{"id":365,"date":"2008-10-30T23:35:19","date_gmt":"2008-10-30T22:35:19","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/nuovosito\/2008\/10\/30\/386-557-e-legittimo-l-outing-dei-vip-quando-essi-stessi-commentano-la-propria-vita-pubblica-con-riferimenti-alla-propria-vita-privata\/"},"modified":"2019-04-23T19:27:49","modified_gmt":"2019-04-23T17:27:49","slug":"386-557-e-legittimo-l-outing-dei-vip-quando-essi-stessi-commentano-la-propria-vita-pubblica-con-riferimenti-alla-propria-vita-privata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=365","title":{"rendered":"E&#8217; legittimo l&#8217;outing dei vip quando essi stessi commentano la propria vita pubblica con riferimenti alla propria vita privata"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoNormal\">Il Garante per la privacy ha adottato un importante provvedimento che riguarda il dibattuto tema dell&#8217;OUTING delle persone famose; provvedimento che si distingue anche per il carattere della sua assoluta novit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\">\n<p class=\"MsoNormal\">Si ritiene utile premettere che con il termine inglese <strong>OUTING <\/strong>si intende il rivelamento che uno fa ad altri dell&#8217;omosessualit\u00e0 di una persona terza, mentre con l&#8217;espressione <strong>COMING OUT<\/strong> ci si riferisce al rivelamento che uno fa della propria omosessualit\u00e0 ad altri.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\">\n<p class=\"MsoNormal\">Nel caso di specie, una persona famosa aveva richiesto al Garante di ordinare ad un noto sito di informazione omosessuale di disporre il blocco e la cancellazione dei dati personali che lo riguardavano, relativi ad una sua presunta relazione omosessuale rivelata dalla persona che si autodichiarava suo fidanzato.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\">\n<p class=\"MsoNormal\">Il Garante ha affermato che le informazioni in questione, essendo state pubblicate dal sito per finalit\u00e0 giornalistiche nei limiti del diritto di cronaca, non necessitavano della preventiva autorizzazione del soggetto interessato.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\">Inoltre, trattandosi di persona famosa, non si \u00e8 violato il rispetto della sua sfera privata, dal momento che costui ha costantemente commentato la propria immagine pubblica mediante richiami alla propria vita privata e di relazione, apparendo come esempio di virilit\u00e0 e sensualit\u00e0. Proprio questi richiami alla propria vita privata permettono di ritenere sussistente l&#8217;interesse pubblico all&#8217;informazione, specie da parte del pubblico omosessuale, e di ritener lecitamente pubblicate le notizie sul sito, avendo esse rilievo sul ruolo e sulla vita pubblica dell&#8217;interessato, cos\u00ec come dallo stesso costruita.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\">\n<p class=\"MsoNormal\">\n<p class=\"MsoNormal\" align=\"center\">*****<\/p>\n<div align=\"center\"><strong>\u00a0 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI<\/strong><\/div>\n<p>NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, dei dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;<\/p>\n<p>VISTO il ricorso pervenuto al Garante in via d\u2019urgenza il 6 agosto 2008 presentato nei confronti di Gay.it S.p.A., in qualit\u00e0 di editore del sito Internet \u201cwww.gay.it\u2019, con il quale XXXXX (rappresentato e difeso dall\u2019avv. Marcello Bergonzi Perrone), noto personaggio del mondo dello spettacolo e della cronaca rosa, in relazione alla recente pubblicazione sul sito edito dalla resistente di un\u2019intervista nella quale un giovane artista ha asserito di aver intrattenuto con lui \u201cuna relazione sentimentale durata circa cinque anni\u201d (testimoniata da alcune fotografie ritraenti i due \u201cin diverse localit\u00e0 e, ancor peggio, in luoghi di privata dimora\u201d), ha chiesto il blocco e la cancellazione delle informazioni che lo riguardano e si \u00e8 opposto a una loro eventuale, ulteriore pubblicazione; rilevato che, a parere del ricorrente, la pubblicazione delle informazioni in questione, a maggior ragione su un sito web \u201cchiaramente dedicato a un pubblico omosessuale\u201d, sarebbe lesiva della propria sfera privata e dell\u2019immagine pubblica che lo stesso \u201critiene di offrire e diffondere di se stesso\u201d e in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, \u201cnon essendovi alcun rilievo, n\u00e9 attinenza alla vita pubblica e\/o lavorativa del ricorrente, n\u00e9 alcun interesse pubblico o sociale\u201d che possa giustificare la diffusione di informazioni relative alla propria vita sessuale; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altres\u00ec, di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;<\/p>\n<p>VISTA la nota dell\u20198 agosto 2008 con la quale questa Autorit\u00e0, ai sensi dell\u2019art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell\u2019interessato;<\/p>\n<p>VISTE la nota del 19 agosto e le memorie del 25 e 27 agosto 2008 con le quali Gay.it S.p.A. (rappresentata e difesa dall\u2019avv. Michele Di Gregorio), nel comunicare di aver cancellato dal sito Internet le fotografie del ricorrente e del suo presunto compagno (che le avrebbe offerte all\u2019editore \u201cai fini della loro pubblicazione ed a garanzia della veridicit\u00e0 delle proprie affermazioni\u201d), ha sostenuto di aver trattato le informazioni relative al ricorrente nel rispetto dei limiti posti al diritto di cronaca, tenuto conto dell\u2019interesse pubblico alla conoscenza della notizia (ci\u00f2, \u201csia in relazione alla generalit\u00e0 del pubblico, sia \u2014 con implicazioni culturali e sociologiche di assai maggior rilievo\u2014 in relazione al pubblico omosessuale\u201d cui il sito \u00e8 principalmente indirizzato): se \u201cappare, di per s\u00e9, una notizia di interesse pubblico (per il pubblico di riferimento)\u201d quella \u201cper cui un attore \u2014continuamente agli onori della cronaca, per vere o presunte relazioni sentimentali e sessuali con giovani donne\u2014 coltiverebbe un\u2019altra e non nota relazione sentimentale\u201d, tale interesse diviene, ad avviso della resistente, ancor pi\u00f9 rilevante (soprattutto per il pubblico di riferimento del sito web) se, come nel caso di specie, ad esserne protagonista \u00e8 un personaggio noto che ha deliberatamente costruito di s\u00e9 l\u2019immagine di \u201cmacho ed eterosessuale\u201d e se la relazione di cui si tratta ha natura omosessuale; rilevato che la resistente ha sostenuto altres\u00ec che, prima della pubblicazione della contestata intervista sul sito www.gay.it, l\u2019informazione relativa alla \u201crelazione pluriennale\u201d del ricorrente con l\u2019artista era stata gi\u00e0 resa nota da quest\u2019ultimo con una lettera pubblicata il 24 luglio 2008 su un altro sito Internet ed era stata ripresa \u201cda decine di testate giornalistiche (a dimostrazione dell\u2019oggettivo interesse ed originalit\u00e0 della notizia)\u201d; rilevato inoltre che la resistente ha precisato che \u201cl\u2019oggetto esclusivo dell\u2019intervista, invero, altro non \u00e8 che un\u2019informazione sulla \u201cvita di relazione\u201d del Sig. XXXXX (\u2026); nessuna notizia \u00e8 fornita n\u00e9 sulla reciproche abitudini sessuali dei due protagonisti della relazione, tantomeno su abitudini sessuali del ricorrente\u201d;<\/p>\n<p>VISTE le memorie del 25 e del 27 agosto 2008 con le quali il ricorrente, rivendicando il diritto a scegliere liberamente e autonomamente se far conoscere a terzi aspetti della propria \u201cvita intima e privatissima\u201d, ha insistito nelle proprie richieste ribadendo di non ritenere lecito che vengano diffuse informazioni relative a quest\u2019ultima senza il proprio consenso;<\/p>\n<p>RILEVATO che risultano sufficientemente motivate dal ricorrente, e non contestate dalla controparte, le ragioni di urgenza, avvalorate anche dalla tempestivit\u00e0 del ricorso proposto all\u2019Autorit\u00e0 le quali hanno legittimato l\u2019interessato, ai sensi dell\u2019art. 146, comma 1, del Codice, ad esercitare direttamente con ricorso al Garante i diritti di cui all\u2019alt. 7 del medesimo Codice, prescindendo dall\u2019inoltro dell\u2019interpello preventivo; rilevato pertanto che non opera, nel caso di specie, la sospensione del decorso dei termini di cui all\u2019alt. 149, comma 8, del Codice;<\/p>\n<p>RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell\u2019art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati avanzata dal ricorrente per la parte relativa alle fotografie (concernenti momenti di vita privata del ricorrente e del suo presunto compagno) poste a corredo della notizia della supposta relazione sentimentale, avendo la resistente aderito a tale richiesta, nel corso del procedimento, eliminandole dal proprio sito web;<\/p>\n<p>RILEVATO che <strong>il trattamento di dati personali relativ<br \/>\ni al ricorrente<\/strong> contenuti nell\u2019intervista e negli spazi web del sito della resistente dedicati alla vicenda oggetto del ricorso <strong>risulta effettuato per finalit\u00e0 giornalistiche<\/strong> ai sensi degli artt. 136 e ss. del Codice e che i dati in questione potevano essere pertanto trattati senza il consenso dell\u2019interessato, <strong>nel rispetto dei limiti posti al legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca <\/strong>(veridicit\u00e0 dei fatti, rilevanza sociale della notizia, forma civile dell\u2019esposizione, \u201cessenzialit\u00e0 dell\u2019informazione riguardo a fatti di interesse pubblico\u201d: art. 137, comma 3, del Codice; artt. 5 e 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 giornalistica);<\/p>\n<p>RITENUTO che le informazioni personali relative alla presunta relazione sentimentale (comunque gi\u00e0 note per essere state pubblicate qualche giorno prima da un\u2019altra testata giornalistica e riprese da numerose pubblicazioni anche telematiche) risultano essere state diffuse dalla resistente senza travalicare i citati limiti del diritto di cronaca, essendo state riportate \u2014nel contesto di un articolo che richiama una problematica pi\u00f9 generale e di interesse pubblico (in particolare per il pubblico omosessuale), quale quella del cd. \u201couting\u201d\u2014 le sole informazioni essenziali in ragione dell\u2019originalit\u00e0 del fatto e della qualificazione dei protagonisti;<\/p>\n<p>RILEVATO, in particolare, in ordine a tale ultimo aspetto, che ai sensi dell\u2019art. 6, comma 2, del Codice, <strong>la sfera privata delle persone note deve essere rispettata \u201cse le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica\u201d<\/strong>; <strong>rilevato che, alla luce della documentazione acquisita in atti, il ricorrente risulta aver commentato la propria immagine pubblica mediante costanti richiami alla propria vita privata e di relazione<\/strong> (vedi, ad esempio, le numerose interviste rilasciate a diversi settimanali di \u201ccronaca rosa\u201d \u2014e riportate tuttora sul sito web del ricorrente\u2014 con le quali lo stesso ha reso noti, nel corso degli anni, flirt e relazioni sentimentali, nonch\u00e9 aspetti e particolari relativi alla propria sfera personale e, in alcuni casi, anche a quella sessuale), <strong>apparendo come esempio di virilit\u00e0 e sensualit\u00e0<\/strong> (tanto da dedicare uno spazio del proprio sito alla rappresentazione di s\u00e9 quale \u201cfidanzato ideale\u201d); rilevato che, <strong>alla luce di ci\u00f2, deve ritenersi che la pubblicazione delle informazioni in questione relative alla sfera privata del ricorrente e, in particolare, alla sua vita di relazione, possa essere giustificata proprio in considerazione del rilievo che tali aspetti hanno sul suo ruolo e sulla vita pubblica cos\u00ec come dallo stesso \u201ccostruita\u201d<\/strong>;<\/p>\n<p><strong>RITENUTO, quindi, di dover dichiarare infondata l\u2019opposizione al trattamento manifestata dal ricorrente con riferimento ai dati che lo riguardano contenuti nell\u2019intervista pubblicata sul sito edito dalla resistente e le correlate richieste di blocco e cancellazione<\/strong>;<\/p>\n<p>RILEVATO che resta impregiudicata la possibilit\u00e0 per il ricorrente di tutelare nelle sedi competenti, se del caso, i propri diritti con riferimento a eventuali profili ritenuti diffamatori o altrimenti lesivi degli stessi;<\/p>\n<p>RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;<\/p>\n<p>VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);<\/p>\n<p>VISTE le osservazioni dell\u2019Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell\u2019art. 15 del regolamento del Garante n. 1\/2000;<\/p>\n<p>RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;<\/p>\n<div align=\"center\">TUTTO CIO\u2019 PREMESSO IL GARANTE<\/div>\n<p class=\"MsoNormal\">a) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati avanzata dal ricorrente per la parte relativa alle fotografie concernenti<\/p>\n<p>momenti di vita privata del ricorrente e del suo presunto compagno;<\/p>\n<p>b) dichiara infondato il ricorso per la restante parte;<\/p>\n<p>c) dichiara compensate le spese tra le parti.<\/p>\n<p>Roma, 2 ottobre 2008<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\">\n<p class=\"MsoNormal\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Garante per la privacy ha adottato un importante provvedimento che riguarda il dibattuto tema dell&#8217;OUTING delle [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-365","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diritti-lgbti-in-italia"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/365","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=365"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/365\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3005,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/365\/revisions\/3005"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=365"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=365"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=365"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}