{"id":330,"date":"2008-09-06T23:12:29","date_gmt":"2008-09-06T21:12:29","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/nuovosito\/2008\/09\/06\/238-867-di-co-diritti-e-doveri-delle-persone-stabilmente-conviventi\/"},"modified":"2019-04-23T19:27:53","modified_gmt":"2019-04-23T17:27:53","slug":"238-867-di-co-diritti-e-doveri-delle-persone-stabilmente-conviventi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=330","title":{"rendered":"DI.CO.: Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi"},"content":{"rendered":"<p>Il DDL del governo prevede alcuni <strong>benefici<\/strong> per le coppie coabitanti legata da vincoli affettivi, regolarmente iscritte all&#8217;anagrafe. Di questa legge potranno usufruire tanto le coppie, dello stesso o di diverso sesso, con uno stabile progetto di vita in comune (<em>more uxorio<\/em>), quanto due anziani che vogliano dividere le spese o aiutarsi reciprocamente.<br \/>\nMentre fino ad oggi dall&#8217;iscrizione anagrafica &#8211; che certifica solo delle situazioni di fatto- non derivavano direttamente diritti, dall&#8217;entrata in vigore della legge, se verr\u00e0 approvata, potranno derivare diritti per quelle coppie che, dichiarando o avendo dichiarato di essere legate da vincoli affettivi, rientreranno nella definizione di \u00ab famiglia anagrafica \u00bb.<br \/>\nLa <strong>legge anagrafica<\/strong> non viene per nulla modificata, quindi, la coppia gi\u00e0 \u00e8 iscritte all&#8217;anagrafe come famiglia anagrafica, dovrebbe poter godere della legge senza nessuna iscrizione o dichiarazione aggiuntiva. Gli stati di famiglia l&#8217;anagrafe li rilascia gi\u00e0 da decenni.<br \/>\nNon si \u00e8 voluto fare una legge specifica per le coppie di fatto o creare un istituto ad hoc con la registrazione solo per le coppie legate da vincoli affettivo-sessuali, per\u00f2 la struttura \u00e8 certamente nata per essere riservata a quest&#8217;ultimo tipo di relazioni, considerati certi diritti che contiene, come le successioni, la reversibilit\u00e0, il permesso di soggiorno al partner extracomunitario.<\/p>\n<p>La soluzione scelta dal governo contiene diverse <strong>contraddizioni<\/strong> e lascia dubbi. Solo per citarne due:<br \/>\n(a) \u00e8 irragionevole che si applichi a fratello e sorella, ma non a nonno e nipote o a suocera e genero;<br \/>\n(b) \u00e8 irragionevole che possa applicarsi solo ad una coppia, ma non a tre o pi\u00f9 persone. Forse l&#8217;unico diritto che potrebbe giustificare la scelta fatta nel DDL \u00e8 quello relativo alla reversibilit\u00e0: ma questa gi\u00e0 oggi non \u00e8 riservata solo al coniuge, ma anche ai figli e ai nipoti minori che erano a carico del defunto e, in mancanza di questi, ai genitori, ai fratelli celibi e le sorelle nubili. Il principio che vale \u00e8 che quando a percepire la reversibilit\u00e0 sono pi\u00f9 soggetti, questa viene divisa tra loro, ma il totale della somma elargita non pu\u00f2 essere mai superiore al 100% della pensione che era percepita dal defunto. Il principio rimarrebbe lo stesso se ad averne diritto fossero pi\u00f9 di una persona convivente con il defunto.<\/p>\n<p>Tuttavia va riconosciuto che il DDL nel complesso \u00e8 positivo, anche se molto <strong>migliorabile<\/strong>, perch\u00e9 prova a dare una prima soluzione ai tanti problemi che ogni giorno vengono posti dalle coppie di fatto, cos\u00ec come pure valorizza le convivenze solidaristico-assistenziali.<br \/>\nPer\u00f2 in nessun modo questa legge va nella direzione di riconoscere pari dignit\u00e0 e pari diritti alle coppie omosessuali.<br \/>\nDa un lato perch\u00e9, continuando ad essere negato l&#8217;accesso al matrimonio e non prevedendo neppure un istituto alternativo che abbia lo stesso contenuto, non vengono riconosciute alle coppie omosessuali stessi diritti e stessi doveri di quelle eterosessuali. Dall&#8217;altro perch\u00e9 la mancanza di questa possibilit\u00e0 discrimina le coppie dello stesso sesso: infatti nel DDL doveri e benefici si acquistano dopo svariati anni; il diritto di visita e cura negli ospedali \u00e8 rimesso alla determinazione delle stesse strutture ospedaliere; le scelte in caso di malattia o successive alla morte di uno dei <em>partner<\/em> possono essere prese dall&#8217;altro solo se vi \u00e8 una precedente procura scritta e solo nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.<br \/>\nParadossalmente non nel numero minore di diritti, ma nel riconoscerli sotto condizione e a termine, obbligando alla coabitazione &#8211; obbligo che manca nel matrimonio &#8211; sta la negazione della dignit\u00e0 delle coppie omosessuali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\"><b><u>Illustrazione del DDL:<\/u><\/b><\/p>\n<p align=\"center\">\n<p><b><u>A) Fattispecie<\/u><\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><u>Condizioni per l&#8217;applicazione della legge<\/u>:<\/p>\n<p>1) deve trattarsi di due persone;<\/p>\n<p>2) dello stesso sesso o di sesso diverso;<\/p>\n<p>3) che vivono stabilmente sotto lo stesso tetto;<\/p>\n<p>4) unite da reciproci vincoli affettivi;<\/p>\n<p>5) che si prestano assistenza e solidariet\u00e0 materiale e morale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ai fini del DDL i predetti soggetti sono definiti &#8220;conviventi&#8221;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><u>B) Chi<\/u><\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><u>Persone alle quali <b>non<\/b> si applica<\/u>:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>due persone sposate;<\/p>\n<p>genitore e figlia\/o (parenti in linea retta di 1\u00b0 grado);<\/p>\n<p>nonna\/o e nipote (parenti in linea retta di 2\u00b0 grado);<\/p>\n<p>suocera\/o e genero\/nuora (affini in linea retta di 1\u00b0 grado);<\/p>\n<p>nonna\/o e marito\/moglie del\/della nipote (affini in linea retta di 2\u00b0 grado);<\/p>\n<p>due persone legate da adozione o affiliazione;<\/p>\n<p>due persone di cui uno sia tutore, curatore o amministratore di sostegno dell&#8217;altro;<\/p>\n<p>due persone legate da rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino necessariamente l&#8217;abitare in comune (per esempio la\/il badante retribuita e l&#8217;assistito\/a).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00c8 incomprensibile il fatto che la legge non si applichi alle coppie nelle quali uno sia stato nominato amministratore di sostegno dell&#8217;altro. Il codice civile prevede proprio che il coniuge o il convivente siano scelti con precedenza su tutti gli altri all&#8217;ufficio di amministratore.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\"><u>Persone alle quali si applica<\/u>:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>fratelli e sorelle (parenti in linea collaterale di 2\u00b0 grado);<\/p>\n<p>zio\/zia e nipote (parenti in linea collaterale di 3\u00b0 grado);<\/p>\n<p>marito e fratello\/sorella della moglie (affini in linea collaterale di 2\u00b0 grado);<\/p>\n<p>moglie e fratello\/sorella del marito (affini in linea collaterale di 2\u00b0 grado);<\/p>\n<p>nipote e moglie dello zio o marito della zia (affini in linea collaterale di 3\u00b0 grado);<\/p>\n<p>zio\/zia e moglie del nipote o marito della nipote (affini in linea collaterale di 3\u00b0 grado);<\/p>\n<p>tutti i parenti e gli affini fino al 6\u00b0 (massimo grado di parentela e affinit\u00e0 riconosciuti dalla legge);<\/p>\n<p>tutti coloro che tra di loro non sono n\u00e9 parenti n\u00e9 affini;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><u>C) Come<\/u><\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><u>Come si pu\u00f2 beneficiare della legge<\/u>?<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Si deve essere gi\u00e0 iscritti o bisogna iscriversi all&#8217;anagrafe come &#8220;famiglia anagrafica&#8221;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La legge anagrafica \u00e8 in vigore dal 1954, l&#8217;attuale regolamento attuativo dal 1989: in base ad essa <b><u>tutti<\/u><\/b> sono obbligati ad iscriversi all&#8217;anagrafe e a comunicargli, entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti &#8211; pena, se il fatto non costituisca reato pi\u00f9 grave, l&#8217;applicazione di un&#8217;ammenda:<\/p>\n<p>a) il trasferimento di residenza da un comune all&#8217;altro;<\/p>\n<p>b) il cambio di abitazione all&#8217;interno dello stesso comune;<\/p>\n<p>c) la costituzione di una nuova famiglia o di una nuova convivenza, ovvero i mutamento intervenuti nella loro composizione.<\/p>\n<p>L&#8217;anagrafe \u00e8 organizzata in base a schede: 1) per ciascuna persona residente sul territorio comunale viene redatta una scheda personale; 2) se una persona vive nella stessa abitazione con altre, viene inserito anche in un&#8217;altra scheda: (a) o in quella di famiglia anagrafica, (b) o in quella di convivenza anagrafica.<\/p>\n<p>I <u>parenti<\/u> o gli <u>affini<\/u> che siano <u>coabitanti<\/u> vengano iscritti d&#8217;ufficio nella scheda \u00ab famiglia anagrafica \u00bb; tutte le altre persone che non siano parenti n\u00e9 affini, sono iscritti nella stessa scheda come \u00ab famiglia anagrafica \u00bb solo se al momento dell&#8217;iscrizione hanno dichiarato (o dichiareranno) di essere legati da vincoli affettivi. Se non lo dichiarano vengono (o sono gi\u00e0 stati) registrati nella scheda dedicata alle \u00ab convivenze anagrafiche \u00bb, nella cui definizione non rientrano le perso<br \/>\nne legate da vincoli affettivi, ma conviventi per altre ragioni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le comunicazioni all&#8217;anagrafe possono farsi recandosi personalmente all&#8217;ufficio anagrafico oppure per mezzo di lettera raccomandata &#8211; eccetto che nel caso di trasferimento da un comune all&#8217;altro.<\/p>\n<p>Ai dichiaranti viene rilasciata ricevuta.<\/p>\n<p>La dichiarazione pu\u00f2 essere resa anche da un solo membro della famiglia o della convivenza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Il DDL del governo stabilisce che i benefici, diritti e dovere della legge si applicano alle persone indicate al precedente punto B) che rientrano nella definizione di \u00ab famiglia anagrafica \u00bb.<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il DDL, non modificando in nulla la legge n\u00e9 il regolamento anagrafico, prevede che la \u00ab famiglia anagrafica \u00bb continui nello stesso modo ad iscriversi, comunicare modificazioni e a cancellarsi dall&#8217;anagrafe.<\/p>\n<p>La sola differenza \u00e8 costituita da un&#8217;aggravante: quando l&#8217;iscrizione della coppia, che vuole avvantaggiarsi dei contenuti del DDL, viene fatta da uno solo dei partner, anzich\u00e9 da entrambi congiuntamente, il partner che procede all&#8217;iscrizione dovr\u00e0 inviare all&#8217;altro membro della coppia una raccomandata con avviso di ricevimento in cui l&#8217;avverte di aver proceduto all&#8217;iscrizione di entrambi come famiglia anagrafica.<\/p>\n<p>Questa raccomandata diventa di fondamentale importanza perch\u00e9 il certificato di famiglia anagrafica, rilasciato dall&#8217;anagrafe, permetter\u00e0 di godere dei benefici previsti dal DDL solo se unito alla prova dell&#8217;invio di questa comunicazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Il DDL non richiede che le coppie iscritte all&#8217;anagrafe come famiglie anagrafiche procedano ad una nuova iscrizione o ad una dichiarazione aggiuntiva per poter beneficiare del contenuto della legge.<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Stabilisce che le coppie formatesi prima della data di entrata in vigore della legge possano, entro nove mesi, dare la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella risultante dai certificati dell&#8217;anagrafe.<\/p>\n<p>Questo vuol dire poter recuperare il tempo della convivenza pregressa, utile ai fini del raggiungimento della durata minima del rapporto richiesta dal DDL per poter godere dei diritti, per quelle coppie <b>che non sono gi\u00e0 iscritte all&#8217;anagrafe<\/b>. Se invece le coppie sono gi\u00e0 iscritte all&#8217;anagrafe, non dovrebbe porsi alcun problema, in quanto l&#8217;ufficio anagrafico potr\u00e0 certificare essa stessa il periodo pregresso, a condizione che, per\u00f2, la coppia si sia registrata come \u00ab famiglia anagrafica \u00bb e non come \u00ab convivenza anagrafica \u00bb.<\/p>\n<p>Nel silenzio della norma la prova della convivenza pregressa, per le coppie non iscritte all&#8217;anagrafe o iscritte come convivenze anagrafiche, dovr\u00e0 essere data direttamente all&#8217;ufficio anagrafico e in caso di non accoglimento al giudice.<\/p>\n<p>Il ricongiungimento del periodo di convivenza pregresso, tuttavia, non sar\u00e0 possibile con riferimento ai trattamenti pensionistici e previdenziali, per i quali la data della convivenza parte dall&#8217;entrata in vigore della legge.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Quando della coppia faccia parte una persona legalmente separata e la convivenza \u00e8 iniziata prima del divorzio &#8211; che segna la data di scioglimento legale del matrimonio-, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio potr\u00e0 darsi la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella della iscrizione all&#8217;anagrafe, comunque successiva al triennio di separazione legale calcolato a far tempo dall&#8217;avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale.<\/p>\n<p>Quando una persona divorziata inizia una convivenza ai sensi del DDL, questa perde i diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni che la legge riconosce all&#8217;ex coniuge cessano.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il DDL stabilisce che i diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni che contiene cessino qualora uno dei conviventi contragga matrimonio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Al di l\u00e0 del contenuto del DDL, i conviventi rimangono titolari dei diritti e degli obblighi previsti da altre disposizioni vigenti per le situazioni di convivenza, salvi in ogni caso i presupposti e le modalit\u00e0 dalle stesse previste. Bisogna per\u00f2 valutare se questa legge introduce una definizione generale di convivenza, valida per tutto l&#8217;ordinamento, per cui\u00a0sono convivenze solo quelle rientranti nella fattispecie prevista da questo DDL.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per l&#8217;esercizio dei diritti e delle facolt\u00e0 previste dalla legge, la coabitazione deve essere attuale, cio\u00e8 in corso.<\/p>\n<p>Le certificazioni anagrafiche sono s\u00ec atti pubblici, ma attestano unicamente il \u2018fatto&#8217; della convivenza dichiarata, non che la dichiarazione sia sicuramente vera. Pertanto a fronte di un certificato anagrafico, chiunque sia controinteressato, sia esso un terzo o lo Stato, pu\u00f2:<\/p>\n<p>1.- dare la prova contraria sulla sussistenza di un vincolo di parentela, affinit\u00e0 adozione etc. che preclude i benefici di questa legge;<\/p>\n<p>2.- dare la prova dell&#8217;inesistenza (a) dei reciproci vincoli affettivi, (b) della prestazione reciproca dell&#8217;assistenza e solidariet\u00e0 materiale e morale; (c) della coabitazione, (d) della coabitazione stabile; 3.-\u00a0dare la prova che (e) la convivenza \u00e8 iniziata successivamente (f) o \u00e8 terminata in data diversa rispetto alle risultanze anagrafiche.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sanzioni: chi per potere beneficiare della legge, dichiari il falso all&#8217;anagrafe:<\/p>\n<p>(a) dichiara di coabitare con un&#8217;altra persone, ma ci\u00f2 non \u00e8 vero;<\/p>\n<p>(b) dichiara di coabitare con un&#8217;altra persona perch\u00e9 a questa \u00e8 legata da reciproci vincoli affettivi e per prestarsi assistenza e solidariet\u00e0 materiale e morale, ma ci\u00f2 non \u00e8 vero;<\/p>\n<p>\u00e8 punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 3000 a euro 10000.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il DDL stabilisce che nel caso sulla base delle false dichiarazioni si fossero ottenuti dei benefici patrimoniali, di questi si possa chiedere la restituzione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\"><b><u>D) Contenuto<\/u><\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b><u>Benefici, diritti e doveri previsti dal DDL governativo per le coppie stabili conviventi:<\/u><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\"><u>solo se e da quando i partner lo stabiliscono<\/u><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ciascun convivente pu\u00f2 designare per iscritto l&#8217;altro quale suo rappresentante:<\/p>\n<p>a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 in caso di malattia che comporta incapacit\u00e0 di intendere e volere, al fine di concorrere alle decisioni in materia di salute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti;<\/p>\n<p>b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalit\u00e0 di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.<\/p>\n<p>Se non si \u00e8 in grado di firmare l&#8217;atto di designazione, \u00e8 necessario che venga firmato da almeno 3 testimoni.<\/p>\n<p align=\"center\">\n<p align=\"center\"><u>fin dal giorno di inizio della convivenza<\/u><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>1) possibilit\u00e0 per uno dei partner, di succedere nel contratto di locazione intestato all&#8217;altro, se questi muore o pone fine alla convivenza, a condizione che si abbiano avuti figli comuni;<\/p>\n<p>2) se uno dei due partner lascia per testamento dei beni in eredit\u00e0 all&#8217;altro, i beni ricevuti sono esentati da tasse di successione fino al valore complessivo netto di 100.000 euro. Se il valore complessivo netto \u00e8 superiore a 100.000 euro, si applica l&#8217;aliquota del cinque per cento..<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\"><u>dal momento in cui la convivenza possa considerarsi stabile<\/u><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il convivente che abbia prestato attivit\u00e0 lavorativa continuativa nell&#8217;impresa di cui sia titolare l&#8217;altro convivente pu\u00f2 chiedere, salvo che l&#8217;attivit\u00e0 medesima si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della partecipazione agli utili dell&#8217;impresa, in proporzione dell&#8217;apporto fornito.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&amp;n<br \/>\nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\"><u>quando la stabile convivenza duri almeno da:<\/u><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\"><u>3 anni<\/u><\/p>\n<p>1) Possibilit\u00e0 per uno dei partner, di succedere nel contratto di locazione intestato all&#8217;altro, se questi muore o pone fine alla convivenza;<\/p>\n<p>2) la legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti e le assegnazioni di sede dei conviventi dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza;<\/p>\n<p>3) nell&#8217;ipotesi in cui uno dei conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, l&#8217;altro convivente \u00e8 tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. L&#8217;obbligo di prestare gli alimenti cessa qualora l&#8217;avente diritto contragga matrimonio o inizi una nuova convivenza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\"><u>9 anni<\/u><\/p>\n<p>1) ciascun convivente viene considerato dalla legge erede legittimo dell&#8217;altro:<\/p>\n<p>a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 eredita un terzo se il convivente defunto aveva un figlio;<\/p>\n<p>b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 eredita un quarto se il convivente defunto aveva pi\u00f9 figli;<\/p>\n<p>c)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 eredita la met\u00e0 se sono ancora in vita ascendenti legittimi, fratelli e sorelle del convivente defunto;<\/p>\n<p>d)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <u>eredita due terzi se, in assenza di figli, ascendenti, fratelli e sorelle, ci sono altri parenti del convivente defunto entro il secondo grado in linea collaterale<\/u>;<\/p>\n<p>e)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 eredita tutto negli altri casi.<\/p>\n<p>Il punto d) \u00e8 un errore e non trova applicazione in quando i parenti del defunto entro il secondo grado, in linea collaterale, sono solo i fratelli e le sorelle, che per\u00f2 sono gi\u00e0 ricompresi al punto c).<\/p>\n<p>I beni ricevuti in eredit\u00e0 sono esentati da tasse di successione fino al valore complessivo netto di 100.000 euro. Se il valore complessivo netto \u00e8 superiore a 100.000 euro, si applica l&#8217;aliquota del cinque per cento.<\/p>\n<p>Il diritto successorio cessa qualora uno dei conviventi contragga matrimonio con un&#8217;altra persona.<\/p>\n<p>2) in caso di morte del convivente, quello che sopravvive ha il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza della convivenza e di uso sui mobili che la corredano, se di propriet\u00e0 del defunto o comuni, fatti salvi i diritti dei legittimari (sono tali il coniuge, i figli e relativi discendenti, gli ascendenti legittimi). Tali diritti gravano sulla quota che comunque sarebbe spettante al convivente (vedi punto 1 precedente).<\/p>\n<p>Il diritto cessa qualora uno dei conviventi contragga matrimonio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\"><u>riconoscimenti in via di principio:<\/u><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>1) si afferma solo il principio che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano &#8211; che sono competenti in questa materia &#8211; devono tenere conto anche delle convivenze in materia di assegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica;<\/p>\n<p>2) quando e se sar\u00e0 riordinata ma materia previdenziale e pensionistica, la legge dovr\u00e0 prevedere anche i trattamenti che si riconoscono al convivente, tenendo conto di:<\/p>\n<p>a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 una durata minima della convivenza,commisurando le prestazioni alla durata della medesima;<\/p>\n<p>b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali del convivente superstite.<\/p>\n<p>Il diritto cessa qualora uno dei conviventi o quello superstite contragga matrimonio.<\/p>\n<p>3) le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private stabiliscono le modalit\u00e0 di esercizio del diritto di accesso per fini di visita e assistenza di una partner all&#8217;altro che sia ospedalizzato;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\"><u>riconoscimenti dal contenuto non meglio definito:<\/u><\/p>\n<p align=\"center\">\n<p>1. Viene introdotto il permesso di &#8220;soggiorno per convivenza&#8221;, di cui pu\u00f2 usufruire il cittadino straniero extracomunitario o apolide, che sia convivente con un cittadino italiano o comunitario e non abbia un autonomo diritto di soggiorno. Tenuto conto che ai fini del DDL governativo per convivenza si intende la stabile coabitazione di due persone; tenuto conto che se non si ha un valido permesso di soggiorno all&#8217;anagrafe non si viene iscritti, la formulazione dell&#8217;articolo pone diversi dubbi e problemi, soprattutto in termini applicativi.\u00a0Provo a indicarne solo alcuni:<\/p>\n<p>&#8211; il permesso soggiorno per convivenza viene riconosciuto solo all&#8217;extracomunitario regolare in Italia, iscritto all&#8217;anagrafe e convivente con il cittadino italiano o comunitario che, per qualsiasi motivo, non pu\u00f2 pi\u00f9 ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto;<\/p>\n<p>&#8211; viene riconosciuto all&#8217;extracomunitario che arriva in Italia proprio per cominciare la convivenza, quindi non avendo un autonomo diritto di soggiorno;<\/p>\n<p>&#8211; viene riconosciuto all&#8217;extracomunitario irregolare in Italia, che abbia gi\u00e0 una stabile convivenza con il cittadino italiano o comunitario, se entro nove mesi dall&#8217;entrata in vigore dalla legge dimostra che la convivenza dura da tempo;<\/p>\n<p>&#8211; viene riconosciuto all&#8217;extracomunitario convivente stabilmente all&#8217;estero con un cittadino italiano o comunitario, che decidono di trasferirsi in Italia.<\/p>\n<p>La casistica sarebbe lunga e non si sottrarrebbe a possibili abusi. Se passasse cos\u00ec com&#8217;\u00e8 dovrebbe essere fornita una direttiva applicativa dal Ministero dell&#8217;Interno e potrebbe essere restrittiva o estensiva.<\/p>\n<p>Considerato che dovrebbero rimettere mani al Testo unico sull&#8217;immigrazione, forse si discipliner\u00e0 in quella sede questo nuovo tipo di permesso di soggiorno.<\/p>\n<p>2. Il cittadino dell&#8217;Unione europea, convivente con un cittadino italiano, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, ha diritto all&#8217;iscrizione anagrafica di cui all&#8217;articolo 9 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004\/38\/CE.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il DDL del governo prevede alcuni benefici per le coppie coabitanti legata da vincoli affettivi, regolarmente iscritte [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-330","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diritti-lgbti-in-italia"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/330","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=330"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/330\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2898,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/330\/revisions\/2898"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=330"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=330"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=330"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}