it-IT\">Ove la Corte accogliesse integralmente queste conclusioni, le difese proposte da Rete Lenford per confermare la decisione ricorsa per Cassazione dall&#8217;avv. Taormina troverebbero solidi appigli e conferme &#8211; veri propri assist<\/span><span lang=\"it-IT\">&#8211; <\/span><span lang=\"it-IT\">nelle argomentazioni svolte dall&#8217;AG Sharpston.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span lang=\"it-IT\">Come era gi\u00e0 prevedibile dall&#8217;esame dell&#8217;ordinanza di rinvio, per la loro formulazione, le questioni sottoposte dalla Cassazione potrebbero lasciare &#8211; e verosimilmente lasceranno &#8211; spazio per un ulteriore approfondimento in sede di riassunzione davanti alla Corte di Cassazione (ancorch\u00e9, si deve ricordare, nei limiti della possibilit\u00e0 di valutazione dei fatti del caso avanti alla Cassazione). <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span lang=\"it-IT\"><b>Questo \u00e8 soprattutto centrale in riferimento alla domanda inerente alla legittimazione ad agire (la prima delle due proposte dalla Cassazione). <\/b><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span lang=\"it-IT\">Come da sempre sostenuto, la Direttiva non impone ma, appunto, neanche vieta, che la legislazione nazionale prevede la c.d. <\/span><em><span lang=\"it-IT\">actio popularis <\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">ovvero un&#8217;azione collettiva contro la discriminazione proposta da un&#8217;associazione rappresentativa dell&#8217;interesse protetto, laddove non siano individuati o individuabili i soggetti lesi. In Italia tale previsione esiste (art 5 co. 2 d.lgs. 216\/2003). <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span lang=\"it-IT\">I criteri in base ai quali un&#8217;associazione pu\u00f2 qualificarsi come portatrice di un interesse ad agire pure sono quelli determinati dalla legislazione nazionale, che nel nostro caso, richiedono un&#8217;analisi degli scopi statutari. <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span lang=\"it-IT\">L&#8217;avvocata Sharpston comunque precisa altres\u00ec: &#8220;<\/span><span lang=\"it-IT\"><i>Tuttavia, il requisito menzionato al punto 4, lettera a), della raccomandazione<\/i><\/span><span lang=\"it-IT\">[della Commissione, dell\u201911 giugno 2013]<\/span><span lang=\"it-IT\"><i>, secondo cui, per intentare azioni rappresentative, l\u2019associazione non dovrebbe avere scopo di lucro, si applica qualora gli Stati membri designino organizzazioni rappresentative al fine di proporre ricorsi. Il giudice del rinvio afferma che non \u00e8 il caso dell\u2019Italia, giacch\u00e9 il legislatore non ha designato siffatte organizzazioni al fine di far valere i diritti derivanti dalla direttiva 2000\/78<\/i><\/span><span lang=\"it-IT\">.&#8221;<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span lang=\"it-IT\">Pur non potendo entrare nei fatti di causa &#8211; n\u00e9 avendone conoscenza integrale &#8211; l&#8217;AG chiosa al paragrafo 98. <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span lang=\"it-IT\">98: &#8220;<\/span><span lang=\"it-IT\"><i>Fatto salvo l\u2019accertamento dei fatti da parte del giudice del rinvio alla luce della normativa nazionale applicabile, mi sembra che un\u2019associazione avente tali obiettivi <\/i><\/span><span lang=\"it-IT\">[il riferimento \u00e8 a Rete Lenford] <\/span><span lang=\"it-IT\"><i>sia esattamente il tipo di associazione portatrice di un interesse legittimo ad agire in siffatte circostanze. Trattasi altres\u00ec del tipo di associazione alla quale la vittima di una discriminazione fondata sull\u2019orientamento sessuale \u00e8 naturalmente portata a rivolgersi qualora decida di promuovere un\u2019azione in un determinato caso.&#8221;. <\/i><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span lang=\"it-IT\"><b>Sull&#8217;asserita interferenza con la libert\u00e0 di espressione, cos\u00ec si pronuncia l&#8217;AG:<\/b><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><em><span lang=\"it-IT\">64. L\u2019articolo 52, paragrafo 1, della Carta ammette limitazioni all\u2019esercizio dei diritti e delle libert\u00e0 ivi previsti, purch\u00e9 tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libert\u00e0 e, nel rispetto del principio di proporzionalit\u00e0, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalit\u00e0 di interesse generale riconosciute dall\u2019Unione o all\u2019esigenza di proteggere i diritti e le libert\u00e0 altrui.<\/span><\/em><\/p>\n<p align=\"justify\"><a name=\"point65\"><\/a><span lang=\"it-IT\"><i>65.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Nella presente causa, tali condizioni sono soddisfatte.<\/i><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><a name=\"point66\"><\/a><span lang=\"it-IT\"><i>66.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/i><\/span><em><span lang=\"it-IT\">\u00a0In primo luogo, la limitazione alla libert\u00e0 di espressione <\/span><strong><span lang=\"it-IT\">\u00e8 prevista ex lege<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">, ossia dalla direttiva 2000\/78.<\/span><\/em><\/p>\n<p align=\"justify\"><a name=\"point67\"><\/a><span lang=\"it-IT\"><i>67.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/i><\/span><span lang=\"it-IT\">In secondo luogo, come sostenuto dal governo ellenico nelle sue osservazioni scritte, <\/span><strong><span lang=\"it-IT\">le limitazioni alla libert\u00e0 di espressione derivanti dalla direttiva 2000\/78 possono essere giustificate con riferimento agli obiettivi della direttiva<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\"><strong>,<\/strong> <\/span><em><span lang=\"it-IT\">segnatamente la parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, nonch\u00e9 il conseguimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale; inoltre, siffatte limitazioni sono necessarie per conseguire tali obiettivi. La parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, espressione del diritto fondamentale da tutelare contro le discriminazioni, costituisce un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall\u2019Unione.<\/span><\/em><\/p>\n<p align=\"justify\"><a name=\"point68\"><\/a><span lang=\"it-IT\"><i>68.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/i><\/span><em><span lang=\"it-IT\">In terzo luogo, sebbene la realizzazione degli obiettivi della direttiva possa interferire con la libert\u00e0 di espressione<\/span><span lang=\"it-IT\">, <strong>l\u2019ingerenza non \u00e8 tale da pregiudicare il contenuto essenziale del diritto in parola<\/strong><\/span><span lang=\"it-IT\">. La direttiva 2000\/78 osta unicamente all\u2019espressione di <\/span><span lang=\"it-IT\"><strong>opinioni discriminatorie in un contesto circoscritto, segnatamente quello dell\u2019occupazione e delle condizioni di lavoro<\/strong>.<\/span><\/em><i><\/i><\/p>\n<p align=\"justify\"><a name=\"point69\"><\/a><a name=\"Footref31\"><\/a><span lang=\"it-IT\"><i>69.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/i><\/span><em><span lang=\"it-IT\">In quarto luogo, il principio di proporzionalit\u00e0 \u00e8 rispettato. L\u2019ambito di applicazione della direttiva 2000\/78 \u00e8 definito dagli articoli 1 (che elenca i motivi di discriminazione vietati) e 3 (che definisce l\u2019ambito di applicazione ratione personae e ratione materiae della direttiva).\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">Le sole affermazioni vietate sono quelle che costituiscono una discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro<\/span><span lang=\"it-IT\">. La limitazione della libert\u00e0 di espressione <\/span><span lang=\"it-IT\">non eccede quanto necessario e opportuno per conseguire gli obiettivi della direttiva<\/span><\/strong><\/em><span style=\"font-family: Times New Roman, serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><span lang=\"it-IT\"><i>(<\/i><\/span><\/span><\/span><span style=\"color: #0000ff;\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><i><u><a href=\"http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document_print.jsf?docid=219666&amp;text=&amp;dir=&amp;doclang=IT&amp;part=1&amp;occ=first&amp;mode=DOC&amp;pageIndex=0&amp;cid=7392160#Footnote31\"><span lang=\"it-IT\">31<\/span><\/a><\/u><\/i><\/span><\/span><\/span><span style=\"font-family: Times New Roman, serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><span lang=\"it-IT\"><i>).<\/i><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong><span lang=\"it-IT\">Sulla seconda questione: le dichiarazioni ricadono di certo nell&#8217;ambito di applicazione della Direttiva e non devono avere natura ipotetica<\/span><span lang=\"it-IT\">(e non mi par, nel caso in esame e ce l&#8217;abbiano)<\/span><span lang=\"it-IT\">.<\/span><\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><span lang=\"it-IT\">L&#8217;ulteriore passaggio da compiere \u00e8 verificare se le dichiarazioni rese nell&#8217;intervista (il cui contenuto \u00e8 pacifico e indiscusso (<\/span><span lang=\"it-IT\"><i>&#8220;nel mio studio non assumo e non assumer\u00f2 persone omosessuali, non me ne frega niente se \u00e8 discriminazione<\/i><\/span><span lang=\"it-IT\">\u201d cit. Avv. Taormina) possano essere sanzionate ai sensi della Direttiva rispetto &#8211; che qualifica pacificamente come discriminazione anche le <\/span><span lang=\"it-IT\"><i>dichiarazioni\u00a0<\/i><\/span><span lang=\"it-IT\">discriminatorie (cfr. precedenti <\/span><span lang=\"it-IT\"><i>Feryn<\/i><\/span><span style=\"font-family: Times, serif;\"><span lang=\"it-IT\">e <\/span><\/span><span style=\"font-family: Times, serif;\"><span lang=\"it-IT\"><i>Accept<\/i><\/span><\/span><span lang=\"it-IT\">), laddove queste rientrino nell&#8217;ambito oggettivo di applicazione della direttiva, tra cui l&#8217;accesso all&#8217;occupazione. Nel caso di specie si tratta di accesso all&#8217;occupazione se dato che non era in corso una formale procedura di assunzione. <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span lang=\"it-IT\">La domanda che si pone l&#8217;AG \u00e8 quindi: <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><a name=\"point51\"><\/a><span lang=\"it-IT\"><i>&#8220;51.\u00a0\u00a0In tale contesto, ci si chiede quanto stretto debba essere il nesso con una procedura di assunzione concreta affinch\u00e9 dichiarazioni discriminatorie quali quelle di cui trattasi nella causa principale rientrino nell\u2019ambito di applicazione della direttiva 2000\/78&#8221;.<\/i><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span lang=\"it-IT\">Cos\u00ec, sul punto, precisa l&#8217;AG.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span lang=\"it-IT\"><i>&#8220;50. Con riferimento alla portata dell\u2019\u00abaccesso all\u2019occupazione\u00bb di cui all\u2019articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000\/78 ricavo, pertanto, i seguenti principi: i) tale nozione deve essere oggetto di un\u2019interpretazione autonoma e uniforme in tutta l\u2019Unione; ii) tenuto conto dell\u2019obiettivo della direttiva 2000\/78 e della natura dei diritti che essa mira a garantire, <\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\"><span lang=\"it-IT\"><i><b>la portata di tale nozione non pu\u00f2 essere definita in modo restrittivo<\/b><\/i><\/span><\/span><span style=\"font-size: medium;\"><span lang=\"it-IT\"><i>; iii) dichiarazioni pubbliche secondo cui persone appartenenti a un gruppo protetto non saranno assunte \u00e8 manifestamente idonea a dissuadere taluni candidati dal presentare la loro candidatura e ad ostacolare il loro accesso al mercato del lavoro; iv) <\/i><\/span><\/span><span style=\"font-size: medium;\"><span lang=\"it-IT\"><i><b>le modalit\u00e0 specifiche dell\u2019assunzione sono irrilevanti (se vi sia o meno un invito a presentare candidature, una procedura di selezione, ecc\u2026);<\/b><\/i><\/span><\/span><span style=\"font-size: medium;\"><span lang=\"it-IT\"><i>v) <\/i><\/span><\/span><span style=\"font-size: medium;\"><span lang=\"it-IT\"><i><b>qualora l\u2019autore delle dichiarazioni discriminatorie<\/b><\/i><\/span><\/span><span style=\"font-size: medium;\"><span lang=\"it-IT\"><i>concernenti i criteri di selezione <\/i><\/span><\/span><span style=\"font-size: medium;\"><span lang=\"it-IT\"><i><b>possa ragionevolmente essere considerato in grado di esercitare influenza sul potenziale datore di lavoro, \u00e8 del pari irrilevante che esso non sia legalmente abilitato a vincolare il datore di lavoro effettivo<\/b><\/i><\/span><\/span><span style=\"font-size: medium;\"><span lang=\"it-IT\"><i>in materia di assunzioni; vi) <\/i><\/span><\/span><span style=\"font-size: medium;\"><span lang=\"it-IT\"><i><b>il fatto che il datore di lavoro possa non aver avviato trattative per assumere una persona presentata come membro di un gruppo protetto non esclude la possibilit\u00e0 di accertare una discriminazione<\/b><\/i><\/span><\/span><span style=\"font-size: medium;\"><span lang=\"it-IT\"><i>; e vii) l\u2019accertamento di una discriminazione non dipende dall\u2019identificazione di un denunciante. Altri fattori pertinenti che possono essere tenuti in considerazione sono la questione se il datore di lavoro effettivo abbia chiaramente preso le distanze dalle dichiarazioni e la percezione dei gruppi protetti interessati.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><a name=\"point52\"><\/a><span lang=\"it-IT\"><i>52.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/i><\/span><span lang=\"it-IT\"><i><b>Mi sembra che un nesso puramente ipotetico non sia sufficiente<\/b><\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\"><span lang=\"it-IT\"><i>. Si pu\u00f2 dunque immaginare, ad esempio, una persona che dichiari: \u00abse fossi un avvocato, non assumerei mai persone LGBTI nel mio studio legale\u00bb. Se il soggetto autore di tale affermazione fosse un architetto, anzich\u00e9 un avvocato, e non ricoprisse alcun ruolo in uno studio legale, tale affermazione, per quanto deplorevole, non presenterebbe alcun nesso effettivo con l\u2019accesso all\u2019occupazione.\u00a0<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><a name=\"point53\"><\/a><span lang=\"it-IT\"><i>53.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\"><span lang=\"it-IT\"><i><b>Tuttavia, i principi che ho ricavato dalla giurisprudenza della Corte consentono di elaborare un elenco (non esaustivo) di criteri <\/b><\/i><\/span><\/span><span style=\"font-size: medium;\"><span lang=\"it-IT\"><i>per stabilire quando dichiarazioni discriminatorie presentano un nesso con l\u2019accesso all\u2019occupazione sufficiente al fine di rientrare nell\u2019ambito di applicazione della direttiva 2000\/78.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><a name=\"point54\"><\/a><span lang=\"it-IT\"><i>54.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Pertanto, devono essere esaminati <\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\"><span lang=\"it-IT\"><i><b>lo status e il ruolo dell\u2019autore delle dichiarazioni.<\/b><\/i><\/span><\/span><span lang=\"it-IT\"><i>Tale soggetto deve essere un effettivo potenziale <\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\"><span lang=\"it-IT\"><i><b>datore di lavoro o una persona che, de jure o de facto, \u00e8 in grado di esercitare un\u2019influenza significativa sulla politica di assunzione del potenziale datore di lavoro o<\/b><\/i><\/span><\/span><span style=\"font-size: medium;\"><span lang=\"it-IT\"><i>, quanto meno, pu\u00f2 ragionevolmente essere percepita come in grado di esercitare siffatta influenza, pur non potendo vincolare giuridicamente il datore di lavoro in materia di assunzioni.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><a name=\"point55\"><\/a><a name=\"Footref25\"><\/a><span lang=\"it-IT\"><i>55.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Devono essere parimenti presi in considerazione <\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\"><span lang=\"it-IT\"><i><b>la natura e il contenuto delle dichiarazioni rese. Esse devono riguardare l\u2019occupazione nel settore di attivit\u00e0 del potenziale datore di lavoro o del soggetto che le rende, settore, quindi, nel quale detta persona potrebbe effettuare assunzioni<\/b><\/i><\/span><\/span><span lang=\"it-IT\"><i>. Dalle dichiarazioni in parola deve constare l\u2019intenzione del datore di lavoro di operare una discriminazione nei confronti dei membri del gruppo protetto. <\/i><\/span><span lang=\"it-IT\"><i><b>Esse devono, inoltre, essere tali da dissuadere gli appartenenti al gruppo protetto dal presentare la loro candidatura nell\u2019eventualit\u00e0 che si renda disponibile un posto di lavoro presso siffatto potenziale datore di lavoro. <\/b><\/i><\/span><span lang=\"it-IT\"><i>Al menzionato riguardo, ritengo che <\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\"><span lang=\"it-IT\"><i><b>si dovrebbe riconoscere l\u2019esistenza di una presunzione relativa <\/b><\/i><\/span><\/span><span style=\"font-size: medium;\"><span lang=\"it-IT\"><i>in base alla quale, prima o poi, il potenziale datore di lavoro desiderer\u00e0 effettuare delle assunzioni e, quando lo far\u00e0, applicher\u00e0 il criterio discriminatorio che ha annunciato pubblicamente come facente parte della sua politica di assunzione.<\/i><\/span><\/span><span style=\"font-size: medium;\"><span lang=\"it-IT\"><i><b>L\u2019onere di confutare suddetta presunzione nell\u2019ambito di una procedura di assunzione concreta ricadrebbe, dunque, sul potenziale datore di lavoro<\/b><\/i><\/span><\/span><span style=\"font-size: medium;\"><span lang=\"it-IT\"><i>\u00a0(<\/i><\/span><\/span><span style=\"color: #0000ff;\"><span style=\"font-size: medium;\"><i><u><a href=\"http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document_print.jsf?docid=219666&amp;text=&amp;dir=&amp;doclang=IT&amp;part=1&amp;occ=first&amp;mode=DOC&amp;pageIndex=0&amp;cid=7392160#Footnote25\"><span lang=\"it-IT\">25<\/span><\/a><\/u><\/i><\/span><\/span><span style=\"font-size: medium;\"><span lang=\"it-IT\"><i>).<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><a name=\"point56\"><\/a><span lang=\"it-IT\"><i>56.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/i><\/span><em><strong><span lang=\"it-IT\">\u00c8 rilevante anche il contesto in cui sono state rese le dichiarazioni<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">, come il fatto che si tratti di commenti in una conversazione privata (pronunciati, ad esempio, nel corso di una cena con il partner dell\u2019autore delle dichiarazioni) o di affermazioni rese in pubblico (o peggio, andate in onda in diretta e poi riprese dai mezzi di comunicazione sociale). Ci\u00f2 posto, respingo con forza l\u2019affermazione secondo cui una dichiarazione discriminatoria \u00abscherzosa\u00bb possa in qualche modo \u00abnon contare\u00bb o essere accettabile. L\u2019umorismo \u00e8 uno strumento potente ed \u00e8 molto facile farne cattivo uso. Si pu\u00f2 agevolmente immaginare l\u2019effetto raggelante di \u00abbattute\u00bb omofobiche fatte da un potenziale datore di lavoro in presenza di candidati LGBTI.<\/span><\/em><span style=\"font-size: medium;\"><span lang=\"it-IT\">[Questa precisazione \u00e8 legata alle difese svolte all&#8217;udienza di discussione dell&#8217;Avvocatura di Stato italiana].<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><a name=\"point57\"><\/a><span lang=\"it-IT\"><i>57.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Infine, \u00e8 importante tenere conto della misura in cui <\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\"><span lang=\"it-IT\"><i><b>la natura, il contenuto e il contesto delle dichiarazioni rese possano dissuadere le persone appartenenti al gruppo protetto dal presentare la loro candidatura<\/b><\/i><\/span><\/span><span style=\"font-size: medium;\"><span lang=\"it-IT\"><i>a un impiego presso tale datore di lavoro.&#8221;<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span lang=\"it-IT\">E cos\u00ec conclude: <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><a name=\"point58\"><\/a><span lang=\"it-IT\"><i>58.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/i><\/span><em><strong><span lang=\"it-IT\">Le informazioni fornite alla Corte indicano che NH \u00e8 un avvocato senior e che le dichiarazioni rese si riferivano al proprio studio legale. Egli ha chiaramente formulato un criterio (negativo) di assunzione che determinerebbe una discriminazione a scapito dei potenziali candidati omosessuali. Le dichiarazioni sono state rese pubblicamente in un programma radiofonico. Esse hanno avuto vasta diffusione; infatti, il governo italiano ha affermato, in udienza, che possono essere agevolmente reperite in Internet. \u00c8 probabile che tali dichiarazioni potessero dissuadere potenziali candidati omosessuali dal presentare la propria candidatura come avvocati o personale amministrativo presso lo studio legale di cui trattasi<\/span><span lang=\"it-IT\">.<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n<p align=\"justify\"><span lang=\"it-IT\">Si attende la decisione della Corte. Intanto c&#8217;\u00e8 un&#8217;autorevole avvocata a sostenere le ragioni e gli argomenti fatti valere da Rete Lenford sin dal lontano 2014.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 31 ottobre scorso l\u2019Avvocata Generale Eleanor Sharpstone ha presentato alla Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea le [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":3796,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[37,70],"tags":[],"class_list":["post-3797","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articoli","category-diritti-lgbti-nel-mondo"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3797","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3797"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3797\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3816,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3797\/revisions\/3816"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/3796"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3797"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3797"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3797"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}