{"id":327,"date":"2008-09-06T22:58:22","date_gmt":"2008-09-06T20:58:22","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/nuovosito\/2008\/09\/06\/235-600-di-co-vobis-gaudium-magnum-habemus-legem\/"},"modified":"2019-04-23T19:27:53","modified_gmt":"2019-04-23T17:27:53","slug":"235-600-di-co-vobis-gaudium-magnum-habemus-legem","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=327","title":{"rendered":"DI.CO. VOBIS GAUDIUM MAGNUM&#8230;HABEMUS LEGEM!"},"content":{"rendered":"<p>Dunque, da dove iniziare? L&#8217;ambiguit\u00e0 \u00e8 spesso frutto dell&#8217;ipocrisia. La legge francese era ambigua perch\u00e9 nasceva da una <b>ipocrisia<\/b> di fondo: in altre parole dall&#8217;intento di disciplinare rapporti affettivi con un istituto contrattuale che era stato costruito per disciplinare rapporti patrimoniali. Ben presto la giurisprudenza si \u00e8 trovata in difficolt\u00e0, e nell&#8217;incertezza, pi\u00f9 e pi\u00f9 volte ha scelto di estendere ai conviventi &#8220;pacsati&#8221; le norme che regolano il matrimonio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In primo luogo la proposta di legge italiana ha rifiutato in modo sistematico il ricorso alla previsione di un istituto o di un meccanismo di <b>registrazione<\/b>. Non soltanto: si \u00e8 respinta anche l&#8217;ipotesi del ricorso a una dichiarazione nella forma dell&#8217;atto pubblico, quand&#8217;anche tramite una sterile procedura notarile o innanzi all&#8217;ufficiale di stato civile.<\/p>\n<p>Nonostante quanto sostenuto, o meglio negato dalla Ministra Bonino, questa \u00e8 la prima dimostrazione che si tratta proprio della legge di Ruini.<\/p>\n<p>Certamente non quella di Zapatero, su questo ci troviamo d&#8217;accordo. E neppure quella di Aznar o di Sarkozy. Questa \u00e8 la legge di Ruini.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>I conviventi, al senso della proposta, sono due persone maggiorenni unite da reciproci vincoli affettivi che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidariet\u00e0 morale e materiale. Gli altri requisiti stabiliti dall&#8217;articolo 2 chiariscono che tali <b>vincoli affettivi <\/b>sono di natura non familiare. In altri termini, tali vincoli sono quelli derivanti da un legame sentimentale o da un rapporto di amicizia, parrebbe di capire (anche dalle parole dei ministri che con tanta insistenza hanno voluto porre l&#8217;accento sulla possibilit\u00e0 per due anziani che convivono di usufruire per mutua assistenza delle previsioni del ddl in oggetto&#8230; sempre che vivano abbastanza). Ed allora: siamo certi che sia ragionevole riconoscere diritti che comportano un onere per lo stato ad una coppia (o meglio un paio, visto che la parola coppia pare un tab\u00f9 legislativo) di conviventi legati da un rapporto di amicizia, o ai due anziani che piace tanto citare? Si tratta di situazioni equiparabili a quelle di due persone che non possano sposarsi o che in ogni caso scelgano un progetto di vita comune? La risposta ci pare scontata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per non dare disturbo all&#8217;episcopato italiano si \u00e8 evitato, per l&#8217;appunto, di ricorrere a qualsiasi meccanismo di riconoscimento pubblico. E qui iniziano le ambiguit\u00e0 paradossali. Si \u00e8 fatto ricorso al dpr. 30 maggio 1989, n. 223, che da vent&#8217;anni stabiliva una asettica <b>annotazione<\/b> della convivenza anagrafica. Non soltanto. Per evitare che la dichiarazione congiunta all&#8217;ufficio anagrafe (non all&#8217;ufficiale di stato civile, si noti) avesse la parvenza di una &#8220;celebrazione&#8221; (e poi questa non sarebbe la legge di Ruini?) si \u00e8 preferito consentire una dichiarazione unilaterale, comunicata al convivente tramite lettera raccomandata. L&#8217;invio di una lettera raccomandata alla persona cui si \u00e8 legati da vincoli affettivi e, soprattutto, con cui si convive non pare prova di grande sintonia e affetto.<\/p>\n<p>Sorge dunque una domanda spontanea. Come fare a dimostrare l&#8217;esistenza del vincolo affettivo, che, tra l&#8217;altro, pare non dovere essere necessariamente di natura sentimentale? Non esiste una risposta a questa domanda. Il principio della certezza del diritto si arena. L&#8217;impasse \u00e8 rilevante per una legge dello stato che riconosce diritti, seppure azzoppati, opponibili ai terzi e oneri per l&#8217;autorit\u00e0 pubblica. La soluzione \u00e8 invece sbrigativa: si fa ricorso alle sanzioni penali. Ma come si pu\u00f2 dimostrare l&#8217;intento fraudolento nell&#8217;ambito di una convivenza cos\u00ec come definita dal ddl, ossia in cui uno dei cui criteri \u00e8 l&#8217;esistenza di vincoli affettivi di natura imprecisata? Una convivenza per lo pi\u00f9 comunicata anche soltanto da una delle parti e annotata secondo una procedura standard? Dall&#8217;ambiguit\u00e0 pare passarsi all&#8217;arbitrio puro, all&#8217;assurdo, in cui la soluzione sbrigativa trovata dal genio legislativo \u00e8, per l&#8217;appunto, la delega al tribunale penale.<\/p>\n<p>Abbiamo ancora dubbi che questo ddl sia peggiore della legge francese sui pacs? Verifichiamone gli aspetti sostanziali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Molto si \u00e8 detto sul <b>diritto di visita al convivente malato<\/b>. Una questione di umanit\u00e0, si \u00e8 ripetuto. E&#8217; sorprendente perci\u00f2 leggere all&#8217;articolo 4 del ddl che l&#8217;ipocrisia del legislatore si spinge a tal punto da non riconoscere espressamente tale diritto, ma a delegare alle strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private la disciplina di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza. E&#8217; forse per timore di recare pubblico scandalo nelle strutture ospedaliere gestite da religiosi?<\/p>\n<p>Il dubbio sorge spontaneo, altrimenti davvero non v&#8217;\u00e8 altra spiegazione ragionevole. Parrebbe un altro fioretto al cardinal Ruini.<\/p>\n<p>Altrettanto sorprendente \u00e8 leggere all&#8217;articolo 5 che <b>decisioni in materia di salute <\/b>in caso di incapacit\u00e0 e in caso di morte possono essere assunte dal convivente solo mediante atto scritto e autografo, o con processo verbale alla presenza di tre testimoni. Pensavamo che almeno fino a quel punto ci fossimo gi\u00e0 giunti. O forse il senso della norma \u00e8 la certezza dell&#8217;eliminazione dell&#8217;imbarazzo dell&#8217;atto pubblico notarile per evitare il pubblico scandalo. Insomma, neanche le decisioni in materia di salute e in caso di morte sono automaticamente riconosciute dalla legge al convivente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In materia di assegnazione di alloggi di <b>edilizia pubblica<\/b>, il ddl delega alle regioni, non introducendo nulla di rivoluzionario, poich\u00e9 gi\u00e0 numerose regioni tengono conto della convivenza more uxorio.<\/p>\n<p>Ancor meno rivoluzionario, anzi, involutivo diremmo, \u00e8 l&#8217;articolo 8 in materia di successioni nel contratto di locazione. Il legislatore stabilisce al comma 1 un principio che il giudice costituzionale aveva stabilito vent&#8217;anni prima, quando con sentenza 7 aprile 1988, n. 404 la Consulta aveva dichiarato l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 6, l. 392\/78 laddove non prevedesse la possibilit\u00e0 per il convivente more uxorio del conduttore defunto a succedergli nel contratto di locazione. Ma per prudenza, il nuovo ddl stabilisce un termine di durata di almeno tre anni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Stessa situazione paradossale \u00e8 delineata dall&#8217;articolo 9 riguardo le agevolazioni in materia di <b>lavoro<\/b> in relazione alla residenza comune: laddove infatti alcuni contratti collettivi di lavoro gi\u00e0 stabilivano l&#8217;equiparazione delle coppie more uxorio ai coniugi, il ddl prevede un termine di durata triennale che risulter\u00e0 peggiorativo proprio per quei contratti che non prevedevano alcun termine.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Si tocca il fondo con quelli che dovevano essere due punti cardini di questa disciplina. La spinosa questione del riconoscimento di <b>diritti previdenziali e pensionistici <\/b>viene miseramente rinviata a data e modalit\u00e0 da definirsi (l&#8217;unica certezza \u00e8 che non ci sar\u00e0 equiparazione tra conviventi e coniugi). Nulla di fatto. In materia di diritti di successione, non solo si prevede un termine di durata di nove anni (pare si sia optato per l&#8217;offerta promozionale, un numero ad una cifra anzich\u00e8 un numero a due) abbastanza ironico ed anacronistico se si considerano le statistiche sulle separazioni e i divorzi (ma forse il legislatore pone particolare fiducia nelle convivenze): il convivente subisce un trattamento di sfavore rispetto al coniuge sia per quanto riguarda l&#8217;aliquota fiscale, sia per i termini della successione legittima, allorch\u00e9 si stabilisce un concorso nella successione legittima con fratelli o sorelle, o con parenti entro il terzo grado in linea collaterale. In altri termini, il testamento rimane, nonostante la legge, il sistema pi\u00f9 sicuro per l&#8217;esecuzione delle volont\u00e0 del <i>de cuius<\/i>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Se poi risulta sibillina, e probabilmente di significato quasi nullo, la norma in materia di <b>permessi di soggiorno<\/b>,<br \/>\ncompletamente assenti sono i diritti fiscali, di assistenza penitenziaria e sanitaria.<\/p>\n<p>Come la legge francese sul pacs, anche il ddl italiano prevede la <b>cessazione<\/b> di tutti (o quasi, fatti salvi, parrebbe, gli obblighi alimentari, che tuttavia intervengono a convivenza gi\u00e0 terminata e a determinate condizioni) i diritti e le agevolazioni nel caso in cui uno dei conviventi contragga matrimonio. Ad eccezione di questa situazione, la cessazione della convivenza non viene neppur presa in considerazione. In altri termini, parrebbe che la scelta, quand&#8217;anche non comunicata all&#8217;altra parte, di contrarre matrimonio, porrebbe fine in modo automatico agli effetti della convivenza.<\/p>\n<p>Qualche considerazione finale. Ci spieghino i signori ministri come definire questo ddl, se non ambiguo, ipocrita, insensibile, incoerente, inutile e tecnicamente mal fatto. Se c&#8217;erano dubbi sulle pressioni del Vaticano, questo ddl offre una certezza: ci troviamo chiaramente di fronte alla seconda legge clericale ed ideologica dello stato italiano, dopo la legge 40 sulla fecondazione medicalmente assistita. Una legge tanto manipolata da vescovi, cardinali e sudditi al punto dall&#8217;essere, per l&#8217;appunto, incoerente, ambigua e mal scritta, con il solo proposito di non urtare troppo le gerarchie ecclesiastiche. Una legge quasi offensiva ed umiliante per le coppie more uxorio. Non un testo leggero, ma tanto inopportuno da essere ingombrante.<\/p>\n<p>Se poi si considera che questa lunga battaglia per i diritti civili \u00e8 stata voluta e portata avanti dal movimento gay, lesbico, bisessuale e transgender, la vittoria del Vaticano appare ancor pi\u00f9 lampante. Tra le voci dell&#8217;Oltretevere e della destra che rifiutavano qualsiasi ipotesi di &#8220;simil-matrimonio&#8221; e quella del Parlamento europeo che da 13 anni chiede l&#8217;estensione del matrimonio per le coppie formate da persone dello stesso sesso o la previsione di un istituto equivalente, il governo di centro-sinistra ha ascoltato le prime.<\/p>\n<p>Non solo per tali coppie questo ddl non \u00e8 efficace in termini di riconoscimento di diritti civili, ma \u00e8 discriminatorio, sia da un punto di vista formale che sostanziale. E si badi che l&#8217;omofobia \u00e8 pericolosa sia quando \u00e8 palese, sia quando \u00e8 strisciante, quando assume le forme di benefico trattamento differenziato. In questi casi, in quanto subdola, \u00e8 ancor pi\u00f9 pericolosa. L&#8217;Italia rimane ai margini dell&#8217;Europa. Ed a questo proposito consiglieremmo ai membri del governo italiano di visitare con pi\u00f9 assiduit\u00e0 i colleghi dell&#8217;<b>America Latina<\/b>, in quanto i progressi di Paesi come Argentina, Brasile, Messico, Uruguay e Colombia in materia di riconoscimento dei diritti delle coppie formate da persone dello stesso sesso appaiono invidiabili dalla prospettiva di chi si trova arenato nel XIX secolo.<\/p>\n<p>A chi da oggi inizier\u00e0 a guardare al bicchiere mezzo pieno, facendo notare come questo sia un punto di partenza, un breccia nel muro, un passo avanti, chiederemmo soltanto di riflettere sulla natura del dibattito politico nei mesi scorsi, a destra come a sinistra, di considerare le reazioni della Chiesa, di confrontare il testo del ddl in discussione e tutte le proposte depositate in Parlamento, dalla proposta iniziale sul Pacs, che gi\u00e0 veniva definita la &#8220;mediazione della mediazione&#8221; oltre la quale c&#8217;\u00e8 la rinuncia, di pensare che la legge dovr\u00e0 ancora affrontare l&#8217;iter parlamentare, dove ad attenderla ci sar\u00e0 anche il centrodestra che su questi temi mostra, ahi noi, una coerenza e compattezza molto pi\u00f9 forte.<\/p>\n<p>Se questo \u00e8 l&#8217;inizio, ci pare l&#8217;inizio della fine. Ci viene pi\u00f9 facile credere a Babbo Natale che alle prospettive di futuri avanzamenti.<\/p>\n<p>Scusateci, ma&#8230; non possumus.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dunque, da dove iniziare? L&#8217;ambiguit\u00e0 \u00e8 spesso frutto dell&#8217;ipocrisia. 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